Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3989).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca il giorno 29 giugno 2009, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e successive integrazioni, con la quale il Presidente della regione Toscana, e' stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in rassegna;
Vista la legge 7 luglio 2010, n. 106, recante «Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio», con la quale al Commissario delegato e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del citato disastro e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime, trasferite sulla contabilita' speciale aperta per gestire l'emergenza predetta;
Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 12 dicembre 2011, con la quale si rappresenta che sono stati avviati tutti gli interventi programmati e che occorre procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi, anche relativi alla completa erogazione dei contributi previsti dalla citata legge n. 106/2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Toscana e' confermato Commissario delegato fino al 30 giugno 2012, per provvedere, in regime ordinario, al completamento delle opere gia' avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e seguenti integrazioni, nonche' alla gestione dei contributi straordinari di cui alla legge n. 106 del 2010 e dei rimborsi da parte delle compagnie assicuratrici.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato provvede a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 7, comma 3, della sopra citata ordinanza.
3. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo il Commissario delegato provvede a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali economie rivenienti dai finanziamenti assegnati e alla chiusura della contabilita' speciale e trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attivita' svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: Monti
 
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