Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3993).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, n. 3895 del 20 agosto 2010 e n. 3948 del 20 giugno 2011 e le note del commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna, protocollo n. 585 del 20 settembre 2011 e protocollo n. 704 del 24 novembre 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3985 del 2 dicembre 2011 nonche' la nota del 14 dicembre 2011 del Presidente della regione Liguria;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni e la nota n. 15102 del 15 dicembre 2011 del sindaco di Lampedusa e Linosa;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' poste in essere per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, il dott. Sebastiano Sannittu, gia' assessore dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna, e' nominato soggetto attuatore vicario del commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3895 del 20 agosto 2010, fino al 31 dicembre 2012.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 45.000,00 lordi annui, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010.
 
Art. 2

1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25 novembre 2011 le parole: «11 settembre 2007, n. 4324» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2011, n. 3593».
 
Art. 3

1. Per la prosecuzione delle iniziative necessarie volte a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, e' autorizzato ad utilizzare le economie, quantificate in euro 7.418.545,32, rivenienti dalle ordinanze n. 3192/2002, n. 3258/2002, n. 3277/2003, n. 3311/2003, n. 3312/2003 e n. 3338/2004.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal bilancio regionale alla contabilita' speciale di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011.
 
Art. 4

1. E' prorogata al 30 giugno 2012 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i mutuatari che ne beneficiano fino al 31 dicembre 2011 in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni economiche e secondo i tempi di rimborso gia' applicati fino al 31 dicembre 2011, salvo diversi accordi tra le parti.
2. I mutuatari in qualsiasi momento hanno diritto di richiedere all'intermediario mutuante il ripristino del pagamento delle rate.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2012

Il Presidente: Monti
 
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