IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento CE n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che, con regolamento (UE) n. 1296 della Commissione del 9 dicembre 2011, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1296 della Commissione del 9 dicembre 2011. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 16 dicembre 2011
Il direttore generale: Sanna |