Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2011
Scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace e nomina della commissione straordinaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nardodipace (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione comunale di Nardodipace;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nardodipace, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2

La gestione del comune di Nardodipace (Vibo Valentia) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
- dr. Leonardo Guerrieri - viceprefetto aggiunto;
- dr. Carmelo Marcello Musolino - viceprefetto aggiunto;
- dr. Gino Rotella - direttore amministrativo contabile.
 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2011

NAPOLITANO
Cancellieri, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011 Interno, registro n. 1, foglio n. 312
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Nardodipace (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 - 28 maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Alcuni accertamenti, svolti nell'ambito della procedura di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pur non sfociati con l'applicazione dello scioglimento di quel consesso, hanno messo in rilievo una serie di anomalie ed illegittimita' nelle procedure poste in essere dall'amministrazione comunale oltre ad una forte sofferenza finanziaria.
Successivamente, nel mese di luglio 2010, a seguito di una vasta operazione condotta dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria venivano tratti in arresto, per associazione a delinquere di stampo mafioso, tra gli altri, il padre ed il cugino del vice sindaco pro tempore.
L'operazione giudiziaria ha avvalorato la sussistenza delle criticita' che erano gia' emerse ed ha posto in evidenza elementi significativi su collegamenti e frequentazioni tra componenti della compagine elettiva con esponenti della locale criminalita'. Conseguentemente il Prefetto di Vibo Valentia, con decreto dell'11 aprile 2011 ha disposto l'accesso presso il comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.
All'esito dell'accesso ispettivo il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia e del Procuratore aggiunto distrettuale antimafia di Catanzaro, ha redatto l'allegata relazione in data 29 settembre 2011, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di' concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.
La relazione prefettizia ha messo in evidenza l'esistenza di forti legami, a diverso titolo intercorrenti tra alcuni amministratori e dipendenti del comune di Nardodipace con esponenti delle locali cosche che, consolidatisi nel tempo, hanno comportato il condizionamento dell'attivita' amministrativa dell'ente esercitata in funzione degli interessi e delle regole della criminalita' organizzata.
In tal senso assume rilevanza decisiva, come evidenziato, la presenza nell'ambito dell'amministrazione comunale, in qualita' di vice sindaco prima e successivamente di assessore e responsabile del servizio finanziario, del figlio del locale capo mafia, destinatario della suddetta ordinanza cautelare che, nell'ambito dei citati, recenti procedimenti penali e' stato indicato quale capo indiscusso della locale criminalita', nonche' collettore delle maggiori decisioni degli stessi ambienti malavitosi.
E' stato riscontrato un contesto generale di illegalita' nei settori dell'ente locale, sia per quanto attiene il personale sia per quanto riguarda gli affidamenti di appalti e servizi. La figura del sindaco si e' caratterizzata per lo scarso rispetto delle regole e per la volonta' di mantenere consolidati rapporti con le cosche locali. Funzionale a tale stato di cose si e' rivelato il mancato rispetto del principio di separazione tra l'attivita' di indirizzo politico e quella gestionale, atteso che la responsabilita' di due dei servizi piu' rilevanti dell'ente, e' stata riservata al sindaco ed al citato assessore, gia' vice sindaco, che ha rivestito tale incarico fino al maggio 2011 e che solo a seguito dei rilievi formulati dal Prefetto di Vibo Valentia sull'anomala composizione della giunta, in palese violazione di quanto disposto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, e' stato revocato dalla carica assessorile, pur conservando la carica di consigliere.
La mancanza di rispetto delle procedure previste dall'ordinamento vigente non puo' essere riferita esclusivamente all'infiltrazione della criminalita' organizzata, pur riscontrata. E' pero' la condizione necessaria per favorire l'instaurarsi del condizionamento mafioso. E' infatti evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, la penetrazione mafiosa non puo' che essere assicurata dal ricorso alla forza. Ben piu' agevole e' il sistema di penetrazione laddove ci si trova di fronte al disordine organizzativo, allo sviamento dell'attivita' di gestione, alla generalizzata illegittimita' delle procedure amministrative, quando si ripetono casi di corruzione e di turbative d'asta. Cosi' l'illegalita' fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.
Gli aspetti di condizionamento dell'attivita' amministrativa risultano evidenti in una serie di scelte operate dagli organi amministrativi: la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili in numero sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'ente locale; le assunzioni a tempo determinato di operai forestali, alcuni dei quali privi di idonei requisiti soggettivi richiesti dal relativo bando; la gestione dei lotti boschivi; l'affidamento del servizio di pubblico trasporto.
Nella relazione prefettizia e' stato messo in rilievo come nell'assetto organizzativo dell'ente la posizione dei lavoratori socialmente utili abbia assunto un ruolo rilevante, rispetto ad altre categorie di lavoratori, tanto che per la loro stabilizzazione si e' dovuto procedere ad una variazione della pianta organica. L'indiscriminata stabilizzazione, che risponde ad una logica assistenzialistica e clientelare, ha provocato un consistente aumento di spesa, concorrendo ad incrementare ancor piu' la condizione di deficitarieta' dell'ente. L'organo ispettivo ha, inoltre, evidenziato che taluni dei suddetti lavoratori, legati da assidui rapporti di frequentazione con esponenti della criminalita' organizzata, hanno avuto incarichi di diretta collaborazione all'interno dell'ufficio di staff del sindaco.
Aspetti della generale condizione di illegalita' e comunque dello sviamento dell'attivita' dai principi di buon andamento si evincono dal frequente ricorso, nonostante il gia' consistente numero di dipendenti, a rapporti di lavoro autonomo occasionale, alcuni dei quali con soggetti affini agli amministratori comunali. Gli stessi contratti, stipulati ai sensi dell'art. 2222 c.c., sono stati piu' volte prorogati e successivamente trasformati in rapporti di lavoro a tempo determinato, attraverso l'uso strumentale ed illegittimo delle disposizioni previste dall'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000.
Parimenti significativa e' la vicenda concernente la procedura di assunzione di 125 operai forestali da impiegarsi per la realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione Calabria, volto alla riconversione ed al miglioramento del bosco di proprieta' comunale.
Il menzionato progetto, che in un contesto ambientale caratterizzato da una situazione economica estremamente disagiata avrebbe dovuto rappresentare un'opportunita' per il rilancio del settore economico legato alla valorizzazione commerciale dei boschi di proprieta' comunale, non solo non ha raggiunto gli obiettivi previsti, per i quali era stato concesso il finanziamento, ma ha rappresentato l'occasione per consolidare un sistema clientelare, nel quale possono proliferare gli interessi malavitosi.
Gli accertamenti disposti hanno evidenziato che i lavori previsti in progetto sono stati eseguiti facendo ricorso all'amministrazione diretta, attraverso la stipula di contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2222 c.c. anziche', come richiesto dalla normativa di settore, con gara ad evidenza pubblica. Molte delle persone ingaggiate con i citati contratti hanno rapporti di frequentazione con gli amministratori locali, altre sono risultate gravate da precedenti penali, mentre per altre e' stato riscontrato il mancato possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando di selezione.
Per quanto attiene alla gestione dei beni pubblici, aspetti rappresentativi del condizionamento dell'attivita' amministrativa sono emersi all'esito delle verifiche sulle ditte che si sono aggiudicate, nel corso degli anni, i lotti boschivi per l'uso commerciale. Le indagini svolte in tale ambito, che rappresenta una delle principali fonti economiche del territorio, hanno infatti evidenziato una serie di anomalie nelle procedure di gara, concernenti sia le modalita' di partecipazione che i prezzi di aggiudicazione dei lotti stessi, all'esito delle quali sono sempre risultate affidatarie dei lotti boschivi le stesse ditte collegate ad esponenti della locale criminalita'. E' stata conseguentemente riscontrata la ricorrenza di quegli elementi indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza pubblica, quali la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilita' di aziende a cosche mafiose locali che e' stata piu' volte segnalata, sul piano investigativo dalla direzione nazionale antimafia e su quello amministrativo dall'autorita' per gli appalti pubblici.
Elementi significativi dell'intreccio di interessi tra apparato amministrativo ed ambienti controindicati si desumono dall'esame dell'appalto per la realizzazione di fasce parafuoco in alcuni frazioni del comune di Nardodipace. I suddetti lavori sono stati eseguiti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico e senza alcuna autorizzazione da parte della competente autorita'. Peraltro, l'ingente quantitativo di legname ricavato dal taglio abusivo e' stato gestito con modalita' che, in ogni caso, disattendono i principi di buona amministrazione, atteso che l'importo ricavato ottenuto dalla vendita e' stato di molto inferiore al valore stimato del bene. Inoltre, la gara pubblica effettuata per la vendita di tale materiale e' stata aggiudicata alla ditta il cui titolare e' stato successivamente arrestato per il reato di associazione mafiosa nell'ambito della sopra citata operazione giudiziaria.
Aspetti sintomatici di forme di sviamento e cointeressenze nella vita amministrativa dell'ente locale sono stati evidenziati anche nel settore dei servizi, ove gli accertamenti svolti hanno messo in rilievo uno stretto legame tra amministratori e personaggi, a vario titolo destinatari di incarichi, vicini ad ambienti malavitosi.
L'asilo nido e' gestito da personale con il quale l'amministrazione ha stipulato contratti di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e, tra gli addetti al servizio, figurano coniugi, parenti ed affini degli amministratori locali, nonche' figli di esponenti della locale cosca.
Relativamente al servizio di mensa scolastica e' emerso che l'approvvigionamento dei prodotti alimentari e' stato illegittimamente affidato in via diretta, eludendo l'obbligo della gara pubblica e che il servizio di preparazione dei pasti e' stato affidato ad un operatore del settore collegato alla locale cosca e citato nell'ambito di recenti operazioni giudiziarie.
La scarsa attitudine al rispetto delle regole, funzionale al mantenimento di consolidati rapporti con le locali cosche, e' testimoniata dalla ferma determinazione del primo cittadino di gestire direttamente, a livello comunale, la gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale eludendo le previsioni del protocollo d'intesa, stipulato da parte di tutti i comuni della provincia con il quale e' stata istituita la stazione unica appaltante, in modo tale da estromettere la ditta che, fino al 2009, aveva svolto tale servizio e favorire quella che risultera' aggiudicataria della gara. A carico del socio di maggioranza di quest'ultima societa' risultano, inoltre, precedenti penali tra i quali quello di associazione a delinquere.
Ulteriori criticita' che contribuiscono a definire la precaria funzionalita' dell'ente e la diffusa illegalita' interessano il settore economico - tributario del comune, che versa in una situazione finanziaria fortemente compromessa. E' infatti stato verificato che in tre esercizi finanziari non e' stata effettuata alcuna reale verifica degli equilibri di bilancio e non e' stato adottato alcun provvedimento di riequilibrio; tale stato di cose ha consentito di mascherare una sostanziale situazione di squilibrio.
Elementi sintomatici che mettono in rilievo la sussistenza di cointeressenze con ambienti controindicati possono evincersi dalla circostanza che i controlli effettuati durante le fasi di liquidazione e di ordinazione delle spese, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilita' dei flussi finanziari, sono stati sostanzialmente inesistenti.
Altro dato, che tanto piu' evidenzia un radicato contesto di illegalita', proprio in quanto posto in essere da una pubblica amministrazione, attiene alle ritenute fiscali per lavoro dipendente e per lavoro occasionale. Nel primo caso le ritenute sono state trattenute ma non versate agli enti previdenziali, mentre non sono state addirittura operate quelle per i lavoratori occasionali.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Nardodipace, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialita' e trasparenza.
Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 12 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: Cancellieri
 
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