Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 dicembre 2011
Decadenza della societa' PAKUNDOBET S.r.l., in Spoltore, dalla concessione n. 3544 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Vista la convenzione di concessione n. 3544 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla societa' Pakundobet S.r.l., via Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara);
Visto l'art. 13, comma 1 della citata convenzione il quale prevede che: «il concessionario e' tenuto a prestare le garanzie, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fidejussione lasciata da banche o istituti di credito»;
Visto il comma 3, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: «il mancato adeguamento dell'importo della garanzia e' causa di decadenza della concessione»;
Visto il comma 8, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: «qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre, per effetto di quanto disposto dalla convenzione di concessione, il concessionario e' tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione e' soggetta a provvedimento di decadenza»;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata convenzione il quale prevede la revoca, decadenza della concessione e sospensione della raccolta «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;
Considerato che l'Ufficio Regionale della Marche Abruzzo e Molise, sezione di Pescara, ha richiesto, con lettera n. 3219/SCO del 28 gennaio 2011, l'escussione della fidejussione n. 12/1183 stipulata dalla societa' Pakundobet il 26 marzo 2009 con la BCC Credito Cooperativo Abruzzese e confermata dalla sopra citata Banca con lettera del 24 febbraio 2011;
Considerato che, il sopra citato Ufficio Regionale con lettere prot. n. 20435/SCO e n. 20436/SCO del 1º giugno 2011, ha invitato la societa' Pakundobet S.r.l. al pagamento delle somme dovute e non versate relative al canone di concessione e all'imposta unica;
Considerato che, con lettera prot. n. 2011/23724/Giochi/SCO del 21 giugno 2011, e' stato richiesto alla Pakundobet S.r.l., ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, il reintegro della sopra citata fidejussione n. 12/1183;
Considerato che l'avv. Gianluca Di Blasio, in nome e per conto della societa' Pakundobet S.r.l., con lettera dell'11 luglio 2011 ha richiesto la rateizzazione in n. 72 rate mensili di importo costante per le somme dovute e non ancora versate relative al canone e imposta unica;
Vista la lettera prot. n. 2011/34323/Giochi/SCO del 5 settembre, che fa seguito alla lettera 2011/23724/Giochi/SCO del 21 giugno 2011, dove e' disposta la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale a partire dal 7 settembre 2011;
Vista la lettera prot. n. 2011/34583/Giochi/SCO del 7 settembre 2011 che comunica alla societa' Pakundobet S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;
Considerato che la societa' Pakundobet S.r.l., a fronte della comunicazione di cui sopra, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Si dispone
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n. 3544 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la societa' Pakundobet S.r.l., con sede legale in via Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara);
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
Roma, 1º dicembre 2011

Il direttore: Tagliaferri
 
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