Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2011
Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59", e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n.1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento (CE) n. 865/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' ed il relativo finanziamento;
Visto il regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' ed il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento (CE) n. 2080/2005;
Visto il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011 di modifica del regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento (CE) n. 2080/2005;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Visto il decreto legge n. 182 del 9 settembre 2005, recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento, a seguito delle modifiche emanate con regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011;
Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attivita', per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21/12/2011;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente provvedimento, di seguito denominato "Decreto", disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalita' tecniche e applicative delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 867/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione.
Il Decreto fissa, in particolare, le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie per i loro programmi di attivita' e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.
Ai sensi del Decreto, si intende per:
a) UE: Unione europea;
b) regolamento: regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008;
c) Ministero-SAQ: L'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'.
d) Ministero-POCOI: L'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali; Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato.
e) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
f) Regioni: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
g) Comitato: Comitato di valutazione di cui all'art. 6;
h) organizzazione di operatori del settore oleico: una delle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d);
i) organizzazione nazionale: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;
l) organizzazione interregionali: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in piu' di una Regione e interessano un numero di zone regionali inferiore ad otto;
m) organizzazione regionale o provinciale: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in un'unica Regione o Provincia autonoma;
n) zona regionale: una delle zone come di seguito individuate:
1) province di Foggia, Bari e Barletta-Andria-Trani (BAT)
2) province di Taranto, Brindisi e Lecce;
3) province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;
4) province di Vibo Valentia e Reggio Calabria;
5) regione Sicilia;
6) regione Campania;
7) regione Lazio;
8) regione Abruzzo;
9) regione Toscana;
10) regione Molise;
11) regione Sardegna;
12) regione Basilicata;
13) regioni Umbria, Marche e Emilia Romagna;
14) regioni Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
15) regioni Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta;
Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
 
Art. 2
Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori
del settore oleicolo

1. Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, distinte per le tipologie associative, oltre quelle previste all'articolo 2 del Regolamento sono:
a) organizzazioni di produttori del settore oleicolo:
1) che associano almeno n. 2.500 produttori, ovvero rappresentino il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime cinque campagne;
b) associazioni di organizzazioni di produttori del settore oleicolo:
1) che devono essere costituite da almeno n. 10 organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a), stabilite in almeno otto zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime cinque campagne;
c) altre organizzazioni di operatori:
1) che associano operatori del settore oleicolo, le quali nella campagna di commercializzazione 2010/2011 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato piu' di 5.000 tonnellate di olio di oliva o piu' di 1.000 tonnellate di olive da tavola;
2) che associano almeno 30 operatori i quali commercializzano o trasformano complessivamente una quantita' superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, o rappresentare almeno il 15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola;
d) organizzazioni interprofessionali:
1) che associano operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attivita' economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola con riferimento alle produzioni effettive.
2) ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, si fa riferimento alle produzioni rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), secondo la ripartizione di cui alle zone regionali.
 
Art. 3
Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del
settore oleicolo

1. La richiesta di riconoscimento, prodotta a mezzo dell'apposito modulo (allegato n. 1), firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo, deve pervenire entro il 6 febbraio di ogni anno rispettivamente:
a) per le organizzazioni nazionali, al Ministero-SAQ, Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA;
b) per le organizzazioni regionali, alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio;
c) per le organizzazioni interregionali, alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio e' realizzata la prevalenza dell'attivita' produttiva, previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza;
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, solo se trattasi di un nuovo riconoscimento o se vi siano state variazioni rispetto al documento gia' in possesso dell'Amministrazione ricevente;
b) delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Decreto;
c) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti, a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, ed in particolare a sottostare ai controlli previsti all'art 14 del Regolamento. Inoltre l'impegno ad integrare, in via complementare e con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per l'esecuzione del programma di attivita' ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
d) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;
e) relazione illustrativa comprovante l'idoneita' ad espletare le attivita' previste dallo specifico Regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia, evidenziando, gli aspetti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento;
f) autocertificazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle condizioni di cui all' articolo 2, paragrafo 2 del regolamento;
g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
h) le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto, presentano l'elenco aggiornato al 1 gennaio 2012 degli associati su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2; inoltre un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci;
i) le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), presentano l'elenco aggiornato al 1 gennaio 2012 degli associati su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2 e un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci; inoltre, per ciascun associato, produrre copia cartacea o su supporto informatico delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti oppure un'autocertificazione attestante le quantita' di prodotto effettivamente commercializzato nella precedente campagna;
l) le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), presentano i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e l'elenco aggiornato al 1° gennaio 2012 della base associativa di tutte le organizzazione di produttori aderenti, su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2; inoltre un' autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci; devono altresi' presentare la documentazione relativa alla rappresentativita' del 15% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia;
m) le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art 2, comma 1, lett. d), presentano la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentativita' di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. Inoltre, presentano i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attivita' economica.
3. Sono considerate riconosciute ai sensi del regolamento, mediante autocertificazione, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro:
a) ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attivita' durante le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del regolamento;
b) ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/05, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento;
c) ai sensi del regolamento (CE) n. 867/08, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento;
d) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento e se hanno mantenuto la permanenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo;
4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 3, devono presentare la richiesta di riconoscimento nei termini indicati ai comma 1 e 2, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento.
5. Le Regioni, le Province autonome ed il Ministero-SAQ, nei rispettivi ambiti di competenza, verificano (come da allegato 3) la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal Decreto, sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro il 31 marzo di ogni anno di esecuzione del programma approvato, procedono al riconoscimento.
6. Le Regioni e le Province autonome entro il 13 marzo di ogni anno di esecuzione del programma approvato inviano al Ministero-SAQ, Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA i dati aggregati regionali in formato excel di tutti gli elenchi delle basi associative di cui al comma 2 lettere i) ed h), evidenziando altresi' le eventuali sovrapposizioni rilevate.
7. Alle organizzazioni di operatori riconosciute e' attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero attribuito, e' trasmesso ad AGEA.
 
Art. 4

Attivita' ammissibili al finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento i programmi ascrivibili alle seguenti attivita':
a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
c) miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola,
d) tracciabilita', certificazione e tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualita' degli oli di oliva venduti ai consumatori finali;
e) diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualita' di olio di oliva e di olive da tavola.
2. I programmi sono attuati in conformita' a quanto indicato nell'Allegato 4.
 
Art. 5
Presentazione e approvazione dei programmi di attivita'

1. Le organizzazioni di operatori riconosciute devono far pervenire, entro il 15 febbraio di ogni anno (il 15 febbraio 2012 per il primo anno), una domanda di approvazione del programma di attivita' contenente tutti gli elementi di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento ad AGEA -Settore OCM Vino ed altri aiuti - Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA.
2. Entro lo stesso termine del 15 febbraio, la documentazione di cui al comma 1, ad eccezione della cauzione di cui alla lettera g), deve essere inviata alle Regioni competenti per territorio, per le attivita' di pertinenza regionale, e al Ministero-POCOI Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA se trattasi di attivita' di pertinenza nazionale.
3. L'organizzazione di operatori presenta, pena l'esclusione, un unico programma di attivita' (annuale, biennale o triennale) secondo le modalita' fissate all'art. 8 del regolamento, unitamente alle seguenti dichiarazioni attestanti che:
- nel corso di attuazione del programma di attivita' non saranno richieste a finanziamento le attivita' e le spese previste all'articolo 7 del regolamento;
- il programma rispetti i criteri di demarcazione cosi' come previsti nei PSR di ogni Regione.
4. AGEA, ad avvenuta verifica di conformita' della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, di cui alla circolare prevista all' art. 10, trasmette, entro il 21 febbraio di ogni anno, l'elenco delle organizzazioni di cui alle attivita' previste alle lettere a) d) ed e) dell'articolo 4 al Ministero-POCOI, che si avvarra' del Comitato, e l'elenco delle Organizzazioni di cui alle attivita' previste alle lettere b) e c), dello stesso articolo alle Regioni.
5. Il Ministero-POCOI, che si avvarra' del Comitato, e le Regioni, procedono alla selezione dei programmi sulla base di quanto disposto all'articolo 7, elaborano la graduatoria dei programmi ammessi, provvedono all'assegnazione delle risorse e all'adeguamento finanziario distinto per ciascuna delle attivita' di rispettiva competenza, nei limiti dell'importo massimo disponibile di cui all'allegato 5. L'eventuale adeguamento degli importi richiesti alla disponibilita' di spesa si effettua mediante una riduzione degli importi ammissibili al finanziamento, secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 9.
6. Le Regioni inviano al Ministero-POCOI, entro 18 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, apposite informazioni in ordine alle attivita' previste nei programmi e le risorse assegnate ai sensi del comma 5.
7. Il Ministero-POCOI, sulla base delle informazioni di cui al comma 6 e delle risultanze sulle valutazioni del Comitato, verifica il rispetto dell'articolo 6 del regolamento, elabora la graduatoria unica nazionale e comunica ad AGEA, entro il 9 marzo di ogni anno, a partire dal 2012 l'approvazione dei programmi di attivita' e l'importo assegnato a ciascuna organizzazione di operatori. L'AGEA adotta i provvedimenti di competenza e ne da' comunicazione alle organizzazioni di operatori, entro il 15 marzo di ogni anno.
8. Nel caso in cui gli importi di cui all'allegato 5, assegnati alle attivita' ammissibili da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), d) ed e), risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dei programmi presentati, il Ministero-POCOI, sentito il Comitato, procede alla ripartizione di tali risorse fra le Regioni, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella riportata nello stesso allegato 5.
Lo stesso Ufficio attribuisce, sulla base dei parametri percentuali di cui al primo capoverso le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno delle attivita' da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), assegnando gli importi residui ad una o piu' Regioni, dandone comunicazione sia alle stesse Regioni che ad AGEA.
Le Regioni, provvedono alla assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di operatori e ne danno comunicazione ad AGEA entro il 13 marzo, al fine di consentire la predisposizione dei provvedimenti di competenza, come previsto all'articolo 9 paragrafo 3 del regolamento.
9. Le organizzazioni di operatori trasmettono ad AGEA e, contestualmente al Ministero-POCOI e alle Regioni - per quanto di competenza - la relazione sull'attivita' svolta con i programmi approvati secondo le modalita' e la cronologia previste all'art. 13 del regolamento.
 
Art. 6

Comitato di valutazione

1. E' istituito presso il Ministero - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - il Comitato di valutazione i cui compiti sono riportati all'art. 5 comma 5.
2. Il Comitato e' composto da:
a) due rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita';
c) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
d) due rappresentanti designati da AGEA;
e) due rappresentanti del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, CRA-OLI.
3. Il Comitato e' supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.
4. I componenti del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa sono nominati con decreto del Dipartimento di cui al comma 3.
5. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il Ministero-POCOI comunica alle amministrazioni regionali interessate i risultati relativi all'attuazione dei programmi.
 
Art. 7

Criteri di selezione

1. La selezione dei programmi e' effettuata sulla base dei seguenti criteri, con relativa attribuzione di un punteggio massimo pari a:
a) qualita' generale dei programmi: punti max n. 15;
b) coerenza con gli obiettivi e le priorita' del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;
c) credibilita' finanziaria e congruenza dei mezzi: punti max n. 6;
d) estensione della zona regionale interessata dal programma di attivita': punti max n. 6;
e) varieta' delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;
f) settori di attivita' interessati e partecipazione finanziaria degli operatori: punti max n. 9;
g) qualita' degli indicatori di efficacia: punti max n. 3;
h) valutazione dei programmi di attivita' eventualmente gia' svolti: punti max n. 4;
i) valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri dell'organizzazione di operatori: punti max n. 3.
2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato 6.
3. Il Comitato e le Regioni hanno facolta' di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attivita', nel corso della relativa valutazione, nonche' ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.
 
Art. 8

Modifica dei programmi di attivita'

1. Le organizzazioni di operatori possono presentare richieste di modifica al programma approvato, purche' le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate.
2. Le richieste di modifica sono presentate ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni - attivita' b) e c) - e al Ministero-POCOI - attivita' a), d) ed e) - almeno 3 mesi prima della data di inizio dell'attivita' per la quale si chiede la modifica.
3. Il Ministero-POCOI e le Regioni, entro due mesi dal ricevimento delle domande, comunicano agli operatori richiedenti e, per conoscenza all'AGEA, l'accoglimento o il diniego della modifica presentata. A tale scopo, il Ministero-POCOI puo' avvalersi dell'operato del Comitato.
4. Ministero-POCOI e le Regioni inviano copia dei provvedimenti adottati ad Agea.
5. Sono considerate accolte le istanze a cui non e' data risposta entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica.
6. La sostituzione di un'azione con un'altra, all'interno della stessa attivita', per un importo inferiore a 10.000 euro deve essere comunicata, secondo le modalita' di cui al comma 2, almeno due mesi prima della data di inizio della nuova azione. La comunicazione deve essere corredata da documenti giustificativi precisandone i motivi, la natura e le implicazioni delle modifiche proposte dimostrando che le stesse garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo prefissato nel programma.
7. La modifica di cui al comma 6 e' considerata accettata se l'Organizzazione non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte di AGEA o dalla Regione competente, la quale invia copia dell'eventuale provvedimento anche ad AGEA.
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Il finanziamento comunitario dei programmi di attivita' e' previsto dall'art. 103 paragrafo 1bis del Reg. (CE) n. 1234/07 per un importo annuo di € 35.991.000,00.
2. L'ammontare annuo e' ripartito, per ciascuna campagna, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, come segue:
a) almeno il 30% destinato al miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
b) almeno il 12% destinato alla tracciabilita', alla certificazione ed alla tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
3. Ad integrazione del finanziamento dell'Unione europea e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori partecipano, ai sensi dell'art. 103 paragrafo 2 del regolamento (CE) n.1234/07, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attivita', nella misura non inferiore al:
a) 12,50% per investimenti in attivita' diverse da quelle fisse, nel settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto;
b) 12,50% per programmi di attivita' realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei settori di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto;
c) 25% per le altre attivita' dei programmi realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori negli altri settori di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto.
4. La ripartizione delle risorse tra le Regioni e' riportata nella tabella di cui all'Allegato 5.
5. L'eventuale adeguamento dell'importo annuale complessivo richiesto dalle organizzazioni di operatori allo stanziamento annuale disponibile viene effettuato secondo le modalita' di cui all'Allegato 7.
6. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, e' fissato, in euro 230.000 per annualita', il livello appropriato di dimensione finanziaria di ciascun programma. Tale importo e' ridotto ad euro 100.000 per annualita', per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 10

Disposizioni integrative

1. AGEA, determina con propria circolare i criteri e le modalita' operative di attuazione del Decreto e indica i termini entro i quali le organizzazioni di operatori presentano la domanda di svincolo della cauzione di cui all'art. 11 paragrafo 5 del regolamento, nonche' la domanda di finanziamento comunitario di cui all'art. 12 dello stesso regolamento.
 
Art. 11

Controlli

1. Il Ministero-SAQ, nell'ambito di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento.
2. Il Ministero-SAQ procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi previsti all'art. 3, paragrafi 3 e 5, del Regolamento, nonche' nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento; b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) irregolarita' gravi in ordine alla gestione dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attivita' di cui all'articolo 4.
3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori riconosciute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c).
4. Alle irregolarita' accertate nell'attuazione dei programmi di attivita', si applicano le misure previste dall'articolo 16 del Regolamento.
5. I controlli sulla corretta esecuzione dei programmi, previsti dal regolamento, sono svolti da AGEA.
Il Decreto entrera' in vigore per i successivi periodi di tre anni di cui all'art. 8 del regolamento a partire dal 1 aprile 2012 e sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 397
 
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