Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 dicembre 2011
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» in Pignola, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.


IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;
Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», con sede legale in via Mulino del Capo, Zona PIP lotto E2 - 85010 Pignola (PZ), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 03766 del 23 febbraio 2010;
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 29 agosto 2011 presso il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» - Pignola (PZ);
Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 17 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», con sede legale in via Mulino del Capo, Zona PIP lotto E2 - 85010 Pignola (PZ), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);
Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);
Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).
Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Colture tropicali;
Concia delle sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Produzione sementi.
 
Art. 2

1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.
2. Il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
4. Il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.
5. I costi sono a carico del centro richiedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2011

Il direttore generale: Blasi
 
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