Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 dicembre 2011
Designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa e della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno quale autorita' pubblica di controllo per la DOCG «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Val di Cornia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto n. 23193 del 18 novembre 2011 concernente il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Vista la nota del 11 dicembre 2011 e la successiva integrazione del 23 dicembre 2011 presentate dall'A.PRO.VI.TO. - Soc. Coop. Agr., soggetto proponente la registrazione, con la quale sono state individuate la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno, inserite nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale Autorita' pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata e garantita «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 23 dicembre 2011, acquisita con prot. 30618 del 27 dicembre 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata congiuntamente dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa e di Livorno quale autorita' pubblica di controllo designata per la denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa e della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di commercio Industria artigianato agricoltura di Pisa, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 e la Camera di commercio Industria artigianato agricoltura di Livorno, con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 48, sono designate, congiuntamente, quale autorita' pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa e la Camera di commercio Industria artigianato agricoltura di Livorno di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo designata», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo designata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo designata, sotto la propria responsabilita', per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.
 
Art. 3

1. La struttura di controllo designata non puo' modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.
2. La struttura di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.
 
Art. 4

1. Il presente incarico puo' essere sospeso o revocato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'incarico conferito con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2011, i quantitativi di vino a DOC «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione della DOCG «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Val di Cornia» a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.
4. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 novembre 2011, la DOCG «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso», puo' essere utilizzata designare e presentare i vini della stessa tipologia della DOC «Val di Cornia» nelle corrispondenti tipologie rosso e rosso riserva ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modifiche e nel disciplinare annesso al decreto 18 novembre 2011, provenienti dalla vendemmia 2010, a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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