Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 dicembre 2011
Integrazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2011;
Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 recante la deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2011;
Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2011 recante la sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;
Considerate le istanze presentate dalle associazioni di categoria e dalla organizzazioni interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo, con le quali sono state evidenziate le difficolta' operative circa l'applicazione del contrassegno di Stato previsto per i vini DOC sulle confezioni di vetro di ridotte dimensioni, ovvero non superiori a 200 ml;
Vista l'informativa inoltrata alla Commissione politiche agricole per il tramite della Regione Puglia con la nota prot. n. 27233 del 18 novembre 2011;

Decreta:
Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 indicato nelle premesse e' integrato con il seguente comma: 3-bis. Fermo restando quanto stabilito dai singoli disciplinari di produzione, le disposizioni di cui al comma 3 sono applicabili anche nel caso di confezionamento di vini a D.O.C. in contenitori di vetro la cui capacita' non sia superiore a 200 ml.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di emanazione.
Roma, 27 dicembre 2011

Il Ministro: Catania
 
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