Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 ottobre 2011
Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto l'art. 20 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale la prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro;
Visto l'art. 80 del predetto decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli artt. 73, 74,75,76 del decreto stesso, nonche' le nuove procedure di iscrizione;
Visto l'art. 25, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale le domande per l'avvio dell'attivita', se contestuali alla comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate all'ufficio del registro delle imprese;
Visto l'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Ritenuto di procedere all'attuazione del disposto di cui al predetto art. 80 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 con l'emanazione di distinti decreti per ciascuna delle attivita' professionali di cui agli artt. 73,74,75,76, al fine di mantenere l'indipendenza ed autonomia del quadro normativo di riferimento;
Visto l'art. 11, commi 3 e 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, recante istituzione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «legge », la legge 14 novembre 1941, n. 1442 e successive modificazioni e integrazioni;
b) «decreto legislativo », il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) «SUAP», lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'art 38 della legge n. 133 del 2008;
e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;
f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
g) «Camera di commercio», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
h) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;
i) «attivita'», l'attivita' regolamentata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442;
l) «elenco autorizzato», il soppresso elenco autorizzato degli spedizionieri di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442;
m) «modelli», il modello "SPEDIZIONIERI" e il modello intercalare "REQUISITI", da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati "A" e "B".
 
Art. 2
Presentazione della SCIA

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di spedizione presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attivita' apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'art. 10, comma 2, della legge, compilando la sezione "SCIA" del modello "SPEDIZIONIERI", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria.
2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.
 
Art. 3
Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali

1. Il possesso dei requisiti di idoneita' previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attivita' e' attestato mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "SPEDIZIONIERI".
2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti.
3. Sono altresi' tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1, limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonche' quelli richiamati dall'art. 7 della legge.
4. I soggetti successivi al primo, compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI".
 
Art. 4
Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali

1. L'impresa che esercita l'attivita' in piu' sedi o unita' locali, presenta una SCIA per ciascuna di esse.
2. Presso ogni sede o unita' locale in cui si svolge l'attivita' l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attivita', certificati secondo le modalita' definite all'art. 3.
 
Art. 5
Accertamento e certificazione dei requisiti

1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di impresa di spedizione, avviando contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e' certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.
 
Art. 6
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

1. L'ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attivita', nonche' di quelli previsti per i soggetti preposti.
2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attivita' e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.
3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attivita', adottato ai sensi del comma 2, e' iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attivita' medesima.
 
Art. 7
Cessazione dell'attivita'

1. Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell'attivita', l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all'art. 10, comma 2, della legge, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione "MODIFICHE" del modello "SPEDIZIONIERI".
2. La cessazione dell'attivita' e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.
 
Art. 8
Provvedimenti sanzionatori

1. Le sanzioni previste dall'art. 11 della legge, che a norma dell'art. 76, comma 6, del decreto legislativo consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o di inibizione perpetua dell'attivita', sono annotate ed iscritte per estratto nel REA.
A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1, nonche' degli articoli 5 e 6, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'art. 76, comma 6, del decreto legislativo e dell'art. 16 della legge.
 
Art. 9
Modifiche

1. Le modifiche inerenti l'attivita' o i soggetti di cui all'art. 3 sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello "SPEDIZIONIERI", sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.
 
Art. 10
Norme transitorie

1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "SPEDIZIONIERI" per ciascuna sede o unita' locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilita la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attivita' mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
2. L'ufficio del registro delle imprese destinatario delle comunicazioni di cui al comma 1 richiede alla Camera di commercio presso il cui elenco autorizzato l'impresa era iscritta, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.
 
Art. 11
Diritto di stabilimento

1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attivita' e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita' medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.
 
Art. 12
Libera prestazione di servizi

1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attivita' e' consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
 
Art. 13
Efficacia del provvedimento

1.Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2011

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 288
 
Allegato A
(DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. "N")
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
(DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. "N")
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone