Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 gennaio 2012
Riconoscimento, al sig. van Ruijven Frederik Cornelis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. van Ruijven Frederik Cornelis, nato il 25 dicembre 1972 a Vlaardingen (Paesi Bassi), cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Luchtvaart-En Ruimtevaarttechniek» presso la «Technische Universiteit Delft» nel 1992;
Tenuto conto che ha conseguito una specializzazione nell'anno 1997 nella stessa materia e presso la stessa Universita';
Considerato che secondo la attestazione della Autorita' competente olandese la professione di ingegnere non e' regolamentata;
Considerato inoltre, che in Olanda la formazione nel campo ingegneristico non e' regolamentata;
Tenuto conto che il richiedente ha documentato di aver esercitato a tempo pieno la professione per due anni nel corso degli ultimi dieci, ai sensi dell'art. 13 punto 2 della direttiva 2005/36/CE;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. van Ruijven Frederik Cornelis, nato il 25 dicembre 1972 a Vlaardingen (Paesi Bassi), cittadino olandese, e' riconosciuto il titolo professionale conseguito in Olanda quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi otto.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Impianti elettrici (scritta e orale), 2) Impianti chimici (orale).
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra individuate ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.
Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
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