Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 dicembre 2011
Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, contenenti sostanze attive approvate e aventi scadenza entro il 31 dicembre 2011.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visti in particolare i prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.195, riportati in allegato al presente decreto, che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego entro il 31 dicembre 2011;
Considerato che per detti prodotti fitosanitari monocomposti, contenenti sostanze attive ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, e' in corso l'adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti;
Considerato altresi' che per detti prodotti fitosanitari in miscela con sostanze attive che rientrano nel processo di revisione previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del decreto legislativo 17 marzo 12995, n. 195, e' tuttora in corso l'adeguamento alle condizioni di approvazione, a conclusione della loro valutazione comunitaria;
Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuita' delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;
Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2012, l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, riportati in allegato al presente decreto, con scadenza precedentemente fissata entro il 31 dicembre 2011, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario e per i quali:
si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza dei dossier presentati, ai requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2012 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, riportati in allegato al presente decreto, con scadenza fissata entro il 31 dicembre 2011 e contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:
si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza dei dossier presentati, ai requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul portale (www.salute.gov.it) del Ministero della salute.
Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
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