Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 11 novembre 2011
Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.


IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 comma 1 della legge 25 novembre 1995, n. 505, il quale stabilisce che l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e' istituito quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;
Visto l'art. 15, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari;
Considerato il rilevante disavanzo di amministrazione (di 3.050.845,06 euro), al 31 dicembre 2010, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, il progressivo peggioramento del disavanzo finanziario di competenza, nonche' la mancata approvazione del bilancio preventivo 2011 ed il conseguente ricorso all'esercizio provvisorio;
Considerato che il predetto istituto non ha ottemperato alle ripetute, formali richieste dell'ente vigilante di adottare con procedura di urgenza un circostanziato piano di rientro ed una radicale revisione delle attivita' sulla base di una congrua valutazione delle reali possibilita' operative connesse alle limitate risorse a disposizione;
Considerati gli esiti della verifica contabile condotta dagli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze e formalizzati con nota n. 31083, trasmessa al Ministero degli affari esteri in data 4 marzo 2011;
Verificata l'impossibilita' dell'Istituto di perseguire le finalita' previste dall'art. 4 delle legge 25 novembre 1995, n. 505, e di assolvere alle sue funzioni indispensabili, alla luce della situazione di completo stallo delle attivita', provocata dalle condizioni di grave dissesto finanziario in cui esso versa, evidenziatasi anche con la mancata corresponsione delle retribuzioni del personale dipendente;
Preso atto dell'esaurimento del fido bancario di cui l'ente godeva presso l'Istituto bancario creditore, che ha provocato la situazione di paralisi nelle attivita' dell'ente e l'impossibilita' dello stesso di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
Ritenuto che, pertanto, sussistono particolari esigenze di celerita' del procedimento, tali da impedire la comunicazione del relativo avvio ai sensi dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241;
Dato atto che si rende conseguentemente necessario assoggettare l'ente alla liquidazione coatta amministrativa, prevista dal citato art 15, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con successivo trasferimento delle risorse e funzioni al Ministero degli affari esteri, da disporsi con separato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che e' necessario procedere anche alla nomina del commissario liquidatore, il cui compenso sara' determinato con separato provvedimento;
Ritenuto che l'art. 213, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo cui il compenso al commissario e' liquidato contestualmente all'autorizzazione del deposito del piano di liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto ai creditori, debba essere applicato nell'osservanza delle esigenze di finanza pubblica, da assicurarsi mediante successivo decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. di determinazione del compenso del commissario medesimo;

Decreta:

Art. 1

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

L'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, con sede in Roma, e' assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.
 
Art. 2

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura e' preposto, in qualita' di commissario liquidatore, l'Ambasciatore (ar) Antonio Armellini.
 
Art. 3

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi dell'art. 197 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro
degli affari esteri
Frattini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone