Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222
Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, rispettivamente, nelle Adunanze del 25 febbraio 2011 e 21 aprile 2011;
Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 13 luglio 2011 e della VII Commissione della Camera dei deputati in data 14 luglio 2011, nonche' i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario della V Commissione della Camera dei deputati in data 29 giugno 2011;
Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in relazione all'articolo 3, comma 5;
Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui stigmatizza il divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni, modificando il comma 5 dell'articolo 3 nel senso indicato dalla 7ª Commissione del Senato, e di non poter accogliere il rilievo nella parte in cui stigmatizza l'informatizzazione dell'intera procedura, poiche' la stessa e' in linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
f) per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;
g) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
i) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
l) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca;
m) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione
recita:
«Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
«La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.».
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), e' il seguente:
«2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso
termine di cui al comma 1, le universita' statali
modificano, altresi', i propri statuti in tema di
articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti
vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con
contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni
finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica,
delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle
attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o
accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che
a ciascuno di essi afferisca un numero di professori,
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non
inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
determinato superiore a mille unita', afferenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta' di istituire tra piu'
dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di
affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque
denominate, con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la
proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio,
e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle
funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni
assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in
materia, le strutture assumano i compiti conseguenti
secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione
di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni
assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di
insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita' del numero
complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle
dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia
scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando
che il numero delle stesse non puo' comunque essere
superiore a dodici;
e) previsione della possibilita', per le universita'
con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento
unita', di darsi un'articolazione organizzativa interna
semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le
funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle
strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto
dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una
rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura
complessivamente non superiore al 10 per cento dei
componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i
coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
responsabili delle attivita' assistenziali di competenza
della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni
di presidente dell'organo ad un professore ordinario
afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero
nominato secondo modalita' determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui
alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in
ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e),
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
una commissione paritetica docenti-studenti, competente a
svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione
dei risultati delle stesse; a formulare pareri
sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La
partecipazione alla commissione paritetica di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli
studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e
q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi
di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca
dell'universita'; durata biennale di ogni mandato e
rinnovabilita' per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della
rappresentanza studentesca, compresa la possibilita' di
accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati
necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa
attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche
attraverso una maggiore mobilita' dei docenti e degli
studenti, programmi integrati di studio, iniziative di
cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e
di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di
selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di
violazioni del codice etico.».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio
1989, n. 108, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
31 luglio 1980, n. 209, S.O.
- La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n.
155.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 5
novembre 2005, n. 258.
- Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164
(Riordino della disciplina del reclutamento dei professori
universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge
n. 4 novembre 2005, n. 230), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
3 maggio 2006, n. 101.
Note all'art. 1:
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note alle
premesse.
- L'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, recita:
«1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio
universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri
di affinita', i settori concorsuali in relazione ai quali
si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori
concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali.
Ciascun settore concorsuale puo' essere articolato in
settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23
e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli
ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e
seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 3,
lettera b) ed f), della citata legge n. 240 del 2010:
«1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha
durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia.
L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che
costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
"3. a) (omissis).
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) - d ) -e) (omissis).
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di
un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro
commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un
commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita';».
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio
universitario nazionale), e' il seguente:
«1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e'
organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario
ed e' composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza
di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
numero non superiore a quattordici, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un
professore associato e un ricercatore.».



 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
 
Art. 3

Abilitazione scientifica nazionale

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 e' adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonche' sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane. Il decreto stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa documentazione. Le domande sono presentate nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione e' di quattro anni dal suo conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 6. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a copyright. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato e' pubblicato nel sito del Ministero, dell'Unione europea e dell'Universita' sede della procedura di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright, da parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8, comma 3, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 24, commi 5 e
6, della citata legge n. 240 del 2010:
«articolo 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sul sito
dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le
funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni
superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di
prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' i
professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia
gia' in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto
del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il
CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui
al presente articolo, non possono partecipare coloro che
abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata
ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori
e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui
all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a
quella del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche
a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a
tempo indeterminato presso le universita' purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari
di borse di studio o di ricerca banditi da tali
amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.».
«articolo 24. 1 - 4 (omissis).
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal
settimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di
professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.».



 
Art. 4

Criteri di valutazione

1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificita' delle aree, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto puo' essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non puo' essere inferiore a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o l'adeguamento degli stessi e' disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, della
citata legge n. 240 del 2010:
«5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.».



 
Art. 5

Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le universita' individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura e' indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente Direttore generale del Ministero, puo', su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche sull'assegnazione della procedura alla sede.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' previste dal presente regolamento, relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.



Note all'art. 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 6
Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore
universitario di prima e di seconda fascia

1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, e' avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di universita' italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale e' stata presentata domanda.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, non hanno manifestato l'indisponibilita' a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di otto unita' occorrente per la formazione della lista, la stessa e' integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unita' disponibili e' pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata.
7. Il quinto commissario e' individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura, altresi', la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma e' corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere e' ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.
8. E' fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte piu' di un commissario in servizio presso la medesima universita'. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di piu' di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.



Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura
ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 27 maggio 2010, n. 122, S.O.
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera b)
della citata legge, n. 240 del 2010, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 16, comma 3, lettera h), della
citata legge n. 240 del 2010, riporta:
«h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera
f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza.».



 
Art. 7

Operazioni di sorteggio

1. Formata la lista secondo le modalita' di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorita' e' definito mediante apposito sorteggio.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari e' inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo e' superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti cosi' sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o piu' commissioni devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza e' individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalita' di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non piu' di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed e' nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.



Note all'art. 7:
- L'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
(Disposizioni urgenti per il funzionamento delle
universita'), convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 1995, n.
236, e' il seguente:
«articolo 9. 1. L'eventuale istanza di ricusazione di
uno o piu' componenti della commissione esaminatrice da
parte dei candidati a concorsi universitari deve essere
proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione della composizione della commissione. Se la
causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo'
essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la
commissione esaminatrice sia gia' stata costituita, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.».



 
Art. 8

Lavori delle commissioni

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresi', le modalita' organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita' sul sito dell'universita' per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione puo' tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche' alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facolta' e' esercitata su proposta di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 e' adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Ai membri della Commissione non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita'.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi dal commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della
citata legge n. 240 del 2010, recita:
«i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che
della commissione faccia parte almeno un commissario per
ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel
settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta
professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri
scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono
pubblici ed allegati agli atti della procedura.».



 
Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, non e' richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, e' integralmente composta, secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 per l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari e' inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari e' superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti cosi' sorteggiati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE E MIN. LAVORO, registro n. 15, foglio n. 144



Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 1, comma 5, della citata legge
n. 230 del 2005, abrogato dal presente regolamento, recava:
«5. Allo scopo di procedere al riordino della
disciplina concernente il reclutamento dei professori
universitari garantendo una selezione adeguata alla
qualita' delle funzioni da svolgere, il Governo e' delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni universitarie, uno o piu' decreti legislativi
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori
scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al
conseguimento della idoneita' scientifica nazionale, entro
il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce
dei professori ordinari e dei professori associati,
stabilendo in particolare:
1) le modalita' per definire il numero massimo di
soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica per
ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al
fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato di una
quota non superiore al 40 per cento, per cui e' garantita
la relativa copertura finanziaria e fermo restando che
l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza,
nonche' le procedure e i termini per l'indizione,
l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da
svolgere presso le universita', assicurando la pubblicita'
degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni
giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve
comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per
quinquennio per ciascuna fascia;
2) l'eleggibilita', ogni due anni, da parte di
ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di
commissari nazionali, con opportune regole di non immediata
rieleggibilita';
3) la formazione della commissione di ciascuna
valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque
commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna
commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo
ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
4) la durata dell'idoneita' scientifica non
superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilita' ai
giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non
conseguono l'idoneita';
b) sono stabiliti i criteri e le modalita' per
riservare, nei giudizi di idoneita' per la fascia dei
professori ordinari, una quota pari al 25 per cento
aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a),
numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di
servizio non inferiore a quindici anni, compreso il
servizio prestato come professore associato non confermato,
maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di
concorso o in settori affini, con una priorita' per i
settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito
concorsi negli ultimi cinque anni;
c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di
idoneita' per la fascia dei professori associati e'
riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al
contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai
professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del
ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che
abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di
studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento
e' riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva
alla terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso
al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di
idoneita' per la fascia dei professori associati di cui
alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo
di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica
rispetto al fabbisogno indicato dalle universita' e' pari
al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita'
per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera
a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti
che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al
fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per
cento del medesimo fabbisogno.».



 
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