IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ed in particolare l'articolo 39 octies, il quale stabilisce: - nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; - nel comma 2, che per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto; - nel comma 2-bis, che per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo; - nel comma 2-ter, che la classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente; Visti l'articolo 39-sexies e l'articolo 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali stabiliscono, rispettivamente, che: - sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, dai soggetti obbligati, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta; - l'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione; Visto il decreto direttoriale del 20 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012, che fissa, in applicazione delle sopraindicate disposizioni, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; Visto il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dall'applicazione del comma medesimo; Vista la nota del 3 gennaio 2012, prot. 23/2012/Ufficio VI, del Dipartimento delle finanze, con la quale e' stato comunicato l'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Considerato che la rideterminazione dell'aliquota di accisa sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56 per cento al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico consente, tenuto conto delle attuali dinamiche del mercato di tale tipologia di prodotto, di conseguire il maggior gettito previsto dal comma 15-ter dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 201/2011;
Decreta:
Art. 1
1. L'aliquota di accisa del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette della voce Tabacchi lavorati di cui al'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevata dal 56,00 per cento al 58,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. 2. Per effetto della disposizione di cui al comma 1, nella tabella allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 20 dicembre 2011, e' fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Il presente decreto, che si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 9 gennaio 2012
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 90 |