Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESATLI
DECRETO 23 novembre 2011
Adozione del regolamento recante modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi, dei prodotti agroalimentari.


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, all'art. 10, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che, all'art. 1, determina l'organizzazione del Ministero e, all'art. 4, ha previsto, per l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agro-alimentari, la denominazione di «Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» e l'acronimo «ICQRF», definendone le competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, di vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria nazionale;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, col quale si e' provveduto, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' alla definizione dei relativi compiti e attribuzioni;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 17 aprile 2002, n. 5550, recante «Disciplina, modalita' e limiti per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha introdotto il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche e integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto, in particolare, l'art. 330 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a mente del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 125 del codice dei contratti pubblici, nonche' nelle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del predetto codice;
Ravvisata la necessita', a seguito dell'entrata in vigore del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di adottare un nuovo regolamento per l'esecuzione in economa di lavori, servizi e forniture da parte dell'Ispettorato, in linea con le intervenute novelle normative e piu' rispondente alle esigenze istituzionali dell'amministrazione;
Visto il proprio decreto prot. n. 22530 del 29 settembre 2011, col quale si e' provveduto ad adottare il predetto regolamento, disponendone la trasmissione al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il dicastero di appartenenza, con nota prot. n. 22608 del 30 successivo;
Vista la nota prot. n. 28273 del 14 novembre 2011, con la quale il suddetto ufficio di controllo ha restituito il decreto de qua, unitamente all'allegato regolamento, privo del visto e della registrazione, perche' «[...] l'atto approvato non risulta datato e sottoscritto dal competente organo ... si evidenzia come il decreto medesimo non rechi alcun elemento certo in ordine al numero degli articoli e delle pagine del citato regolamento, a tutela dell'integrita' dell'allegato documento»;
Ritenuto di dover emendare il decreto e l'allegato regolamento nel senso indicato dai rilievi innanzi riportati;

Decreta:

Art. 1

E' adottato l'allegato «Regolamento recante modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari», che risulta complessivamente composto da 19 articoli e 17 pagine.
 
Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'innanzi allegato regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, verra' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 23 novembre 2011

L'Ispettore generale capo: Serino

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011 Ufficio di controllo MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 113
 
Allegato Regolamento recante modalita' e procedure per l'acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.

Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto del provvedimento

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - di seguito denominato «Ispettorato» - per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28 del codice dei contratti pubblici.
2. Il ricorso alle procedure di affidamento in economia deve trovare giustificazione nell'effettiva necessita', da parte dell'ispettorato, di adottare procedure di spesa piu' snelle e semplificate per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di modico importo, e comunque non superiore ai limiti di cui agli articoli successivi, nei casi in cui il ricorso alle ordinare procedure ad evidenza pubblica potrebbe comportare un ingiustificato rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempo e risorse.

Art. 2.
Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno espresso riferimento:
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»), ed al relativo regolamento di esecuzione e attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
alle disposizioni del codice civile in materia di contratti, nonche' alle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili;
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
a tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti alla materia oggetto del presente regolamento.
2. In caso di abrogazione e/o modifica, totale o parziale, delle disposizioni che disciplinano la predetta materia, anche le disposizioni del presente regolamento, che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e/o automaticamente sostituite da quest'ultima.

Art. 3.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che le procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'ispettorato, vengano espletate nel rispetto dei principi:
a) generali dell'ordinamento comunitario e nazionale;
b) di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita' e pubblicita' di cui all'art. 2 del codice dei contratti pubblici;
c) di legalita' e tutela dei lavoratori;
d) di ecocompatibilita' e sostenibilita' ambientale.
2. L'Ispettorato puo' stipulare tutte le tipologie di contratti funzionali al perseguimento dei propri interessi, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purche' non esplicitamente vietate da norme imperative, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, del codice civile.
3. L'Ispettorato puo' liberamente definire il contenuto delle clausole contrattuali che meglio soddisfino i propri interessi, purche' non esplicitamente vietate da norme imperative, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, del codice civile.
4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi espressi al netto degli oneri fiscali (IVA).
5. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi che comprendano lavori, si applica la normativa relativa agli appalti pubblici di lavori, qualora questi ultimi assumano rilievo economico superiore al cinquanta per cento del valore dell'appalto. Tale disposizione non si applica qualora i lavori abbiano un carattere meramente accessorio e strumentale rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.
6. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture di beni puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 4.
Organi responsabili

1. Il ricorso alle procedura in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e' disposto dal responsabile del procedimento, che:
per l'amministrazione centrale, e' individuato nella persona dell'Ispettore generale capo, che puo' a sua volta delegare tali funzioni al dirigente della competente Direzione generale;
per gli uffici ed i laboratori periferici, in persona dei rispettivi direttori, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 908/1960.
2. Prima dell'avvio della procedura di affidamento in economia, il responsabile del procedimento, come innanzi individuato, determina o decreta di contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice dei contratti pubblici, indicando:
a) le motivazioni a sostegno del ricorso a siffatta procedura;
b) la procedura prescelta per l'individuazione del contraente;
c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente regolamento, rientri l'acquisizione;
d) la tipologia di contratto prescelta e le sue principali clausole, con particolare riferimento a quelle poste a tutela degli interessi dell'ispettorato;
e) il capitolo di imputazione della spesa.
3. Qualsiasi acquisizione deve in ogni caso perseguire l'obiettivo del massimo contenimento della spesa, la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate e il rispetto dei vincoli di bilancio.

Art. 5.
Modalita' di esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, come disciplinate dal presente regolamento, possono essere effettuate:
a) in amministrazione diretta: in tal caso, l'ispettorato effettua le acquisizioni per mezzo di proprio personale dipendente e/o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri e/o appositamente acquistati e/o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie per le predette acquisizioni;
b) mediante cottimo fiduciario: a seguito di affidamento a soggetti esterni, attraverso procedure negoziate.

Titolo II
ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMICA
Art. 6.
Disposizioni di carattere generale

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00 e devono rientrare nelle seguenti categorie generali:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e dei relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, concessi in uso governativo all'ispettorato e da questo adibiti a sede dei propri uffici centrali e periferici;
b) lavori di manutenzione, adattamento e riparazione dei locali e dei relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, condotti in locazione passiva o in comodato gratuito dall'ispettorato e da questo adibiti a sede dei propri uffici centrali e periferici, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario e/o comodatario;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone e/o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie di cui agli articoli 55, 121 e 122 del codice dei contratti pubblici;
d) lavori per i quali siano stati infruttuosamente esperite le ordinarie procedure di gara;
e) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
f) lavori che non possano essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
g) lavori necessari per la compilazione di progetti;
h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessita' e urgenza di completare i lavori.
2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori sia determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. Il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato, e' trasmesso, unitamente ad una perizia estimativa, alla stazione appaltante, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
4. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che per primo si rechi sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al capoverso precedente, l'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto ritenuto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
5. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici, individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
6. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di accordo preventivo, si procede con il metodo previsto all'art. 163, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
7. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento o il tecnico compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.
8. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
9. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rivelasse insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione ad eccedere l'importo di spesa originariamente preventivato.
10. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo' superare l'importo di € 200.000,00.

Art. 7.
Esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta tutti i lavori elencati al comma 1 dell'articolo precedente, anche se per la loro definizione ed esecuzione si rendesse eventualmente necessario redigere degli specifici elaborati grafici e/o prestazionali.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.
3. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dipendente e/o appositamente assunto. Egli provvede, altresi';
a) all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera;
b) a controllare che l'intervento sia eseguito a regola d'arte;
c) al pagamento di quanto dovuto alle maestranze interne e/o appositamente assunte;
d) alla liquidazione dei lavori, previa verifica della conformita' dei documenti presentati dai fornitori (fatture, bolle di consegna ecc.) agli ordini di acquisto e sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

Art. 8.
Esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario

1. Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. L'esito dei predetti affidamenti e' soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
2. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00, in alternativa alla procedura innanzi descritta, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Tuttavia, anche in tale ipotesi, la stazione appaltante e' tenuta a seguire una procedura che rispetti il principio della non discriminazione e della par condicio, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi.
3. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. L'atto di cottimo deve indicare:
a) il codice identificativo gara (CIG);
b) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
d) le condizioni di esecuzione;
e) il termine di ultimazione dei lavori;
f) le modalita' di pagamento;
g) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del codice dei contratti pubblici;
h) le garanzie a carico dell'esecutore;
i) l'obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita';
j) il riferimento agli obblighi di rintracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.
5. Per i lavori d'importo inferiore a € 20.000,00, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o del preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione; per importi pari o superiori alla predetta soglia viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, anche non autenticata.
6. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o ad omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non sia stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo agli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
7. I lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario sono contabilizzati, a cura del direttore dei lavori, su un apposito registro, ove vengono annotati quali risultanti dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.
8. I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori.
9. Per lavori d'importo superiore a € 30.000,00 e' in facolta' dell'amministrazione, dietro apposita richiesta da parte dell'impresa, disporre pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori.
10. E' vietata la corresponsione di acconti.
11. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori, in cui vengano indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
12. Il conto finale dei lavori fino a € 20.000,00, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita', puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a) e g) del precedente capoverso.

Titolo III
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE
Art. 9.
Disposizioni generali

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei servizi e forniture di seguito indicati, sia in amministrazione diretta che a cottimo fiduciario, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 28, lettera a), del codice dei contratti pubblici, attualmente pari ad € 125.000,00 oltre I.V.A., e' ammesso nelle seguenti ipotesi:
a) partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, focus group e altre manifestazioni culturali e/o scientifiche nell'interesse dell'amministrazione appaltante, comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
b) spese per la locazione passiva - di natura transitoria e temporanea - di locali attrezzati per l'espletamento di concorsi pubblici e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie e altre manifestazioni culturali e/o scientifiche connesse ai compiti istituzionali, quando non siano disponibili idonei locali di proprieta' dell'amministrazione appaltante;
c) spese di rappresentanza e per l'acquisto di omaggi e regalie di rappresentanza, di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianita', diplomi, bandiere e oggetti per premiazioni; spese per l'informazione, pubblicita' e propaganda istituzionale, attuata anche mediante la realizzazione e la diffusione a mezzo stampa, radio, televisione e cinematografia, di testi, opuscoli e servizi; pubblicazione dei bandi di gara e di concorso a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione; spese relative a solennita' militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; spese per il benessere del personale; spese per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attivita' di rappresentanza;
d) servizi di traduzione e interpretariato, nonche' di copia, catalogazione, trascrizione, correzione bozze e sbobinatura di testi, realizzazione di disegni e di elaborati tecnici, nei casi in cui l'amministrazione appaltante non possa provvedervi col proprio personale;
e) corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, indetti da enti ed istituti pubblici e privati, nonche' da altre amministrazioni pubbliche;
f) abbonamenti e/o acquisti di giornali, libri, materiale didattico e pubblicazioni in generale ed a carattere giuridico/tecnico/scientifico, anche su supporto digitale e per via telematica;
g) servizi finanziari, bancari, assicurativi, legali e notarili;
h) servizi di stampa, tipografia, litografia, eliografia, copisteria fotografia, grafica e rilegatura, nei casi in cui l'amministrazione appaltante non possa provvedervi col proprio personale;
i) acquisto di materiale di cancelleria e informatico, stampati (incluse le buste e le cartoline per la notifica degli atti giudiziari), timbri, carte e valori bollati;
l) acquisto e/o noleggio e/o leasing di personal computers, portatili, stampanti, palmari, fotocopiatrici e altro materiale informatico, inclusi programmi e software, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, videoregistratori, videoproiettori, riproduttori CD, DVD ecc; navigatori satellitari;
m) acquisto e/o noleggio e/o leasing di apparecchiature e attrezzature scientifiche e da laboratorio, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
n) acquisto di prodotti chimici, diagnostici, reagenti e di altri materiali di consumo da laboratorio (vetreria, gas tecnici ecc.); acquisto di materiali per il campionamento (bottiglie, flaconi, sacchi, spago, piombi, ecc.);
o) acquisto di mobili, arredi e complementi d'arredo, utensili, macchine, climatizzatori e di altre attrezzature per ufficio, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; acquisto di materiale edile, elettrico, idraulico, meccanico e di ferramenta in generale; acquisto e/o noleggio di utensili da lavoro;
p) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e apparecchiature telefoniche, elettroniche, di climatizzazione, antincendio, antintrusione, audiovisive, di amplificazione e diffusione sonora ecc.;
q) indumenti per il personale dipendente, inclusi i dispositivi di protezione individuale; servizi di guardaroba, lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario;
r) spese per il consumo di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, telefonia e trasmissione dati; canoni per apparecchi radiofonici, televisivi, telefax, trasmissione dati, trasmissione voce via etere e ponte radio e telefonici, e relative spese di allacciamento o installazione;
s) spese postali e telegrafiche; servizi di trasporto, spedizione, imballaggio, trasloco, magazzinaggio e facchinaggio; spese per l'espletamento di pratiche doganali e similari;
t) servizi di autotrasporto, taxi e agenzie di viaggio;
u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, anche a carattere straordinario, degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi; smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi; acquisto di materiale vario per la pulizia e il decoro degli uffici (prodotti igienico-sanitari, disinfettanti, detersivi, saponi ecc.);
v) spese per servizi di sicurezza, vigilanza, sorveglianza, controllo e guardiania diurna e notturna di beni immobili, mobili e apparecchiature;
w) spese per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle vigenti normative in materia di sicurezza, incluso l'acquisto del relativo materiale (cassette di pronto soccorso, estintori ecc.);
x) spese per l'effettuazione di ricerche, indagini, studi, rilevazioni, perizie di stima e consulenze specialistiche (tecniche, scientifiche, economiche, amministrative ecc.); spese per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo di opere pubbliche;
y) acquisto e/o noleggio di autoveicoli, pezzi di ricambio, pneumatici, combustibili e lubrificanti, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; servizi di immatricolazione e radiazione dai pubblici registri; pagamento tasse di possesso ecc.;
z) qualsiasi altra fornitura o servizio, oltre a quelli innanzi elencati, purche' necessari ad assicurare il normale funzionamento dell'amministrazione appaltante.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 10.
Affidamento mediante amministrazione diretta

1. Il ricorso all'acquisizione di servizi e forniture mediante amministrazione diretta soggiace alle medesime disposizioni dettate in materia di cottimo fiduciario, di cui agli articoli seguenti, fatti salvi gli adattamenti del caso.

Titolo IV
AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
Art. 11.
Disposizioni generali

1. Fermi restando gli obblighi di adesione alle convenzioni Consip attive od al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), l'affidamento di servizi e forniture con la procedura del cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a € 20.000,00 e fino alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. Si puo' prescindere dalla richiesta di piu' preventivi, con conseguente possibilita' di affidamento diretto:
a) nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00, con esclusione dell'I.V.A. Tuttavia, anche in tali ipotesi, la stazione appaltante e' tenuta a seguire una procedura che rispetti il principio della non discriminazione e della par condicio, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi.
3. La lettera d'invito, da inoltrare agli operatori economici con qualsiasi mezzo idoneo (telegramma, telefax, posta elettronica certificata ecc.), deve contenere:
a) il codice identificativo gara (CIG);
b) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
d) il termine di presentazione delle offerte;
e) il periodo, in giorni, di validita' delle offerte stesse;
f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
i) l'eventuale clausola con la quale l'ispettorato si riserva la facolta' di non procedere, ovvero di procedere all'aggiudicazione, nel caso di un'unica offerta valida pervenuta;
j) la misura delle penali, determinata in conformita' delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del suo regolamento di attuazione ed esecuzione;
k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare, nell'offerta, di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita';
l) le modalita' e i termini di pagamento;
m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
n) l'obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita';
o) il riferimento agli obblighi di rintracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010;
p) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'affidamento.
4. Alla lettera di invito puo' essere allegato uno specifico capitolato o disciplinare tecnico con l'indicazione di ulteriori patti e condizioni prescritte.
5. Per affidamenti di importi inferiori a € 20.000,00, si puo' omettere di richiedere, nella lettera d'invito gli elementi di cui al precedente comma 3, lettere c), j) ed m).

Art. 12.
Esame dell'offerta

1. L'aggiudicazione avviene in base ad uno dei seguenti criteri, espressamente indicati nella lettera d'invito:
migliore offerta economica, risultante dal prezzo piu' basso offerto o dal maggior ribasso percentuale sull'importo a base di gara eventualmente indicato;
offerta economicamente piu' vantaggiosa, quando sia necessario assicurare la qualita' degli affidamenti attraverso la valutazione di una pluralita' di elementi, individuati in funzione della natura della prestazione, quali, ad esempio: prezzo, caratteristiche estetiche o funzionale, qualita' della prestazione, modi e tempi di consegna/esecuzione, costo di utilizzazione, certificazioni di qualita', assistenza tecnica ecc.
2. In entrambi i casi innanzi riferiti, i preventivi acquisiti sono esaminati da un'apposita commissione, nominata con provvedimento dell'Ispettore generale capo e composta da un funzionario assegnato ai servizi amministrativo-contabili e da altri due funzionari, oltre ad un membro supplente.
3. La commissione, applicando i predetti criteri per la valutazione delle offerte, redige e sottoscrive un apposito verbale, contenente le seguenti informazioni:
oggetto e valore del contratto;
nomi degli operatori economici invitati/offerenti;
nome degli offerenti esclusi e motivi dell'esclusione;
nome dell'impresa che ha presentato la migliore offerta e motivi della scelta;
motivazione dell'eventuale mancata aggiudicazione.

Art. 13.
Aggiudicazione e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione e la conseguente stipula avviene ad opera del responsabile del procedimento, a seguito dell'esito positivo delle verifiche prescritte dalla normativa vigente.
2. L'affidatario di servizi e forniture deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario e' stipulato c on scrittura privata, che puo' consistere anche in un apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, riportante gli stessi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
4. Per affidamenti di importo pari o superiori a € 20.000,00, e fino alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento ne dispone la pubblicazione dell'esito sul profilo di committente dell'ispettorato.
5. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'impresa affidataria.

Titolo V
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 14.
Garanzie

1. Per affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00, le imprese aggiudicatarie sono di norma esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui infra, salvo che particolari circostanze non ne facciano ritenere opportuna la costituzione.
2. A garanzia della serieta' dell'offerta, contestualmente alla presentazione della stessa e nei modi previsti dalla legge, puo' essere richiesta la prestazione di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base di gara.
3. Tale cauzione e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto/lettera d'ordine da parte dell'aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
4. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, all'impresa affidataria puo' essere richiesta una garanzia fideiussoria, da prestarsi nei modi di legge, sino a un massimo del 10% (dieci per cento dell'importo di aggiudicazione.
5. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia viene svincolata all'atto dell'esecuzione del collaudo, con esito positivo, ovvero al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 15.
Verifica della prestazione

1. I servizi e le forniture acquisiti devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione.
2. Il collaudo dei predetti beni e servizi e' eseguito da impiegati appositamente nominati dal responsabile del procedimento, e non puo' essere effettuato da funzionari che abbiano preso parte al relativo procedimento di acquisizione.

Art. 16.
Pagamenti

1. Salvo diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
2. Il responsabile del procedimento, ovvero il funzionario all'uopo delegato, oltre a verificare la corrispondenza delle fatture alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite, verifica che le stesse siano state emesse nei modi prescritti e con applicazione dei prezzi e/o tariffe convenute.
3. In ogni caso, i pagamenti sono subordinati al rispetto degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni normative:
art. 3 della legge n. 131/2010 e successive modifiche o integrazioni, in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari;
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 e relative circolari esplicative, in ordine alle modalita' di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
art.48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e relative circolari esplicative, in caso di pagamenti di importo pari o superiori ad € 10.000,00, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 17.
Inadempienza contrattuale

1. In caso di inadempienza contrattuale imputabile all'impresa aggiudicataria, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera d'ordine.
2. Al ricorrere dei presupposti, l'ispettorato ha diritto di avvalersi del deposito cauzionale, se prestato, che l'aggiudicatario e' obbligato a reintegrare nel termine prefissato.
3. L'amministrazione, dopo formale ingiunzione, effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione della fornitura o del servizio, in tutto o in parte, a spese dell'impresa, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
4. In caso di inadempimento grave, l'amministrazione puo' altresi' procedere, previa denuncia scritta, alla risoluzione del rapporto negoziale, fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18.
Subappalto

1. E' vietato il subappalto degli affidamenti di cui al presente regolamento, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ispettorato, previa verifica, nei confronti delle ditte subappaltatrici, del possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Art. 19.
Albo fornitori

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito l'albo:
a) dei fornitori di beni che intendano essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per categorie merceologiche funzionali ai propri fabbisogni;
b) dei prestatori di servizi che intendano essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per categorie merceologiche funzionali ai propri fabbisogni;
c) delle imprese che intendano essere invitate alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, suddiviso per categorie di lavori funzionali ai propri fabbisogni.
2. L'iscrizione in tale albo non e' condizione necessaria per la partecipazione agli affidamenti in economia banditi dall'ispettorato, potendo gli operatori da invitare essere individuati e/o integrati mediante l'espletamento di indagini di mercato.
Roma, 23 novembre 2011

L'Ispettore generale capo: Serino
 
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