Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225
Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza;
Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, adottato di concerto con il Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che si concludono entro il termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i procedimenti non regolamentati dal presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai procedimenti con termini superiori ai novanta giorni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Tenuto, altresi', conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 giugno 2011;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 11 novembre 2011

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 16, foglio n. 82



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S. O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio 2008,
n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2008, n. 114.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211 (Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2009, n. 3.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 febbraio 1994, n. 543 (Regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, con riferimento ai procedimenti
amministrativi di competenza della Direzione generale
dell'aviazione civile), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 settembre 1994, n. 220.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 30 marzo 1994, n. 765 (Regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi,
relativamente alla determinazione dei termini entro i quali
debbono essere adottati i provvedimenti di competenza
dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e
degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed
emanazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
marzo 1995, n. 50, S.O.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 18 aprile 1994, n. 594 (Regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, relativamente alla determinazione dei
termini entro i quali debbono essere adottati i
provvedimenti di competenza della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1994, n.
252, S.O.
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre
1997, n. 524 (Regolamento recante norme di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza
degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1998, n. 194.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 novembre 2000, n. 454 (Regolamento di attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini,
partecipazione e responsabilita' del procedimento
amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
aprile 2001, n. 87.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
giugno 2009, n. 140, S. O:
«Art. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del
procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono
inserite le seguenti: ", di imparzialita'";
2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto"
sono inserite le seguenti: "dei criteri e";
b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto
anche senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo puo' conoscere della fondatezza
dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale";
c) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";
d) il comma 5 dell'art. 20 e' sostituito dal
seguente:
"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,
adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per
ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge,
gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di
avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine
indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che prevedono termini non
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato
art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere
del termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le regioni e gli enti locali si
adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2
della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i
termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono
termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente
sostituito e introdotto dal presente articolo.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241 e' riportato nelle note alle premesse.



 
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