Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 gennaio 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Adam Krisztina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Adam Krisztina, nata il 17 luglio 1979 a Lunca De Sus (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingegnere dell'Ambiente» conseguito presso la «Universitatea Tehnica din Petrosani» nel luglio 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che secondo la attestazione della Autorita' competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera e) della direttiva 2005/36/CE;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla sig.ra Adam non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Adam Krisztina, nata il 17 luglio 1979 a Lunca De Sus (Romania), cittadina romena, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingegnere dell'Ambiente» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore industriale e' respinta.
Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla sezione A settore civile ambientale, e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi diciotto.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali:
a) architettura tecnica e composizione architettonica;
b) tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, e solo orali;
c) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
d) impianti tecnici nell'edilizia e territorio.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie orali come sopra individuate.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata. La candidata potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.
Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
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