Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 dicembre 2011 |
Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; Visto quanto stabilito all'art. 17 e all'art. 18 dello stesso decreto legislativo in materia di autorizzazione alla vendita di gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002, relativo ai criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2002, n. 203, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo all'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011; Visto quanto stabilito all'art. 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas; Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 30 dello stesso decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, sull'intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 50.000 metri cubi di gas;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico, di seguito «Ministero», si pronuncia in merito alle domande di inserimento nell'elenco delle imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi a reti di distribuzione, a reti regionali di trasporto, alla rete nazionale dei gasdotti o a reti alimentate da serbatoi di GNL, sull'intero territorio nazionale. 2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati avviene qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato alle necessita' delle forniture, comprensivo delle relative capacita' di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale, in base ai criteri di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; b) dimostrazione della disponibilita' di fornitura di gas naturale; c) adeguatezza delle capacita' tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente. 3. Nel caso di consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati non e' richiesto l'inserimento del consorzio nell'elenco sopra citato. 4. Nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate ne' direttamente ne' indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti, il soggetto che gestisce l'attivita' di distribuzione e' autorizzato a svolgere temporaneamente l'attivita' di vendita di gas naturale, in quanto tali reti non fanno parte del sistema del gas naturale. |
| Art. 2 Modalita' di presentazione della domanda
1. Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas a clienti finali di cui all'art. 1, sono presentate al Ministero, direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche almeno tre mesi prima dell'inizio delle attivita' di vendita e le imprese sono inserite in detto elenco salvo che il Ministero esprima un motivato diniego entro lo stesso periodo. Nel caso il Ministero richieda integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi sopra citato si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrative richieste. La richiesta e la relativa documentazione allegata, devono essere inviate esclusivamente per via informatica all'indirizzo venditagas@sviluppoeconomico.gov.it e, per conoscenza, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di seguito «Autorita'» all'indirizzo mercati@autorita.energia.it 2. Le domande di inserimento nell'elenco devono pervenire al Ministero complete delle seguenti informazioni: a) dati rilevanti relativi alla disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato e alle relative modalita'; b) dati rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale, quali le quantita' massime annuali, espresse in metri cubi e in GigaJoule, nonche' quelle mensili, le punte giornaliere, la durata e le possibili estensioni in esso previste; c) numero di clienti che si prevede di approvvigionare e quantita' di gas che si prevede di vendere nel corso del primo anno di attivita', a partire dalla data di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati; d) obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas naturale e alla sua esecuzione, rilevanti ai tini della sicurezza delle forniture ai clienti finali. 3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione, in formato pdf, di cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, il modulo riportato in allegato 1, compilato in ogni sua parte, nonche' il modulo, opportunamente compilato in formato Excel, riportato in allegato 2, entrambi disponibili sul sito internet del Ministero. |
| Art. 3 Capacita' tecniche e finanziarie
1. Per quanto riguarda la capacita' tecnica, l'impresa richiedente deve fornire copia, in formato pdf, del certificato camerale, se avente sede in Italia e, nel caso di impresa avente sede all'estero, dello Statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata, nonche' indicazione specifica dei legali rappresentanti e delle relative deleghe. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attivita' dell'impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa dell'impresa richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane e l'elenco delle attivita' svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di societa' di piu' recente costituzione, devono essere forniti eventuali elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza. 2. Per quanto riguarda le capacita' finanziarie, deve essere presentata copia, in formato pdf, dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacita' di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'acquisto previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario, dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre societa' controllanti o collegate con la impresa richiedente o mediante dichiarazione di affidabilita' da parte di una primaria banca. |
| Art. 4 Separazione dell'impresa di vendita
1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione circa il rispetto delle disposizioni in materia di effettiva separazione dalle attivita' non compatibili con quelle di vendita, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011. |
| Art. 5 Disponibilita' di gas naturale e di capacita' di modulazione
1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti la disponibilita' di gas naturale, per quanto riguarda la quota relativa alle forniture a clienti vulnerabili di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011, specificando i dati di disponibilita' e dell'impresa dalla quale viene acquistato il gas e se si tratta di un produttore nazionale, di un grossista o di un importatore. 2. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacita' di modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, specificando l'utilizzo di una o piu' delle seguenti modalita': a) ricorso a servizio di stoccaggio, indicando i dati rilevanti del contratto o degli accordi intercorsi con le imprese titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale; b) ricorso a una fornitura che includa in tutto o in parte il servizio di modulazione, specificando gli elementi in tal senso rilevanti del contratto di acquisto; c) ricorso ad altre possibilita' di modulazione, con la loro indicazione. 3. Nel caso l'impresa richiedente dichiari che, non disponendo in tutto o in parte di capacita' di modulazione sufficienti in relazione ai consumi dei clienti per i quali richiede l'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati, intende avvalersi della possibilita' di nuovi conferimenti delle capacita' di stoccaggio o del trasferimento delle capacita' di modulazione attribuite ad altre imprese a seguito dell'acquisizione dei relativi clienti, di cui all'art. 11 della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005 dell'Autorita', l'inserimento nell'elenco e' effettuato subordinatamente al successivo invio degli elementi rilevanti dei contratti o dei conferimenti relativi all'ottenimento di dette capacita' di modulazione. |
| Art. 6 Obblighi dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali
1. I soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali sono tenuti a: a) rispettare gli obblighi di cui all'art. 18, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011; b) rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorita' in materia di vendita di gas naturale e in particolare quelli relativi alla qualita' del servizio e alla sua commercializzazione; c) verificare l'affidabilita' dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero, qualora richiesto; d) assicurarsi della disponibilita' di capacita' di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero, qualora richiesto; e) trasmettere al Ministero i dati mensili relativi alle attivita' di vendita di cui al questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito Internet dello stesso Ministero; f) trasmettere all'Autorita', ai fini della relativa pubblicazione, in forma aggregata entro 45 giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, secondo le tipologie e le modalita' prevista dall'art. 19 del testo unico integrato vendita gas, di cui alla deliberazione dell'Autorita' del 28 maggio 2009, ARG/gas 69/09 e relative modifiche; g) comunicare entro trenta giorni al Ministero ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all'atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalita' di approvvigionamento delle capacita' di stoccaggio di modulazione e i relativi elementi di cui agli articoli 4 e 5. In questi casi il Ministero puo' richiedere, in tutto o in parte, l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5. In caso di inosservanza il Ministero trasmette gli atti all'Autorita' per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 2. In osservanza a quanto stabilito all'art. 8, comma 1, del regolamento n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le imprese del gas sono tenute a garantire ai clienti vulnerabili l'approvvigionamento del gas nei seguenti casi: a) temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che si osservano con una probabilita' statistica una volta ogni vent'anni; b) qualsiasi periodo di almeno trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che si osserva con una probabilita' statistica una volta ogni vent'anni; c) almeno trenta giorni in caso di interruzione dell'importazione di gas attraverso la maggiore infrastruttura di approvvigionamento, in condizioni invernali medie. |
| Art. 7 Disposizioni finali
1. Le imprese del gas che alla data del 31 dicembre 2011 risultano autorizzate alla vendita di gas naturale a clienti finali sono inserite direttamente nell'elenco di cui all'art. 1. 2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita puo' essere annullato in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164, e 1° giugno 2011, n. 93, nonche' nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data di inserimento, l'avvenuto perfezionamento, ove non gia' effettuato all'atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilita' delle capacita' di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero. 3. La cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove richieste di inserimento nello stesso elenco alla stessa impresa e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante. 4. Le imprese sono cancellate dall'elenco in caso di interruzione dell'attivita' di vendita per un periodo superiore a 12 mesi. 5. In caso una impresa eserciti l'attivita' di vendita di gas a clienti finali senza essere inserita nell'elenco dei soggetti abilitati, si applicano le sanzioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano la vendita ai clienti finali. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2011
Il Ministro: Passera |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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