Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2011
Approvazione della «Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali;
Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;
Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per le province autonome di Trento e di Bolzano il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;
Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Po;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recante la delimitazione del bacino idrografico di rilievo nazionale del Po;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003, recante «Approvazione del Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (nodo idraulico di Casale Monferrato)»;
Considerata la deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po n. 10 del 18 marzo 2008, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro»;
Considerato che sul progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico risultano acquisiti i pareri delle conferenze programmatiche 6 dicembre 2008, relativamente al tratto del fiume Po ricadente nella regione Piemonte, e 21 aprile 2009, relativamente al tratto ricadente in regione Lombardia, ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, e che le regioni stesse ne hanno recepito gli esiti con la DGR Piemonte n. 42-10146 del 24 novembre 2008 e con decreto del dirigente dell'U.O. tutela e valorizzazione del territorio della regione Lombardia n. 6132 del 18 giugno 2009;
Considerato il parere favorevole espresso dal comitato tecnico dell'Autorita' di bacino del fiume Po nella seduta del 7 dicembre 2010;
Vista la delibera del comitato istituzionale del 21 dicembre 2010, n. 7, con la quale, in conformita' con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo n. 152/2006, parte III, il comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato il piano stralcio in oggetto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la «Variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro», adottato dal comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po con delibera n. 7 del 21 dicembre 2010.
2. La variante di cui al comma 1 e' costituta dai seguenti elaborati:
cartografia in scala 125.000 (n. 7 tavole + 3 tavole serie speciale);
relazione tecnica;
elenco comuni.
 
Art. 2

1. La variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore della variante, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni vincolanti stabilite dalle norme di attuazione del PAI con riferimento alle fasce fluviali.
3. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia gia' stata presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni), sempre che i lavori relativi siano gia' stati iniziati alla data di cui al comma 1 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare del permesso a costruire il comune ha facolta' di notificare la condizione di pericolosita' rilevata.
4. Devono essere attuati, altresi', tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla protezione civile, nonche' dall'art. 67 del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumita'.
 
Art. 3

1. Le misure di salvaguardia stabilite dall'art. 3 della deliberazione C.I. n. 10/2008 del 18 marzo 2008, «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro», per le aree incluse nelle fasce fluviali individuate dalla cartografia della variante, tuttora vigenti, continuano a trovare applicazione fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo suddetto.
 
Art. 4

1. La variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro e' attuata attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' di cui alla variante medesima. Ai fini della programmazione dei principali interventi attuativi previsti dalla presente variante si procedera' al necessario approfondimento dell'analisi del rapporto costi-benefici, in conformita' a quanto previsto dall'art. 65, comma 3, lettera l) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 5

1. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alla variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro, procedono ad una valutazione alla scala locale, in relazione agli usi in atto, delle effettive condizioni di rischio dei manufatti, degli edifici e delle infrastrutture ubicati nelle fasce fluviali, anche sulla base di una prima ricognizione effettuata sulla cartografia di piano, e individuano adeguate misure non strutturali di mitigazione, ivi comprese quelle di cui all'art. 40 delle norme tecniche di attuazione del PAI.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 279 del 2000 (come modificato dalla legge di conversione n. 365 del 2000), nei territori della fascia C che risultano situati a tergo del segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia B e C» nelle tavole dell'elaborato I della variante e per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dall'art. 65, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla regione ai sensi del medesimo articolo, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B.
3. Salvi i casi in cui siano gia' stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 28 delle norme di attuazione del PAI (e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con deliberazione C.I. n. 11 del 5 aprile 2006) circa la presa d'atto dei collaudi, nei territori della fascia C che, nell'ambito delle tavole cartografiche dell'elaborato 2 del Piano stralcio di integrazione al PAI approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003, risultavano situati a tergo del segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia B e C» e che, nell'ambito delle tavole cartografiche della presente variante sono state classificate come fascia C in conseguenza della realizzazione delle opere programmate, continuano a vigere le norme di attuazione del PAI relative alla fascia B eventualmente applicate dai comuni per minimizzare le condizioni di rischio da essi verificate ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 5 delle medesime NA del PAI fino al collaudo delle suddette opere.
 
Art. 6

1. Nelle aree interne alla fascia C perimetrate e classificate come «aree destinate alla mitigazione del rischio residuale» nella cartografia di cui all'elaborato 1 della variante, i comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 27, comma 2, delle norme di attuazione del PAI, sono tenuti ad adottare ogni opportuna misura finalizzata a mantenere inalterato l'assetto morfologico, infrastrutturale e insediativo presente nonche', laddove possibile, a ridurre gli impatti attualmente esistenti, al fine di non compromettere la destinazione di tali aree alla moderazione delle piene per le esigenze di difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, in adempimento dell'art. 56, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 152/2006. Ai sensi degli articoli 56, comma 2 e 65, comma 6 del suddetto decreto legislativo e del menzionato art. 27, comma 2 delle NA del PAI, compete alla regione lo svolgimento delle attivita' necessarie per assicurare il coordinamento delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni interessati dalle disposizioni delle presente norma, allo scopo di garantire l'applicazione omogenea delle stesse con riferimento all'intero ambito territoriale oggetto della presente variante.
 
Art. 7

1. Il comitato per il coordinamento della progettazione e realizzazione degli interventi relativi al nodo critico di Casale (istituito, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione C.I. n. del 25 febbraio 2003, con determinazione del segretario generale n. 5 del 14 luglio 2004), integrato dai comuni di cui all'elaborato 3 della variante allegata al presente decreto assume la funzione di supporto e di ausilio alla progettazione degli interventi di sistemazione idraulica per l'utilizzo delle aree golenali ai fini di riduzione del colmo di piena, comunque da definire anche previo il necessario approfondimento dell'analisi del rapporto costi-benefici, con il compito di fornire specifici indirizzi di natura tecnico-ambientale e paesaggistica per garantire la migliore integrazione dell'intervento nel contesto socio-economico e territoriale e definire criteri per una gestione e manutenzione programmata delle opere.
 
Art. 8

1. I risultati delle analisi idrologiche e idrauliche del reticolo minore, i dati relativi allo stato di criticita' presente lungo il reticolo medesimo e le analisi di pericolosita' sul territorio sono utilizzati dagli enti gestori del reticolo e, se necessario, aggiornati ed integrati sulla base di conoscenze di maggior dettaglio, al fine di definire e proporre gli interventi e le azioni, fra le quali la definizione delle fasce di rispetto, necessarie ad assicurare condizioni di sicurezza nel rispetto della conservazione dei valori di portata defluenti a valle.
2. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), delle norme di attuazione del PAI, la presente variante definisce criteri e indirizzi operativi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
 
Art. 9

1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche nonche' presso la sede dell'Autorita' di bacino del fiume Po.
Copia del presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana, nonche' nel Bollettino ufficiale delle regioni Piemonte e Lombardia.
Roma, 28 luglio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2011 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 67
 
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