Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL MOLISE
DECRETO RETTORALE 10 gennaio 2012
Modificazione allo Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi del Molise;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 2, comma 5, 7 e 8;
Visto il decreto rettorale n. 91 del 2 febbraio 2011 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della citata legge n. 240/2010, e' stato istituito l'organo preposto alle modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi del Molise;
Vista la delibera del 24 giugno 2011 con la quale l'organo statuto ha approvato il testo definitivo della carta statutaria ex lege n. 240/2010;
Vista la delibera del 30 giugno 2011 con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 30 giugno 2011, ha approvato le modifiche allo statuto in parola;
Vista la rettorale prot. n. 15380-I/2 del 4 luglio 2011 con la quale il predetto statuto e' stato inviato al MIUR per il prescritto parere di legittimita' e di merito;
Vista la nota prot. n. 4623 del 20 ottobre 2011 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato le proprie osservazioni;
Vista la delibera del 24 ottobre 2011 con la quale l'organo statuto ha approvato il testo della carta statutaria ex lege n. 240/2010 nel quale sono stati recepiti i rilievi formulati nella ministeriale prot. n. 4623 del 20 ottobre 2011;
Vista la delibera del 27 ottobre 2011 con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso in data 27 ottobre 2011, ha approvato il nuovo testo dello statuto nel quale sono stati recepiti i rilievi formulati nella ministeriale prot. n. 4623 del 20 ottobre 2011;
Vista la rettorale prot. n. 23966-I/2 del 28 ottobre 2011 con la quale il predetto statuto e' stato inviato al MIUR;
Vista la risposta del MIUR alla precitata rettorale di cui alla ministeriale prot. n. 5416 del 23 dicembre 2011;
Vista la delibera adottata dal Senato accademico nella seduta del 10 gennaio 2012;
Ritenuto pertanto che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione delle modifiche allo statuto ex lege n. 240/2010;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise, il cui testo e' allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 
Art. 2

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Campobasso, 10 gennaio 2012

Il rettore: Cannata
 
Allegato
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

STATUTO

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalita' istituzionali e natura giuridica
1. L'Universita' degli Studi del Molise, di seguito denominata "Universita'", e' un'istituzione pubblica, sede di libera ricerca scientifica e istruzione superiore. 2. L'Universita' e' un'istituzione laica, pluralista e libera da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico. 3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Universita' gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. 4. L'Universita' ha sede a Campobasso, e' articolata a livello regionale e puo' istituire succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2
Ricerca scientifica
1. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri. 2. L'Universita' garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e ne promuove lo sviluppo favorendo l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle attrezzature. 3. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile. 4. L'Universita' verifica la corretta gestione e la produttivita' delle risorse destinate alla ricerca. 5. L'Universita' stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalita' concordate con enti pubblici e privati. 6. L'Universita' puo' svolgere attivita' di consulenza e di servizio per terzi, in conformita' alle norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 3
Attivita' didattiche e formative
1. L'Universita' organizza e coordina, nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, le attivita' necessarie al conseguimento dei livelli di istruzione superiore previsti dall'ordinamento universitario nazionale. 2. L'Universita' promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire. 3. Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, i docenti esercitano tutte le attivita' inerenti alla didattica in conformita' alle modalita' organizzative stabilite dai regolamenti di Ateneo. 4. L'Universita' promuove e stipula accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti piu' ampie possibilita' di formazione. 5. L'Universita' promuove e organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale, anche ad integrazione del tirocinio professionale nonche' corsi di istruzione permanente e ricorrente, periodi di tirocinio pratico, viaggi e visite di studio. 6. L'Universita' ha tra i propri scopi la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado e, a tal fine, persegue e realizza forme di collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative e centri di ricerca didattica ed educativa.

Art. 4
Diritto allo studio
1. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, sostenendo i capaci e meritevoli privi di mezzi attraverso la concessione di borse di studio, anche mediante azioni congiunte con la Regione e altre Istituzioni presenti sul territorio. 2. L'Universita' organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza altresi', anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post lauream. 3. L'Universita' favorisce le attivita' formative autogestite degli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, in conformita' alle vigenti disposizioni normative in materia. 4. L'Universita', nei limiti delle risorse disponibili, anche in collaborazione con gli studenti e con il personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, predispone strumenti per il sostegno allo studio e alla ricerca a favore degli studenti con disabilita'. 5. L'Universita' garantisce agli studenti e a tutti i soggetti interessati la piena accessibilita' e trasparenza alle seguenti informazioni: - caratteristiche dei corsi di studio attivati; - programmi formativi offerti; - insegnamenti e altre attivita' formative; - curricula dei docenti; - servizi di orientamento e assistenza; - servizi di supporto alla didattica; - servizi generali di supporto (amministrativi, alloggi, mensa, strutture sportive e ricreative); - modalita' di verifica della qualita' dei servizi didattici, di assistenza e di supporto offerti. 6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente. 7. L'Universita' promuove le relazioni con i propri laureati e partecipanti all'alta formazione per creare un'ampia comunita' che favorisca la crescita dell'Ateneo e la valorizzazione del suo nome.

Art. 5
Diritto di partecipazione
1. I docenti, i ricercatori a tempo determinato, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 2. I docenti, i ricercatori a tempo determinato, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti hanno nell'Universita' pari dignita' e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalita' previste dal presente Statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario.

Art. 6
Diritto all'informazione
1. L'Universita' riconosce e garantisce il diritto all'informazione quale condizione essenziale per assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo, e impronta la propria attivita' al principio della trasparenza e della pubblicita', salvo i limiti imposti dalla legge.

Art. 7
Rapporti con il territorio
1. L'Universita' contribuisce alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise e dei territori in cui opera, nello spirito di appartenenza alle matrici culturali europee. 2. L'Universita' concorre allo sviluppo della competitivita' dei sistemi territoriali favorendo, in particolare, il trasferimento delle conoscenze, dei prodotti della ricerca e dell'innovazione. 3. L'Universita', nel quadro di accordi programmatici, contribuisce al rafforzamento della governance territoriale e al potenziamento delle relative politiche di sviluppo, ispirandosi al principio della leale collaborazione e della sussidiarieta'. 4. L'Universita' promuove la collaborazione con gli enti pubblici, in particolare con quelli territoriali, che perseguano finalita' di interesse strategico per l'Ateneo. 5. L'Universita' puo' partecipare, nonche' collaborare, con enti, societa', fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla propria attivita' di ricerca e di didattica o comunque funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali a condizione che il nesso di stretta strumentalita' venga ampiamente motivato e circostanziato.

Art. 8
Attivita' sportive universitarie
1. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' sono affidati, mediante convenzione e nel rispetto della normativa vigente ad enti sportivi universitari, legalmente riconosciuti, che perseguono come finalita' la pratica e la diffusione dell'attivita' sportiva universitaria e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale o internazionale. 2. Il Comitato per lo sport universitario e' composto: a) dal Rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente; b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari di cui al primo comma; c) da due studenti eletti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; d) dal Direttore Generale dell'Universita' o suo delegato, anche in qualita' di segretario. 3. Al finanziamento delle attivita' sportive universitarie si provvede mediante i fondi stanziati con apposite disposizioni legislative, con eventuali contributi degli studenti e degli utenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' e/o da altri Enti. 4. L'utilizzazione degli impianti sportivi universitari, subordinatamente alle esigenze didattiche e di ricerca dell'Ateneo, puo' essere estesa al personale dell'Universita' e agli utenti esterni per diffondere lo sport sul territorio al fine di promuovere il benessere e la salute.

Art. 9
Attivita' culturali e ricreative del personale
1. L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce con gestione autonoma l'attivita' di tutto il proprio personale, nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 10
Federazioni
1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente l'Universita' puo' federarsi con altri Atenei. 2. La Federazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, puo' avere luogo altresi' tra l'Universita' ed Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.

Art. 11
Autonomia regolamentare
1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia normativa di cui all'art. 33 della Costituzione, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

Art. 12
Codice etico
1. L'Universita' e' una comunita' solidale che promuove al suo interno, ad ogni livello ed in ogni suo ambito, un clima di rispetto e di riconoscimento del valore dell'altro nel rifiuto di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'eta', all'origine etnica, al credo religioso, all'orientamento sessuale, alle condizioni di salute fisica e psichica. A tal fine si dota di un Codice etico e istituisce un Comitato Unico di Garanzia per promuovere e realizzare le migliori condizioni di lavoro, di studio, di insegnamento e di ricerca, nel rispetto dei principi sopra enunciati. 2. Le sanzioni per le violazioni del Codice etico, in relazione alla gravita' del comportamento, sono il richiamo personale, il richiamo riservato, la censura pubblica. E' compito dell'Ateneo dare pubblicita' agli atti suddetti. Qualora il richiamo sia riservato e' omessa l'indicazione dei nominativi dei soggetti interessati e di ogni altro elemento che ne consenta il riconoscimento. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, su proposta del Rettore, decide il Senato Accademico.

Titolo II
ORGANI DI ATENEO ED ALTRI ORGANISMI

Articolo 13
Organi di Ateneo
1. Sono organi dell'Universita': a) il Rettore; b) il Senato Accademico; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Nucleo di Valutazione; f) il Direttore Generale.

Art. 14
Rettore - Funzioni
1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita'. 2. Il Rettore: a) promuove ed attua le strategie di sviluppo dell'Ateneo; b) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Universita'; c) emana lo Statuto, i regolamenti e le loro modifiche; d) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione; e) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; f) in caso di necessita' e di urgenza, puo' adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva; g) stipula convenzioni e contratti connessi con le attivita' di indirizzo e di programmazione o, in ogni modo, con le attivita' di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di altri organi; h) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e il Nucleo di valutazione; i) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredandoli con apposita relazione; j) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento sulle attivita' didattiche e di ricerca; k) predispone la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo; l) propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Direttore generale; m) indice ogni due anni la Conferenza di Ateneo per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Universita'; n) vigila sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e da' esecuzione agli atti di indirizzo adottati dal Ministero competente per l'Universita'; o) ha l'alta vigilanza sulle strutture dell'Universita'; p) designa, sentito il Senato Accademico, tra candidature individuate eventualmente anche in seguito a pubblicazione di apposito avviso, due componenti del Consiglio di Amministrazione scelti tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale che non appartengano ne' siano appartenuti, nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, ai ruoli dell'Ateneo; q) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato ed irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; per fatti che possano dar luogo all'irrogazione di sanzioni piu' gravi della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando una motivata proposta in merito; r) avvia i procedimenti disciplinari in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o che non siano espressamente attribuite ad altri organi dal presente Statuto. 3. Il Rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un Prorettore vicario per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento. 4. Il Rettore puo' nominare Prorettori e delegati, questi ultimi fino a un numero massimo di nove, tra i docenti, anche a tempo definito, per la trattazione di materie specifiche. 5. In caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, la reggenza e' affidata al Prorettore vicario. 6. Il Rettore puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.

Art. 15
Rettore - Elezione
1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari che abbiano presentato candidatura ufficiale, in servizio presso le universita' italiane a tempo pieno o che si impegnino ad optare per questo regime in caso di elezione. 2. Il Rettore dura in carica sei anni e non e' rinnovabile. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. 3. La carica di Rettore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo. 4. L'elettorato attivo spetta: a) ai docenti; b) ai ricercatori a tempo determinato; c) ai componenti il Consiglio degli studenti; d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo con voto pieno e al restante personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 5% dei voti espressi. 5. Le modalita' di svolgimento delle elezioni del Rettore sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 16
Senato Accademico - Funzioni
1. Il Senato Accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo. 2. In particolare, il Senato Accademico: a) concorre con il Rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e liberta' di insegnamento e di ricerca; b) delibera sulle modifiche dello Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti; c) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricerca, di didattica e di servizi agli studenti; d) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio, delle sedi, dei Dipartimenti, dei Centri e delle eventuali strutture di raccordo; e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in relazione al documento di programmazione triennale di Ateneo; f) individua i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche; g) individua i criteri per la distribuzione del personale docente, dei ricercatori a tempo determinato e del personale tecnico tra le strutture didattiche e scientifiche; h) individua i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca tra le varie aree scientifiche; i) individua i criteri di ripartizione dei fondi per la gestione ordinaria dei Dipartimenti e dei Centri; j) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale, triennale e sul conto consuntivo; k) promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita'; l) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti; m) svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo; n) svolge attivita' di promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' di cooperazione scientifica e tecnica a livello locale, nazionale e internazionale; o) approva i regolamenti relativi alle attivita' didattiche e di ricerca, compresi quelli dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Dipartimenti, nonche' il Consiglio degli studenti per quanto di competenza; p) approva il Regolamento generale di Ateneo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Dipartimenti, nonche' il Consiglio degli studenti per quanto di competenza; q) approva il Codice etico; r) decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice etico qualora non sia competente il Collegio di disciplina; s) approva il calendario accademico; t) designa un componente del Consiglio di Amministrazione tra i docenti, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalita' individuate nel Regolamento generale di Ateneo. u) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal Rettore; v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo; 3. Il Senato Accademico puo' proporre al corpo elettorale di cui all'art. 15, comma 4, del presente Statuto con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Le procedure conseguenti alla proposizione della mozione di sfiducia sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 17
Senato Accademico - Composizione
1. Il Senato Accademico e' composto da: a) Rettore con funzioni di Presidente; b) Direttori di Dipartimento, o nel caso di incompatibilita' degli stessi i vice Direttori di Dipartimento, nel numero di sei; qualora i Direttori siano in numero superiore si procede all'elezione tra gli stessi secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo e comunque in modo tale da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari; c) due rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo; d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo; e) un professore ordinario eletto tra i docenti appartenenti al ruolo medesimo secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo; f) un professore associato eletto tra i docenti appartenenti al ruolo medesimo secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo; g) un ricercatore a tempo indeterminato eletto tra i ricercatori in servizio secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo; h) Prorettore vicario senza diritto di voto. 2. Il Direttore generale, o suo delegato, partecipa ai lavori del Senato Accademico senza diritto di voto e con funzioni di segretario. 3. Il Senato Accademico dura in carica tre anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato e' rinnovabile per una sola volta.

Art. 18
Senato Accademico - Funzionamento
1. I membri elettivi del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il Rettore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri del Senato stesso. 2. La seduta e' valida se e' presente la maggioranza assoluta dei componenti. 3. Il Senato Accademico delibera a maggioranza semplice, ove non sia diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 19
Consiglio di Amministrazione - Funzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di programmazione, indirizzo e controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo. 2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: a) ha funzioni di indirizzo strategico; b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, tenuto conto delle proposte, dei criteri formulati e dei pareri espressi dal Senato Accademico per gli aspetti di competenza; c) garantisce sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; d) delibera l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Centri e strutture di raccordo, previo parere obbligatorio del Senato Accademico; e) approva il Regolamento di amministrazione e contabilita' a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico, e tutti gli altri regolamenti di propria competenza; f) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, nonche' le loro variazioni, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale; g) trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; h) conferisce e revoca l'incarico di Direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico; i) esercita il potere disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari ai sensi della normativa vigente; j) approva la proposta di chiamata di docenti e di ricercatori a tempo determinato deliberata dal Dipartimento; k) determina le tasse e i contributi degli studenti previo parere obbligatorio del Senato Accademico e del Consiglio degli studenti; l) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare; m) approva i contratti e le convenzioni ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilita', ove tale competenza non sia attribuita ad altri organi; n) delibera la partecipazione a societa' ed enti, sentito il Senato Accademico, secondo le modalita' e i criteri disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilita'; o) determina la dotazione organica del personale e le modificazioni della stessa; limitatamente al personale docente e ricercatore la determinazione della dotazione organica e la distribuzione dello stesso e' operata sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico; p) delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal Senato Accademico; q) autorizza le spese secondo quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilita'; r) nomina i membri del Nucleo di valutazione e designa i componenti del Collegio dei revisori dei conti che vengono nominati con decreto rettorale; s) determina le indennita' di carica annuale per il Rettore, i Prorettori, i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca. t) stabilisce il compenso per i componenti il Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione; u) puo' disporre, su proposta del Rettore, e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, l'erogazione di compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'Ateneo al proprio personale docente e tecnico-amministrativo, qualora detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale e' tenuto a svolgere istituzionalmente; v) puo' prevedere, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, un'indennita' di carica o di funzione a chi, all'interno dell'Universita' o nell'interesse della stessa, si renda disponibile ad assolvere funzioni diverse da quelle rientranti nell'ambito della propria ordinaria prestazione; w) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al Direttore generale ed ai dirigenti; x) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 20
Consiglio di Amministrazione - Composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) Rettore con funzioni di Presidente; b) quattro componenti designati dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti sono designati tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Il possesso di tali requisiti e' certificato dal Nucleo di valutazione sulla base della documentazione presentata. c) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo; d) un componente designato dal Senato Accademico tra i docenti, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo, dell'Ateneo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalita' individuate nel Regolamento generale di Ateneo; e) due componenti designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra candidature individuate eventualmente anche in seguito a pubblicazione di apposito avviso, scelti tra soggetti che non appartengano ne' siano appartenuti nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico ai ruoli dell'Ateneo. 2. Tutti i componenti, esclusi gli studenti, devono essere in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tali componenti sono designati sulla base di candidature espresse e tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la presenza e le competenze specifiche dei diversi ruoli professionali presenti presso l'Ateneo. Le procedure sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo. 3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore generale, o suo delegato, senza diritto di voto; possono partecipare anche i Revisori dei conti. 4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato e' rinnovabile per una sola volta.

Art. 21
Consiglio di Amministrazione - Funzionamento
1. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con decreto del Rettore. 2. Lo stesso e' convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il Rettore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. 3. La seduta e' valida se e' presente la maggioranza assoluta dei componenti. 4. Il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento di amministrazione e contabilita' sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti; per le altre determinazioni, ove non sia previsto diversamente dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice. 5. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore generale o da suo delegato.

Art. 22
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili. 2. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e predispone le rispettive relazioni di accompagnamento. 3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal Regolamento di amministrazione e contabilita' di Ateneo. 4. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta. E' vietato conferire tale incarico al personale dipendente dell'Ateneo.

Art. 23
Nucleo di Valutazione
1. L'Universita' istituisce il Nucleo di valutazione. Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni e competenze: - verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; - verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; - valutazione delle strutture e del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. Il Nucleo di valutazione svolge tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente. 3. Il Nucleo di valutazione fornisce elementi per la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse. 4. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, di cui uno studente eletto e almeno tre componenti esterni all'Ateneo. I componenti, escluso lo studente, devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale i cui curricula sono resi pubblici sul sito internet dell'Universita'. 5. I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico. 6. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i componenti del Nucleo di valutazione un coordinatore, che puo' essere individuato anche tra i professori di ruolo dell'Ateneo. 7. Il rappresentante della componente studentesca e' eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. 8. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 24
Direttore Generale
1. Al Direttore generale sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, propri degli uffici di direzione generale previsti dalla normativa vigente. 2. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; l'incarico e' conferito e revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione e' altresi' competente a deliberare in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro. 4. L'incarico e' conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile, secondo la normativa vigente anche in materia di lavoro pubblico.

Art. 25
Garante di Ateneo
1. L'Universita' istituisce, con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Garante di Ateneo. 2. Il Garante di Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Universita'. 3. Egli esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalita' stabilite nell'apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti. 4. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il Garante di Ateneo ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. 5. Il Garante di Ateneo propone al Rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga piu' idonee alla soluzione delle questioni ad esso sottoposte. 6. La designazione del Garante di Ateneo deve avvenire tra persone, esterne all'Universita', che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita' e indipendenza di giudizio. 7. Il Garante di Ateneo dura in carica tre anni e puo' essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico puo' essere retribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e puo' essere revocato, con le stesse modalita' previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 26
Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti e' istituito al fine di garantire l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo. In particolare, spetta al Consiglio degli studenti: a) curare l'informazione degli studenti attraverso opportuni strumenti; b) esprimere pareri, entro congrui termini stabiliti dal Rettore, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, il Regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; c) formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita'; d) proporre programmi per lo svolgimento di attivita' culturali degli studenti; e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Statuto e dai regolamenti. 2. Il Consiglio degli studenti rimane in carica due anni ed e' composto da: a) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Universita'; b) i due rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell'Universita'; c) un membro per ciascun Dipartimento scelto dai rappresentanti nel Consiglio stesso per un totale massimo di 8 unita'; d) un rappresentante dei dottorandi; e) un rappresentante degli specializzandi; f) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.S.U.; g) un rappresentante degli studenti nel Comitato per lo sport universitario; h) otto studenti eletti da tutti gli studenti. 3. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 4. Il Regolamento del Consiglio degli studenti detta le norme relative al funzionamento del Consiglio stesso. 5. Il Regolamento e' deliberato dal Consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e' approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27
Consiglio del personale tecnico-amministrativo
1.Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale all'organizzazione del lavoro. 2. In particolare il Consiglio del personale tecnico-amministrativo puo': a) curare l'informazione del personale tecnico-amministrativo attraverso opportuni strumenti; b) formulare proposte in materia di organizzazione e formazione del personale tecnico-amministrativo; c) formulare proposte sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo; d) concorrere alla realizzazione delle attivita', nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero; e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. 3. I criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono disciplinati nel Regolamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, che e' deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti del Consiglio stesso ed e' approvato dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' composto da 7 membri, eletti secondo le modalita' e le proporzioni stabilite dal Regolamento del Consiglio stesso. 5. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. 6. Il Consiglio di Amministrazione puo' assicurare, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, forme di sostegno, in particolare mediante lo stanziamento di un apposito fondo, allo svolgimento delle attivita' del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

Titolo III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Art. 28
Strutture dell'Ateneo
1. Sono strutture didattiche dell'Universita': a) i Dipartimenti universitari (di seguito denominati Dipartimenti); b) le eventuali strutture di raccordo denominate Facolta'; c) i Corsi di laurea; d) i Corsi di laurea magistrale; e) i Corsi di specializzazione; f) i Corsi di dottorato di ricerca; g) i Corsi di master universitario. 2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, puo' istituire, attivare, disattivare o sopprimere corsi di studio e sedi. 3. Le modalita' di istituzione e funzionamento delle strutture didattiche sono disciplinate nel Regolamento generale e nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 29
Dipartimenti
1. Il Dipartimento e' la struttura che programma, coordina e gestisce l'attivita' didattica, di ricerca e di servizio dell'Ateneo. Il Dipartimento e' la struttura di afferenza del personale docente, dei ricercatori a tempo determinato e del personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. Il personale docente appartiene a settori scientifico-disciplinari, omogenei per metodi di ricerca o per obiettivi progettuali. 2. Le attivita' didattiche del Dipartimento si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possano portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti. 3. Il Dipartimento puo' istituire specifici coordinamenti dei corsi di studio afferenti allo stesso. Possono essere istituiti anche coordinamenti per corsi di studio interdipartimentali. I coordinamenti sono disciplinati nel Regolamento di Dipartimento. 4. Il Dipartimento promuove altresi' iniziative di collaborazione con enti e soggetti esterni. 5. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. 6. Il Dipartimento e' centro di spesa al quale, secondo le norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento di amministrazione e contabilita', viene riconosciuta, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010, autonomia di gestione finanziaria, amministrativa ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico-amministrativo, agli spazi e alle attrezzature. 7. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di docenti e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per piu' di due anni consecutivi, il Dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 8. Ciascun docente o ricercatore a tempo determinato afferisce ad un solo Dipartimento. I docenti e i ricercatori a tempo determinato al momento della presa di servizio presso l'Universita' afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata. La richiesta di afferenza per mobilita' ad altro Dipartimento viene avanzata dal docente o ricercatore a tempo determinato ai Dipartimenti interessati che deliberano con voto favorevole: - della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia; - della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia; - della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'afferenza dei ricercatori a tempo indeterminato; - della maggioranza assoluta dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato per l'afferenza dei ricercatori a tempo determinato. 9. La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Contro le suddette deliberazioni e' ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni. 10. Il Dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo puo' articolarsi in Sezioni secondo modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento. Le Sezioni non hanno autonomia giuridica. 11. La costituzione, la modificazione e la disattivazione di Dipartimenti sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Le relative modalita' procedurali sono previste nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 30
Organi del Dipartimento
1. Sono Organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 31
Direttore di Dipartimento
1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: a) rappresenta il Dipartimento; b) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni; c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari; d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attivita' didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento; e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente. 2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste nel primo capoverso. 3. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento generale di Ateneo. 4. Il Direttore e' nominato con Decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno. 5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-direttore e' nominato con Decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore. 6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice-direttore. 7. Il Direttore e' coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un Responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attivita' didattiche, da un Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.

Art. 32
Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attivita' del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento e' convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunita' e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta la discussione. Il Consiglio di Dipartimento: a) delibera il Regolamento di Dipartimento; b) approva il programma triennale delle attivita' didattiche e scientifiche; c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei Corsi di Studio; d) puo' richiedere l'istituzione di Consigli di corsi di studio o di strutture didattiche; e) approva annualmente il Manifesto degli studi, acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio ove istituiti; f) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi ed affida gli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, assicurando la copertura di tutti gli insegnamenti attivati; g) attribuisce i compiti didattici ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attivita' didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento; h) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attivita' tutoria; i) organizza corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonche' attivita' culturali e formative; j) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo; k) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio d'intesa con Universita' e Istituzioni di alta cultura nazionali ed estere; l) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attivita' di ricerca e didattiche; m) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei docenti per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato; n) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalita' definite dal Regolamento di amministrazione e contabilita'; o) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca; p) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca; q) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di esclusive attivita' di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente; r) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dai docenti e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti individuati tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo; 3. Il funzionamento del Consiglio e' disciplinato dal Regolamento di Dipartimento. 4. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalla normativa vigente. 5. Il Consiglio di Dipartimento puo' costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi. La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento delle commissioni e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli Organi del Dipartimento sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 33
Commissione paritetica docenti-studenti
1. In ciascun Dipartimento e' istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo, una Commissione paritetica docenti-studenti. 2. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti: - attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato; - individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attivita' suddette; - formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio. 3. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione puo' formulare pareri e proposte alle strutture interessate. 4. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento e quattro studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati da un Dipartimento eletti secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione tra i docenti da loro designati. 5. La partecipazione alla Commissione paritetica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spesa.

Art. 34
Attivita' di coordinamento per l'area medico - assistenziale
1. Presso il Dipartimento per l'area della salute, anche al fine di garantire una semplificazione procedurale, e' istituito un Comitato per il coordinamento delle attivita' didattiche e assistenziali e per la gestione delle problematiche attribuite dalla legislazione vigente alla Facolta' di Medicina e Chirurgia. 2. Il Comitato assumera' i compiti conseguenti secondo le modalita' concertate con la Regione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 3. La composizione del Comitato ed il relativo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento del Dipartimento per l'area della salute.

Art. 35
Corsi di studio
1. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale e' costituito un Consiglio di corso di studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Senato Accademico, puo' unificare piu' Consigli di corso di studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente. 2. I compiti dei Consigli di corso di studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo. 3. Il Consiglio di corso di studio e' costituito dai titolari degli insegnamenti che svolgono attivita' didattica nel corso stesso, nonche' da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. 4. Ogni Consiglio di corso di studio elegge nel suo seno, tra i docenti di ruolo, un Presidente. 5. Le modalita' di elezione del Presidente nonche' dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. 6. L'elettorato passivo e' riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 7. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalita' previste da apposito regolamento e ha la vigilanza sulle attivita' del corso di studio. 8. Il Presidente e' nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e non puo' essere rinnovato piu' di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.

Art. 36
Scuole di specializzazione
1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie, su proposta dei Dipartimenti interessati e per quelle mediche con il parere del Comitato previsto dall'art. 34, con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e del presente Statuto. 2. Sono Organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola. 3. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e' eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia a tempo pieno del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Rimane in carica tre anni. La carica di Direttore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva. Il Direttore puo' designare, tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. 4. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti nel Regolamento generale di Ateneo. 5. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 37
Corsi di dottorato
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione ad apposite attivita' di ricerca ai sensi della normativa vigente. Tali attivita' vengono di regola svolte presso un Dipartimento e/o presso altre strutture di ricerca italiane e straniere secondo programmi riconosciuti dall'Universita' e dall'eventuale Consorzio di appartenenza del dottorato. 2. Le competenze del Collegio dei docenti del dottorato sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 38
Attivita' di formazione finalizzata
1. L'Universita', previa individuazione delle risorse da impiegare, e con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico, puo' istituire: a) corsi di perfezionamento post-lauream; b) corsi di aggiornamento e formazione professionale; c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche; d) altre attivita' formative certificate. 2. Tali attivita' sono disciplinate in appositi regolamenti e sono affidate dal Senato Accademico, di norma, alla vigilanza didattico-scientifica della struttura proponente. La gestione amministrativa e' attribuita ad un apposito centro di spesa. 3. Le attivita' soprarichiamate possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di apposite convenzioni.

Art. 39
Centri di ricerca e strutture di servizio
1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo puo' istituire Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di ricerca e servizio, al fine di garantire, secondo un modello di semplificazione organizzativa, il coordinamento di attivita' di formazione e ricerca tra piu' strutture dell'Ateneo o con altri atenei. 2. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei Centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo. 3. I Centri non hanno autonomia giuridica.

Art. 40
Sistema bibliotecario e museale di Ateneo
1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica, inseribili funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali e, nell'ambito di un sistema coordinato di strutture di servizi, curano l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio documentario. 2. Le biblioteche assicurano ai docenti, ai ricercatori a tempo determinato, agli studenti e al personale tutto dell'Ateneo, nonche', secondo regole definite, al pubblico, il piu' ampio accesso alle fonti. 3. Le biblioteche sono dedicate alla ricerca e alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica. 4. L'articolazione del sistema bibliotecario di Ateneo ed i relativi criteri di organizzazione vengono definiti nel Regolamento generale di Ateneo. 5. L'Ateneo cura la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche, nonche' degli strumenti scientifici di sua proprieta', partecipando al sistema museale territoriale. A tal fine puo' avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati.

Titolo IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 41
Principi generali
1. L'Universita' conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicita', funzionalita', imparzialita' e trasparenza di gestione nonche' valutazione dei risultati, valorizzando la professionalita' e responsabilita' del personale tecnico-amministrativo. 2. L'Universita' degli Studi del Molise promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, incontri, corsi, conferenze e seminari.

Art. 42
Regolamento generale di Ateneo
1. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita'. 2. In particolare, il Regolamento generale di Ateneo determina: a) le modalita' per l'elezione degli Organi, nonche' quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli Organi collegiali; b) le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli Organi collegiali; c) le norme che definiscono le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie; d) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento; e) le modalita' di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica in conformita' a quanto previsto nel presente Statuto. 3. Il Regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Dipartimenti, nonche' il Consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 43
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli di studio. 2. Stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' organizzative dell'attivita' didattica comune a piu' corsi di studio, delle attivita' di formazione, delle attivita' e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, nonche' con riferimento agli obiettivi ed ai tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attivita' formative. Prevede, altresi', nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso Universita' straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero. 3. Il Regolamento didattico di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti, nonche' il Consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 44
Regolamento di amministrazione e contabilita' di Ateneo
1. Il Regolamento di amministrazione e contabilita' di Ateneo disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'. 2. Il Regolamento disciplina, altresi', la possibilita' dell'Universita' di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento. 3. Nel Regolamento e' stabilita la facolta' di avvalersi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche di avvocati del libero Foro nonche' di avvocati dell'Universita' iscritti ad apposito albo. 4. Il Regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico.

Art. 45 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni
1. L'Universita', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che garantisca parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. 2. Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un numero pari di rappresentanti dell'Amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di genere. 3. Il Comitato dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. 4. Le modalita' di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.

Art. 46
Collegio di disciplina
1. L'Universita' istituisce il Collegio di disciplina competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e ricercatori a tempo determinato e ad esprimere in merito parere conclusivo. 2. Il Collegio e' costituito da: a) tre professori ordinari in regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un docente di prima fascia; b) da un professore ordinario e due professori associati in regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un docente di seconda fascia; c) da un professore ordinario, un professore associato e due un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un ricercatore a tempo indeterminato e determinato. 3. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore di prima fascia e nel caso della lettera a) dal docente piu' anziano in ruolo. 4. I componenti sono designati dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale. 5. I componenti designati del Collegio di disciplina durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati consecutivamente piu' di una volta. 6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, sulla base di modalita' e procedure definite nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 47
Conferenza di Ateneo
1. Ogni due anni il Rettore, d'intesa con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, organizza e convoca la Conferenza di Ateneo per la valutazione dello stato di attuazione dell'autonomia statutaria e regolamentare all'interno dell'Ateneo, l'analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione delle politiche di sviluppo dell'Ateneo rappresentandone i risultati in seduta pubblica.

Art. 48
Modifiche dello Statuto
1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti il Senato Accademico. 2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 49
Norme transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, i competenti Organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi Organi statutari laddove previsto. 2. Gli Organi collegiali dell'Universita' decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto. Gli Organi il cui mandato scade entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto. 3. In fase di prima applicazione del presente Statuto i Dipartimenti sono costituiti a seguito di una proposta motivata e sottoscritta da almeno venticinque docenti da formulare entro quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale. Tale proposta dovra' ricevere l'adesione di almeno trentacinque docenti e/o ricercatori a tempo determinato da produrre presso la Direzione generale entro dieci giorni dalla pubblicazione della proposta di istituzione del Dipartimento sul sito di Ateneo. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la formalizzazione delle adesioni gli Organi competenti si esprimono sulla proposta di istituzione. 4. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attivita' di ricerca restano in funzione i Centri di Ricerca istituiti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto. 5. Ai fini dell'interpretazione del presente Statuto per docenti si intendono, laddove non sia diversamente specificato, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato di ruolo nell'Ateneo. 6. Lo Statuto entra in vigore successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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