Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2011
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
Visto in particolare l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalita' di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo nonche' i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega di funzioni in materia di territori di confine e relativa iniziativa legislativa;
Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Ritenuto che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;
Ritenuto che la finalita' e' riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di definire nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalita' di erogazione delle risorse del Fondo anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;
Ritenuta l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;
Attesa la competenza attribuita all'Istituto Geografico Militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
Vista la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722 del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale e' stata richiesta all'Istituto Geografico Militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;
Vista la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707, dell'Istituto Geografico Militare con la quale si certifica l'elenco di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale di cui all'allegato 1 al presente decreto;
Su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», e' destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.
2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni la cui superficie e' contigua al confine delle regioni a statuto speciale, individuati per macroarea nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalita' e tempi di attuazione.
4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformita' all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualita' della vita.
 
Art. 2

Criteri per la ripartizione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra tre macroaree costituite dai territori confinanti con:
a) la regione Valle d'Aosta;
b) la regione Trentino-Alto Adige;
c) la regione Friuli-Venezia Giulia.
2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata aggiungendo ad una quota fissa per ciascuna macroarea, pari al 5% del Fondo, una quota calcolata sulla restante percentuale, facendo particolare riferimento alla superficie, al numero ed alla popolazione dei comuni confinanti, in misura pari al 20% per la Valle d'Aosta, al 30% per il Friuli-Venezia Giulia e al 50 % per il Trentino-Alto Adige.
3. Nel caso che in relazione ai progetti presentati le risorse disponibili per ciascuna macroarea risultassero eccedenti, la differenza e' attribuita in proporzione fra le altre aree. Le eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo.
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono definiti, sulla base delle disposizioni del presente decreto, la ripartizione delle risorse del Fondo stanziate per l'anno di riferimento fra le macroaree e le modalita' di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti.
5. Le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 
Art. 3

Ambiti di intervento

1. I progetti finanziabili con le risorse del Fondo riguardano i seguenti ambiti:
a) servizi socio-sanitari;
b) servizi di assistenza sociale;
c) servizi scolastici;
d) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici;
e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
f) miglioramento della viabilita' comunale e intercomunale;
g) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
h) servizi di telecomunicazione;
i) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
j) promozione del turismo, del settore primario, delle attivita' artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessita';
k) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
 
Art. 4

Domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate da:
a) i comuni di cui all'allegato 1;
b) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni confinanti appartenenti ad una stessa macroarea;
c) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni confinanti compresi nella stessa macroarea cui accedano comuni ad essi contigui territorialmente, purche' il numero di questi ultimi non superi il 30% del totale dei comuni che costituiscono tale aggregazione.
2. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune confinante «capo-fila» (attraverso deliberazione del consiglio comunale, accordi, convenzioni o altro).
3. I comuni che fanno richiesta di finanziamento possono presentare un solo progetto singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni.
4. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sui progetti per i quali viene chiesto il finanziamento devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.
 
Art. 5

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti si tiene conto dei parametri sotto indicati in ordine decrescente di importanza:
a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce, misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori interessati;
b) valenza sovra comunale del progetto, intendendosi per tale la capacita' dello stesso di investire piu' comuni confinanti ovvero anche piu' aree contigue ai territori confinanti purche' risulti prevalente il numero dei comuni confinanti. In tal caso l'area interessata deve essere prevalentemente riferita ai comuni confinanti;
c) polifunzionalita' dell'intervento, intendendosi per essa la capacita' di conseguire obiettivi riconducibili a piu' ambiti di intervento;
d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entita' complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto;
e) interventi che riguardano gli ambiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), i) e k).
2. A ciascuno dei parametri e' assegnato un punteggio secondo le indicazioni della seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. A ciascun progetto e' attribuito un punteggio complessivo e sulla base dei punteggi conseguiti sono elaborate tre distinte graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.
4. Nel caso in cui due o piu' progetti ottengano lo stesso punteggio vengono ammessi al finanziamento richiesto, sino al limite delle risorse disponibili, i progetti la cui qualita' complessiva risulti maggiore.
 
Art. 6

Titolo di preferenza

1. Ai fini della valutazione dei progetti, ai comuni in graduatoria che non hanno beneficiato del finanziamento per mancanza di disponibilita' delle risorse, a parita' di punteggio con altro comune conseguito sul progetto presentato per l'anno successivo, viene riconosciuto titolo di preferenza ai fini del finanziamento.
 
Art. 7

Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso al contributo finanziario ad un congruo numero di progetti, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun progetto e' determinato dal rapporto delle risorse disponibili nell'anno di riferimento e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato.
2. Nell'ipotesi di progetto a valenza sovra comunale il limite massimo e' stabilito dalla somma del limite massimo di finanziamento fissato per ciascun comune appartenente all'aggregazione maggiorato del 10%.
 
Art. 8

Commissione per la valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti, e' istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali. Tale Commissione e' presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza unificata.
2. La Commissione, entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, elabora le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.
3. Il supporto alla Commissione e' garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali.
4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso ne' rimborso spese.
 
Art. 9

Graduatorie finali

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.
2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali, entro cinque giorni successivi all'approvazione.
3. La pubblicazione delle graduatorie finali di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.
 
Art. 10

Procedure di finanziamento

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, di cui all'articolo 8, il Dipartimento per gli affari regionali provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario.
2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del finanziamento, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dandone comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali.
3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potra' essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.
 
Art. 11

Monitoraggio e revoca degli interventi

1. La valutazione della conformita', rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso e' eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali, puo' stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attivita' di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonche' quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.
4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo e' gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilita' n. 7, intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali.
Il presente decreto sara' trasmesso, per il tramite dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale
Fitto

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 42.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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