Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2012
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati nei centri storici. (Ordinanza n. 3996).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286,del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in particolare le ordinanze n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009 e loro seguenti integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile,ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Vista la nota del Prefetto dell'Aquila, prot. 33600 del 14 novembre 2011;
D'intesa con la Regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ubicati nei centri storici sono realizzati attraverso piani di ricostruzione predisposti ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche per piani stralcio, ferma restando la necessita' di un previo documento pianificatorio unitario che illustri l'assetto generale e gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e sia accompagnato da una stima di massima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico.
2. Per la riparazione o la ricostruzione degli edifici civili privati ricadenti in tale perimetro sono riconosciuti i contributi previsti dagli articoli 2, comma 11-bis, e 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge n. 39 del 2009, con le modalita' ed i limiti stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti, in quanto compatibili con la presente ordinanza.
 
Art. 2

1. Il comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nelle aree dove insistono gli edifici singoli ubicati nei centri storici, conformi alle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, stabilendone tempi, modalita' di esecuzione ed oneri.
 
Art. 3

1. Qualora le spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici di cui all'art. 1, comma 2, vincolati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero dichiarati di particolare interesse paesaggistico dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, siano superiori ai limiti di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 ed all'art. 21, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917/2010, la parte eccedente e' ammessa ad un ulteriore contributo tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.
2. La situazione economica e' determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente alla data del 6 aprile 2009.
3. L'indicatore della situazione economica e' determinato dal rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale di cui al comma 4, aumentato del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui ai commi 5 e 6, e il pertinente parametro della scala di equivalenza, calcolato ai sensi dei commi 7 e 8.
4. L'indicatore della situazione reddituale si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008, detratto il reddito derivante dagli immobili distrutti o inagibili;
b) il reddito delle attivita' finanziarie al 31 dicembre 2008, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare di cui al comma 6.
5. Il patrimonio immobiliare e' costituito dai fabbricati e dai terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese al 31 dicembre 2008. Per la loro valutazione, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato, si considera il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2008, detratto l'intero valore, ovvero una quota parte di esso, degli immobili distrutti o inagibili per i quali non si ha diritto ad alcun contributo.
6. Il patrimonio mobiliare e' ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2008.
7. I parametri della scala di equivalenza sono determinati in relazione al numero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, secondo la seguente tabella:


----------------------------------- Numero dei componenti Parametro -----------------------------------
1 1,00 -----------------------------------
2 1,57 -----------------------------------
3 2,04 -----------------------------------
4 2,46 -----------------------------------
5 2,85 -----------------------------------

8. Ai parametri di cui al comma 7 si applicano le seguenti maggiorazioni:
a) 0,35 per ogni ulteriore componente;
b) 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
c) 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; o con invalidita' superiore al 66%;
d) 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.
9. L'entita' del contributo e' determinata, in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica, nelle seguenti percentuali:
a) fino a 40.000 euro: 30%;
b) oltre 40.000 euro e fino a 80.000 euro: 20%;
c) oltre 80.000 euro: 10%.
10. Gli interventi di restauro di particolari elementi decorativi sono definiti dalla soprintendenza la quale si esprime sulla congruita' dei relativi costi.
11. Qualora il proprietario sia soggetto diverso dalle persone fisiche, il contributo di cui al comma 1 spetta solo se nell'edificio insistevano una o piu' unita' immobiliari destinate ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 e comunque nei limiti del 10%.
 
Art. 4

1. Per accedere al contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati ricadenti negli ambiti assoggettati ai piani di ricostruzione di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, l'interessato presenta, entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'atto di adozione del piano di ricostruzione sull'Albo Pretorio del comune e salvo i diversi termini in esso stabiliti, che tengano conto della localizzazione rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilita' dei servizi a rete, al livello di interferenza con altre attivita' nello stesso ambito, al sindaco del comune del luogo dove e' situata l'unita' immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformita' ai modelli allegati alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009.
2. La domanda deve essere integrata con la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti all'art. 3 della presente ordinanza, per il riconoscimento dell'ulteriore contributo ivi previsto.
3. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con quanto previsto nel piano di ricostruzione di cui al comma 1 e con il regolamento igienico-sanitario vigente, nonche' l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta.
4. Il sindaco del comune, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, autorizza gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina le spettanze del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.
5. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 5

1. Se l'interessato al contributo intende ottenere il finanziamento agevolato, gli importi di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e di cui all'art. 3, comma 5,dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono raddoppiati.
 
Art. 6

1. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprieta' pubblica e' maggioritaria, provvede il commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta del consorzio. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprieta' pubblica non e' maggioritaria, puo' provvedere il commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta della proprieta' privata maggioritaria.
2. I progetti delle singole unita' immobiliari inserite nell'edificio o nell'aggregato di cui al comma 1 devono essere coerenti con gli interventi strutturali disposti per l'intero edificio o aggregato e sono verificati prioritariamente dal comune competente ai fini dell'immediato riconoscimento del contributo.
 
Art. 7

1. Al fine di assicurare la massima tempestivita' nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonche' per contenere i relativi costi, il Dipartimento della protezione civile provvede in deroga agli articoli 21, 41 e 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che per la stima delle indennita' di occupazione e di esproprio gia' si avvale dell'Agenzia del territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni.
 
Art. 8

1. Previo il riversamento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse iscritte sul conto di contabilita' speciale aperto ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 confluiscono sul conto di contabilita' speciale aperto ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.
2. Il commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo tiene separata evidenza contabile della gestione concernente rispettivamente gli interventi di ricostruzione e quelli emergenziali, anche ai fini della rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 
Art. 9

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2012

Il Presidente: Monti
 
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