Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 ottobre 2011
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BABEL 400.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 7 novembre 2006 dall' Impresa Agrisystem Srl, con sede legale in Lamezia Terme (Cosenza) - C. da Rotoli, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Altair contenente la sostanza attiva pyrimetanil;
Visti i documenti attestanti il subentro dell'Impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory 26/1, B4102 Ougree (Belgio), all'Impresa Agrisystem Srl nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;
Visto il decreto del 22 marzo 2007 di inclusione della sostanza attiva pyrimetanil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2017, in attuazione della direttiva 2006/74/CE della Commissione del 21 agosto 2006;
Visto il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2011 dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 maggio 2017 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva pyrimetanil in allegato I), del prodotto fitosanitario in questione;
Vista la nota dell'ufficio in data 23 giugno 2011 con la quale e' stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter di autorizzazione;
Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Babel 400;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2017, l'Impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renoiy 26/1, B4102 Ougree (Belgio), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BABEL 400 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 20-100 e litri 0,2-0,25-0,5-1-5-10.
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'Impresa Terranalisi Srl, in via Nino Bixio 6 - Cento (Ferrara).
E' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Chimac S.A. in Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree (Belgio).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13612.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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