Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 11 gennaio 2012
Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione. (Deliberazione n. 1/12/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;
Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002, L 108;
Viste le Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'11 luglio 2002, C 165 (le «Linee Direttici»);
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);
Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2007, L 344/65 (la «Raccomandazione»);
Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 15 ottobre 2008 «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 novembre 2008, L 301;
Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;
Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;
Vista la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008 recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;
Considerato il gruppo di impegni n. 9 (misure relative alle reti di accesso di nuova generazione), in particolare i punti 9.1, 9.2 e 9.3 e le attivita' poste in essere da Telecom Italia per l'implementazione del suddetto gruppo di impegni, con riferimento alla pubblicazione, in data 30 giugno 2009, della «Proposta per la Condivisione con gli Operatori degli Investimenti e Costi per la realizzazione di nuove Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti FTTX» e dell'«Offerta di Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti FTTX»;
Vista la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;
Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;
Vista la delibera n. 125/10/CONS, concernente la pubblicazione del programma di ricerca «Infrastrutture e Servizi a Banda Larga ed Ultralarga» (ISBUL), ed, in particolare, i contributi relativi allo sviluppo delle reti NGN ed alle problematiche tecniche economiche e regolamentari ad esso connessi;
Vista la delibera n. 498/10/CONS del 22 settembre 2010 recante «Avvio del procedimento in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 ottobre 2010, n. 250;
Vista la Raccomandazione della Commissione Europea relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) del 20 settembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 settembre 2010, L 251 (la «Raccomandazione NGA»);
Vista la «Proposta non vincolante di Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN» formulata nell'ambito del Comitato NGN Italia in ottemperanza all'art. 73, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS;
Vista l'Offerta per la concessione di diritti d'uso su fibre ottiche spente in rete locale di accesso pubblicata da Telecom Italia sul proprio portale wholesale in data 18 novembre 2010;
Vista la delibera n. 1/11/CONS dell'11 gennaio 2011 recante «Consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 2011, n. 17, nonche' gli esiti della consultazione;
Vista la delibera n. 40/11/CONS del 3 febbraio 2011 recante «Neutralita' della rete: avvio di consultazione pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 2011, n. 54;
Vista la delibera n. 61/11/CONS recante «Valutazioni della replicabilita' dell'offerta retail in fibra ottica di Telecom Italia, per la navigazione e la trasmissione dati, nell'ambito della disciplina transitoria sui servizi wholesale delle reti NGN, di cui alla delibera n. 731/09/CONS», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 4 marzo 2011;
Considerato che, alla luce del raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Agenda Digitale europea 2020, ed in particolare della previsione che almeno il 50% delle famiglie europee sia abbonata ad Internet con connessioni a banda ultralarga superiori a 100 Mbps, lo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione ed i relativi obblighi regolamentari verranno periodicamente riesaminati;
Vista la delibera n. 128/11/CIR del 3 novembre 2011 recante «Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP», pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 14 dicembre 2011;
Vista la delibera n. 301/11/CONS del 19 maggio 2011, recante «Integrazione della consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2011, n. 123;
Vista la delibera n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011 recante «Regolamento in materia di collegamenti dorsali e coubicazione di infrastrutture», in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la delibera n. 678/11/CONS del 12 dicembre 2011 recante «Linee guida in materia di contabilita' regolatoria di rete fissa e contratti di servizio», in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Viste le istanze di audizione delle societa' Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., BT Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e dell'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);
Sentita, in data 23 giugno 2011, l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);
Sentita, in data 24 giugno 2011, la societa' BT Italia S.p.A.;
Sentite, in data 27 giugno 2011, separatamente le societa' Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;
Visti i contributi prodotti dalle societa' Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., BT Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Finlombarda S.p.A., PosteMobile S.p.A., Mediaset S.p.A., Nokia Siemens Network Italia S.p.A., nonche' dall'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) e dalla Provincia Autonoma di Trento;
Considerato, inoltre, la seguente sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 301/11/CONS. A1. Obblighi di accesso relativi al mercato n. 4 Le osservazioni dei soggetti intervenuti
A1.1 AIIP e Tiscali condividono gli orientamenti dell'Autorita' in merito agli obblighi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra ottica di Telecom Italia sull'intero territorio nazionale, a condizioni economiche orientate ai costi e con un adeguato livello di disaggregazione. AIIP e Wind ritengono tuttavia che il servizio di accesso disaggregato end to end debba includere anche il servizio di giunzione della fibra spenta tra tratta di accesso alla centrale e rete primaria e, secondo Wind, anche tra rete secondaria e tratta d'adduzione e tra tratta d'adduzione e segmento di terminazione. Vodafone ritiene che l'obbligo di accesso alla fibra spenta debba essere integrato in modo da imporre la fornitura anche dei segmenti che originano o terminano presso il punto di demarcazione tra tratta di accesso alla centrale e rete primaria e il punto di demarcazione tra rete secondaria e tratta di adduzione. (1)
A1.2. Telecom Italia ritiene che gli unici punti di accesso e terminazione disponibili per la fibra ottica ed i cavidotti debbano essere quelli indicati nelle attuali offerte di riferimento. In particolare, in merito al servizio di accesso alla fibra spenta, Telecom Italia osserva che lo sviluppo della rete di distribuzione in fibra ottica, pur essendo basato sull'articolazione delle infrastrutture civili, prevede punti di flessibilita' che non coincidono con quelli delle infrastrutture stesse e pertanto dichiara di poter rendere disponibile il servizio di accesso alla fibra spenta per le tratte comprese tra: i) il telaio di terminazione delle fibre ottiche posto in centrale ed un punto intermedio di confine tra rete ottica primaria e secondaria; ii) il suddetto punto intermedio ed il punto di terminazione di edificio. Per quanto concerne l'accesso ai cavidotti nella tratta di accesso alla centrale, Telecom Italia ritiene che la soluzione proposta nell'attuale offerta di co-locazione, ampiamente utilizzata dagli operatori ed approvata dall'Autorita' negli ultimi anni, gia' consente di fornire il servizio di accesso alla centrale a condizioni tecnicamente sicure ed economicamente efficienti. In virtu' di quanto detto, Telecom Italia sottolinea che i possibili punti di consegna dei servizi di accesso ai cavidotti devono essere: i) la «cameretta zero» a ridosso della centrale locale; ii) tutti i pozzetti presenti nel tratto compreso tra la «cameretta zero» e l'ultimo pozzetto a ridosso dell'edificio; iii) l'ultimo pozzetto su suolo pubblico, a ridosso dell'edificio; iv) un armadietto o semplice scatola all'interno dell'edificio. Telecom Italia ritiene quindi opportuno che nel provvedimento finale vengano individuati i seguenti servizi: i) accesso ai cavidotti per tratte comprese tra due pozzetti ricadenti nella rete orizzontale, ovvero tra rete primaria e/o rete secondaria; ii) accesso ai cavidotti nella tratta di adduzione.
A1.3. Telecom Italia ritiene che, in assenza di una specifica analisi di mercato, l'imposizione degli obblighi «nuovi», ossia non sanciti gia' dalla delibera n. 731/09/CONS, incluso il servizio end to end, sia non giustificata. L'operatore ritiene inoltre non proporzionata l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio di accesso end to end in quanto non previsto dalla normativa comunitaria. A tal proposito, l'operatore evidenzia che la Raccomandazione NGA non prevede alcun obbligo ad investire per realizzare infrastrutture di rete per conto degli operatori alternativi, ma prevede esclusivamente obblighi di accesso alle infrastrutture esistenti dell'operatore SMP o, nel caso in cui l'operatore abbia deciso autonomamente di costruire nuove infrastrutture civili, l'obbligo di predisporre una capacita' sufficiente per permettere agli altri operatori di utilizzarle. Telecom Italia ritiene quindi di non poter essere obbligata a realizzare infrastrutture su richiesta e per conto di terzi, in quanto, a dispetto del principio della liberta' d'impresa, cesserebbe di essere un fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche.
A1.4. Telecom Italia sottolinea che gia' dal 2009, per effetto degli Impegni, ha reso disponibile l'accesso alle proprie infrastrutture passive in rete di accesso e firmato accordi di coinvestimento con molti operatori alternativi, su base commerciale e bilaterale. Anche per tale ragione, l'operatore ritiene che l'esigenza degli operatori di disporre di fibra ottica spenta in rete di accesso o di realizzare punti di terminazione alla base degli edifici (sia in caso di architettura FTTB che FTTH) non dovrebbe comportare l'imposizione di obblighi di realizzazione di infrastrutture passive, ma che tali esigenze dovrebbero essere soddisfatte nell'ambito della disciplina del coinvestimento.
A1.5. AIIP, BT Italia, Fastweb, la Provincia Autonoma di Trento e Vodafone evidenziano come criticita' fondamentale del servizio end to end l'eventuale indisponibilita' della fibra posata da Telecom Italia; AIIP sottolinea che la mancanza di un sufficiente numero di fibre non riguarda tanto il segmento di terminazione e la tratta di adduzione, quanto le tratte primaria, secondaria e di accesso alla centrale. Fastweb e Vodafone evidenziano che il servizio end to end non consente agli operatori alternativi di svolgere attivita' finalizzate all'acquisizione di clienti per servizi su fibra, proprio perche' non esiste alcuna certezza circa l'effettiva disponibilita' del servizio stesso in tempi utili a consentire il collegamento e l'attivazione del cliente finale. Gli operatori Fastweb, Tiscali e Vodafone evidenziano inoltre che i costi per la realizzazione dei collegamenti end to end paralleli alla rete di Telecom Italia - costi che gli operatori ritengono comunque non sostenibili - ricadrebbero interamente in capo all'operatore alternativo richiedente, pur mantenendo Telecom Italia la proprieta' della rete. Vodafone inoltre teme la possibilita' che si presentino, nella fornitura del servizio end to end, ostacoli tecnici quali la necessita' di decongestionare i cavidotti, effettuare nuovi scavi ed ottenere i relativi permessi ed evidenzia inoltre il rischio che Telecom Italia metta in atto comportamenti anticompetitivi avvantaggiandosi dell'ampia discrezionalita' di cui godrebbe nella definizione delle condizioni economiche e delle tempistiche di fornitura del servizio.
A1.6. Wind ritiene opportuno che vengano specificate nel dettaglio, nel provvedimento finale, le casistiche relative alla motivata ed accertata indisponibilita' di fibra spenta, per evitare di concedere a Telecom Italia una eccessiva discrezionalita' in merito. Per quanto concerne lo studio di fattibilita', Wind esorta l'Autorita' a imporre: i) i tempi massimi entro cui Telecom Italia deve effettuare tale studio e le relative penali in caso di ritardo; ii) il rispetto del principio di non discriminazione, garantendo gli stessi tempi e costi applicati alla propria divisione retail anche ai clienti wholesale.
A1.7. AIIP e Tiscali evidenziano l'opportunita' di non lasciare alla decisione unilaterale di Telecom Italia la possibilita' di fornire l'accesso alle proprie infrastrutture di manovra (pozzetti o camerette) e la scelta di installare camerette o pozzetti addizionali per l'accesso degli operatori alla fibra spenta, come invece previsto dall'Autorita', al fine di evitare la messa in atto di comportamenti anticompetitivi da parte dell'incumbent.
A1.8. Per quanto concerne la fibra spenta, Finlombarda ritiene necessario che l'obbligo di accesso alle singole tratte sia soggetto ad una clausola di decadenza nel caso in cui l'operatore incumbent offra un servizio di unbundling della fibra con accesso in centrale. Altrimenti, a parere di Finlombarda, tale obbligo rappresenterebbe una misura: i) dannosa per l'integrita' della rete, in quanto una rete NGA organica non prevede punti di flessibilita' per consentire l'accesso alla fibra lungo il percorso; ii) discriminatoria, poiche' favorirebbe gli operatori con elevate quote di mercato a danno degli operatori piu' piccoli che sarebbero costretti a servirsi dei servizi di unbundling; iii) minacciosa per la sostenibilita' economica di iniziative di investimento in reti NGA, in quanto costringerebbe l'incumbent a sezionare una rete progettata come un insieme armonico.
A1.9. AIIP e Tiscali condividono in linea di massima gli obblighi di accesso al segmento di terminazione proposti dall'Autorita'. AIIP tuttavia ribadisce la necessita' che il PTE sia ubicato ad un livello tale da consentire il collegamento, per il suo tramite, ad un numero minimo di unita' immobiliari che renda sostenibile anche per operatori di medie dimensioni l'accesso fisico al segmento di terminazione, cosi' come avviene in Francia. A parere di Tiscali dovrebbe essere reintegrato l'obbligo in capo a Telecom Italia di installare in corrispondenza del PTE un permutatore che sia in grado di attestare piu' fibre (almeno due) per appartamento al fine di evitare che si generino dei disservizi, quali l'impossibilita' di garantire la continuita' del servizio nelle fasi di subentro tra operatori. Vodafone rileva che, a suo parere, lo scenario ipotizzato all'art. 15, comma 3, della delibera oggetto di consultazione non risulta ben definito ed, in particolare, risultano non chiari i dettagli circa l'attivita' di installazione del permutatore che Telecom Italia deve svolgere. Wind ritiene opportuno specificare, nel provvedimento finale, che il segmento di terminazione deve comprendere sia la tratta verticale, a partire dal PTE, che quella orizzontale della fibra, per ogni piano dell'edificio, e che questa deve arrivare fino alla borchia di utente sita all'interno dell'appartamento, estendendo tale specifica anche nel caso di segmento di terminazione in rame.
A1.10. Al contrario, Telecom Italia ritiene che gli obblighi di installare un permutatore in corrispondenza del PTE per conto di operatori terzi e di realizzare alloggiamenti opportuni, nel caso di rete FTTB, per apparati VDSL di operatori terzi alla base degli edifici non siano giustificati e proporzionati alla luce sia del quadro regolamentare europeo che del diritto nazionale. A tal proposito, Telecom Italia invita l'Autorita' a limitare l'accesso al segmento di terminazione in rame, nel caso FTTB, ai soli edifici in cui la stessa intende dispiegare questa soluzione e a prevedere una valutazione tecnica ed economica di riorganizzazione della rete in rame totalmente a carico dell'operatore richiedente. Inoltre, Telecom Italia ritiene opportuno che l'Autorita' avvii al piu' presto un'analisi dell'impatto della tecnologia VDSL2+ vectoring sugli esistenti servizi di subloop unbundling, per definirne l'applicabilita' nel nuovo contesto tecnologico, prima di imporre obblighi che potrebbero ostacolare l'utilizzo delle nuove tecnologie.
A1.11. AIIP, Fastweb, Mediaset, Vodafone e Wind non condividono l'affermazione dell'Autorita' circa la sostituibilita' tra il servizio di unbundling della fibra ed il servizio end to end. In merito, gli operatori ritengono necessario che l'Autorita' riconsideri l'opportunita' di imporre l'obbligo di fornitura del servizio di unbundling su rete in fibra in modo da consentire un'effettiva concorrenza sulle reti NGA. Vodafone, in particolare, afferma che l'imposizione di tale obbligo sarebbe coerente con le indicazioni fornite nella Raccomandazione NGA e che, altrimenti, l'Autorita' vincolerebbe le sue scelte regolamentari alla particolare architettura di rete adottata dall'incumbent, in disaccordo con il principio della neutralita' tecnologica. La Provincia Autonoma di Trento ritiene necessario che l'Autorita' imponga in capo a Telecom Italia, nelle aree geografiche dove le pubbliche amministrazioni locali investiranno nelle reti NGA, l'obbligo di fornitura del servizio di unbundling in centrale con l'obiettivo di rendere disponibile una piu' ampia ed adeguata gamma di servizi finali ai cittadini ed alle imprese.
A1.12. Fastweb ritiene opportuno affiancare all'unbundling l'obbligo di fornitura di un servizio di accesso presso un punto di concentrazione intermedio - posizionato in modo da permettere economie di scala sufficienti al ritorno degli investimenti fissi in un arco temporale adeguato - al fine di consentire una maggiore flessibilita' tecnica ed economica nelle scelte infrastrutturali degli operatorie alternativi.
A1.13. Tiscali accoglie con favore la previsione dell'Autorita' di rivedere l'impianto regolamentare in materia di reti NGA alla luce dell'evoluzione della tecnologia WDM, gia' oggetto di sperimentazioni ed applicazioni concrete nelle reti di telecomunicazioni.
A1.14. AIIP ribadisce la propria contrarieta' all'estensione, nel caso di rete FTTN, dell'obbligo di fornitura del servizio di sub-loop unbundling in rame anche al caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di strada della rete in rame esistente, in quanto ritiene che tale obbligo ridurrebbe l'incentivo degli operatori - in particolare, di Telecom Italia - a realizzare una rete capillare in fibra, riducendo notevolmente il numero di punti terminali di accesso alla fibra. Al contrario, Tiscali condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito all'imposizione di tale obbligo.
A1.15. Telecom Italia ritiene necessario che la declinazione degli obblighi di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione venga definita mediante uno specifico procedimento relativo alla regolamentazione simmetrica, in quanto, a parere della societa', tali segmenti costituiscono dei bottleneck di rete. Telecom Italia chiede quindi all'Autorita' di inserire nella delibera finale uno specifico comma contenente il termine di avvio di tale procedimento.
A1.16. Vodafone, AIIP, PosteMobile e Tiscali concordano con l'Autorita' circa la necessita' di valutare l'opportunita' di imporre obblighi simmetrici di accesso ad infrastrutture di rete essenziali e non replicabili. In particolare, Vodafone invita l'Autorita' ad avviare una consultazione pubblica per l'individuazione di tali misure, mentre AIIP propone di imporre l'obbligo di accesso simmetrico alla tratta di adduzione e al segmento di terminazione in via generale, per poi declinarlo a fronte di specifiche richieste di accesso, prevedendo una consultazione pubblica volta a verificare la non duplicabilita' dell'infrastruttura. Tale procedura, secondo l'associazione, potrebbe essere estesa in generale all'accesso alle infrastrutture di posa che risultino tecnicamente ed economicamente non duplicabili. PosteMobile propone, invece, di introdurre gia' nel presente provvedimento obblighi simmetrici per l'accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione, nonche' per la predisposizione dei PTE. Tiscali, al contrario, sottolinea la necessita' che la regolamentazione simmetrica venga introdotta soltanto a valle di un'analisi di mercato. Le valutazioni dell'Autorita'
A1.17. In merito alle osservazioni di AIIP, Wind e Vodafone sul servizio di accesso alla fibra spenta, l'Autorita' intende ribadire che tale servizio, come indicato gia' al punto D1.11 della delibera oggetto di consultazione, deve essere fornito garantendo l'accesso a segmenti di fibra spenta continua che originano e terminano presso: i) la centrale; ii) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; iii) il punto di terminazione di edificio. In tal senso, la giunzione della fibra presso il punto di terminazione di edificio, nonche' presso il punto di demarcazione tra rete primaria e secondaria, deve essere inclusa nel set di servizi forniti da Telecom Italia. Tale soluzione, infatti, permette di ridurre gli inconvenienti legati ad attivita' di giunzione multipla delle fibre, riducendo di conseguenza i costi e i disservizi agli utenti finali. Si evidenzia inoltre che il servizio end to end include la fornitura congiunta dei servizi di co-locazione, di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta in rete primaria, in rete secondaria, nella tratta di accesso alla centrale, nella tratta di adduzione e del servizio di accesso al segmento di terminazione, compresa la qualificazione del servizio finale. In tal senso, le eventuali operazioni di giunzione della fibra che risulteranno necessarie sono incluse nel servizio stesso. La fornitura di fibra spenta in punti ed in modalita' differenti da quelle elencate, comunque, puo' essere contemplata nell'ambito degli studi di fattibilita' di cui all'art. 14, comma 9 dello schema di provvedimento.
A1.18. Per quanto riguarda le osservazioni di Telecom Italia circa le modalita' di accesso ai cavidotti, l'Autorita' ritiene che il relativo servizio di accesso, essendo posto nella scala degli investimenti ad un livello piu' alto rispetto al servizio di fibra spenta, debba essere fornito presso qualsiasi pozzetto presente nella rete di accesso. In sintesi, i servizi di accesso alle infrastrutture civili devono garantire l'accesso: i) alla tratta di accesso alla centrale, dal pozzetto di Telecom Italia all'interno del recinto di centrale sino ai primi pozzetti dopo la cameretta zero; ii) ai cavidotti in rete primaria e rete secondaria; iii) ai cavidotti nella tratta di adduzione.
A1.19. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia circa il servizio di accesso alla centrale, l'Autorita' conferma i propri orientamenti, ritenendo necessario garantire agli operatori alternativi la possibilita' di usufruire del servizio di co-locazione presso la centrale per tutti i servizi di accesso alle infrastrutture civili nonche' per i servizi di accesso alla fibra spenta e per il servizio end to end. Si ritiene pertanto che Telecom Italia, cosi' come previsto nell'attuale offerta di co-locazione, preveda delle modalita' di raccordo tra il pozzetto esterno dell'operatore e gli apparati di confine dell'operatore colocati in centrale. A tale scopo si richiama quanto gia' previsto al comma 1 dell'art. 16 dello schema di provvedimento, in cui si afferma che e' necessario prevedere soluzioni di co-locazione volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e di fibra spenta. Infine, si richiamano le osservazioni dell'Autorita' di cui al punto D1.16 del suddetto schema di provvedimento.
A1.20. Per quanto concerne l'osservazione di Telecom Italia circa l'impossibilita' di prevedere nuovi obblighi senza aver effettuato una nuova analisi di mercato, l'Autorita' ribadisce, come gia' affermato nella delibera n. 1/11/CONS, che la delibera n. 731/09/CONS aveva gia' previsto la possibilita' di procedere ad un riesame degli obblighi stabiliti per i servizi su reti NGA e, comunque, si riserva di rivedere l'impianto regolamentare in materia di reti NGA agli esiti del monitoraggio della prima fase di sviluppo delle offerte all'ingrosso ed al dettaglio, anche in relazione alla evoluzione della rete di Telecom Italia e delle tecnologie WDM. In merito in particolare all'accesso end to end, l'Autorita' evidenzia che tale obbligo non e' in realta' «nuovo» in quanto consiste in una modalita' di accesso fisico disaggregato alla rete e rientra quindi nell'ambito degli obblighi di accesso passivi previsti dalla Raccomandazione NGA.
A1.21. In merito alle osservazioni di Telecom Italia circa gli obblighi previsti di realizzare infrastrutture su richiesta e per conto di terzi, l'Autorita' ribadisce che il meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui all'art. 21 e gli studi di fattibilita' di cui all'art. 14 sono stati introdotti allo scopo precipuo di ovviare al problema della possibile indisponibilita' di risorse nella rete di nuova generazione, evidenziato peraltro da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica. Per quanto riguarda il meccanismo degli studi di fattibilita', si evidenzia che tale soluzione e' gia' prevista per la fornitura del servizio di co-locazione in centrale, al fine di permettere l'utilizzo dei servizi di unbundling in rame, e che i relativi costi, comunque, saranno a carico dell'operatore richiedente. L'Autorita' ritiene, inoltre, che tramite il meccanismo di programmazione degli ordinativi potrebbe essere soddisfatta la maggior parte delle richieste avanzate dagli operatori e che le esigenze restanti, che dovrebbero essere soddisfatte con gli studi di fattibilita', in tal caso comporterebbero la necessita' di posare un numero marginale di cavi in fibra in aggiunta rispetto al progetto iniziale di Telecom Italia. Alla luce di quanto detto, onde evitare che in ragione di tale obbligo Telecom Italia possa trovarsi a dover soddisfare un numero di richieste tale da rendere necessaria una sostanziale riformulazione dei propri progetti di investimento, l'Autorita' ritiene necessario specificare che le richieste di prenotazione degli ordinativi avanzate dagli operatori ai sensi dell'art. 21 debbono essere ragionevoli e proporzionate alle dimensioni del piano di investimenti di Telecom Italia pubblicato nell'ambito del meccanismo dell'«annuncio». L'Autorita' vigilera' sul funzionamento di tale meccanismo, in particolare sull'entita' delle richieste avanzate dagli operatori e sulla conseguente proporzionalita' dell'obbligo formulato per Telecom Italia, avvalendosi anche delle informazioni contenute nel database relativo alle infrastrutture in rete di accesso di cui all'art. 19, comma 6, dello schema di provvedimento. L'Autorita', in conclusione, conferma i propri orientamenti in merito agli obblighi suddetti ed evidenzia inoltre che la stessa Commissione europea, nella lettera di commenti allo schema di provvedimento (piu' avanti sintetizzata), ha espresso un parere sostanzialmente favorevole all'obbligo di fornitura del servizio end to end, come misura temporanea che potrebbe anche comportare un obbligo a costruire la rete per terzi, ritenendolo proporzionato in assenza di disponibilita' di accesso alla fibra gia' posata da Telecom Italia.
A1.22. Sempre in merito al problema della disponibilita' di risorse di accesso alla rete di nuova generazione, si rammenta che l'Autorita' aveva gia' previsto nello schema di provvedimento in consultazione che Telecom Italia adottasse ogni misura possibile al fine di «decongestionare» i cavidotti attualmente in uso. Si precisa che tale misura e' stata ritenuta opportuna al fine di garantire l'accesso efficiente agli altri operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
A1.23. Circa la non sostenibilita' economica di reti parallele in fibra, paventata da alcuni operatori alternativi, si rammenta che la stessa Raccomandazione NGA afferma che le reti basate su linee in fibra multipla presentano un costo di installazione solo marginalmente superiore a quello delle reti in fibra singola e, in aggiunta, offrono il vantaggio di consentire a ciascun operatore alternativo di controllare la connessione fino all'utente finale, favorendo, in linea con gli obiettivi del quadro normativo europeo, il sostenimento della concorrenza nel lungo periodo.
A1.24. In risposta alle osservazioni degli operatori circa la possibilita' di contendersi effettivamente la clientela finale, offrendo servizi di nuova generazione che siano disponibili in un breve lasso di tempo, l'Autorita' evidenzia che, in caso di rifiuto di fornitura del servizio end to end da parte di Telecom Italia in seguito all'indisponibilita' di fibra spenta e di conseguente richiesta di studio di fattibilita', l'operatore alternativo puo' comunque usufruire del servizio VULA per tutto il periodo intercorrente tra la richiesta e l'effettiva fornitura del servizio richiesto. Tale soluzione consentirebbe di risolvere i problemi, paventati dagli operatori alternativi, di acquisizione del cliente finale e di migrazione dai servizi in rame a quelli in fibra.
A1.25. In merito alla richiesta di Wind di cui al punto A1.6, l'Autorita' specifica che il rifiuto da parte di Telecom Italia di fornire il servizio di accesso end to end e' giustificato nei casi in cui non vi sia disponibilita' di risorse di rete, come verificabile dalle informazioni contenute nel sistema informatizzato relativo alle infrastrutture di rete di accesso di cui all'art. 19, comma 6 dello schema di provvedimento.
A1.26. L'Autorita' ritiene che l'utilizzo di pozzetti o camerette dedicate agli operatori alternativi per l'accesso alle infrastrutture passive di Telecom Italia sia una soluzione efficiente, in quanto in grado di prevenire eventuali problematiche dovute all'utilizzo condiviso delle infrastrutture di manovra da parte di una pluralita' di operatori. Attualmente, peraltro, tale soluzione e' gia' impiegata per i servizi di co-locazione. Telecom Italia deve comunque assicurare che, laddove tecnicamente possibile, si utilizzino le infrastrutture gia' esistenti, al fine di evitare inutili duplicazioni. L'Autorita' vigilera' comunque su eventuali comportamenti anti-competitivi dell'operatore incumbent atti a scoraggiare l'utilizzo delle infrastrutture di manovra gia' esistenti.
A1.27. Per quanto riguarda l'osservazione di Finlombarda sul servizio di accesso alla fibra spenta, si ritiene opportuno non prevedere clausole di decadenza per il relativo obbligo, in quanto si rischierebbe di disincentivare gli operatori all'acquisto di tale servizio, in una fase nella quale e' necessario incentivare gli investimenti da parte di tutti gli operatori, in considerazione dell'assenza di una rete estesa in fibra. Si ritiene che clausole di tal genere per la fornitura di servizi di fibra ottica spenta possano essere prese eventualmente in considerazione nell'ambito di una futura analisi di mercato, tenuto conto dello sviluppo della rete in fibra ottica e dell'efficacia delle soluzioni esistenti di accesso disaggregato.
A1.28. In merito alle considerazioni di Tiscali circa la convenienza di prevedere un PTE in grado di attestare piu' fibre per appartamento, l'Autorita' conferma il proprio orientamento circa la non proporzionalita' dell'obbligo di installare fibra multipla nel segmento di terminazione e ribadisce l'opportunita' che tale possibilita' vada considerata nell'ambito delle iniziative di coinvestimento. A tal proposito, si rammenta che la stessa Raccomandazione NGA afferma che le reti realizzate in coinvestimento e basate su linee in fibra multipla porteranno in tempi piu' brevi a una concorrenza effettiva nel mercato retail.
A1.29. L'Autorita' intende fornire chiarimenti in merito all'art. 15 della delibera oggetto di consultazione, il cui comma 3, a parere di Vodafone, non risulta ben definito. Nel dettaglio, l'Autorita' precisa che l'art. 15 e' stato introdotto al fine di facilitare la condivisione tra gli operatori della tratta terminale della rete di accesso; in particolare, il comma 1 disciplina l'accesso al segmento di terminazione, in rame o in fibra, per qualsiasi architettura di rete in fibra, il comma 2 si riferisce invece all'accesso al segmento di terminazione in rame nel caso in cui Telecom Italia realizzi una rete di tipo FTTB, il comma 3 infine estende l'obbligo di accesso al segmento di terminazione in rame anche ai casi in cui Telecom Italia non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo. Ai sensi del comma 1, quindi, Telecom Italia e' obbligata ad installare un opportuno permutatore che consenta l'accesso alla tratta terminale in rame o in fibra, nei casi in cui il palazzo sara' servito da una rete in fibra ottica. Ai sensi del comma 3 Telecom Italia, nel caso in cui non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo, su richiesta dell'operatore che intende realizzare una rete di tipo FTTB, garantisce l'accesso al segmento di terminazione in rame, ma in tal caso l'installazione del permutatore avverra' solo a seguito di una esplicita richiesta impegnativa da parte dell'operatore che intende usufruire dell'accesso e le spese di installazione dello stesso (costi operativi di installazione, inclusi i costi delle opere civili necessarie) saranno a carico dell'operatore richiedente, come previsto dal comma 4. Il costo del permutatore (inclusi i costi di manutenzione) sara' invece a carico di Telecom Italia e di tutti gli operatori che utilizzeranno i servizi di accesso al segmento di terminazione, e sara' considerato nella valutazione del pricing di tale servizio di accesso. L'Autorita', inoltre, avviera' un apposito procedimento volto ad analizzare anche le problematiche relative all'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alla tratta terminale dell'edificio e, anche alla luce della delibera n. 622/11/CONS, valutera' l'esistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi specifici in capo a tutti gli operatori che detengono il segmento di terminazione al fine di garantire una gestione condivisa del permutatore di palazzo e dei relativi costi.
A1.30. In merito all'osservazione di AIIP circa l'ubicazione del PTE, l'Autorita' ritiene opportuno definire una regolamentazione che, pur garantendo la possibilita' di accedere alla rete dell'operatore notificato, rimanga quanto piu' possibile neutrale nei confronti delle scelte architetturali dello stesso e per questo motivo non accoglie la richiesta dell'associazione. Inoltre, si ritiene che l'insieme previsto di rimedi passivi ed attivi sia gia' in grado di garantire agli altri operatori la possibilita' di fornire i servizi al dettaglio impiegando il modello di business piu' indicato alle proprie esigenze ed in funzione delle economie di scala raggiungibili nel territorio. In risposta alle osservazioni di Wind, inoltre, si precisa che il segmento di terminazione, per definizione, termina alla borchia di utente localizzata all'interno dell'appartamento.
A1.31. Riguardo alle osservazioni di Telecom Italia, si osserva che la natura di bottleneck del segmento di terminazione, evidenziata piu' volte dall'Autorita' e dalla Commissione nella Raccomandazione NGA, rende proporzionato l'obbligo di accesso a tale porzione di rete anche nei casi in cui Telecom Italia non intende realizzare una rete in fibra per connettere un determinato edificio, al fine di non limitare le iniziative di altri operatori che altrimenti sarebbero costretti ad un'inefficiente duplicazione.
A1.32. Circa le osservazioni di Telecom Italia in merito all'impatto della tecnologia VDSL2+ vectoring sugli esistenti servizi di sub-loop unbundling, l'Autorita' riconosce che la diffusione di tecniche quali il vectoring, il line bonding ed il phantom mode, applicabili alle tecnologie VDSL e VDSL2 ed attraverso le quali e' possibile ottenere significativi miglioramenti in termini di velocita' trasmissiva, potrebbero avere un impatto significativo per lo sviluppo di reti FTTC. A tal proposito, si osserva che i piani di investimento di Telecom Italia prevedono nel prossimo futuro, per una porzione non trascurabile del territorio, l'adozione di soluzioni di reti NGA basate su architettura FTTC che potrebbero, grazie al vectoring, consentire il raggiungimento di maggiori velocita' di collegamento sia agli utenti finali dell'incumbent, sia - grazie ai servizi bitstream offerti su rete FTTC - agli utenti degli operatori alternativi. Ciononostante si evidenzia che tale tecnologia, al momento non compatibile con la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame, potrebbe richiedere una rimodulazione degli attuali obblighi di accesso che, considerato lo stadio embrionale dell'implementazione delle tecniche di vectoring, l'Autorita' non ritiene opportuno al momento considerare. Al fine, comunque, di non limitare la diffusione di nuove tecniche trasmissive, l'Autorita' ritiene opportuno avviare un procedimento volto a valutarne l'impatto regolamentare nell'ambito dello sviluppo delle reti di nuova generazione.
A1.33. Con riferimento alle osservazioni degli operatori alternativi riguardo alla necessita' di prevedere l'obbligo di unbundling, l'Autorita' ritiene opportuno imporre in capo all'operatore incumbent l'obbligo di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell'effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale. In merito, inoltre, alla sostituibilita' tra il servizio di unbundling ed il servizio end to end, l'Autorita' ribadisce che, al di la' delle possibili evoluzioni architetturali della rete di Telecom Italia, l'obbligo di accesso disaggregato end to end consente fin da ora all'operatore alternativo di fornire servizi di accesso diretto in fibra ai propri clienti finali, indipendentemente dall'architettura di rete sviluppata dall'incumbent. Si evidenzia che la possibilita' di adottare - per un periodo transitorio - misure che rendano obbligatori prodotti alternativi di accesso che rappresentano la soluzione equivalente piu' vicina alla disaggregazione fisica e' prevista anche dalla Raccomandazione NGA (considerato 21), e che inoltre la soluzione dell'accesso disaggregato non e', allo stato attuale, adottabile in generale nel contesto italiano. L'Autorita' chiarisce, comunque, che il servizio end to end rappresenta, al momento, una modalita' di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale, su linea attiva e su linea non attiva, nelle situazioni in cui Telecom Italia intende sviluppare per il futuro reti di accesso di nuova generazione in topologia punto-punto. Come gia' anticipato al punto A1.20, inoltre, l'Autorita' si riserva di rivedere l'appropriatezza dell'obbligo di fornitura del servizio end to end alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilita' di metodi alternativi di unbundling quali quelli basati sulle tecnologie WDM.
A1.34. L'Autorita' non ritiene necessario imporre, come richiesto da Fastweb, l'obbligo di fornitura di un servizio di accesso disaggregato presso un punto di concentrazione intermedio, in quanto qualora un operatore infrastrutturato avesse necessita' di un collegamento ininterrotto dalla sede dell'utente finale fino ad un punto intermedio, al quale poi collegare le sue centrali, potrebbe comunque usufruire dei diversi servizi di accesso passivo gia' previsti nello schema di provvedimento.
A1.35. Si evidenzia che l'obbligo di fornire il servizio di sub-loop unbundling rappresenta uno dei rimedi previsti dalla Raccomandazione NGA nel caso di sviluppo di reti FTTN. L'Autorita', quindi, non condivide la posizione espressa da AIIP in merito ed evidenzia che l'estensione dell'obbligo di fornire il servizio di sub-loop unbundling anche al caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di strada della rete in rame esistente e' necessaria per garantire la continuita' di tale obbligo rispetto ad eventuali modifiche della rete di Telecom Italia.
A1.36. In merito alla richiesta della maggior parte degli operatori di fornire maggiori dettagli circa la declinazione di eventuali obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione, l'Autorita' conferma il proprio orientamento di prevedere, nel presente provvedimento, unicamente una regolamentazione asimmetrica. L'Autorita' avviera' un procedimento nel cui ambito, considerata anche la delibera n. 622/11/CONS, si valutera' la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come bottleneck di rete. A2. Obblighi di controllo dei prezzi relativi al mercato n. 4 Le osservazioni dei soggetti intervenuti
A2.1. In merito ai servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra ottica spenta, Telecom Italia sottolinea che il passaggio da un regime di prezzi equi e ragionevoli ad uno basato sull'applicazione del principio dell'orientamento al costo, rappresentando una modifica sostanziale alla normativa in vigore, deve necessariamente conseguire da una specifica analisi di mercato. L'operatore quindi ribadisce la propria posizione, gia' espressa nella fase di consultazione pubblica relativa alla delibera n. 1/11/CONS, circa la necessita' di adottare una politica regolamentare di prezzi basata su condizioni eque e ragionevoli e sull'applicazione di obblighi di natura simmetrica.
A2.2. La Provincia Autonoma di Trento ritiene che l'applicazione di un pricing orientato al costo per i servizi di accesso alle infrastrutture civili di Telecom Italia potrebbe portare ad effetti distorsivi ed anticompetitivi nel territorio in cui andra' ad operare la societa' T-NGN, in quanto la valutazione dei costi su base nazionale comportera' una sottostima dei costi sostenuti nel territorio trentino. Per tale ragione, la Provincia auspica che i prezzi praticati, almeno in una prima fase, possano essere stabiliti nel rispetto dei principi di equita' e ragionevolezza e sottoposti all'eventuale controllo da parte dell'Autorita'. PosteMobile ritiene che l'applicazione del principio dell'orientamento al costo sulla base di un modello di tipo bottom-up per la determinazione delle tariffe di servizi innovativi, come quello end to end, possa richiedere, almeno in una fase iniziale, una sistematica verifica di replicabilita' delle offerte per garantire l'effettivo rispetto dell'obbligo di non discriminazione.
A2.3. Telecom Italia presenta poi alcune osservazioni circa gli obblighi di controllo dei prezzi proposti dall'Autorita' per i servizi del mercato n. 4, di seguito riportate. L'operatore incumbent evidenzia innanzitutto che l'Autorita', nel proporre l'adozione di un modello di tipo BU-LRIC per la definizione dei prezzi dei servizi NGA, dovrebbe esplicitare in dettaglio la metodologia sulla quale tale modello sara' basato. Secondo l'operatore il modello, al fine di garantire un andamento stabile dei prezzi, dovra' basarsi su di un approccio di tipo Discounted Cash Flow (DCF) che definisca un prezzo medio di lungo periodo costante per tutto l'orizzonte temporale (esteso) considerato, come tra l'altro gia' previsto dalla stessa Autorita' nelle linee guida per la verifica della replicabilita' delle offerte retail di Telecom Italia (delibera n. 499/10/CONS). La metodologia DCF, a parere dell'operatore incumbent, e' la piu' indicata per tenere conto degli investimenti sostenuti dall'operatore SMP ed e' in grado inoltre di garantire certezza regolamentare circa il recupero dei costi sostenuti nel corso del ciclo di vita del servizio. Telecom Italia evidenzia inoltre che il prezzo medio calcolato con il modello dovrebbe essere inteso come prezzo massimo di riferimento a livello nazionale, al di sotto del quale dovrebbe essere possibile «negoziare» prezzi equi e ragionevoli in funzione, ad esempio, del contesto competitivo (wholesale e retail), della tipologia di area (competitiva e non competitiva) e della minore rischiosita' dell'investimento a fronte di durate contrattuali di lungo periodo o di maggiori volumi di quantita' vendute. L'Autorita', in occasione di ciascun ciclo di analisi di mercato, o comunque per ciascun periodo regolatorio di verifica definito preventivamente, dovrebbe verificare la sostenibilita' del prezzo per l'operatore SMP e per il mercato, anche alla luce dell'ARPU ottenibile dalle offerte ultrabroadband retail.
A2.4. Telecom Italia, nello specifico, ritiene opportuno che, nella definizione della modalita' di allocazione dei costi alla base del modello di pricing, l'Autorita' tenga conto del differente utilizzo delle infrastrutture civili per i servizi in rame e per i servizi in fibra, operando una preliminare distinzione tra nuove infrastrutture, risorse incrementali e infrastrutture esistenti.
A2.5. Telecom Italia ritiene, inoltre, che, il volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi possa essere correttamente utilizzato come parametro per la determinazione delle tariffe solo a valle della distinzione tra infrastrutture di cui al precedente paragrafo e limitatamente al dimensionamento delle infrastrutture civili dedicate alle reti di nuova generazione.
A2.6. Vodafone sottolinea che una valutazione delle tariffe di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta basata sul volume occupato dai cavi e sul numero di fibre acquistate non risulterebbe coerente con la logica dei costi incrementali di lungo periodo. Fastweb ritiene piu' congruo, e tecnologicamente neutrale, commisurare il costo di accesso alle infrastrutture civili e passive al numero di clienti effettivamente serviti dall'operatore, indipendentemente dalla topologia di rete utilizzata da quest'ultimo, in virtu' del fatto che il costo incrementale associato alla posa di fibra aggiuntiva alla prima, una volta realizzata l'infrastruttura civile, risulta marginale ed inoltre lo spazio occupato dalle fibre aggiunte all'interno del cavidotto e' irrilevante.
A2.7. Wind ed AIIP ritengono opportuno che i prezzi dei servizi di accesso siano stabiliti sulla base dei costi storici - al netto degli ammortamenti gia' effettuati - per le infrastrutture gia' esistenti e sulla base della metodologia LRIC (di tipo BU secondo Wind) per quanto riguarda le infrastrutture di nuova realizzazione. In entrambi i casi, comunque, secondo Wind i prezzi non dovrebbero essere applicati retroattivamente.
A2.8. Circa l'avvio di un procedimento per la definizione del modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi NGA, previsto per il mese di dicembre 2011, Vodafone, Tiscali e Fastweb evidenziano che tale previsione, rimandando al 2012 la definizione del modello, determinerebbe un grave stato di incertezza, rendendo di fatto impossibile una qualsiasi pianificazione finanziaria degli investimenti - nel medio periodo - da parte degli operatori. Vodafone ritiene inoltre non efficace l'applicazione dei criteri proposti dall'Autorita' per la valutazione dei prezzi nella fase transitoria. Alla luce di tali considerazioni, gli operatori (Vodafone, Tiscali e Fastweb) chiedono l'avvio immediato del procedimento per la definizione del modello BU-LRIC. Tiscali ritiene inoltre necessario che l'Autorita' fornisca, gia' nel provvedimento finale, delle indicazioni sui prezzi che saranno pubblicati da Telecom Italia nelle prossime offerte di riferimento.
A2.9. Per quanto concerne i costi di dismissione della rete in rame, BT Italia ritiene che occorra tener conto di una serie di considerazioni: i) la rete in rame di Telecom Italia e' di fatto interamente ammortizzata; ii) anche gli operatori alternativi dovranno dismettere o adattare elementi della propria rete funzionali alla interoperabilita' con la rete in rame di Telecom Italia (affermazione condivisa da Vodafone); iii) la scelta del passaggio ad una rete di nuova generazione e' una scelta autonoma dell'incumbent adottata sulla base di un business plan in cui il costo di sostituzione (rame/fibra) fa parte della valutazione di redditivita'; iv) il prezzo dei servizi all'ingrosso di nuova generazione contiene un risk premium che gia' remunera Telecom Italia del rischio associato alla scelta di dismettere la rete in rame. Fastweb e Vodafone ritengono che il computo di tali costi all'interno delle condizioni di accesso alle infrastrutture civili implicherebbe una doppia remunerazione dei costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione della nuova rete, a discapito degli operatori alternativi, i quali si troverebbero nella situazione di dover remunerare l'incumbent sia per il roll-out della fibra (tramite l'acquisto dei nuovi servizi) che per la dismissione della rete in rame. BT Italia ritiene opportuno che l'Autorita' non includa tale argomento nel provvedimento finale e che lo affronti in modo organico in un procedimento separato o nell'ambito di un apposito tavolo.
A2.10. BT Italia, inoltre, auspica l'introduzione di una clausola (analoga a quella prevista dagli Undertakings sottoscritti da BT plc in UK) che preveda che l'operatore incumbent, a fronte di benefici realizzabili a seguito della modifica della propria rete, dovrebbe sopportarne anche i relativi costi, in modo da non essere incentivato a porre in essere comportamenti anticompetitivi, sfruttando un vantaggio tecnologico con l'imposizione di nuovi standard a tutti gli operatori alternativi.
A2.11. BT ritiene che la modalita' IRU prevista per l'accesso alle infrastrutture civili sia incompatibile con l'obiettivo di consentire agli operatori di competere efficacemente nel mercato dei servizi a larga banda, in quanto eleva di fatto il livello delle barriere all'entrata, stabilendo un obbligo per gli operatori alternativi di sostenere un esborso economico rilevante. L'operatore rileva che la durata contrattuale per tali servizi dovrebbe essere coerente con la durata del contratto stipulato con il cliente finale, come previsto per i servizi di accesso bitstream e unbundling su rete in rame. Tiscali, invece, condivide la scelta di una modalita' di pricing IRU pluriennale per l'acquisto del servizio di fibra spenta in rete primaria e secondaria, ma non per la tratta di adduzione e per il segmento di terminazione, per i quali ritiene necessario che venga adottato un canone di durata correlata alla durata del rapporto contrattuale del singolo cliente.
A2.12. Telecom Italia invita l'Autorita' ad adottare per il servizio end to end, qualora ne fosse confermato l'obbligo di fornitura nel provvedimento finale, una modalita' di pricing basata su contratti IRU, in coerenza con la struttura di pricing prevista per i servizi che lo compongono (servizio di accesso alla fibra ottica spenta in rete primaria e secondaria). AIIP, diversamente, chiede di chiarire esplicitamente che la struttura tariffaria del servizio end to end prevede un canone mensile e un contributo di realizzazione.
A2.13. Vodafone sottolinea che, a differenza del contributo di attivazione del servizio di unbundling che include i soli costi associati alle attivita' necessarie all'attivazione del cliente finale, il contributo di realizzazione previsto per il servizio end to end include anche i costi di realizzazione dei collegamenti in fibra. Inoltre, Fastweb osserva che l'operatore alternativo, nel corrispondere un contributo di realizzazione, si assumerebbe di fatto il rischio di un mancato ritorno sull'investimento a seguito della legittima decisione del cliente finale di migrare verso un altro operatore. Secondo BT, comunque, sarebbe necessario precisare i criteri di determinazione delle due componenti del prezzo del servizio end to end, specificando, in particolare, quali sono le attivita' che devono essere remunerate dal contributo. Wind ritiene che il prezzo del servizio end to end dovrebbe essere inferiore all'attuale prezzo dell'unbundling del rame e corrisposto tramite un contributo una tantum di attivazione e un canone mensile, quest'ultimo per un periodo di tempo pari alla durata del contratto tra l'operatore alternativo ed il singolo cliente finale.
A2.14. Vodafone ritiene che i prezzi relativi alla costruzione di nuove infrastrutture di manovra da parte di Telecom Italia dovrebbero essere orientati al costo e soggetti ad obblighi di trasparenza (ad esempio, la pubblicazione in offerta di riferimento) al fine di scongiurare il rischio di comportamenti escludenti da parte di Telecom Italia. Analogamente, Poste Mobile non condivide la scelta dell'Autorita' di lasciare alla libera negoziazione commerciale la definizione del prezzo di realizzazione delle infrastrutture, nel caso si rendessero necessarie delle duplicazioni, e ritiene necessario che il prezzo di accesso sia regolamentato.
A2.15. Telecom Italia non concorda con l'Autorita' nel considerare adeguato il riconoscimento di un risk premium unicamente in quelle situazioni in cui non vi siano forme di coinvestimento nella realizzazione di reti NGA. A supporto di cio', l'operatore evidenzia che la Raccomandazione NGA non considera il coinvestimento e il riconoscimento di un premio di rischio come forme alternative di incentivo agli investimenti in reti di nuova generazione. Telecom Italia auspica quindi che la presenza di investimenti congiunti sia al piu' considerata come un fattore di riduzione del risk premium ma non di un suo annullamento.
A2.16 Sempre con riferimento al riconoscimento di un risk premium, Mediaset ritiene necessario che tale strumento debba essere considerato con particolare attenzione, in quanto se da un lato risulta idoneo a compensare l'operatore SMP per i rischi di investimento assunti, dall'altro puo' generare, se non applicato correttamente, ostacoli all'accesso da parte dei concorrenti. Pur non considerando opportuna, in generale, l'introduzione di un risk premium, AIIP ritiene che nel caso di coinvestimento i fattori che giustificherebbero un premio (quali l'incertezza della domanda, l'evoluzione tecnologica, etc.) rimarrebbero inalterati, sebbene il coinvestimento permetta di ripartire la rischiosita' dell'investimento. Tiscali ritiene che l'Autorita' debba effettuare, preliminarmente al riconoscimento del diritto ad un risk premium, una valutazione dettagliata e condivisa delle condizioni di mercato, essendo il grado di rischio dipendente da queste ultime (ad esempio, dalle caratteristiche della domanda, dal territorio, etc.). Per tale ragione, l'operatore ritiene che l'Autorita' debba fornire maggiori dettagli circa i criteri mediante i quali intende determinare il valore del premio di rischio. Inoltre, Tiscali ritiene che l'entita' di tale premio debba essere inferiore nel caso di utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso, in quanto tale meccanismo consente a Telecom Italia di avere anticipatamente informazioni circa la volonta' degli operatori alternativi di acquistare i servizi e quindi rappresenta di per se' un meccanismo di riduzione del rischio. Wind evidenzia che il premio di rischio dovrebbe essere considerato solo se l'investimento e' effettuato ex novo (in particolare, nel caso di fibra spenta stesa in un cavidotto esistente il premio di rischio dovrebbe essere nullo). Inoltre, Wind ritiene necessario che l'Autorita' avvii un procedimento specifico per concordare i criteri di calcolo del premio di rischio. Le valutazioni dell'Autorita'
A2.17. Per quanto riguarda l'imposizione dell'obbligo di orientamento al costo per i servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra ottica spenta, l'Autorita' ribadisce che tale previsione, in linea con le indicazioni della Raccomandazione NGA, adegua la regolamentazione esistente - sancita dalla delibera n. 731/09/CONS - al dettato regolamentare europeo. La stessa Commissione europea, peraltro, nella lettera di commenti allo schema di provvedimento dell'Autorita' recante gli obblighi regolamentari imposti nei mercati numeri 1, 4 e 5 (SG-Greffe (2009) D/8059 C(2009)8559), aveva gia' invitato l'Autorita' stessa ad adottare una metodologia di pricing basata sul principio dell'orientamento al costo.
A2.18. Al fine della definizione dei prezzi dei servizi NGA, anche in coerenza con il meccanismo di pricing adottato per l'unbundling del rame, l'Autorita' conferma l'intenzione di adottare un modello LRIC di tipo bottom-up, da definire in un futuro procedimento. L'Autorita' ribadisce, peraltro, la necessita' di individuare i principi di base per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso, in particolare i driver per l'allocazione dei costi, in maniera da evitare prezzi troppo elevati nella fase iniziale di sviluppo dei servizi in fibra e di garantire un andamento stabile dei prezzi durante la fase di migrazione, fino allo switch off della rete in rame. A tal fine, l'Autorita' ha ritenuto significativo individuare come driver per l'allocazione dei costi il volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi, per quanto riguarda le infrastrutture di posa, ed il numero di fibre richieste nel tratto considerato, per il servizio di fibra spenta. L'Autorita', comunque, recepisce tutte le osservazioni presentate dagli operatori, che riguardano i diversi aspetti inerenti al pricing dei servizi, riservandosi la facolta' di considerarle nell'ambito del procedimento nel quale verranno definiti i dettagli per l'implementazione della metodologia BU-LRIC. Anche per quanto riguarda le osservazioni in merito alla determinazione del premio di rischio, l'Autorita' terra' conto, nell'ambito del suddetto procedimento, di quanto indicato dalla Commissione europea nell'allegato I della Raccomandazione NGA, delle osservazioni dei partecipanti alla presente consultazione, nonche' delle migliori pratiche europee. Come richiesto inoltre da diversi operatori, l'Autorita' prevede di avviare il procedimento relativo alla definizione del modello suddetto dopo la pubblicazione della presente delibera.
A2.19. In merito alla proposta fatta da alcuni operatori di differenziare la metodologia di pricing dei servizi di accesso a seconda che si tratti di infrastrutture di nuova realizzazione o gia' esistenti, l'Autorita', nel ribadire che il dettaglio delle modalita' operative con le quali saranno definiti i prezzi dei servizi di accesso sara' oggetto di un apposito procedimento, ritiene, comunque, che la definizione di un modello di prezzi debba inquadrarsi in un'ottica di semplificazione e adeguatezza delle misure proposte e rispondere, al contempo, ad un generale bisogno di certezza regolamentare. Secondo questa logica, non si ritiene opportuno prevedere l'applicazione di due diverse metodologie di costo per le infrastrutture esistenti e per quelle di nuova realizzazione, considerando che una notevole articolazione del modello potrebbe non corrispondere ad un considerevole vantaggio nella quantificazione delle tariffe. In ogni caso, l'Autorita' fa presente che la distinzione tra i due tipi di infrastruttura sara' enfatizzata dal riconoscimento di un risk premium per le infrastrutture di nuova realizzazione.
A2.20. Circa la remunerazione dei costi di dismissione della rete in rame di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che tutti gli operatori utilizzatori dell'infrastruttura debbano contribuire, in maniera proporzionale all'infrastruttura utilizzata, ai costi «efficienti» di realizzazione della nuova rete. In tal senso, l'eventuale remunerazione di costi relativi alla dismissione della rete esistente sara' valutata nell'ambito della definizione del modello BU-LRIC previsto per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso.
A2.21. L'Autorita' non ritiene opportuno accogliere la richiesta di BT in merito alla necessita' di definire una norma generale che disciplini la ripartizione dei costi determinati da modifiche della rete dell'operatore notificato, in quanto, come di consueto, l'impatto di tali modifiche sui prezzi dei servizi di accesso sara' valutato nell'ambito delle relative procedure di definizione dei prezzi.
A2.22. Per quanto riguarda le osservazioni di alcuni operatori in merito alla modalita' di pricing della fibra spenta su base IRU pluriennale, l'Autorita' conferma quanto gia' evidenziato durante la precedente consultazione, ossia che il servizio di accesso alle infrastrutture civili e alla fibra spenta in rete di accesso primaria, secondaria e nella tratta di adduzione non e' vincolato alla fornitura di servizi ad uno specifico cliente finale, ma puo' essere riutilizzato per diversi clienti finali, e quindi, in virtu' di tale possibilita', non richiede una durata contrattuale strettamente vincolata alla durata minima di un contratto di fornitura di servizi al dettaglio.
A2.23. In merito alle osservazioni degli operatori circa le condizioni economiche di fornitura del servizio di accesso end to end, l'Autorita' evidenzia innanzitutto che tale servizio e' stato introdotto quale strumento per garantire all'operatore alternativo il massimo livello di indipendenza nella fornitura dei servizi al dettaglio su fibra; al contempo, si e' ritenuto necessario che il pricing del servizio end to end dovesse consentire il raggiungimento di economie di scala tali da giustificare investimenti in infrastrutture di rete proprietarie. L'Autorita' rileva, comunque, che la fornitura del servizio end to end puo' determinare, a carico dell'incumbent, investimenti addizionali rispetto a quelli gia' pianificati dovuti alla necessita' di realizzare elementi di rete e porre in campo attivita' operative - che possono dipendere, peraltro, dall'architettura adottata - non necessarie alla fornitura del tradizionale servizio di unbundling della rete in rame.
A2.24. Fatte queste premesse, al fine di evitare che un impegno eccessivamente gravoso ricada sulla sola Telecom Italia, si ritiene opportuno legare la tariffazione del servizio end to end al contesto in cui il servizio viene acquistato. Nello specifico, qualora le risorse per la fornitura del servizio end to end siano disponibili, non essendo richiesti investimenti aggiuntivi da parte di Telecom Italia, si considera valido il principio proposto nello schema di provvedimento che prevede un contributo una tantum ed un canone mensile. In particolare, si precisa che il contributo una tantum e' inteso a remunerare, analogamente al contributo di attivazione dei servizi di unbundling su rete in rame, unicamente le attivita' operative necessarie alla fornitura del servizio end to end. Tali attivita' comprendono, inter alia, la giunzione delle fibre e la qualificazione del servizio finale.
A2.25. In caso invece di indisponibilita' delle risorse (riguardanti uno o piu' tratte componenti il servizio), invece, l'Autorita' ha previsto la possibilita' per l'operatore alternativo di ricorrere o alla soluzione degli studi di fattibilita' o al meccanismo di programmazione degli ordinativi. In tali casi, per meglio ripartire tra incumbent e operatore acquirente il rischio dell'investimento, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere, oltre a un contributo una tantum della stessa natura di quello descritto al punto precedente, una modalita' di pricing basata su contratti IRU pluriennali. Tale modalita' di pricing non deve comunque riguardare il segmento di terminazione, per il quale si ritiene opportuno mantenere una tariffazione basata su canone mensile e contributo di attivazione. In aggiunta, al fine di garantire una maggiore flessibilita' nella distribuzione del rischio, si ritiene opportuno imporre a Telecom Italia la pubblicazione in Offerta di Riferimento di piu' opzioni di durata dei contratti IRU, tra cui almeno una quinquennale, nonche' di permettere all'operatore acquirente la rivendita del servizio prima della scadenza del contratto IRU stipulato.
A2.26. L'Autorita' ritiene comunque che gli aspetti di dettaglio relativi alla valorizzazione del servizio end to end saranno affrontati nel procedimento per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso su reti NGA.
A2.27. Con riferimento alle condizioni economiche previste per la costruzione di nuove infrastrutture di manovra da parte di Telecom Italia, l'Autorita' condivide le osservazioni di PosteMobile ed in particolare di Vodafone circa la necessita' che esse siano orientate ai costi. Si ritiene inoltre necessario che siano fornite le opportune garanzie di trasparenza attraverso la pubblicazione da parte di Telecom Italia, in offerta di riferimento, di indicazioni in merito ai prezzi per questo tipo di servizi. L'Autorita' vigilera' sulla congruenza dei prezzi di tali servizi, in sede di approvazione di offerta di riferimento, e sulla corretta applicazione del principio di orientamento al costo da parte di Telecom Italia.
A2.28. L'Autorita' ribadisce quanto gia' affermato nella precedente consultazione circa il fatto che il riconoscimento di un risk premium rappresenta un meccanismo incentivante per lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi in fibra; d'altro canto, sia il meccanismo di programmazione degli ordinativi previsto dal provvedimento in consultazione, sia il coinvestimento, rappresentano strumenti utili alla riduzione dei costi e dei rischi connessi allo sviluppo delle reti NGA. L'Autorita', pertanto, nel prevedere l'applicazione di un risk premium, da un lato, e nell'incentivare lo sviluppo di forme di coinvestimento, dall'altro, intende rendere disponibili agli operatori due soluzioni alternative per affrontare i rischi connessi allo sviluppo delle nuove reti. L'Autorita', quindi, ritiene necessario non prevedere il riconoscimento di un risk premium sia nel caso in cui si adottino forme di coinvestimento, sia nel caso in cui la realizzazione delle infrastrutture di accesso avvenga mediante il meccanismo di programmazione degli ordinativi. Si evidenzia, comunque, che anche in assenza di un premio aggiuntivo, la remunerazione del costo del capitale e' garantita dall'applicazione di un opportuno WACC nella definizione del prezzo dei servizi all'ingrosso.
A2.29. In merito ai criteri per il calcolo del premio di rischio, questi saranno definiti nell'ambito del procedimento previsto per lo sviluppo del modello BU-LRIC al fine della determinazione dei prezzi dei servizi su rete NGA. A3. Obblighi di non discriminazione, trasparenza, contabilita' dei
costi e separazione contabile relativi al mercato n. 4 Le osservazioni dei soggetti intervenuti Obblighi di trasparenza e non discriminazione
A3.1. Telecom Italia condivide la previsione riguardante la realizzazione di un catasto nazionale delle infrastrutture ed invita l'Autorita' a specificare che allo sviluppo del relativo database contribuiscano tutti gli operatori di telecomunicazioni e tutti i soggetti, pubblici e privati, che a qualunque titolo possiedono infrastrutture idonee alla posa di cavi in fibra ottica. La societa' ritiene opportuno, inoltre, che gli investimenti necessari per la realizzazione del database vengano remunerati attraverso un sistema di tariffazione basato sul suo effettivo utilizzo, definito dall'Ente che ne sara' proprietario e gestore.
A3.2. Vodafone, Wind, BT e Tiscali condividono l'orientamento dell'Autorita' di prevedere la realizzazione di un database da parte di Telecom Italia. A tal proposito, Tiscali sottolinea la necessita' che le informazioni ivi contenute siano rese disponibili senza alcuna vincolo relativo all'acquisto di servizi o a manifestazioni di interesse. Vodafone e Wind ritengono opportuno, in aggiunta, che il database contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'Autorita', come la potenzialita' dei cavi posati all'interno dei condotti, il posizionamento dei pozzetti e dei giunti e le mappe georeferenziate della fibra spenta nella rete di accesso. Inoltre, Vodafone rileva la necessita' che Telecom Italia realizzi anche un database relativo al segmento di terminazione, contenente tutti gli interni e i civici degli edifici cablati, e a parere di Wind gli operatori alternativi dovrebbero avere la possibilita' di scaricare, attraverso una interfaccia web dedicata, i dati necessari in formato conforme agli standard GIS (quali shape e gdb).
A3.3. Wind rileva la necessita' che l'offerta di riferimento di Telecom Italia chiarisca in che modo la societa' rendera' disponibili agli operatori alternativi le informazioni per accedere alle singole porzioni di rete o al servizio end to end, nonche' i processi ed i tempi di fattibilita', di delivery ed assurance. PosteMobile ritiene che nell'offerta di riferimento debbano essere indicati anche gli standard di sottotubazione delle infrastrutture di posa e gli aspetti relativi alla fornitura di spazi per le sottotubazioni.
A3.4. Vodafone ritiene che le modifiche eventualmente apportate da Telecom Italia alle offerte di riferimento gia' approvate - relative ai servizi sia del mercato n. 4 sia del mercato n. 5 - debbano essere sottoposte a consultazione pubblica ed entrare in vigore decorsi 30 giorni dalla loro approvazione, se inerenti alle condizioni economiche, o dopo 90 giorni, se riguardanti le condizioni tecniche.
A3.5. Tiscali e Fastweb condividono la previsione secondo cui l'offerta di riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su fibra debba specificare i dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti. Fastweb, tuttavia, ritiene opportuno che qualsiasi processo o procedura automatizzata proposto da Telecom Italia sia sottoposto alle consuete norme a tutela della trasparenza e sia approvato solo a valle di un contraddittorio con gli operatori interessati.
A3.6. Tiscali ritiene necessario modificare l'art. 20, comma 4, dello schema di provvedimento, prevedendo che i tempi massimi di provisioning per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta siano di 30 giorni lavorativi nel 95% dei casi. BT invita l'Autorita' ad applicare per il servizio di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta una penale di assurance analoga a quella prevista per il servizio di prolungamento dell'accesso con portante trasmissivo. Wind sottolinea la necessita' che Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi SLA e penali con tempi di provisioning e assurance inferiori a quelli applicati alle proprie divisioni retail, e BT invita l'Autorita' a modificare il comma 5 dell'art. 7 sostituendo «almeno equivalenti» con «migliorativi», al fine di garantire che l'obbligo di non discriminazione con riferimento ai tempi di provisioning e assurance garantisca un'effettiva parita' di trattamento interno-esterno. Con riferimento al servizio end to end, in particolare, Wind ritiene opportuno che le relative attivita' di provisioning e di assurance vengano svolte nel rispetto di SLA (e penali) formulati nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parita' di trattamento e comunque tali da risultare non superiori a quelli previsti per la fibra spenta. PosteMobile ritiene, invece, non adeguato che l'approvazione degli SLA e delle penali per il servizio end to end da parte dell'Autorita' avvenga mediante la sola valutazione del rispetto dei principi di non discriminazione e parita' di trattamento.
A3.7. AIIP chiede all'Autorita', quale corollario dell'obbligo di non discriminazione, di mantenere l'attuale disciplina che vieta sconti in funzione della diversa quantita' di traffico o di infrastrutture impiegate, formulando in maniera piu' esplicita le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 7. Servizio di co-locazione
A3.8. Wind ritiene opportuno che Telecom Italia, su richiesta degli operatori, predisponga gli ODF nelle sale di co-locazione mettendo a disposizione uno spazio adeguato. In relazione allo studio di fattibilita', la societa' evidenzia la necessita' di garantire che gli SLA previsti siano almeno gli stessi di quelli presenti nelle attuali offerte di riferimento.
A3.9. PosteMobile ritiene che vi sia un'incoerenza tra il servizio di co-locazione della fibra spenta, di cui all'art. 3, comma 6, lettera g, e la previsione di cui all'art. 3, comma 5, che configura un obbligo piu' generale, finalizzato a consentire la co-locazione degli operatori alternativi presso le centrali locali e i punti di concentrazione della rete di Telecom Italia e non solo la co-locazione della fibra spenta. A parere della societa', tale non perfetta coerenza puo' rendere ambigua anche la definizione del servizio end to end. Obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi
A3.10. Telecom Italia condivide, in linea generale, l'estensione dei principi del modello di equivalence anche ai servizi su fibra, ma ritiene opportuno che la definizione delle metodologie e dei criteri per l'applicazione del transfer charge al prezzo ai servizi NGA appartenenti ai mercati n. 4 e n. 5 siano oggetto di uno specifico provvedimento, integrativo della delibera n. 2/11/CONS. La societa' chiede di prevedere l'avvio di tale procedimento nel provvedimento finale.
A3.11. Con riferimento al mercato n. 4, Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorita' di applicare il meccanismo del transfer charge per la valorizzazione al prezzo delle cessioni interne anche tra servizi appartenenti allo stesso mercato wholesale. (2) La societa' ritiene, invece, che sia sufficiente garantire: i) la corretta applicazione dei transfer charge al prezzo alla cessione interna di servizi di accesso alla fibra spenta verso i servizi bitstream su NGA e alla cessione interna di questi ultimi verso i mercati retail e ii) la corretta attribuzione, all'interno dei Conti Economici, delle risorse infrastrutturali e delle attivita' produttive necessarie per la loro realizzazione.
A3.12. In merito alla relazione tra il servizio d'accesso alle infrastrutture di posa ed il servizio d'accesso alla fibra spenta, Telecom Italia si rende disponibile a definire, nell'ambito del suddetto procedimento ad hoc, un modello di equivalence che rappresenti la «vista dell'accesso in fibra» ed a fornire la relativa reportistica che dia dimostrazione dell'omogenea e corretta attribuzione dei costi delle infrastrutture di posa e delle attivita' correlate sia al servizio di accesso alle infrastrutture, prodotto esclusivamente per l'esterno, sia al servizio di accesso alla fibra spenta, prodotto anche per la cessione all'interno.
A3.13. In relazione all'obbligo di contabilita' dei costi, Telecom Italia non concorda con l'orientamento dell'Autorita' di adottare una base di costo HCA per i servizi del mercato n. 4 e CCA per i servizi del mercato n. 5, anche in considerazione dell'obbligo di evidenziare la base di costo utilizzata per ciascun centro di costo, che comporterebbe un'evidente incongruenza laddove sussistano centri di costo che alimentano servizi di entrambi i mercati. La societa' propone, dunque, di definire un'unica base di costo per tutti i mercati dell'accesso.
A3.14. Vodafone ritiene che gli obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi, previsti e declinati con riferimento ai singoli servizi che compongono il servizio end to end, debbano essere estesi anche al servizio nel suo complesso.
A3.15. BT rileva che le previsioni relative agli obblighi di contabilita' dei costi e separazione contabile non sono a suo parere in grado di garantire la piena efficacia dell'obbligo di parita' di trattamento interno-esterno, e pertanto invita l'Autorita' ad estendere l'applicazione degli obblighi contenuti nella delibera n. 2/11/CONS alle reti in fibra ottica. Le valutazioni dell'Autorita'
A3.16. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia in merito alla realizzazione di un catasto nazionale delle infrastrutture, l'Autorita' intende richiamare le considerazioni espresse dalla Commissione europea nella Raccomandazione NGA in merito agli obblighi di trasparenza da imporre all'operatore SMP (considerato n. 12). In particolare, la Commissione invita le ANR ad utilizzare i poteri loro conferiti dalla Direttiva 2002/21/CE per ottenere tutte le informazioni pertinenti in merito all'ubicazione, alla capacita' e alla disponibilita' delle infrastrutture nella rete di accesso dell'operatore notificato, in modo da consentire agli operatori alternativi di installare le proprie reti in fibra ottica in contemporanea con l'operatore SMP, condividendo i costi delle opere di ingegneria civile. L'Autorita' osserva, inoltre, che la delibera n. 731/09/CONS gia' prevede, tra gli obblighi di trasparenza imposti in capo a Telecom Italia, l'obbligo di realizzare un database contenente informazioni sulla disponibilita' di infrastrutture civili e di fibra accesa e spenta, nonche' sul punto di attestazione presso il quale la fibra e' accessibile. Pertanto, l'Autorita' conferma quanto previsto dallo schema di provvedimento.
A3.17. Si ritiene opportuno inoltre accogliere la richiesta avanzata da alcuni operatori di integrare il suddetto database con informazioni relative ai servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra e, in particolare, circa la presenza del segmento di terminazione in fibra. Si evidenzia, comunque, che nel documento in consultazione sono stati gia' forniti alcuni dettagli relativi alla sua implementazione, quali, in particolare, la necessita' di predisporre un sistema «georeferenziato», al fine di rafforzare l'efficacia dell'obbligo di trasparenza imposto ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e di facilitare la pianificazione degli investimenti da parte degli operatori. Ad ogni modo, l'Autorita' terra' conto delle ulteriori richieste degli operatori nell'ambito della propria attivita' di vigilanza sull'effettiva implementazione del database da parte di Telecom Italia e sulla sua rispondenza alle necessita' degli operatori.
A3.18. In merito alla richiesta di Vodafone di sottoporre a consultazione pubblica le modifiche eventualmente apportate da Telecom Italia alle offerte di riferimento gia' approvate e di calcolare i tempi di decorrenza (30 o 90 giorni) dalla data dell'approvazione delle stesse, l'Autorita' osserva che la previsione dell'art. 6 del provvedimento in consultazione e' in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS in merito agli obblighi di trasparenza. A tal proposito, l'Autorita' evidenzia di aver rimosso il richiamo alla procedura di cui all'art. 11 del Codice in caso di modifica dell'offerta di riferimento, inizialmente proposto nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 525/09/CONS, anche in considerazione delle osservazioni fornite dai soggetti intervenuti alla consultazione pubblica. In tale contesto, l'Autorita' ha ritenuto opportuno ripristinare il regime della sola comunicazione preventiva allo scopo di non creare ostacoli al lancio di nuove offerte introducendo meccanismi troppo lunghi e complessi. Di conseguenza, l'Autorita' conferma quanto proposto in consultazione e ribadisce che, nell'ambito della propria attivita' di vigilanza, terra' debitamente conto degli effetti che le modifiche alle offerte di riferimento potranno avere sul mercato, ai fini dell'approvazione o meno delle stesse.
A3.19. Con riferimento all'offerta di riferimento che sara' pubblicata da Telecom Italia, rispetto alla quale gli operatori Wind, PosteMobile, Fastweb e Tiscali hanno fatto una serie di osservazioni, l'Autorita' condivide l'opportunita' che tale offerta riporti, come di consueto, tutte le informazioni necessarie ad un utilizzo efficace dei servizi all'ingrosso dell'operatore, nonche' informazioni circa i processi e le procedure operative automatizzate che saranno predisposte per la migrazione dei clienti. L'offerta di riferimento predisposta da Telecom Italia sara' poi soggetta all'approvazione dell'Autorita', in contradditorio con gli operatori interessati.
A3.20. In merito agli SLA di provisioning e di assurance dei servizi di accesso passivo e alle relative penali, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nello schema di provvedimento, in particolare all'art. 7, comma 5, in linea con le previsioni della delibera n. 731/09/CONS ed evidenzia, inoltre, che SLA e penali devono essere comunque stabiliti nel rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A riguardo delle osservazioni degli operatori circa gli SLA e le penali relative al servizio end to end, l'Autorita' condivide in linea generale l'osservazione secondo cui essi dovrebbero essere coerenti con quelli del servizio di fibra spenta. Ad ogni modo, il servizio end to end, come gia' ampiamente descritto, pur essendo realizzato attraverso la fornitura congiunta di servizi di accesso alle infrastrutture, si configura come un servizio distinto, caratterizzato da proprie specifiche. In particolare, tale servizio prevede il coordinamento di una serie di attivita', quali giunzione della fibra, permutazioni e qualificazione della linea. Per tali ragioni, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba proporre in offerta di riferimento opportuni SLA e penali per il servizio end to end che tengano conto della natura dello stesso servizio e che siano coerenti con i relativi SLA e penali previsti per il servizio di fibra spenta.
A3.21. L'Autorita' non condivide le osservazioni di AIIP di cui al punto A3.7, anche in considerazione della Raccomandazione NGA, che prevede esplicitamente la possibilita' di applicare sconti sui volumi per i servizi di accesso alle reti in fibra. In particolare, fermo restando gli obblighi di non discriminazione stabiliti nel presente provvedimento, l'Autorita' valutera' l'opportunita' di prevedere l'applicazione di sconti a volume nell'ambito del procedimento per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso, tenendo conto anche dell'impatto sul benessere sociale di tale misura nonche' delle indicazioni contenute nell'allegato I alla Raccomandazione NGA.
A3.22. L'Autorita' concorda con Wind sulla necessita' di prevedere un obbligo per Telecom Italia di predisporre, in caso di richiesta da parte dell'operatore alternativo, gli ODF nelle sale di co-locazione ed il relativo spazio necessario. I costi del permutatore, compresi quelli di installazione, sono in tal caso a carico dell'operatore richiedente il servizio di co-locazione. In relazione alla definizione di opportuni SLA per gli studi di fattibilita', l'Autorita' ritiene necessario introdurre uno specifico articolo nel provvedimento finale (art. 14-bis) al fine di disciplinare il meccanismo degli studi di fattibilita', come previsto anche dalla delibera n. 731/09/CONS relativamente al servizio di co-locazione. In aggiunta, si ritiene opportuno che l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso fisico all'ingrosso evidenzi anche le condizioni economiche degli studi di fattibilita'. L'Autorita', inoltre, concorda con l'interpretazione di PosteMobile sulla natura generale dell'obbligo di co-locazione; a tal fine, le previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 3 dello schema di provvedimento sono state rese coerenti.
A3.23. Vista la complessita' e la rilevanza della tematica ai fini della corretta applicazione degli obblighi di non discriminazione, l'Autorita' ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata da Telecom Italia circa l'avvio di un apposito procedimento per la definizione di linee guida ai fini della valorizzazione dei trasferimenti interni dei servizi di accesso in fibra. Al contrario, l'Autorita' non condivide la proposta di BT di estendere meccanicamente l'applicazione degli obblighi contenuti nella delibera n. 2/11/CONS alle reti in fibra ottica, ritenendo piu' appropriato, come detto, definire le regole di contabilita' per le reti NGA mediante un apposito procedimento.
A3.24. In merito all'osservazione di Telecom Italia circa l'applicazione del meccanismo del transfer charge alle cessioni interne anche tra servizi appartenenti allo stesso mercato wholesale, l'Autorita' concorda con l'operatore in considerazione del fatto che le relazioni verticali alla base del modello di equivalence applicato ai mercati dell'accesso su rete in rame - previsto dalla delibera n. 314/09/CONS - non riguardano servizi appartenenti allo stesso mercato. Al fine di garantire la parita' di trattamento verso soggetti terzi, nel rispetto del principio della non discriminazione, si ritiene comunque opportuno prevedere che la contabilita' regolatoria riporti, per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa, sia un dettaglio dei costi sia un conto economico che consentano la corretta attribuzione dei costi a tutti i servizi per i quali le infrastrutture costituiscono un input essenziale, sia per le divisioni interne di Telecom Italia sia per gli operatori concorrenti. Inoltre, si ritiene opportuno estendere ai servizi in fibra le previsioni della delibera n. 731/09/CONS riguardanti l'obbligo di dare evidenza dei transfer charge relativi alla fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6).
A3.25. In merito alla scelta delle basi di costo per la contabilita' dei servizi dei mercati n. 4 e n. 5, si evidenzia che le previsioni dello schema di provvedimento sono in linea con quanto in vigore per i servizi di accesso su rete in rame ai sensi della delibera n. 731/09/CONS. Eventuali modifiche a riguardo, quindi, saranno prese in considerazione nell'ambito della prossima analisi dei mercati dell'accesso.
A3.26. L'Autorita', ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata da Vodafone circa l'imposizione degli obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi anche per il servizio end to end nel suo complesso e non solo, quindi, con riferimento ai singoli servizi che lo compongono. A4. Obblighi di accesso relativi al mercato n. 5 Le osservazioni dei soggetti intervenuti
A4.1. Tutti i soggetti intervenuti condividono la scelta dell'Autorita' di confermare in capo all'operatore notificato l'obbligo di accesso bitstream su reti NGA e, ad eccezione di Telecom Italia, condividono l'introduzione del servizio di interconnessione virtuale presso la centrale locale (servizio VULA). Vodafone ritiene, tuttavia, necessario precisare che il servizio VULA non puo' essere equiparato all'unbundling in centrale in termini di controllo delle caratteristiche tecniche del servizio al cliente finale e di marginalita' raggiungibili dall'operatore alternativo.
A4.2. Gli operatori intervenuti, ad eccezione di Telecom Italia, condividono gli orientamenti dell'Autorita' nel rimandare ad un procedimento di analisi di mercato la possibilita' di introdurre una sunset clause per il servizio bitstream. Telecom Italia, ribadendo quanto gia' espresso nella prima consultazione, ritiene invece piu' appropriato che l'obbligo di accesso bitstream su fibra sia limitato alle sole aree prive di concorrenza infrastrutturale, affermando che la Raccomandazione sulle reti NGA prevede l'imposizione di obblighi di accesso bitstream solo nel caso in cui gli obblighi di accesso fisico non siano efficaci a garantire un contesto concorrenziale efficiente.
A4.3. A parere di BT, i servizi offerti alla clientela business dovrebbero essere analizzati separatamente al fine di definire una regolamentazione in grado di individuare prodotti di accesso che meglio possano soddisfare la domanda di questo tipo di clientela.
A4.4. Tutti gli operatori intervenuti hanno accolto con favore l'orientamento dell'Autorita' di prevedere l'obbligo di accesso bitstream a livello 2 su tecnologia Ethernet. A tal proposito, Telecom Italia accoglie favorevolmente l'introduzione del concetto di «area di raccolta Ethernet» separato dal concetto di «macroarea di raccolta Ethernet» e ritiene necessario che la delibera n. 731/09/CONS sia integrata in modo da garantire l'omogeneita' delle definizioni con l'attuale provvedimento.
A4.5. Gli operatori Vodafone e Tiscali, nonche' l'associazione AIIP ritengono necessario che l'Autorita' definisca gia' nel presente provvedimento le classi di servizio che il bitstream su fibra dovra' supportare. In particolare, a parere di AIIP risulta necessario eliminare qualsiasi riferimento al fatto che Telecom Italia possa offrire un sottoinsieme di profili di CoS rispetto a quelli tecnicamente supportati dalla propria rete (l'associazione fa riferimento in particolare all'art. 5, comma 9 dello schema di provvedimento). Telecom Italia, per contro, ritiene necessario che l'Autorita' indichi gia' nel presente provvedimento che le classi di servizio devono essere quattro, in linea peraltro con quanto previsto dall'ente di standardizzazione «Metro Ethernet Forum» (che prevede tre specifiche classi) e con le caratteristiche dell'attuale offerta di riferimento del servizio bitstream su rame. (3)
A4.6. Tutti gli operatori intervenuti evidenziano la necessita' che il provvedimento finale fornisca maggiori indicazioni circa l'implementazione del servizio bitstream su fibra. In tal senso, AIIP ritiene necessario che il provvedimento finale chiarisca che l'offerta di riferimento deve prevedere per il servizio bitstream una componente di accesso ed una componente di trasporto, in coerenza con l'attuale offerta di riferimento degli analoghi servizi su rete in rame.
A4.7. Telecom Italia ritiene che il servizio VULA debba essere fornito tramite uno switch a cui sono interconnessi tutti gli OLT co-locati in centrale, in grado di prelevare il traffico di qualsiasi utente attestato alla centrale stessa; tale soluzione permetterebbe di garantire l'interconnessione in modalita' un-contended, con ampi gradi di liberta' nella scelta della CPE e della QoS da parte dell'operatore alternativo ed in maniera piu' efficiente rispetto ad una soluzione che prevede l'interconnessione direttamente su una delle porte di backup dell'OLT. Telecom Italia ritiene infatti che, vista la limitatezza di porte di backup disponibili sugli apparati, la riserva di un certo numero di porte al fine di permettere l'interconnessione diretta degli operatori riduca le prestazioni complessive della rete. Telecom Italia evidenzia inoltre che le modalita' di interconnessione presso i nodi parent e distant Ethernet per i servizi di accesso bitstream su fibra sono le medesime di quelle per i servizi su rame e che quindi la consegna del traffico bitstream su fibra puo' essere realizzata impiegando il medesimo kit di consegna previsto per la fornitura dei servizi bitstream su rame. A tal proposito, Tiscali ritiene necessario che l'interfaccia presente sul kit di consegna per i servizi bitstream su fibra sia separata dall'interfaccia di consegna per i servizi bitstream su rame.
A4.8. Vodafone ritiene necessario che il provvedimento (al comma 4, art. 5) indichi in modo piu' esplicito che i punti di interconnessione feeder per l'erogazione del servizio bitstream su fibra devono essere individuati come un sottoinsieme dei punti di interconnessione dell'attuale architettura bitstream Ethernet per la fornitura degli analoghi servizi su rete in rame.
A4.9. Telecom Italia evidenzia la necessita' che il provvedimento finale chiarisca che l'obbligo di fornitura del servizio bitstream su fibra su linea "non attiva" sia circoscritto ai soli edifici appositamente predisposti, il cui elenco sara' pubblicato dalla stessa societa' con modalita' analoghe a quelle gia' in uso per il servizio bitstream su rame. Le valutazioni dell'Autorita'
A4.10. In merito a quanto espresso da Telecom Italia circa la possibilita' di eliminare l'obbligo di fornitura del servizio bitstream nelle aree concorrenziali, l'Autorita' conferma il proprio orientamento, in quanto ritiene, in linea con quanto espresso dalla Commissione europea nello Staff Working Paper della Raccomandazione NGA, che la competizione sia il principale driver per gli investimenti e che, in tal senso, il bitstream risulti uno strumento essenziale al fine di incentivare lo sviluppo della domanda dei servizi NGA e quindi la competizione. Si evidenzia peraltro che l'Autorita' ha gia' imposto l'obbligo di bitstream su fibra a livello nazionale nell'ambito della precedente analisi di mercato. Allo stesso tempo, in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione NGA, l'Autorita' ha previsto, nello schema di provvedimento, di differenziare i prezzi dei servizi bitstream su fibra su base geografica al fine di fornire al mercato i corretti segnali di investimento, fornendo agli operatori gli opportuni incentivi a risalire la ladder of investment (in merito, si richiamano le considerazioni di cui ai punti D8.14 e D8.15 dell'allegato B alla delibera n. 301/11/CONS).
A4.11. Per quanto riguarda la richiesta di BT di analizzare separatamente il mercato della clientela affari, l'Autorita' evidenzia che la definizione del mercato, non essendo oggetto del presente provvedimento, sara' analizzata nell'ambito delle future analisi dei mercati dell'accesso, tenendo anche conto delle osservazioni degli operatori in merito.
A4.12. In relazione alla richiesta di Telecom Italia di confermare le definizioni di «Area di raccolta Ethernet» e di «Macroarea di raccolta Ethernet» anche per i servizi di accesso bitstream su rame, l'Autorita' conferma l'uguaglianza tra le definizioni - per i servizi su rame e su fibra - ed osserva inoltre che le attuali offerte di riferimento, approvate dall'Autorita' ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, gia' sono in sostanza coerenti con esse.
A4.13. In risposta alle osservazioni di alcuni operatori riportate al punto A4.5, l'Autorita' osserva che, essendo l'accesso virtuale essenziale per garantire lo sviluppo di una competizione efficiente nella fornitura dei servizi al dettaglio, risulta necessario garantire agli operatori i piu' ampi livelli di configurabilita' del servizio, in maniera da poter fornire servizi differenziati nei mercati al dettaglio. A tal fine, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia metta a disposizione degli operatori alternativi tutte le classi di servizio ingegnerizzate dalla sua rete. Tuttavia, considerato che il Metro Ethernet Forum prevede che siano disponibili almeno 3 CoS, rispetto alle 8 disponibili nello standard IEEE su menzionato, per il supporto delle principali applicazioni, e tenuto conto che l'attuale offerta di riferimento per i servizi bitstream su rame prevede 4 CoS, l'Autorita' ritiene necessario che siano previste in questa prima fase almeno 4 CoS anche per i servizi in fibra. In sede di approvazione di offerta di riferimento sara' possibile comunque valutare l'opportunita' di introdurre eventuali ulteriori classi di servizio.
A4.14. In merito alla relativa richiesta di AIIP, l'Autorita' ribadisce che il servizio bitstream su fibra dovra' essere composto da una componente di accesso ed eventualmente da una componente di trasporto, in coerenza con il servizio bitstream attualmente offerto sulla rete in rame. Nel dettaglio, si ribadisce che il servizio VULA dovra' essere disponibile presso la centrale locale dove saranno ubicati gli OLT e sara' costituito esclusivamente da una componente di accesso. Il servizio bitstream presso il nodo feeder parent, invece, sara' composto da una componente di accesso e da una componente di trasporto (backhaul) del traffico dall'OLT al nodo feeder parent di riferimento.
A4.15. L'Autorita' condivide le osservazioni di Telecom Italia secondo cui l'interconnessione per il servizio VULA puo' effettivamente essere realizzata attraverso l'utilizzo di uno switch Ethernet dedicato alla raccolta del traffico generato dagli utenti attestati alla centrale. Tale modalita', infatti, sarebbe in grado di limitare gli interventi in centrale, considerato che l'attestazione allo switch di tutti gli OLT presenti in centrale potrebbe avvenire in un'unica soluzione. (4) In merito alla liberta' di scelta della CPE da parte dell'operatore alternativo, si ritiene opportuno precisare che tale liberta' deve essere garantita nel rispetto della sicurezza e l'integrita' della rete.
A4.16. In merito alle specifiche relative al kit di consegna per il servizio bitstream su fibra, l'Autorita' ritiene opportuno che esse siano definite nell'ambito delle procedure di approvazione delle relative offerte di riferimento. Per quanto riguarda le considerazioni di Vodafone circa la necessita' di prevedere che i punti di interconnessione siano un sottoinsieme degli attuali punti, l'Autorita' ribadisce quanto gia' indicato nello schema di provvedimento in merito alla necessita' di salvaguardare in ogni caso gli investimenti effettuati dagli operatori, e ritiene opportuno che i punti di interconnessione siano specificati nell'offerta di riferimento per i servizi bitstream ed approvati dall'Autorita' nell'ambito della relativa procedura di valutazione.
A4.17. L'Autorita' condivide le osservazioni di Telecom Italia circa la necessita' che il servizio bitstream offerto su linea «non attiva» sia circoscritto ai soli edifici appositamente predisposti, il cui elenco deve essere pubblicato dall'operatore con modalita' analoghe a quelle gia' in uso per il bitstream su rame.
A4.18. In risposta alle osservazioni di BT, Tiscali e Vodafone, l'Autorita' chiarisce che gli ulteriori dettagli relativi all'utilizzo dei servizi bitstream su fibra verranno discussi e definiti nell'ambito delle procedure di approvazione della relativa offerta di riferimento di Telecom Italia. Inoltre, l'Autorita' ha avviato un'attivita' di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra - in particolare dei servizi bitstream - con l'obiettivo di agevolare il processo di implementazione dei servizi, definire le eventuali divergenze operative che dovessero sorgere tra gli operatori e risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico. A5. Obblighi di controllo dei prezzi relativi al mercato n. 5 Le osservazioni dei soggetti intervenuti
A5.1. Con riferimento alle modalita' di pricing dei servizi bitstream, Telecom Italia ritiene che l'obbligo di orientamento al costo dei prezzi nelle aree non competitive non sia coerente con gli indirizzi comunitari, in quanto l'imposizione di tale obbligo dovrebbe muovere da una valutazione dell'efficacia delle condizioni di equivalenza dei servizi di accesso regolamentato garantite dalla separazione operativa messa in atto da Telecom Italia ai sensi degli Impegni.
A5.2. Per quanto attiene alla metodologia di determinazione dei prezzi nelle aree non competitive, Telecom Italia, pur concordando con la proposta dell'Autorita' di definire, in un successivo procedimento, un modello BU-LRIC che preveda il riconoscimento di un premio di rischio, conferma il proprio orientamento - gia' espresso in merito ai servizi del mercato n. 4 - secondo cui la metodologia da adottare dovrebbe: i) riferirsi ad un arco temporale esteso, facendo eventualmente ricorso ad un approccio di tipo Discounted Cash Flow (DCF) in grado di tenere in conto tutti gli investimenti pianificati dall'operatore; ii) definire un prezzo medio di lungo periodo (long run) costante per tutto l'orizzonte temporale considerato.
A5.3. Telecom Italia, inoltre, non condivide la proposta dell'Autorita' di imporre l'orientamento al costo per il prezzo dei servizi di backhaul di secondo livello, sostenendo che i prezzi dei servizi bitstream con interconnessione al nodo feeder distant ed al nodo remoto IP debbano essere lasciati alla libera negoziazione commerciale, cosi' come sancito per gli analoghi servizi bitstream su rame dalla delibera n. 731/09/CONS.
A5.4. BT esprime delle riserve circa i criteri proposti dall'Autorita' per la valutazione dei prezzi dei servizi bitstream prima dell'entrata in vigore del modello BU-LRIC. Secondo Wind, in attesa della definizione del modello, i cui risultati non dovranno comunque essere applicati retroattivamente, il prezzo del servizio bitstream su fibra dovra' essere uguale a quello del relativo servizio su rame, nel rispetto del principio della ladder of investment, e non dovra' essere differenziato su base geografica. In ogni caso, a parere di Wind i prezzi dell'offerta bitstream in fibra ottica di Telecom Italia dovranno essere tali da rendere replicabili anche economicamente le offerte al dettaglio dell'incumbent e rispettare il principio della ladder of investment.
A5.5. Analogamente a quanto evidenziato per i servizi di accesso appartenenti al mercato n. 4, gli operatori Vodafone e Fastweb ritengono necessario avviare immediatamente il procedimento relativo alla definizione delle condizioni economiche dei servizi di accesso appartenenti al mercato n. 5, stabilite sulla base della metodologia BU-LRIC.
A5.6. Vodafone ritiene che i prezzi di trasporto della banda bitstream su fibra debbano essere uguali a quelli definiti per il trasporto su rame, avendo lo stesso schema di provvedimento in consultazione indicato che i punti di interconnessione del servizio bitstream su fibra (Ethernet) saranno gli stessi di quelli previsti per i medesimi servizi forniti su rame. BT evidenzia l'incoerenza presente nello schema di provvedimento laddove nell'articolato si indica che il prezzo del servizio di trasporto bitstream di secondo livello e' orientato al costo, cosi' come auspicato dall'operatore, mentre nella parte relativa alle valutazioni dell'Autorita' si evincerebbe il contrario.
A5.7. Tiscali ritiene che, per consentire una realistica ed effettiva risalita della ladder of investment, i prezzi del servizio VULA e del bitstream debbano essere significativamente inferiori a quelli che saranno definiti per il servizio di accesso disaggregato (in tutte le sue possibili varianti), anche in ragione del fatto che, presumibilmente, tali tipologie di servizi consentiranno all'operatore alternativo un minor controllo della catena impiantistica e quindi una minore capacita' di personalizzazione e gestione del servizio finale.
A5.8. AIIP ritiene opportuno eliminare il riferimento al criterio - tra i vari indicati dall'Autorita' per la definizione dei prezzi dei servizi bitstream nella fase transitoria - che stabilisce la necessita' di coerenza dei prezzi bitstream con le offerte previste ai sensi della delibera n. 61/11/CONS, in quanto gli operatori alternativi non sono resellers dei servizi di Telecom Italia e devono piuttosto poter sviluppare in autonomia le proprie offerte alla clientela finale.
A5.9. AIIP, come gia' evidenziato nell'ambito delle osservazioni alla delibera n. 1/11/CONS, evidenzia poi che a suo parere la previsione di un obbligo di orientamento al costo per i servizi bitstream su fibra non sarebbe un disincentivo all'investimento in quanto la remunerazione garantita con l'applicazione di un WACC al prezzo orientato al costo del servizio bitstream, di oltre il 9%, corrisponderebbe ad un ROE di quasi il 20% sull'offerta all'ingrosso, che e' in linea con il ROE complessivo di Telecom Italia.
A5.10. Come gia' evidenziato dall'operatore BT (punto A4.3), AIIP ritiene che la regolamentazione proposta non prenda in considerazione le specifiche necessita' degli operatori che servono piccole e medie imprese, quali gli associati ad AIIP, ed invita l'Autorita' a considerare la possibilita' di individuare un mercato separato, lato domanda, per la clientela business - in applicazione dei principi di diritto antitrust relativi a mercati individuati da classi ben specifiche di consumatori - prevedendo di conseguenza specifiche offerte all'ingrosso di servizi bitstream, a condizioni di orientamento al costo, per questa categoria di domanda.
A5.11. In merito all'obbligo di replicabilita' dei servizi di accesso a larga banda su fibra, Telecom Italia ritiene necessario che, al fine di evitare che si determini una situazione di incertezza circa le modalita' di attuazione dei relativi test, l'Autorita' chiarisca alcune tematiche per le quali il semplice richiamo alla delibera n. 499/10/CONS non risulta soddisfacente. In particolare, l'operatore ritiene necessario richiamare i principi sanciti nella delibera n. 731/09/CONS, in particolare nel comma 2 dell'art. 64, laddove si prevede che, nell'individuare l'architettura di riferimento dell'operatore alternativo efficiente, si debbano considerare combinazioni dei servizi di accesso fisico e virtuale, anche in funzione delle caratteristiche di disponibilita' su base territoriale dell'offerta da replicare (nel caso specifico, considerando la prevista suddivisione del territorio in aree competitive e non). Secondo l'operatore, il test di replicabilita' dovra' far riferimento, nelle aree competitive, ad un operatore efficiente che acquista i servizi del mercato n. 4, e nelle aree non competitive ad un operatore efficiente che invece acquista i servizi del mercato n. 5. Telecom Italia ritiene necessario che, al fine di recepire tali osservazioni, il presente provvedimento preveda l'avvio di un successivo procedimento ad integrazione della delibera n. 499/10/CONS che definisca i dettagli di applicazione dei test di replicabilita' dei servizi di accesso a larga banda su fibra.
A5.12. Gli operatori hanno poi presentato una serie di considerazioni in merito alla proposta di differenziazione geografica dei prezzi dei servizi bitstream, di seguito riportate.
A5.13. Telecom Italia, fatta salva la premessa di considerare ingiustificato e non proporzionato un obbligo di accesso bitstream su tutto il territorio nazionale, accoglie con favore la proposta dell'Autorita' di differenziare il suddetto obbligo a livello geografico, rilevando l'opportunita' che la stessa proceda nell'immediato, a valle della notifica del provvedimento definitivo, alla classificazione del territorio, piuttosto che rimandarla al successivo procedimento volto a definire il modello BU-LRIC. (5)

A5.14. Gli operatori alternativi ed AIIP, invece, ritengono la differenziazione geografica dei prezzi dei servizi bitstream una misura non legittima in quanto non adottata a seguito di una preliminare analisi di mercato volta a verificare la presenza di condizioni competitive disomogenee tra le diverse aree del Paese - che capovolgano dunque gli esisti dell'analisi conclusasi con la delibera n. 314/09/CONS - e, in ogni caso, non adeguata e non proporzionata, non risultando in linea con la Raccomandazione NGA.
A5.15. Fastweb, BT, Vodafone e AIIP ritengono in particolare che la differenziazione geografica dei prezzi dei servizi bitstream proposta dall'Autorita' non sia in linea con le indicazioni della Raccomandazione NGA che prevede tale soluzione unicamente nel caso in cui venga verificata la presenza di un accesso wholesale pienamente equivalente determinato da misure di separazione funzionale o simili (al momento non presente in Italia) nonche' di vincoli concorrenziali sufficienti sulla divisione retail dell'operatore SMP. BT sottolinea a tale riguardo che la creazione di Open Access da parte di Telecom Italia non ha ancora provato la sua efficacia nel realizzare un'effettiva equality of input e che la disciplina dei transfer charge e della contabilita' regolatoria relativa alla stessa Open Access, peraltro non ancora in vigore, si applica unicamente ai servizi erogati tramite la rete in rame.
A5.16. In aggiunta, gli operatori alternativi rilevano che i criteri richiamati dall'Autorita' al paragrafo D9.16 non appaiono adeguati ne' sufficienti per differenziare l'obbligo di orientamento al costo. In particolare, Fastweb, Tiscali e AIIP sostengono che l'Autorita' dovrebbe, attraverso un'accurata analisi economica, verificare non solo la presenza o meno degli indicatori rilevati dall'Autorita', ma soprattutto la reale possibilita' per operatori terzi di poter accedere a servizi bitstream concorrenti rispetto a quelli forniti dall'incumbent. AIIP specifica che anche qualora ci fossero altre offerte bitstream rispetto a quella dell'incumbent, andrebbe comunque verificato se queste sono effettivamente equivalenti in termini di SLA, assurance ed attivazione, in particolar modo nel caso di servizi offerti alla clientela affari. BT sottolinea che l'analisi geografica che l'Autorita' si propone di effettuare rappresenta di fatto un'analisi di mercato incompleta, che considera solo alcuni degli aspetti che una rigorosa analisi delle condizioni competitive dovrebbe affrontare e sottolinea che, a tale proposito, il riferimento non puo' che essere rappresentato dai criteri indicati dalla Commissione nelle Linee Direttrici (2002/C 165/03).
A5.17. BT evidenzia inoltre che l'attivita' di monitoraggio prevista dall'Autorita' relativamente alle aree dove vigera' l'obbligo di condizioni economiche non discriminatorie - che si realizzerebbe attraverso l'esame periodico della dinamica dei prezzi retail e della replicabilita' delle offerte - non puo', a parere dell'operatore, garantire da sola il rispetto della parita' di trattamento interno-esterno. Secondo BT, tale parita' di trattamento dovrebbe, invece, avere come presupposto indispensabile una ferrea e rigorosa normativa che implementi l'obbligo di contabilita' dei costi e di transfer charge, di cui l'operatore ribadisce l'assenza nel contesto attuale italiano, unitamente all'assenza di garanzie nella fornitura di servizi d'accesso wholesale sulla base di una reale equivalence of input. Le valutazioni dell'Autorita'
A5.18. Per quanto concerne le considerazioni di Telecom Italia con riferimento alle modalita' di pricing dei servizi bitstream, l'Autorita' ritiene che allo stato attuale l'obbligo di orientamento al costo dei prezzi dei servizi bitstream, previsto nelle aree non concorrenziali, sia coerente con il quadro regolamentare definito della Raccomandazione NGA. In merito invece alle considerazioni circa la valutazione di efficacia della separazione operativa attuata tramite gli Impegni di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene opportuno specificare che il processo di implementazione degli stessi e' ancora in corso e che quindi gli Impegni non possano al momento fornire garanzie tali da permettere una riduzione della pressione regolamentare. Rispetto alla limitazione dell'obbligo di orientamento al costo alle sole aree "non competitive", si ribadisce che tale scelta non e' dettata da valutazioni sull'efficacia dell'implementazione degli Impegni, ma deriva dalla volonta' di fornire al mercato un sistema di incentivi atti a stimolare gli investimenti in servizi NGA.
A5.19. Si precisa che i dettagli per l'implementazione del modello BU-LRIC per la definizione dei prezzi dei servizi su rete in fibra saranno definiti nell'apposito procedimento previsto; in tale contesto, saranno tenuti in conto i commenti forniti a riguardo da Telecom Italia.
A5.20. In merito alla posizione di Telecom Italia circa l'obbligo di orientamento al costo per i servizi di trasporto bitstream di secondo livello, l'Autorita' ritiene necessario richiamare che la medesima previsione e' presente anche nella delibera n. 731/09/CONS per i servizi bitstream Ethernet erogati sulla rete in rame. Nello specifico, il comma 8 dell'art. 62 di tale delibera stabilisce che i prezzi dei servizi di trasporto della banda Ethernet tra nodi appartenenti alla stessa macroarea sono orientati al costo. L'obbligo suddetto e' quindi coerente con l'attuale regolamentazione dei servizi su rame e si ritiene necessario confermarlo anche per i servizi su fibra, tenuto conto dell'opportunita' di favorire la migrazione dei servizi all'ingrosso dalla rete in rame a quella in fibra. Un'eventuale modifica di tale impostazione regolamentare sara' comunque valutata nella prossima analisi dei mercati dei servizi di accesso. L'Autorita', inoltre, terra' conto delle specificita' architetturali della rete di trasporto Ethernet di primo e di secondo livello, attraverso la quale sara' erogato il servizio di trasporto bitstream su fibra, nell'ambito della valutazione della relativa offerta di riferimento e nella definizione del modello BU-LRIC. L'Autorita' prevede di avviare il procedimento relativo alla definizione di tale modello dopo la pubblicazione della presente delibera.
A5.21. L'Autorita' conferma il proprio orientamento in merito ai criteri per la valutazione dei prezzi dei servizi bitstream prima dell'entrata in vigore del modello BU-LRIC, come di seguito precisato. Circa la coerenza con l'offerta di accesso bitstream a livello IP prevista dalla delibera n. 61/11/CONS, l'Autorita' ritiene che in una fase iniziale tale offerta sia un utile riferimento, anche in relazione ai costi ed alla tipologia dei servizi offerti su fibra. L'Autorita', comunque, precisa che i prezzi dei servizi bitstream su fibra non potranno essere superiori, per servizi tecnicamente confrontabili, a quelli dell'attuale offerta Easy IP fibra, al fine di non disincentivare gli operatori all'adozione di soluzioni di accesso maggiormente infrastrutturate in applicazione del principio della ladder of investment. In merito a quanto osservato, invece, circa la coerenza dei prezzi con quelli dell'offerta bitstream su rete in rame, l'Autorita' ritiene che, essendo le architetture di trasporto della banda per i servizi su rame e su fibra sostanzialmente le medesime, sia opportuno prevedere una coerenza nei prezzi dei due servizi, che sara' garantita dall'Autorita' nell'ambito dell'approvazione della relativa offerta di riferimento pubblicata da Telecom Italia e successivamente nell'ambito dello sviluppo del modello BU-LRIC.
A5.22. L'Autorita' concorda con Tiscali nel ritenere opportuno che i prezzi dei servizi di accesso alla rete in fibra rispettino il principio della ladder of investment, in linea con quanto gia' previsto per i servizi di accesso su rete in rame. Il principio suddetto trovera' quindi applicazione nei futuri procedimenti relativi alla definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra offerti da Telecom Italia.
A5.23. Circa l'osservazione di AIIP secondo cui la previsione di un obbligo di orientamento al costo per i servizi bitstream su fibra non sarebbe un disincentivo all'investimento, l'Autorita' ribadisce quanto gia' indicato in risposta agli operatori nella precedente consultazione - al punto D9.21 - ed in particolare la necessita' di garantire una certa flessibilita' nella definizione dei prezzi dei servizi su rete NGA, in maniera da stimolare la migrazione verso piattaforme di accesso a banda ultralarga in una fase iniziale di forte incertezza della domanda.
A5.24. In merito alla richiesta di AIIP di definire un mercato separato, lato domanda, per la clientela business, si rimanda a quanto gia' indicato al punto A4.11 in risposta ad un'analoga osservazione avanzata da BT.
A5.25. In risposta alle osservazioni di cui al punto A5.11, l'Autorita' evidenzia che la delibera n. 499/10/CONS rappresenta il riferimento di base per l'applicazione dei test di replicabilita' dei servizi su fibra e ritiene opportuno che ulteriori dettagli circa le relative modalita' attuative vadano specificati all'atto della valutazione della replicabilita' dei suddetti servizi.
A5.26. L'Autorita', in merito alle osservazioni di Telecom Italia, ribadisce che il procedimento relativo alla classificazione del territorio per la differenziazione geografica e la determinazione dei prezzi del servizio bitstream sara' avviato dopo la conclusione del presente procedimento. In ogni caso si precisa che, nelle more della definizione dei suddetti prezzi, Telecom Italia dovra' formulare l'offerta di riferimento per i servizi bitstream i cui prezzi, definiti a livello nazionale secondo i criteri specificati nel presente provvedimento, saranno soggetti ad approvazione da parte dell'Autorita'.
A5.27. Per quanto riguarda la proposta di segmentazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi bitstream, l'Autorita' ritiene che il dettato comunitario - che impedisce l'imposizione, la modifica o la revoca degli obblighi regolamentari al di fuori di un'analisi di mercato - non e' stato disatteso, come invece sostengono gli operatori, in quanto il provvedimento non dispone alcuna revoca dell'obbligo di orientamento al costo per i prezzi del servizio bitstream su rete NGA. La delibera n. 731/09/CONS, infatti, non ha imposto tale obbligo ma si e' limitata ad imporre l'obbligo di accesso bitstream anche su rete NGA nonche' quello di controllo dei prezzi definendo tuttavia le condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi solo per i servizi in rame e rimandando la definizione delle modalita' di attuazione del predetto obbligo per i servizi su rete NGA al presente procedimento (cfr. art. 62 e 9 della delibera n. 731/09/CONS). L'Autorita' ritiene dunque di avere adottato un approccio coerente con le risultanze dell'ultima analisi dei mercati dell'accesso di cui alla delibera n. 314/09/CONS e della definizione dei rimedi di cui alla delibera n. 731/09/CONS, confermando il risultato relativo alla dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso nonche' agli obblighi di accesso bitstream e a quelli di controllo dei prezzi, specificando, a tale ultimo riguardo, unicamente che tale obbligo deve essere, per i servizi NGA, diversamente modulato all'interno del territorio nazionale. Non essendo la differenziazione del suddetto rimedio in contraddizione con una definizione nazionale del mercato di riferimento e non comportando tale previsione alcuna modifica o rimozione dei rimedi relativi al bitstream gia' definiti, l'Autorita' ritiene la proposta in consultazione coerente con il quadro regolamentare nazionale.
A5.28. L'Autorita' ribadisce inoltre che la segmentazione geografica dei rimedi e' in linea anche con il quadro regolamentare comunitario ed, in particolare, con quanto previsto dalla Raccomandazione NGA. Lo staff working paper allegato alla Raccomandazione, infatti, enfatizza, tra i principi basilari su cui trova fondamento la stessa Raccomandazione, la differenziazione geografica dei rimedi nonche' la possibilita' di introdurre alcuni elementi di flessibilita' nella definizione dei prezzi.
A5.29. In merito all'osservazione degli operatori circa la necessita' di verificare l'esistenza di offerte all'ingrosso alternative a quella regolamentata al fine di motivare l'opportunita' di non imporre l'obbligo di orientamento al costo, l'Autorita' osserva innanzitutto che gia' esistono alcune di queste offerte alternative, sebbene caratterizzate da una limitata diffusione. In tale contesto, l'esistenza di un'offerta all'ingrosso regolamentata di servizi bitstream su rete in rame, a condizioni economiche orientate al costo, potrebbe rappresentare un ostacolo alla diffusione ulteriore di tali offerte alternative, potendo essere maggiormente conveniente, per gli operatori presenti nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga, acquistare i servizi all'ingrosso dall'operatore notificato piuttosto che entrare essi stessi nel mercato all'ingrosso. Cio' detto, l'Autorita' evidenzia che tali osservazioni riguardano l'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso virtuale alla rete in rame, la cui regolamentazione dei prezzi, stabilita con la delibera n. 731/09/CONS e con la successiva delibera n. 578/10/CONS, rimane inalterata da questo provvedimento. Nell'ambito della prossima analisi di mercato l'Autorita' valutera' l'opportunita' di rimuovere gli obblighi di orientamento al costo per i servizi di accesso virtuale su rete in rame. In tale procedimento, diversamente, si intende definire una regolamentazione che incentivi lo sviluppo delle nuove reti - che e' ancora in una fase iniziale - da parte di tutti gli operatori, prevedendo l'individuazione delle aree che sono e saranno caratterizzate, con maggiore probabilita', da condizioni di competizione sostenibile nel prossimo futuro. La regolamentazione deve infatti fornire gli adeguati incentivi a massimizzare l'efficienza allocativa del sistema nel suo complesso, regolando l'entrata nel mercato di competitor efficienti. L'obbligo di accesso bitstream, in tal senso, e' uno strumento necessario a risalire la ladder of investment e non dovrebbe rappresentare di per se' un punto di arrivo.
A5.30. Infine, con riferimento all'osservazione di BT circa l'attivita' di monitoraggio dei prezzi dei servizi bitstream prevista nello schema di provvedimento, l'Autorita' ritiene che tale attivita', congiuntamente a quella di attuazione dei test di replicabilita', sia in questa prima fase sufficiente ad assicurare condizioni non discriminatorie. Il provvedimento, comunque, estende gli obblighi di contabilita' dei costi e di separazione contabile (ed in particolare la predisposizione dei transfer charge) anche ai servizi in fibra; tali obblighi forniranno, una volta implementati, un'ulteriore garanzia del rispetto della parita' di trattamento interno-esterno. A6. Obblighi di non discriminazione, trasparenza, contabilita' dei
costi e separazione contabile relativi al mercato n. 5. Le osservazioni dei soggetti intervenuti Obblighi di trasparenza
A6.1 Telecom Italia ritiene non adeguato il termine di due mesi previsto dall'Autorita' per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2011 per i servizi di accesso bitstream su fibra. Vodafone, al contrario, auspica che Telecom Italia pubblichi celermente l'offerta di riferimento per il servizio VULA, corredata da SLA e penali per i processi di provisioning ed assurance.
A6.2 Vodafone ritiene inoltre necessario che il provvedimento finale stabilisca l'obbligo di pubblicazione sul portale wholesale di Telecom Italia delle aree di copertura attuali e pianificate dell'offerta per i servizi del mercato n. 5 e che venga integrato il database di toponomastica attualmente impiegato per i servizi di unbundling e bitstream su rame.
A6.3 Per quanto concerne le osservazioni di Vodafone, Fastweb e Tiscali in merito all'offerta di riferimento per i servizi bitstream su fibra, si rimanda alle considerazioni di carattere generale espresse dalle societa' in relazione all'offerta di riferimento dei servizi del mercato n. 4, riportate in precedenza.
A6.4 BT non concorda con la previsione secondo cui Telecom Italia deve garantire, nell'ambito dello SLA per l'assurance del servizio bitstream su fibra, i medesimi tempi di ripristino previsti per gli accessi asimmetrici su rete in rame, (6) ritenendo piu' idoneo prevedere tempistiche di assurance del bitstream su fibra pari a quelle dei servizi simmetrici. Obblighi di non discriminazione
A6.5 In merito alle posizioni espresse da BT, Tiscali e AIIP sugli obblighi di non discriminazione per i servizi bitstream su fibra, si rimanda alle considerazioni di carattere generale espresse dalle societa' in relazione ai servizi del mercato n. 4, riportate in precedenza. Obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi
A6.6. In relazione alla posizione di Telecom Italia sull'obbligo di separazione contabile per i servizi del mercato n. 5, si rimanda alle considerazioni di carattere generale espresse dalla societa' sulla necessita' di un procedimento per la definizione delle regole applicative del modello di equivalence dei servizi su reti NGA, riportate nel paragrafo A3.10 in relazione ai servizi del mercato n. 4.
A6.7. Telecom Italia ritiene che nelle aree in cui si prevede di applicare un controllo dei prezzi non basato sull'orientamento al costo, l'Autorita' debba rimuovere l'obbligo di contabilita' dei costi per i servizi bitstream, o quantomeno ridurlo alla sola verifica del rispetto degli obblighi di non discriminazione e separazione contabile.
A6.8. Per le stesse motivazioni, Telecom Italia ritiene, inoltre, ingiustificata l'imposizione dell'obbligo di contabilita' dei costi per i servizi bitstream con interconnessione al nodo feeder distant ed al nodo remoto IP.
A6.9. In merito all'opportunita' di considerare un'unica base di costo per tutti i mercati dell'accesso, si rimanda alle considerazioni, riportate al paragrafo A3.13, espresse da Telecom Italia in relazione ai servizi del mercato n. 4.
A6.10. Per quanto riguarda le osservazioni di BT sugli obblighi di contabilita' dei costi e separazione contabile per i servizi bitstream, si rimanda alle considerazioni di carattere generale riportate nel paragrafo A3.1 relativamente ai servizi del mercato n. 4.
A6.11. Telecom Italia ritiene, infine, che la delibera in consultazione rappresenti il naturale superamento delle previsioni della delibera n. 61/11/CONS e pertanto chiede di prevederne l'esplicita abrogazione nell'articolato definitivo. Le valutazioni dell'Autorita'
A6.12. Per quanto riguarda le osservazioni di cui al punto A6.1, l'Autorita' evidenzia che la Raccomandazione NGA afferma che, con riferimento ai servizi di accesso alle infrastrutture fisiche, la pubblicazione da parte dell'operatore incumbent di un'adeguata offerta di riferimento entro un breve lasso di tempo e' necessaria per consentire ai soggetti interessati di compiere le proprie scelte di investimento e per garantire un'appropriata applicazione del principio di equivalenza. La Raccomandazione, piu' precisamente, afferma che nel caso dei servizi di accesso alle infrastrutture civili l'offerta di riferimento dovrebbe essere pubblicata non piu' tardi di sei mesi dopo che e' stata fatta richiesta di accesso e, nel caso dell'accesso ai servizi di unbundling, non piu' tardi di sei mesi dopo l'imposizione del relativo obbligo di accesso. La proposta dell'Autorita', quindi, di imporre la pubblicazione di tutte le offerte di riferimento relative ai servizi dei mercati numeri 4 e 5 entro due mesi dalla notifica del provvedimento finale e' coerente con le indicazioni della Commissione e non si riscontra la necessita' di prevedere un periodo differente, in maniera da mantenere la coerenza con le indicazioni della Commissione e di stimolare al contempo un rapido sviluppo dei servizi su rete NGA.
A6.13. L'Autorita' concorda con Vodafone circa l'opportunita' che il database previsto all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS per i servizi su rete in rame sia integrato con analoghe informazioni relative ai servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra.
A6.14. In merito alle osservazioni di BT, l'Autorita' evidenzia che il servizio bitstream simmetrico disponibile nell'attuale offerta, essendo utilizzato prevalentemente dalla clientela affari, e' caratterizzato da condizioni di assurance migliori rispetto a quelle previste per i servizi asimmetrici, destinati prevalentemente alla clientela residenziale. Considerato che il futuro servizio bitstream su fibra, invece, sara' utilizzato per erogare servizi ad una clientela sia di tipo residenziale che di tipo affari, l'Autorita' non ritiene proporzionato al momento imporre per tale servizio condizioni di assurance piu' stringenti rispetto a quelle garantite per i servizi bitstream asimmetrici dell'attuale offerta. Eventuali condizioni migliorative, comunque, potranno essere valutate nell'ambito delle procedure di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia.
A6.15. Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di rimuovere l'obbligo di contabilita' dei costi nelle aree in cui si prevede di applicare un controllo dei prezzi non basato sull'orientamento al costo, l'Autorita' ritiene necessario che, al fine di poter esercitare in maniera efficace la propria attivita' di vigilanza, tale obbligo debba rimanere in vigore sull'intero territorio nazionale. A tal fine si richiama quanto evidenziato nella delibera n. 731/09/CONS circa la necessita' di imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilita' dei costi per ogni singolo servizio, fornito internamente o venduto esternamente, per verificare il rispetto da parte della stessa degli obblighi di controllo dei prezzi. Una contabilita' di questo tipo consente infatti di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorita' di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attivita', sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualita' dei servizi offerti.
A6.16. In merito alla considerazione di Telecom Italia circa l'obbligo di contabilita' dei costi per i servizi bitstream, l'Autorita' precisa che tale obbligo vale per i servizi di accesso bitstream a livello di centrale e di primo e secondo livello, nonche' per i relativi servizi accessori, per i quali vige l'obbligo di controllo dei prezzi, mentre concorda con l'operatore circa l'opportunita' di non imporre tale obbligo per il servizio bitstream con interconnessione al nodo remoto IP e per il servizio di trasporto long distance, analogamente a quanto previsto per i servizi bitstream su rame.
A6.17. Con riferimento all'osservazione di Telecom Italia circa l'opportunita' di prevedere l'abrogazione della delibera n. 61/11/CONS, l'Autorita' evidenzia che nella suddetta delibera e' previsto esplicitamente che l'obbligo di fornire i prodotti all'ingrosso di cui all'art. 1 vale nelle more del completamento del percorso regolamentare in materia di reti NGA. In merito, l'Autorita' ritiene opportuno specificare che l'offerta di riferimento prevista all'art. 3 della suddetta delibera decadra' dal momento in cui sara' approvata e pubblicata, in accordo a quanto previsto dall'attuale procedimento, la nuova offerta di riferimento. A7. Obblighi relativi al meccanismo di programmazione degli
ordinativi ed al coinvestimento Le osservazioni dei soggetti intervenuti
A7.1. AIIP ritiene lo strumento del coinvestimento essenziale per realizzare reti NGA, al punto che alcuni degli associati hanno costituito la societa' FOS proprio a tale scopo. A tal proposito, AIIP ritiene che le disposizioni dell'art. 21 siano ancora insoddisfacenti in quanto, invece di disciplinare le attivita' di coinvestimento in infrastrutture di accesso, riguardano piuttosto le modalita' di acquisto dei servizi di accesso alle infrastrutture di Telecom Italia. A parere dell'associazione, occorrerebbe invece definire specifiche modalita' di coinvestimento e lasciare agli operatori la ripartizione delle quote di partecipazione all'investimento.
A7.2. Telecom Italia sottolinea che il coinvestimento in reti FTTH e' uno strumento promosso dalla Commissione europea al fine sia di ridurre i costi di realizzazione che di ripartire tra gli operatori interessati il rischio collegato agli ingenti investimenti necessari per lo sviluppo di nuove reti di accesso e non come uno dei possibili rimedi da imporre all'operatore SMP. In quest'ottica, Telecom Italia ha inteso favorire forme di condivisione degli investimenti gia' dal 2009, con la pubblicazione, ai sensi dell'Impegno 9.3, di una proposta tecnica ed economica per la condivisione degli investimenti e dei costi di realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti FTTX, valida su tutto il territorio nazionale, nell'ambito della quale la societa' ha gia' stipulato 11 diversi contratti, come gia' evidenziato nella consultazione di cui alla delibera n. 1/11/CONS.
A7.3. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito all'obbligo di invitare, nel caso in cui decida di realizzare nuove infrastrutture e tramite un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a partecipare all'investimento. Tuttavia l'operatore ritiene la procedura prevista nello schema di provvedimento in consultazione non idonea ad assicurare alla societa' opportune garanzie contrattuali in quanto la manifestazione di volonta' ad acquistare i servizi di accesso - da rendere nota da parte degli altri operatori entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio - non sembra essere vincolante ai fini dell'acquisto finale. Telecom Italia ritiene quindi necessario che nel provvedimento finale vengano previste opportune clausole contrattuali che siano vincolanti per gli operatori che manifestano la volonta' di acquistare servizi di accesso, nonche' finestre temporali piu' adeguate. La societa' evidenzia in particolare come 120 giorni di attesa siano un tempo eccessivamente lungo e non in linea con la regolamentazione vigente. In tal senso, Telecom Italia ritiene che, essendo obbligata ai sensi della delibera n. 731/09/CONS a pubblicare ogni tre mesi i propri Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete cosi' come previsto dal Gruppo di Impegni n. 6, la richiesta di attendere quattro mesi le eventuali manifestazioni di interesse da parte degli operatori alternativi sia non in linea con le procedure attualmente adottate dalla societa' per lo sviluppo della rete di accesso.
A7.4. Tiscali e la Provincia Autonoma di Trento auspicano la definizione di una disciplina organica per le situazioni in cui gli investimenti sono frutto di compartecipazioni societarie miste pubblico-privato. Secondo Tiscali, in particolare quando il soggetto privato e' l'operatore notificato, si rende necessario definire delle specifiche linee guida che fissino un insieme minimo di principi, regole e criteri regolamentari, al fine di garantire maggiore certezza al mercato ed eliminare il rischio di comportamenti discriminatori verso i diversi operatori. La Provincia Autonoma di Trento, inoltre, auspica che l'Autorita' introduca misure volte a garantire il mantenimento di proficui livelli di concorrenza e a non disincentivare gli investimenti da parte della pubblica amministrazione. Le valutazioni dell'Autorita'
A7.5. Al fine di fornire un chiarimento circa le osservazioni dei partecipanti alla consultazione, l'Autorita' precisa che lo schema di provvedimento posto a consultazione, all'art. 21, individua due differenti forme di cooperazione tra gli operatori: il meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche ed il coinvestimento per la realizzazione delle reti NGA. In particolare, ai commi 1 e 2 del suddetto articolo si intende consentire una razionalizzazione delle risorse messe a disposizione da Telecom Italia - e quindi indirettamente anche una riduzione del rischio di investimento - con l'obiettivo di garantire agli altri operatori la possibilita' di acquistare i servizi passivi di accesso alle reti NGA, evitando il problema dell'indisponibilita' delle risorse. A tal fine e' stata introdotta la disciplina dell'annuncio che permette la programmazione delle attivita' necessarie a Telecom Italia ed agli altri operatori per uno sviluppo coordinato ed efficiente delle nuove reti. Al comma 3 del citato articolo, invece, si precisa che le iniziative di coinvestimento fra operatori possono realizzarsi anche grazie all'attuazione, da parte di Telecom Italia, dell'Impegno 9.3. Il meccanismo suddetto di programmazione degli ordinativi non preclude, quindi, le iniziative di coinvestimento fra operatori come promosse dall'Impegno 9.3.
A7.6. Per quanto riguarda le modalita' dell'annuncio di cui al comma 1 dell'art. 21, l'Autorita' precisa che i soggetti che manifestano interesse all'acquisto dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete, rispondendo all'annuncio, assumono un impegno vincolante ai fini dell'acquisto finale. Inoltre l'Autorita', alla luce delle osservazioni dei soggetti intervenuti in consultazione ed al fine di accelerare la realizzazione delle reti in fibra, ritiene ragionevole ridurre il termine entro cui i soggetti interessati possono manifestare la volonta' di acquistare i servizi di accesso, da 120 a 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio da parte di Telecom Italia, e l'intervallo minimo tra l'annuncio e la data di inizio dei lavori da 9 a 6 mesi.
A7.7. In merito alla necessita', evidenziata da Tiscali, di definire una disciplina organica per le situazioni in cui gli investimenti sono frutto di compartecipazioni societarie miste pubblico-privato, si evidenzia che il presente provvedimento riguarda la regolamentazione dei servizi NGA offerti dall'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso con delibera n. 314/09/CONS, da applicarsi sull'intero territorio nazionale. L'Autorita' terra' conto di qualsiasi variazione significativa nelle condizioni di mercato, inclusa l'eventuale entrata di nuovi soggetti in determinate aree del territorio, intervenendo, ove necessario, attraverso l'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria.
A7.8. L'Autorita', comunque, analizzera' le tematiche del coinvestimento e del risk sharing nello sviluppo di reti NGA. A8. Obblighi relativi alla migrazione dei servizi di accesso Le osservazioni dei soggetti intervenuti
A8.1. In merito alla disciplina della migrazione verso le reti NGA, Telecom Italia, in ragione della propria separazione operativa e dell'eta' media dei siti aperti all'unbundling, gia' oggi superiore a cinque anni, ritiene ragionevole un periodo di preavviso di tre anni per la dismissione delle centrali in rame anche nel caso in cui esse siano aperte ai servizi di unbundling, in linea con quanto previsto dall'Impegno 9.6. Inoltre, pur condividendo l'approccio dell'Autorita' di garantire agli operatori alternativi co-locati in centrale un servizio di accesso wholesale «equivalente», l'operatore considera l'obbligo di fornitura di tale servizio a condizioni tecniche ed economiche equivalenti a quelle dell'unbundling su rame per un periodo di due anni una evidente violazione del principio di orientamento al costo e una distorsione della concorrenza.
A8.2. Vodafone e BT, invece, evidenziano che la previsione di un preavviso di tre anni per la dismissione dei siti non aperti all'unbundling non e' in linea con la Raccomandazione NGA, che indica un termine di cinque anni nel caso di dismissione di punti di interconnessione, indipendentemente dal fatto che ci si riferisca a centrali aperte o meno all'unbundling. A parere di BT Italia, dal momento che gli operatori alternativi usano un mix di servizi di accesso wholesale legato alle caratteristiche dei servizi richiesti dai clienti e alle economie di scala e di scopo conseguibili, non vi dovrebbe essere alcuna differenziazione delle modalita' e dei tempi di migrazione, che dovrebbero essere indipendenti dal servizio wholesale utilizzato. Quest'ultima osservazione e' condivisa da Wind, che ritiene necessario mantenere in cinque anni il preavviso per la dismissione o riconversione delle centrali in rame, salvo diverso accordo tra le parti.
A8.3. BT Italia non condivide inoltre la motivazione addotta dall'Autorita' circa gli anni (tre) ritenuti generalmente sufficienti al recupero degli investimenti relativi ai servizi bitstream, evidenziando che tale valutazione non e' suffragata da alcuna evidenza e che non tiene adeguatamente conto degli ingenti costi che gli operatori stanno attualmente sostenendo per la migrazione dei servizi bitstream dalla piattaforma ATM a quella Ethernet.
A8.4. Vodafone e Fastweb sottolineano che la riduzione del periodo di preavviso a tre anni non potrebbe essere applicata nel caso in cui Telecom Italia offra come servizio equivalente il servizio di accesso a banda larga denominato VULA, in quanto lo stesso non rappresenta un «accesso pienamente equivalente» all'unbundling fisico fornito a livello di centrale, come richiesto dalla Raccomandazione NGA.
A8.5. In relazione a cio', Fastweb, sebbene sia favorevole all'introduzione di tale servizio equivalente ai fini di una piu' celere dismissione delle centrali locali di Telecom Italia, sottolinea che allo stato attuale vi sono serie incertezze circa la possibile implementazione pratica del rimedio proposto. A tal proposito, la societa' propone di introdurre un servizio che consenta agli operatori alternativi di acquisire presso la nuova centrale ottica un tratto unico di fibra da tale punto fino all'apparato ottico (CPE) ubicato presso la sede cliente, alle stesse condizioni economiche dell'unbundling su rame.
A8.6. Fastweb, inoltre, ritiene opportuno che nel caso in cui Telecom Italia sia in grado di offrire un servizio pienamente equivalente all'unbundling, l'Autorita' non consenta all'incumbent di revocare tale servizio automaticamente decorsi due anni dalla chiusura della centrale, a meno che la rimozione di tale obbligo regolamentare non risulti economicamente e giuridicamente motivata. Tiscali invita l'Autorita' a chiarire cosa si intende per servizio pienamente equivalente e perche', se esiste un tale servizio, esso debba essere fornito soltanto nella fase transitoria.
A8.7. BT Italia ritiene che la definizione del servizio equivalente sostitutivo fornita dall'Autorita' sia limitativa e che rischi di essere penalizzante nei confronti degli operatori che utilizzano sia servizi attivi sia servizi passivi nelle centrali aperte all'unbundling. Pertanto, l'operatore ritiene che il servizio sostitutivo debba poter essere sia di tipo attivo che di tipo passivo.
A8.8. Wind e Tiscali invitano altresi' l'Autorita' ad imporre a Telecom Italia l'obbligo di rendere disponibili i servizi wholesale su fibra almeno sei mesi prima della commercializzazione dei servizi retail su fibra.
A8.9. La Provincia Autonoma di Trento, infine, ritiene opportuno che il passaggio dalla rete in rame a quella in fibra avvenga nel minor tempo possibile e pertanto chiede all'Autorita' di prevedere un periodo di tempo per lo switch-off inferiore ai cinque anni previsti nello schema di provvedimento. Le valutazioni dell'Autorita'
A8.10. In merito alla richiesta di Telecom Italia di prevedere un periodo di preavviso di tre anni per la dismissione di una centrale in rame anche nel caso di centrali aperte ai servizi di unbundling, l'Autorita' conferma il proprio orientamento e sottolinea che lo stesso e' in linea con quanto previsto dalla Commissione europea nella Raccomandazione NGA. Inoltre, l'Autorita' chiarisce che l'obbligo di fornitura del servizio equivalente e' una misura temporanea che vale solo nel caso in cui Telecom Italia decida di dismettere prima dei cinque anni previsti una centrale locale aperta ai servizi di unbundling su rete in rame. In quanto tale, l'obbligo di fornire agli operatori alternativi un servizio equivalente al servizio di unbundling su rame rappresenta una salvaguardia per la concorrenza e gli investimenti degli operatori stessi.
A8.11. In relazione all'osservazione di alcuni operatori secondo cui la previsione di un periodo di preavviso di tre anni per la dismissione o la riconversione delle centrali non aperte all'unbundling non risulta in linea con la Raccomandazione NGA, l'Autorita' intende evidenziare che i servizi bitstream, sebbene disponibili anche presso la centrale locale, vengono di fatto utilizzati dagli operatori alternativi soltanto presso i punti di interconnessione di tipo parent e distant e presso i nodi feeder Ethernet. Pertanto, l'Autorita' osserva che, una volta garantito agli operatori alternativi il recupero degli investimenti attraverso un'opportuna individuazione dei nodi per l'interconnessione bitstream su fibra a livello di area di raccolta e macroarea, la dismissione o riconversione di una centrale locale non impatta in maniera significativa sui servizi bitstream attualmente disponibili ed utilizzati su rame. Di conseguenza, l'Autorita' conferma il proprio orientamento circa la durata di tre anni del periodo di preavviso per la dismissione o la riconversione delle centrali locali non aperte ai servizi di unbundling su rame.
A8.12. Per quanto concerne le osservazioni di Fastweb circa la necessita' di continuare a disporre di un servizio pienamente equivalente a quello di unbundling oltre i due anni dalla chiusura della centrale, l'Autorita' conferma il proprio orientamento di limitare temporalmente la fornitura di tale servizio, in quanto l'equivalenza del servizio sostitutivo con il servizio di unbundling su rame, che deve essere sia di tipo tecnico che di tipo economico, e' una misura necessaria e mirata a favorire la migrazione ai servizi in fibra, preservando al contempo gli investimenti degli operatori. In particolare, l'Autorita' chiarisce che il servizio sostitutivo potrebbe corrispondere al servizio end to end oppure al servizio VULA, opportunamente limitati dal punto di vista tecnico per garantire l'equivalenza con il servizio di unbundling su rame e forniti allo stesso prezzo di quest'ultimo servizio. Trascorsi due anni di fornitura di tale servizio, l'operatore alternativo potra' migrare su uno dei servizi di accesso all'ingrosso disponibili, quali il servizio end to end, il VULA o il bitstream, forniti alle condizioni tecniche ed economiche che saranno approvate dall'Autorita'.
A8.13. Con riferimento alla richiesta di BT riportata al punto A8.7, l'Autorita' precisa che la caratteristica principale che il servizio sostitutivo dovra' possedere e' la sua equivalenza all'unbundling su rame, a prescindere dal fatto che si tratti di un servizio attivo o passivo. Il servizio sostitutivo, difatti, potra' corrispondere sia ad un servizio di tipo end to end sia ad un VULA, e dovra' essere offerto da Telecom Italia a condizioni economiche equivalenti all'unbundling su rame per un certo periodo di tempo. Ad ogni modo, l'Autorita' si riserva di valutare la reale efficacia di tale servizio al momento della sua presentazione da parte di Telecom Italia.
A8.14. In merito alle considerazioni di alcuni operatori alternativi circa l'opportunita' di prevedere l'obbligo in capo a Telecom Italia di pubblicare l'offerta di riferimento wholesale con sei mesi in anticipo rispetto alla commercializzazione dei servizi retail su fibra, l'Autorita', in linea con quanto previsto anche dalla delibera n. 61/11/CONS per l'offerta Easy IP fibra, tenuto conto degli obblighi di non discriminazione stabiliti con il presente provvedimento, nonche' della necessita' di favorire la rapida diffusione dei servizi di accesso ultrabroadband, ritiene proporzionato imporre in capo a Telecom Italia l'obbligo di pubblicare l'offerta di riferimento dei servizi bitstream su fibra - come approvata dall'Autorita' - con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla commercializzazione delle proprie offerte retail. Si ribadisce, come gia' specificato al punto A6.17, che l'offerta di riferimento prevista all'art. 3 della delibera n. 61/11/CONS decadra' dal momento in cui sara' approvata e pubblicata, in accordo a quanto previsto dall'attuale procedimento, la nuova offerta di riferimento.
A8.15. In relazione alla richiesta avanzata dalla Provincia Autonoma di Trento di prevedere un periodo di tempo per la migrazione dal rame alla fibra inferiore a cinque anni, si evidenzia che la Raccomandazione NGA invita espressamente le ANR a garantire che l'operatore SMP informi gli operatori alternativi della dismissione di punti di interconnessione, quali la centrale locale, con almeno cinque anni di anticipo e prevede che tale periodo possa essere di durata inferiore se al punto di interconnessione e' fornito un accesso pienamente equivalente. L'Autorita', con la propria proposta, si e' uniformata alle previsioni della Commissione e la stessa, nella lettera di commenti allo schema di provvedimento (piu' avanti sintetizzata), non ha sollevato obiezioni alle proposte formulate in merito. Pertanto, l'Autorita' conferma quanto proposto in consultazione. A9. Osservazioni di carattere generale
A9.1. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno presentato diverse osservazioni di carattere generale e non direttamente riferibili alla disciplina delineata dallo schema di provvedimento, che vengono sinteticamente riportate nei punti che seguono.
A9.2. Mediaset ritiene opportuno che l'Autorita' garantisca che i soggetti che offriranno servizi di accesso alle reti NGA non adottino politiche discriminatorie nei confronti delle societa' attive in tutti i mercati a valle, tra cui quello della fornitura di servizi media audiovisivi mediante reti NGA. A parere della societa', inoltre, qualsiasi strumento volto a controllare e/o classificare il traffico deve essere utilizzato soltanto se necessario ed in condizioni di piena trasparenza e non discriminazione. Mediaset, infine, auspica che non venga sottovalutato il ruolo delle altre reti di comunicazione elettronica che attingono allo spettro radio, tra cui in particolare il digitale terrestre, e chiede all'Autorita' di tenere nella dovuta considerazione le necessita' di tali reti nel contesto delle politiche di pianificazione e valorizzazione delle radiofrequenze.
A9.3. Con riferimento al tema dell'efficienza energetica, Nokia Siemens Network ritiene necessario che le reti NGA siano realizzate in modo da avere un impatto ambientale minimo e favoriscano l'implementazione di tecnologie orientate al risparmio energetico. Per tali motivi, la societa' auspica che le scelte tecnologiche siano valutate considerando i consumi end to end (dal device dell'utente sino al primo punto di attestazione in centrale) e che l'architettura di rete prescelta sia completamente aperta ed idonea a supportare anche le future tecnologie green. A10. Le osservazioni della Commissione europea
A10.1. In data 27 giugno 2011, la Commissione europea ha inviato all'Autorita' la lettera di commenti (SG-Greffe (2011) D/10336) relativa allo schema di provvedimento concernente la «Regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione», notificato alla Commissione il 23 maggio 2011.
A10.2 La Commissione, ritenendo l'accesso alle infrastrutture passive e l'accesso VULA su fibra ottica misure non sufficienti a salvaguardare una concorrenza effettiva, ha invitato l'Autorita' a rivalutare l'opportunita' di rendere obbligatoria la disaggregazione fisica delle linee in fibra esistenti ove tecnicamente fattibile.
A10.3. In merito all'obbligo di fornitura del servizio end to end, ritenendo necessario che tale misura venga applicata solo in via transitoria, la Commissione ha invitato l'Autorita' a rivalutarne la necessita' e ad analizzare nuovamente la proporzionalita' dei rimedi in materia di accesso non appena l'accesso disaggregato alla fibra diventi una soluzione tecnicamente percorribile. La Commissione, in aggiunta, ha invitato l'Autorita' a fornire ulteriori elementi che giustifichino l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio end to end anche nei casi in cui tale servizio e' richiesto al di fuori del meccanismo di programmazione degli ordini.
A10.4. Con riferimento alla differenziazione dei rimedi su base geografica, la Commissione invita l'Autorita' a tener conto che le Autorita' nazionali di regolamentazione dovrebbero in linea di principio imporre l'orientamento al costo ai servizi regolamentati di accesso all'ingrosso alla banda larga a meno che non si dimostri l'esistenza di sufficienti vincoli concorrenziali in capo all'operatore incumbent. Le valutazioni dell'Autorita'
A10.5. L'Autorita', ribadendo quanto gia' riportato al punto A1.33, e tenendo conto delle osservazioni della Commissione in materia di unbundling della fibra, ritiene opportuno imporre in capo all'operatore incumbent l'obbligo di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell'effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale. Considerata l'impossibilita', al momento, di adottare tale soluzione nel contesto italiano, l'Autorita' ha previsto, quale soluzione alternativa gia' realizzabile, l'obbligo di accesso disaggregato end to end, in modo da consentire all'operatore alternativo di fornire servizi di accesso diretto in fibra ai propri clienti finali, indipendentemente dall'architettura di rete sviluppata dall'incumbent. L'Autorita' chiarisce, pertanto, che il servizio end to end gia' rappresenta, al momento, una modalita' di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale, su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorita', inoltre, si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio end to end anche in relazione all'evoluzione della rete di Telecom Italia e delle tecnologie WDM.
A10.6. In merito all'invito della Commissione a rivedere la previsione dell'obbligo di fornitura del servizio end to end nei casi in cui tale servizio e' richiesto al di fuori del meccanismo di programmazione, l'Autorita' precisa di aver previsto la possibilita' da parte degli operatori alternativi di richiedere il servizio end to end durante la fase di realizzazione delle infrastrutture da parte di Telecom Italia, essenzialmente per ovviare al problema dell'eventuale indisponibilita' di fibra ottica. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire il suddetto servizio anche su infrastrutture gia' esistenti (e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del meccanismo di programmazione degli ordini di cui all'art. 21) in quanto, nel caso in cui Telecom Italia disponga delle infrastrutture richieste, tale obbligo non comporterebbe investimenti aggiuntivi gravosi. Nel caso, invece, di indisponibilita' di risorse, Telecom Italia sara' tenuta ad offrire il servizio end to end solo previo studio di fattibilita' (soluzione gia' prevista ed utilizzata nell'ambito della fornitura del servizio di co-locazione in centrale per l'utilizzo dei servizi di unbundling della rete in rame). Tale soluzione, per la quale sono previste tempistiche, SLA ed il monitoraggio da parte dell'Autorita', fornisce adeguate garanzie di proporzionalita' dell'obbligo di fornitura del servizio end to end. Si ritiene tuttavia che il meccanismo di programmazione degli ordinativi verosimilmente consentira' di soddisfare la maggior parte delle richieste avanzate dagli operatori e che le richieste da soddisfare tramite studio di fattibilita' riguardino un numero marginale di casi. In tal senso, il meccanismo degli studi di fattibilita' non comporterebbe un impegno oneroso da parte di Telecom Italia. In conclusione, l'Autorita' ritiene giustificato l'obbligo di fornitura del servizio end to end in tutti i casi in cui questo servizio puo' essere richiesto.
A10.7. In merito ai rilievi della Commissione circa la differenziazione dei rimedi su base geografica, l'Autorita' valutera' la presenza di vincoli concorrenziali in capo all'operatore incumbent sufficienti a giustificare l'imposizione dell'obbligo di orientamento al costo in maniera non uniforme sul territorio italiano nell'ambito di un apposito procedimento. A11. Le osservazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato
A11.1. In data 19 luglio 2011, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inviato all'Autorita' il proprio parere sullo schema di provvedimento concernente la «Regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione». Nel seguito, si riportano sinteticamente le osservazioni dell'AGCM e, a seguire, si illustrano le valutazioni dell'Autorita' al riguardo.
A11.2 In primo luogo, l'AGCM ritiene che il servizio di accesso end to end non rappresenti un adeguato sostituto dell'unbundling della fibra, non garantendo agli operatori alternativi la certezza circa la disponibilita' di risorse, indispensabile ai fini della predisposizione tempestiva di offerte competitive. Inoltre, l'AGCM rileva che le circostanze previste dalla Raccomandazione NGA che legittimerebbero l'Autorita' a non prevedere l'obbligo di unbundling della fibra - presenza di numerose infrastrutture alternative ed offerte di accesso competitive basate sulla disaggregazione - non sembrano essersi completamente realizzate. L'AGCM ritiene altresi' che l'obbligo di fornire il servizio end to end potrebbe non rispettare il principio di proporzionalita', rivelandosi un impegno troppo oneroso per l'operatore incumbent.
A11.3. In secondo luogo, l'AGCM sottolinea l'importanza della rapida individuazione, nell'ambito di un'opportuna analisi di mercato, di eventuali obblighi simmetrici e delle tratte dell'infrastruttura in fibra interessate dagli stessi.
A11.4. Per quanto concerne la differenziazione degli obblighi su base geografica, l'AGCM ritiene che la semplice presenza di piu' infrastrutture in fibra non costituisca di per se' un elemento sufficiente al fine di giustificare una diversificazione dei rimedi e che per la riduzione o l'eliminazione dell'obbligo di fornitura del servizio bitstream e' essenziale, come affermato nella Raccomandazione NGA, l'imposizione efficace degli obblighi di accesso fisico. A parere dell'AGCM, l'eventuale modulazione su base territoriale dei rimedi dovrebbe tener conto dell'esistenza di offerte wholesale alternative a quella dell'operatore notificato e dovrebbe essere valutata nell'ambito di un'opportuna analisi di mercato.
A11.5. L'AGCM apprezza, infine, la scelta di determinare i prezzi dei servizi di accesso sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo, che ritiene debba essere definito celermente, e auspica che l'Autorita' eserciti una vigilanza costante e rigorosa nella fase di migrazione dalle reti in rame a quelle in fibra al fine di evitare eventuali tentativi di pre-emption da parte dell'operatore incumbent. Le valutazioni dell'Autorita'
A11.6. Circa le preoccupazioni evidenziate dall'AGCM sui problemi che potrebbero derivare dall'obbligo di fornitura del servizio di accesso end to end legati all'indisponibilita' di fibra, si ribadisce che il provvedimento prevede appositi strumenti, quali il meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui all'art. 21 e la previsione di uno studio di fattibilita' di cui all'art. 14, volti essenzialmente a risolvere proprio questa problematica. Relativamente poi alla proporzionalita' del servizio di accesso end to end si rimanda a quanto detto nel punto A10.6.
A11.7. In merito alla possibile individuazione di obblighi simmetrici, l'Autorita' ribadisce la propria intenzione di valutare, nell'ambito di un apposito procedimento ed anche alla luce della recente delibera n. 622/11/CONS, l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso a quelle infrastrutture che si configurano come bottleneck di rete.
A11.8. Come gia' evidenziato al punto A5.29, nel presente procedimento si intende definire una regolamentazione che incentivi lo sviluppo delle nuove reti (che e' ancora in una fase iniziale) da parte di tutti gli operatori, prevedendo l'individuazione delle aree che sono e saranno caratterizzate - con maggiore probabilita' - da condizioni di una competizione sostenibile nel prossimo futuro. Un'eventuale rimodulazione degli obblighi (di accesso e di controllo dei prezzi) relativi ai servizi bitstream su rame sara' invece presa in considerazione nell'ambito della prossima analisi dei mercati dell'accesso, tenendo conto delle condizioni competitive che saranno riscontrate nel mercato dell'accesso all'ingrosso a larga banda.
Tutto cio' premesso e considerato,
Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2011) D/10336 del 27 giugno 2011, relativa allo schema di provvedimento concernente la «regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione» notificato alla Commissione europea il 23 maggio 2011 e le relative valutazioni dell'Autorita' sopra riportate;
Visto il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) del 19 luglio 2011, relativo allo schema di provvedimento trasmesso all'Agcm il 23 maggio 2011, nonche' le relative valutazioni dell'Autorita' sopra riportate;
Considerato il recente sviluppo di nuove tecniche in grado di introdurre significativi miglioramenti in termini di velocita' trasmissiva sulle reti FTTC, quali il vectoring, il line bonding ed il phantom mode;
Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a. «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b. «Codice»: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c. «operatore notificato»: l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
d. «operatore alternativo»: un'impresa, diversa dall'operatore notificato (Other Authorised Operators o OAOs), autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
e. «rete locale»: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell'abbonato) al permutatore o a un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;
f. «sottorete locale»: una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell'abbonato) ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica locale di comunicazioni elettroniche (tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria);
g. «punto di concentrazione»: un punto della rete equipaggiato per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
h. «accesso disaggregato alla rete locale»: l'insieme dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso condiviso alla rete locale in rame e di accesso alla sottorete in rame;
i. «servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale» (c.d. sub-loop unbundling o SLU): il servizio consistente nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale in rame dell'operatore di accesso con l'uso dell'intero spettro delle frequenze disponibile;
j. «servizio di accesso disaggregato virtuale (VULA)»: il servizio consistente nella fornitura dell'accesso virtuale alla rete locale che comprende la fornitura della capacita' trasmissiva dalla sede dell'abbonato alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna Ethernet;
k. «servizio di co-locazione»: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi, presso le centrali dell'operatore notificato e presso i punti di concentrazione;
l. «servizio di accesso alla fibra spenta»: il servizio consistente nella fornitura e nella manutenzione di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di backhauling; il servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate per l'accesso alla fibra spenta e le eventuali attivita' di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;
m. «servizio bitstream (o di flusso numerico)»: il servizio consistente nella fornitura da parte dell'operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica fissa della capacita' trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale;
n. «DSLAM»: l'apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla multiplazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;
o. «Optical Distribution Frame» (ODF): l'apparato di permutazione per le fibre ottiche posto nella centrale locale in fibra ottica;
p. «Optical Line Termination» (OLT): l'apparato di multiplazione generalmente collocato nella centrale locale in fibra ottica;
q. «area di raccolta»: l'area afferente all'insieme degli apparati di multiplazione (OLT) direttamente attestati ad uno stesso Punto di Consegna (PdC);
r. «macroarea di raccolta»: ciascuna delle trenta aree in cui e' suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio bitstream su rete NGA e nella quale e' presente almeno un punto di interconnessione per la consegna del traffico proveniente dalle aree di raccolta appartenenti alla stessa macroarea;
s. «nodi feeder»: i feeder Ethernet che rappresentano gli elementi di commutazione dati utilizzati come Punti di Consegna (PdC); tali feeder assumono, a seconda dei casi, funzionalita' di nodo Ethernet di tipo parent o distant;
t. «feeder Ethernet con funzionalita' di nodo parent» (di primo livello): il nodo feeder Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli OLT attestati direttamente allo stesso;
u. «feeder Ethernet con funzionalita' di tipo distant» (di secondo livello): il feeder Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli altri nodi feeder Ethernet contenuti nella stessa macroarea;
v. «servizio di trasporto di primo livello o backhauling»: il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dalla fornitura dei collegamenti tra gli OLT ed il feeder di primo livello cui sono direttamente attestati;
w. «servizio di trasporto di secondo livello»: il servizio di trasporto dati costituito dai collegamenti tra i nodi feeder appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea;
x. «trasporto long distance»: il servizio consistente nel trasporto tra macroaree Ethernet;
y. «reti di accesso di nuova generazione» (NGAN): le reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici ed in grado di fornire servizi d'accesso a banda larga con caratteristiche piu' avanzate (quale una maggiore capacita' di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti;
z. «infrastrutture di posa»: le infrastrutture civili per la realizzazione di canali trasmissivi di backhauling basati su portanti fisiche nonche' di reti di accesso in fibra, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per shelter, etc.;
aa. «condotto»: la conduttura o il tubo sotterraneo utilizzato per alloggiare fibre ottiche, cavi in rame o coassiali di reti principali o di accesso;
bb. «pozzetti»: le aperture, generalmente dotate di una copertura, attraverso le quali e' possibile accedere ad uno spazio sotterraneo utilizzato come punto di accesso per effettuare collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi sotterranei di comunicazione elettronica;
cc. «segmento di terminazione»: il segmento di una rete NGA che collega la borchia localizzata all'interno dell'abitazione dell'utente finale al primo punto di distribuzione; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all'interno dell'edificio, ed eventualmente il cablaggio orizzontale fino a un divisore ottico ubicato nel seminterrato dell'edificio o in un pozzetto in prossimita' dello stesso, posizionato all'interno o all'esterno della proprieta' privata;
dd. «rete ottica primaria»: la porzione di rete che si estende dalla centrale locale di accesso, esclusa la tratta di accesso alla centrale, fino al primo punto di giunzione (punto di giunzione intermedio);
ee. «rete ottica secondaria»: la porzione di rete che collega, a partire dal punto di giunzione intermedio, la rete ottica primaria alla tratta di adduzione;
ff. «tratta di adduzione»: la porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale del palazzo;
gg. «punto di terminazione di edificio» (PTE): il punto di distribuzione generalmente posto alla base dell'edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione;
hh. «cameretta»: un pozzetto atto al raccordo di tratte di cavi in tubazione;
ii. «cameretta zero»: la prima cameretta posta all'uscita della centrale locale che raccorda tutti i cavi che fuoriescono dalla centrale;
jj. «tratta di accesso alla centrale»: la porzione di infrastruttura di posa che si estende dalla centrale locale alla rete ottica primaria che include la cameretta zero situata alla base delle centrali, i pozzetti che si incontrano immediatamente dopo la cameretta zero ed i cunicoli tra queste due infrastrutture;
kk. Rete FTTH (Fiber To The Home): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l'estensione della tratta che va dall'ODF alla borchia di utente; tale rete FTTH puo' essere realizzata secondo una architettura Point-to-Point oppure punto-multipunto (GPON);
ll. Rete FTTB (Fiber To The Building): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF fino alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze e comunque a valle dell'ultimo distributore della rete di accesso in rame; il rilegamento dell'utente finale e' realizzato attraverso l'impiego di portanti trasmissivi in rame;
mm. Rete FTTN (Fiber To The Node): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF sino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l'utente finale; il nodo intermedio puo' coincidere con l'armadio ripartilinea della rete di accesso in rame oppure puo' essere ubicato in un punto piu' a valle, comunque non oltre l'ultimo distributore secondario della attuale rete di accesso in rame;
nn. «linea attiva»: la linea della rete di accesso di Telecom Italia in uso, al momento della richiesta di attivazione o di migrazione, da parte di un cliente finale della stessa Telecom Italia o di un altro operatore;
oo. «linea non attiva»: la linea della rete di accesso di Telecom Italia non utilizzata da alcun cliente finale al momento della richiesta di attivazione e per la cui attivazione si rendono necessari uno o piu' interventi tecnici presso la rete di accesso, che possono riguardare anche la tratta verticale di edificio;
pp. «kit di consegna»: l'insieme degli apparati e dei collegamenti necessari alla consegna dei servizi intermedi acquistati dagli operatori presso il nodo parent/distant della rete di Telecom Italia; tale kit di consegna rappresenta un servizio accessorio per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso;
qq. «Impegni»: gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 ed approvati dall'Autorita' con delibera n. 718/08/CONS;
Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.

(1) Vodafone ha partecipato alla consultazione anche per conto
dell'operatore TeleTu, per cui le sue osservazioni, riportate nel
presente documento, sono da intendersi anche come osservazioni di
TeleTu.

(2) Telecom Italia sottolinea inoltre che la proposta e' in contrasto
con la delibera n. 314/09/CONS, in cui venivano posti sullo
stesso piano i diversi livelli di accesso ai servizi resi
disponibili sul mercato n. 4 e venivano considerate rilevanti le
sole relazioni verticali tra quest'ultimo ed i mercati n. 1 e n.
5 a valle. Inoltre, la societa' rileva che nello schema di
provvedimento vengono introdotte delle modifiche sostanziali
rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS sulle
condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione e
separazione contabile relativi ai servizi forniti su rete in rame
e ritiene che tali modifiche possano essere apportate soltanto
nell'ambito di una nuova analisi di mercato.

(3) Il Metro Ethernet Forum e' l'ente di standardizzazione principale
dei servizi Ethernet di tipo «Carrier Class» quali quelli
commercializzati nell'ambito delle offerte di riferimento del
mercato n. 5 e del mercato n. 6.

(4) Tale soluzione e' anche quella indicata da OFCOM ai fini di una
possibile implementazione del servizio VULA.

(5) A tal proposito, Telecom Italia ha presentato un documento
commissionato alla societa' di consulenza Between che contiene
un'analisi delle condizioni concorrenziali territoriali, attuali
e prospettiche, relative alla realizzazione di reti di accesso di
nuova generazione nei comuni italiani.

(6) Articolo 49, comma 1, lett. b, della delibera n. 731/09/CONS
 
Art. 2

Obblighi in capo all'operatore notificato
quale avente Significativo Potere di Mercato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualita' di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti i) dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa (mercato n. 4) e ii) dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 5) di cui all'art. 2 della delibera n. 314/09/CONS, gli obblighi di cui al presente Titolo inerenti alla fornitura di servizi di accesso all'ingrosso su reti NGA. Tali obblighi integrano quelli previsti dalla delibera n. 731/09/CONS.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Titolo I sono descritte nel Titolo II.
 
Art. 3
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di
rete - livelli di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche
di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in fibra ottica come di seguito specificato.
2. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di garantire l'accesso disaggregato alle proprie infrastrutture fisiche di rete agli operatori alternativi, al fine di consentire loro la realizzazione di proprie reti di accesso per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica alla clientela finale. Telecom Italia deve altresi' offrire l'accesso alla propria fibra spenta. In particolare, Telecom Italia deve assicurare l'accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta nelle tratte primaria e secondaria nonche' nelle tratte di adduzione e di accesso alla centrale, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti.
3. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di acceso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui Telecom Italia non abbia installato ne' una rete FTTH ne' FTTB, l'operatore alternativo puo' comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame il quale e' concesso, previo studio di fattibilita', salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.
4. Nel caso di installazione di una rete di tipo FTTN, Telecom Italia e' tenuta a fornire il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame, gia' previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, anche nel caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di distribuzione della rete in rame esistente.
5. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso i punti di concentrazione.
6. Al fine di consentire piu' livelli di disaggregazione della rete di accesso in fibra di Telecom Italia, quest'ultima offre i seguenti servizi di:
a. accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale ed alla fibra spenta in centrale;
b. accesso ai cavidotti situati nelle tratte di rete primaria e secondaria;
c. accesso alla fibra spenta dal punto di giunzione tra rete primaria e rete secondaria;
d. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
e. accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione ed alla fibra spenta dal punto di terminazione di edificio;
f. accesso al segmento di terminazione;
g. co-locazione ed altri servizi accessori.
7. Telecom Italia pone in essere tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, coerentemente con l'architettura di rete ed i livelli di disaggregazione di cui al comma precedente.
 
Art. 4
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di
rete - servizio di accesso end to end

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell'effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale. Fin da ora, Telecom Italia ha l'obbligo di offrire un servizio autonomo di accesso end to end alla propria rete passiva, consistente nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui all'art. 3, comma 6, necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettivita' a banda ultralarga al cliente finale, nonche' nella predisposizione di tutte le attivita' di provisioning ed assurance necessarie a tale scopo, quali, ad esempio, la qualificazione del servizio.
2. Tenuto conto della eventualita' che Telecom Italia intenda sviluppare per il futuro reti di nuova generazione in topologia punto-punto, il servizio end to end di cui al comma precedente rappresenta, al momento, una modalita' di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorita' si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio end to end alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilita' di soluzioni alternative di unbundling quali quelle basate sulle tecnologie WDM. Le modalita' di fornitura del servizio end to end sono specificate nelle condizioni attuative descritte al successivo Titolo II le quali, tra l'altro, prevedono che, nell'utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui all'art. 21, le richieste degli operatori alternativi siano ragionevoli e proporzionate.
3. Telecom Italia pone in essere e pubblica unitamente all'offerta tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori.
4. Il servizio e' sottoposto agli obblighi di trasparenza, non discriminazione (inclusi i relativi SLA) ed orientamento al costo, secondo le condizioni attuative degli obblighi relativi al servizio di accesso end to end descritte al successivo Titolo II.
 
Art. 5
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di
rete - accesso a banda larga all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, come gia' previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso bitstream su rete in fibra ed i relativi servizi accessori, indipendentemente dall'architettura di rete (FTTH, FTTB, FTTN).
2. Telecom Italia fornisce un servizio di accesso bitstream di livello 2 (Ethernet) di tipo GEA (Generic Ethernet Access) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato virtuale (VULA) ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna Ethernet. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: a) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di backhaul; b) la fornitura dell'accesso e' indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente liberta' di scelta della CPE (Customer Premises Equipment) fatte salve le esigenze di sicurezza e integrita' della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; c) il flusso trasmissivo Ethernet e' consegnato all'operatore alternativo in modalita' a capacita' dedicata al singolo cliente (un-contended connection); d) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.
3. Telecom Italia fornisce altresi' un servizio bitstream di livello 2 (Ethernet) a livello di area di raccolta ed a livello di macroarea di raccolta, secondo le modalita' indicate ai commi seguenti. Tale servizio include sia componenti della rete di accesso, sia componenti della rete di trasporto (backhaul) Ethernet fino al nodo di consegna.
4. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso bitstream su rete di accesso in fibra a livello di area di raccolta ed i relativi servizi accessori, garantendo la consegna del traffico sull'interfaccia della porta di tipo Ethernet presso il nodo feeder parent di competenza. Il servizio include il trasporto (backhauling) di primo livello. Telecom Italia individua i punti di interconnessione per la fornitura del suddetto servizio salvaguardando, in ogni caso, gli investimenti effettuati dagli operatori.
5. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso bitstream su rete di accesso in fibra a livello di macroarea di raccolta, compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta macroaree di raccolta.
6. Telecom Italia consente agli operatori che si interconnettono ad uno qualunque dei nodi feeder all'interno della macroarea di raccolta di poter raccogliere contemporaneamente il traffico proveniente: i) dall'area di raccolta di competenza del feeder a cui l'operatore e' interconnesso acquistando il trasporto (backhaul) di primo livello, ii) dalle aree di raccolta di tutti gli altri feeder appartenenti alla stessa macroarea sostenendo, in tal caso, il costo del trasporto di primo livello cui si aggiunge il costo del trasporto di secondo livello dagli altri nodi feeder appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati.
7. Telecom Italia fornisce un servizio di trasporto di tipo long distance per la raccolta del traffico da nodi feeder appartenenti a macroaree differenti.
8. Telecom Italia offre il servizio bitstream di cui ai commi precedenti garantendo agli operatori la possibilita' di definire la Classe di Servizio (CoS) di trasporto secondo quanto definito al Titolo II, Capo II del presente provvedimento.
9. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di accesso bitstream, garantisce l'accesso a tutte le modalita' tecniche consentite dai propri apparati di rete ed a tutte le funzionalita' di configurazione, velocita' di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete ed, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi ai clienti finali.
10. Telecom Italia fornisce altresi' un servizio di accesso bitstream su reti in fibra con consegna a livello IP.
11. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso bitstream indipendentemente dalla finalita' d'uso dell'operatore richiedente sia su linee attive che su linee non attive.
12. Le indicazioni in merito alla disponibilita' di risorse per i servizi bitstream sono fornite da Telecom Italia attraverso il sistema informatizzato di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS, come integrato dal successivo art. 19.
13. L'implementazione dei servizi di accesso bitstream su reti in fibra sara' monitorata e coordinata dall'Autorita', come previsto dall'art. 33, comma 3.
14. Le condizioni attuative dei servizi di accesso bitstream su rete in fibra ottica sono riportate al Titolo II, Capo II.
 
Art. 6

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.
2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validita' annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorita', contenente dettagliate e disaggregate condizioni tecnico-economiche e modalita' di fornitura e di ripristino garantite da adeguati SLA e penali.
3. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorita' provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta di Riferimento approvata ha validita' a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorita'.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia predispone idonei Service Level Agreement (SLA), differenziati in SLA base e SLA premium, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e assurance per ciascun elemento dei servizi e degli standard di qualita' adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, Telecom Italia ha la facolta' di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 e dei relativi servizi accessori. In tal caso, Telecom Italia e' tenuta a comunicare all'Autorita' la proposta di modifica dell'Offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche, nonche' le giustificazioni comprovanti l'eccezionalita' della circostanza e la non prevedibilita' della stessa. La variazione dell'Offerta e' soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorita'.
 
Art. 7

Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia e' sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a societa' controllate, collegate e controllanti.
3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle societa' controllate, collegate e controllanti.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle societa' controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. Telecom Italia garantisce agli operatori alternativi tempi di provisioning e assurance almeno equivalenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
6. Telecom Italia - ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 - garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.
7. In merito alle condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione relativo alla fornitura dei servizi di accesso di cui al comma 1, si rimanda alle previsioni dell'art. 55 della delibera n. 731/09/CONS nonche' a quanto previsto nell'art. 30.
 
Art. 8

Obblighi di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia e' sottoposta all'obbligo di separazione contabile per i mercati n. 4 e n. 5 e per tutti i servizi ad essi appartenenti e le relative prestazioni accessorie.
2. Telecom Italia, per i servizi forniti su rete in fibra appartenenti ai mercati n. 4 e n. 5 deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (transfer charge).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi del mercato n. 4 riportano:
a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi del mercato n. 4 (separando i transfer charge da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra dai transfer charge da servizi di segmenti terminali di linee affittate in fibra);
c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi elencati al comma 4 del successivo art. 10.
5. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su reti in fibra, e relativi servizi accessori, riportano:
a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso a banda larga su reti in fibra;
c. i costi figurativi (transfer charge) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi del mercato n. 4 e relative prestazioni accessorie, che fungono da input per i servizi a banda larga all'ingrosso su reti in fibra;
d. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
e. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
6. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 5, elencati al comma 4 del successivo art. 11.
7. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei transfer charge relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dalle Offerte di Riferimento cosi' come disciplinato ai successivi art. 19 e art. 29.
8. Le linee guida per la valorizzazione dei transfer charge relativi ai servizi di accesso in fibra saranno definite in uno specifico provvedimento di cui all'art. 33, comma 6.
 
Art. 9

Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia e' sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati n. 4 e n. 5 inclusi quelli forniti su rete NGA, e per le relative prestazioni accessorie.
2. Con riferimento ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 4, l'obbligo di cui al comma precedente e' declinato come segue:
a. I prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta nonche' i prezzi dei servizi di accesso al segmento di terminazione, sia in rame sia in fibra, e del servizio di accesso end to end, devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia Long Run Incremental Cost (LRIC) di tipo bottom-up, con la previsione di un premio di rischio, che sara' individuato dall'Autorita' sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA, ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia. Per quanto concerne, in particolare, le infrastrutture di rete primaria e secondaria, la tratta di accesso alla centrale e la tratta di adduzione, il premio di rischio deve essere previsto solo nel caso in cui le stesse siano di nuova realizzazione. Il premio di rischio e' previsto solo nel caso in cui l'investimento per le infrastrutture di posa ricada interamente su Telecom Italia e, dunque, in assenza di forme di coinvestimento. Similmente, il premio di rischio non viene corrisposto nel caso in cui Telecom Italia realizzi nuove infrastrutture di accesso in fibra mediante il meccanismo di programmazione degli ordinativi previsto dal successivo art. 21.
b. Nelle more della definizione del modello bottom-up LRIC, Telecom Italia pubblica un'offerta per i servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui agli articoli 3 e 4, i cui prezzi sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorita'. Telecom Italia formula i prezzi di tale offerta sulla base dei costi dalla stessa sostenuti (allocati con metodologia FDC), tenendo conto dei volumi attesi anche sulla base della domanda formulata dagli operatori. L'Autorita' valuta le condizioni di offerta, ove ritenuto necessario, anche sulla base dei seguenti criteri: i) l'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di pricing dei servizi di accesso alle infrastrutture; ii) la conformita' ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; iii) l'applicazione del principio della parita' di trattamento. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di pricing, si terra' conto principalmente dell'applicabilita' al contesto di mercato italiano dell'offerta di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e al segmento di terminazione degli operatori notificati nei Paesi europei.
c. I prezzi dei servizi accessori ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 4 sono orientati al costo.
3. Con riferimento ai servizi del mercato n. 5 forniti su reti NGA, l'obbligo di cui al comma 1 e' declinato come segue.
a. I prezzi dei servizi di accesso bitstream su fibra forniti a livello di centrale locale (modalita' VULA) di cui all'art. 5, comma 2, devono essere fissati nel rispetto del principio di non discriminazione nelle aree che sono o saranno caratterizzate da condizioni di competizione sostenibile, mentre devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia LRIC di tipo bottom-up, con il riconoscimento di un opportuno premio di rischio - che sara' individuato dall'Autorita' sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia - nelle aree dove non sussiste competizione infrastrutturale. Le suddette aree saranno individuate nell'ambito di un successivo procedimento di cui all'art. 33, comma 1.
b. I prezzi dei servizi di accesso bitstream su fibra a livello di area di raccolta, costituiti dal servizio di accesso e dal servizio di trasporto di primo livello, devono essere fissati nel rispetto del principio di non discriminazione nelle aree che sono o saranno caratterizzate da condizioni di competizione sostenibile, mentre devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia LRIC di tipo bottom-up, con il riconoscimento di un opportuno premio di rischio - che sara' individuato dall'Autorita' sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia - nelle aree dove non sussiste competizione infrastrutturale. Le suddette aree saranno individuate nell'ambito di un successivo procedimento di cui all'art. 33, comma 1.
c. Nelle more della definizione del modello bottom-up LRIC, Telecom Italia pubblica un'offerta bitstream i cui prezzi, definiti a livello nazionale, sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorita'. I prezzi dei servizi di accesso bitstream sono formulati da Telecom Italia sulla base dei costi sostenuti, tenendo conto dei volumi attuali e attesi in un congruo arco temporale nonche' in considerazione della ragionevole occupazione dei collegamenti trasmissivi coinvolti. L'Autorita' valuta le condizioni di offerta, ove ritenuto necessario, anche tenendo conto dei seguenti criteri: i) la conformita' ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; ii) l'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di pricing dei servizi bitstream su fibra; iii) l'applicazione del principio della parita' di trattamento; iv) la coerenza con le offerte di rivendita e di accesso internet a livello IP previste ai sensi della delibera n. 61/11/CONS; v) la coerenza con i prezzi dei servizi di accesso e di trasporto della banda bitstream su rame. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di pricing, si terra' conto principalmente dell'applicabilita' al contesto di mercato italiano dell'offerta di accesso bitstream degli operatori notificati nei Paesi europei.
d. I prezzi dei servizi di trasporto bitstream di secondo livello sono orientati al costo.
e. I prezzi del servizio di trasporto long distance e del servizio di accesso bitstream con consegna a livello IP sono lasciati alla libera negoziazione commerciale.
f. I prezzi dei servizi accessori ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 5 sono orientati al costo.
4. Con specifico riferimento alle realta' territoriali ove, all'esito di una apposita analisi di tipo prospettico, verranno riscontrate condizioni di competizione sostenibile - e per le quali quindi i prezzi dei servizi bitstream saranno fissati nel rispetto del principio di non discriminazione - l'Autorita' procedera' ad un esame periodico delle effettive condizioni di competizione, valutando il livello e la dinamica dei prezzi dei servizi bitstream, al fine di verificarne la sostenibilita' da parte dei concorrenti ed in ultima analisi il rispetto del principio di replicabilita' dell'offerta retail.
5. L'Autorita' continuera' a monitorare le condizioni concorrenziali del mercato, anche alla luce degli esiti dei risultati delle attivita' di cui al comma precedente, al fine di verificare la necessita' di una eventuale revisione della disciplina dei prezzi dei servizi bitstream, alla luce, inter alia, dell'effettivo miglioramento delle condizioni concorrenziali derivanti dalla progressiva attuazione della separazione delle attivita' connesse alla rete di accesso di Telecom Italia realizzata, a partire dal febbraio 2008, con l'istituzione di Open Access e l'assunzione degli Impegni resi vincolanti dall'Autorita' con la delibera n. 718/08/CONS.
 
Art. 10
Obbligo di contabilita' dei costi - servizi di accesso disaggregato
alle infrastrutture fisiche di rete

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di contabilita' dei costi per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e al segmento di terminazione nonche' per il servizio end to end ed i relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso di cui al comma 1, e' costituito: i) dalla tratta di accesso alla centrale; ii) dai cavidotti, dalle infrastrutture di manovra (pozzetti o camerette), dalle palificazioni e dai portanti di fibra spenta presenti in rete primaria e secondaria; iii) dalla tratta di adduzione; iv) dal segmento di terminazione; v) dalla fibra spenta in tutte le tratte.
3. La contabilita' dei costi e' predisposta utilizzando i costi storici (HCA - Historical Cost Accounting) e tutti i dati (routing factor e volumi) necessari alla applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC - Fully Distributed Costs).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'art. 8, comma 3, distinti per ciascuno dei seguenti servizi e relativi servizi accessori:
i. servizio di accesso ai cavidotti nella tratta di accesso alla centrale;
ii. servizio di accesso ai cavidotti in primaria e secondaria;
iii. servizio di accesso ai cavidotti nella tratta di adduzione;
iv. servizio di accesso alla fibra spenta;
v. servizio di accesso al segmento di terminazione in rame e in fibra;
vi. servizio di accesso end to end.
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, di cui all'art. 24, i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma 4.
 
Art. 11
Obbligo di contabilita' dei costi - servizi di accesso a banda larga
all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di contabilita' dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso offerti su rete in fibra, ed i relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su rete in fibra e' costituito da: i) gli elementi della rete di commutazione Ethernet (apparati e portanti); ii) il primo apparato di multiplazione ottica che si incontra lungo la catena impiantistica a partire dalla sede di utente (OLT); iii) i successivi elementi lungo la catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi, elementi passivi); iv) gli apparati dedicati e le porte di interconnessione (per i servizi forniti esternamente) e la catena impiantistica di interconnessione al Broadband Remote Access Server BRAS (per i servizi forniti internamente).
3. La contabilita' dei costi e' predisposta utilizzando i costi correnti (CCA - Current Cost Accounting) e tutti i dati (routing factor e volumi) necessari all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC - Fully Distributed Costs).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'art. 8, comma 5, distinti per ciascuno dei seguenti servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, e relativi servizi accessori:
i. servizio di accesso bitstream a livello di centrale locale (modalita' VULA);
ii. servizio di accesso bitstream a livello di area di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso (che include l'OLT) dalla componente di backhaul di primo livello, per tutte le tipologie di accesso e per tutte le classi di servizio;
iii. servizio di accesso bitstream a livello di macroarea di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso (che include l'OLT) dalla componente di backhaul di primo livello e dalla componente di trasporto di secondo livello, per tutte le classi di servizio;
iv. servizi accessori (kit di consegna).
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nell'art. 32, i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.
 
Art. 12

Contabilita' Regolatoria

1. Telecom Italia adegua la Contabilita' Regolatoria di cui all'art. 14 della delibera n. 731/09/CONS alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2012.
 
Art. 13
Migrazione dai servizi di accesso offerti da Telecom Italia sulla
rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra

1. Telecom Italia, in assenza di accordi tra le parti, deve informare, con almeno cinque anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame della propria intenzione di dismettere o riconvertire i punti di accesso presso le centrali locali aperte ai servizi di unbundling su rame.
2. In deroga alla previsione di cui al comma precedente, il periodo di preavviso puo' essere ridotto a tre anni unicamente nel caso in cui Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi colocati, per i due anni successivi alla dismissione o riconversione della centrale locale, la fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso su rete in fibra a condizioni tecniche pienamente equivalenti al servizio di unbundling precedentemente fornito su rete in rame ed alle medesime condizioni economiche. Decorsi i due anni di cui sopra, Telecom Italia non offre piu' il servizio equivalente, ma lo converte, su richiesta dell'operatore, in un nuovo servizio all'ingrosso tra quelli disponibili su rete in fibra.
3. Qualora Telecom Italia intenda offrire il servizio equivalente di cui al comma precedente, la stessa dovra' presentare all'Autorita', entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un'offerta per la fornitura del predetto servizio, che l'Autorita' provvedera' ad approvare con eventuali modifiche.
4. Telecom Italia informa, con almeno tre anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame circa la dismissione o la riconversione delle centrali non aperte ai servizi di unbundling su rame.
5. Telecom Italia e' tenuta a fornire il preavviso di cui ai commi precedenti solo a seguito della commercializzazione dei propri servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra.
6. Telecom Italia, nell'ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, e' tenuta a fornire dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti.
 
Art. 14

Servizi di accesso alle infrastrutture di posa
ed alla fibra spenta e servizio di accesso end to end

1. Telecom Italia offre il servizio di condivisione delle proprie infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore autorizzato, nonche' il servizio di accesso alla fibra spenta, conformemente a quanto gia' previsto dalla delibera n. 731/09/CONS. La fornitura di tali servizi avviene limitando, ove possibile, la duplicazione inefficiente delle opere di scavo, quali ad esempio la realizzazione di infrastrutture di manovra. Nel caso in cui si riscontri la necessita' di duplicare tali infrastrutture, Telecom Italia si rende disponibile a realizzarle, su richiesta dell'operatore a condizioni economiche orientate al costo. Telecom Italia nella realizzazione di nuove infrastrutture di manovra, adotta soluzioni che garantiscano la massima accessibilita' a terzi.
2. In particolare Telecom Italia offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di backhaul, l'accesso ai seguenti elementi:
a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi di backhaul basati su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra;
b. pali, tralicci, recinti per shelter, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi di backhaul basati su portanti radio e reti di accesso wireless.
3. Telecom Italia adotta ogni misura possibile al fine di «decongestionare» i cavidotti attualmente in uso per garantire l'accesso efficiente agli altri operatori, nel rispetto del principio di non discriminazione.
4. Telecom Italia offre il servizio di accesso ai cavidotti anche attraverso la cessione di minitubi/tubi di differenti dimensioni a partire da 10/12 mm in tutte le tratte di accesso (primaria, secondaria, adduzione e accesso alla centrale).
5. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta, consistente nella fornitura e manutenzione di tratte continue in fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di backhaul. Tale servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate all'accesso alla fibra spenta e le eventuali attivita' di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso alla fibra spenta indipendentemente dall'utilizzo per cui e' richiesto e dalla possibilita' di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.
6. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta in rete di accesso, fornendo segmenti di fibra spenta continua che originano da o terminano presso: i) la centrale; ii) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; iii) il punto di terminazione di edificio. Modalita' differenti di fornitura possono essere considerate, previo studio di fattibilita', cosi' come disciplinato al successivo art. 14-bis.
7. Telecom Italia offre su richiesta dell'operatore fibre spente preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio. La fibra spenta deve poter essere giuntata presso una muffola di terminazione contenente un giunto di terminazione dedicato all'operatore che ne faccia richiesta nonche' dimensionato opportunamente rispetto al numero di fibre richiesto ed in base alla disponibilita' di fibra spenta.
8. Nel caso in cui l'operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, Telecom Italia fornisce il servizio di giunzione tra le due tratte di fibra spenta per mezzo di un cavetto preconnettorizzato, i cui costi saranno a carico dell'operatore richiedente, posto all'interno del punto di raccolta stradale che ospitera' sia il giunto di terminazione della tratta primaria, sia il giunto di consegna per l'accesso alla tratta secondaria assegnati all'operatore.
9. In caso di motivata ed accertata indisponibilita' di fibra spenta, anche per la fornitura del servizio di accesso end to end, Telecom Italia si impegna comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilita', in cui verranno innanzitutto specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura, cosi' come disciplinato al successivo art. 14-bis.
 
Art. 14 bis

Studi di fattibilita'

1. Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i risultati dello studio di fattibilita' riguardante la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio end to end e dei servizi di co-locazione richiesti. In caso di esito positivo, Telecom Italia riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, fornisce il preventivo economico per la realizzazione di questi ultimi e specifica i relativi tempi di realizzazione, ivi inclusi quelli ragionevolmente prevedibili per il rilascio dei permessi per le opere civili. In caso di esito negativo, Telecom Italia fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilita'.
2. Telecom Italia fornisce ogni approfondimento richiesto dall'operatore ai fini della valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilita' e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilita', l'operatore puo' richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, ricorrendo eventualmente a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.
3. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore ovvero dal soggetto terzo da esso incaricato.
4. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate all'operatore notificato stesso per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, e si impegna a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti.
5. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorita' o degli operatori, evidenza dettagliata delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonche' delle proposte pervenute dai diversi fornitori.
 
Art. 15

Servizi di accesso al segmento di terminazione

1. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, Telecom Italia, nel realizzare una rete di tipo FTTH o di tipo FTTB, installa un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE).
2. Telecom Italia, nel caso realizzi una rete di tipo FTTB, rende disponibili, su richiesta dell'operatore, gli spazi opportuni alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze per ospitare gli apparati VDSL di operatori terzi.
3. Telecom Italia, nel caso in cui non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo, su richiesta dell'operatore che intende realizzare una rete di tipo FTTB garantisce l'accesso al segmento di terminazione in rame installando un idoneo ripartitore nel PTE.
4. Ove ricorra la fattispecie di cui al comma 3, i costi di installazione del permutatore sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione, mentre il costo del permutatore e le relative spese di manutenzione sono a carico di Telecom Italia che potra' recuperarli attraverso il canone del servizio di accesso al segmento di terminazione.
 
Art. 16

Servizio di co-locazione

1. Telecom Italia prevede soluzioni di co-locazione fisica e, nei casi in cui questa non sia disponibile, virtuale, volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta, cosi' da permettere all'operatore che ne faccia richiesta l'installazione, tra l'altro, di apparati attivi e di permutatori ottici passivi (ODF), nell'ottica della realizzazione dell'accesso end to end. Valgono, laddove compatibili, gli articoli 24-27 della delibera n. 731/09/CONS.
2. Telecom Italia deve inoltre installare, in caso di richiesta da parte dell'operatore alternativo, i permutatori ottici passivi nelle sale di co-locazione e predisporre lo spazio necessario a tale scopo. In tal caso, i costi del permutatore, compresi quelli di installazione, sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di co-locazione.
3. In caso di motivata ed accertata indisponibilita' di spazio di co-locazione nelle proprie centrali, Telecom Italia rende comunque disponibili soluzioni alternative, volte a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilita', secondo quanto previsto dall'art. 14-bis.
 
Art. 17
Contratti di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di
posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio
end to end

1. In merito ai contratti di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio end to end valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 28 della delibera n. 731/09/CONS, salvo quanto di seguito specificato.
2. La durata del contratto di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta stipulato tra Telecom Italia e l'operatore alternativo e' specificata in termini di cessione in IRU (Indefeasible Rights of Use) pluriennale. Per la durata dei contratti di fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione si applica invece quanto previsto dal comma 5 dell'art. 28 della delibera n. 731/09/CONS. Per la durata dei contratti di fornitura del servizio end to end si rimanda a quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 del successivo art. 23.
 
Art. 18

Gestione degli ordinativi e qualificazione VDSL

1. Telecom Italia offre il servizio end to end di cui all'art. 4 garantendo una gestione coordinata ed efficiente dei singoli elementi che compongono il servizio.
2. In merito alla gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione nonche' per il servizio end to end, valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 29 della delibera n. 731/09/CONS.
3. Relativamente alla fornitura del servizio di qualificazione VDSL, nel caso di rete FTTN, valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 32 della delibera n. 731/09/CONS come successivamente modificate ed integrate dalle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento.
 
Art. 19

Condizioni per la trasparenza

1. Per le condizioni attuative degli obblighi di trasparenza relativi alla fornitura dei servizi di cui agli articoli 3 e 4 valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute negli articoli 41-45 della delibera n. 731/09/CONS salvo quanto specificato nel presente provvedimento.
2. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di:
a. accesso ai cavidotti nella tratta di accesso alla centrale ed alla fibra spenta in centrale;
b. accesso ai cavidotti nelle tratte primaria e secondaria;
c. accesso alla fibra spenta presso il punto di demarcazione tra rete primaria e rete secondaria;
d. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
e. accesso ai cavidotti nella tratta di adduzione ed alla fibra spenta presso il punto di terminazione di edificio;
f. accesso al segmento di terminazione;
g. co-locazione ed altri servizi accessori;
h. accesso end to end.
3. L'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra specifica, tra l'altro, i dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti.
4. L'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta contiene le condizioni economiche relative alla realizzazione delle nuove infrastrutture di manovra, riportando separatamente i prezzi dei materiali e delle attivita' operative.
5. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete contiene le condizioni economiche degli studi di fattibilita'.
6. Telecom Italia integra il database di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS con analoghe informazioni relative ai servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra. Tale sistema informatizzato deve inoltre contenere informazioni circa: i) la cartografia dei condotti, delle camere di accesso alla rete e della palificazione, ii) la disponibilita' di fibra spenta nella rete di accesso, iii) gli edifici che vengono cablati, indicando esplicitamente la presenza del segmento di terminazione in fibra. Tale sistema fornisce le suddette informazioni in modalita' georeferenziata, specificando la dimensione dei tubi, la disponibilita' di spazio presente negli stessi e le tipologie di fibra e di connettori utilizzati in ogni sezione considerata.
 
Art. 20

Service Level Agreement e penali

1. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato una proposta di Service Level Agreement (SLA), contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualita' ed alle modalita' e tempistiche di fornitura dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. Per tali servizi valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 45 della delibera n. 731/09/CONS salvo quanto previsto nel seguito.
2. Per i servizi di accesso al segmento di terminazione i tempi massimi di provisioning sono i medesimi del servizio accessorio di prolungamento dell'accesso in fibra ottica riportati nell'Allegato 5 della delibera n. 731/09/CONS.
3. Gli importi delle penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso al segmento di terminazione vanno allineati alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia per i servizi a banda larga su fibra.
4. Salvo quanto previsto nel comma successivo, per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta i tempi massimi di provisioning sono di 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi. I tempi specificati per il provisioning del servizio decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore.
5. Nei casi in cui sia necessario uno studio di fattibilita', Telecom Italia realizza tale studio secondo quanto disciplinato dall'art. 14-bis. I tempi specificati per il provisioning decorrono dal termine indicato per la consegna dello studio di fattibilita'. Il conteggio dei giorni ai fini del calcolo delle penali di fornitura resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilita' alla data di risposta dell'operatore sia nel caso di accettazione che di rinuncia.
6. Telecom Italia propone livelli progressivi di penali giornaliere per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta sulla base di quanto riportato nell'Allegato 7 della delibera n. 731/09/CONS.
7. Il Service Level Agreement relativo alle attivita' di manutenzione correttiva dei servizi di accesso al segmento di terminazione e' il medesimo del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame riportato nell'Allegato 8 della delibera n. 731/09/CONS.
8. Il Service Level Agreement relativo alle attivita' di manutenzione correttiva dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta e' il medesimo del servizio di prolungamento dell'accesso in fibra riportato nell'Allegato 8 della delibera n. 731/09/CONS.
9. In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino indicati, Telecom Italia corrisponde all'operatore alternativo le penali descritte di seguito:
a. penali di assurance per i servizi di accesso al segmento di terminazione allineate alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia;
b. penali di assurance per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta allineate a quelle stabilite per il servizio di co-locazione riportate nell'Allegato 11a della delibera n. 731/09/CONS.
10. Per il servizio di accesso end to end, Telecom Italia pubblica gli opportuni SLA e le relative penali. L'Autorita' li approva alla luce dei principi di non discriminazione e parita' di trattamento.
 
Art. 21
Meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso
disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete e coinvestimento

1. Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso in fibra, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volonta' di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete di cui agli articoli 3 e 4.
2. Con riferimento alle modalita' dell'annuncio di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica sul proprio portale wholesale, dandone contestuale comunicazione all'Autorita', l'annuncio della proposta di progetto almeno sei mesi prima della data di inizio dei lavori. L'annuncio riporta l'oggetto del progetto, il piano tecnico, i tempi di progettazione e avvio dei lavori nonche' i tempi massimi per il completamento degli stessi e, infine, il termine entro cui i soggetti interessati possono manifestare il proprio impegno ad acquistare i servizi di accesso, che ragionevolmente non puo' essere inferiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'annuncio.
3. Le richieste degli operatori alternativi dovranno essere ragionevoli e proporzionate anche in relazione al piano di investimenti pubblicato da Telecom Italia tramite l'annuncio. L'Autorita' vigilera' sul funzionamento di tale meccanismo, come previsto dall'art. 33, comma 3, riservandosi di apportare eventuali modifiche, con particolare riferimento alle tempistiche di cui al comma precedente.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, Telecom Italia presenta una proposta tecnica ed economica per la condivisione degli investimenti e dei costi per la realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti in fibra, conformemente all'Impegno n. 9.3.
 
Art. 22

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile

1. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti iv) e vi) del comma 4 dell'art. 10 riportano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza nella tabella di dettaglio, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS cosi' come modificate da successivi provvedimenti, delle quantita' fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
i. eventuali transfer charge da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra;
ii. eventuali transfer charge da servizi di segmenti terminali di linee affittate in fibra.
I Conti Economici dei servizi di accesso alla fibra spenta e di accesso end to end devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nella tabella di dettaglio delle quantita' fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS cosi' come modificate da successivi provvedimenti.
2. Il Conto Economico del servizio di cui al punto v) del comma 4 dell'art. 10 riporta separatamente i seguenti ricavi figurativi, disaggregati per il rame e per la fibra, dando evidenza nella tabella di dettaglio delle quantita' fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS cosi' come modificate da successivi provvedimenti:
i. eventuali transfer charge da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra;
ii. eventuali transfer charge da servizi di segmenti terminali di linee affittate in fibra.
Il Conto Economico del servizio di accesso al segmento di terminazione riporta separatamente i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, disaggregati per il rame e per la fibra, dando evidenza nella tabella di dettaglio delle quantita' fornite e dei relativi prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS cosi' come modificate da successivi provvedimenti.
3. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti i), ii) e iii) del comma 4 dell'art. 10 riportano i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nella tabella di dettaglio delle quantita' fornite e dei relativi prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS cosi' come modificate da successivi provvedimenti.
4. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 10 evidenziano separatamente:
a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
ammortamenti degli asset;
personale (per le attivita' di gestione di fornitura, di manutenzione preventiva e correttiva);
costi esterni ed altri costi (rientrano in questa voce, inter alia, se pertinenti, i costi di facility management, ed eventuali quote da versare ad altri operatori, e costi di appalto per specifiche attivita').
b. il Costo del capitale.
5. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 10 evidenziano separatamente:
a. il Capitale totale Impiegato per la produzione di ciascun servizio suddiviso in:
attivita' correnti;
attivita' non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attivita' non correnti);
passivita' correnti;
passivita' non correnti.
6. Le previsioni di cui all'art. 59 della delibera n. 731/09/CONS, cosi' come modificate da successivi provvedimenti, si applicano anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso di cui al presente provvedimento.
 
Art. 23

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi

1. Nelle more della definizione del modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso in fibra, le tariffe dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta sono determinate tenendo conto, rispettivamente, del volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi e del numero di fibre acquistate nel tratto considerato. Nell'ammontare dei costi considerati non sono inclusi quelli ascrivibili ad infrastrutture in tubazione acquisite a titolo non oneroso, mentre sono inclusi i costi dovuti alle operazioni di desaturazione ordinaria e alle operazioni di desaturazione realizzate a seguito di ragionevoli richieste avanzate da parte di operatori alternativi. Ai fini della determinazione delle tariffe, sono inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i costi di fornitura; tra questi ultimi, sono inclusi anche i costi determinati dallo sviluppo del sistema informatico per l'accesso al database di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS ed al precedente art. 19.
2. Le tariffe dei servizi di accesso al segmento di terminazione sono determinate, tenendo conto del numero di linee attive e non attive acquistate, in termini di canone mensile e di contributo di attivazione, analogamente a quanto previsto per i servizi di accesso disaggregato su rete in rame.
3. Le tariffe del servizio di accesso end to end di cui al precedente art. 4 prevedono un contributo una tantum ed un canone mensile nel caso in cui le risorse siano disponibili.
4. In caso di indisponibilita' di risorse - riguardanti uno o piu' tratte componenti il servizio end to end - e quindi nel caso in cui l'operatore richiedente ricorra o alla soluzione degli studi di fattibilita' o al meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui rispettivamente all'art. 14 e all'art. 21, le tariffe del servizio di accesso end to end prevedono un contributo una tantum ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale. Da tale modalita' di tariffazione e' escluso il segmento di terminazione per il quale valgono le previsioni di cui al comma 2.
5. Telecom Italia garantisce all'operatore la possibilita' di scegliere la durata dei contratti IRU di cui al comma precedente nell'ambito di una serie di opzioni, pubblicate in Offerta di Riferimento, tra cui almeno una quinquennale, nonche' di rivendere il servizio prima della scadenza del contratto IRU stipulato.
 
Art. 24

Condizioni attuative degli obblighi di contabilita' dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio end to end e dei relativi servizi accessori - forniti internamente ed esternamente - sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attivita' elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
2. Per ciascun centro di costo/attivita' elementare, Telecom Italia evidenzia le attivita' immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata.
3. Per ciascun centro di costo/attivita' elementare, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso fisico alla rete in rame e fibra, suddivisi in contributi e canoni.
4. Telecom Italia, per la valorizzazione dei costi unitari dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio end to end, adotta i seguenti criteri:
a. il costo unitario annuale del servizio di accesso ai cavidotti in primaria e secondaria e' determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti delle rispettive tratte al volume complessivo del cavidotto delle rispettive tratte;
b. il costo unitario annuale del servizio di accesso alla fibra spenta e' ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di fibre;
c. il costo unitario annuale del servizio di accesso alla tratta di adduzione ed alla tratta di accesso alla centrale e' determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti al volume complessivo della tubazione nella tratta;
d. il costo unitario mensile del servizio di accesso al segmento di terminazione e' ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di linee attive e non attive.
e. il costo unitario mensile del servizio end to end e' ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad esso riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di linee end to end attive e non attive.
5. Le previsioni di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS valgono, laddove compatibili, anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio end to end.
6. Telecom Italia predispone un rendiconto che riporta i costi complessivi ed il capitale impiegato nelle infrastrutture di posa, indicando separatamente quanto afferisce alle infrastrutture che ospitano solo cavi in rame, solo cavi in fibra o entrambi i tipi di cavo. Telecom Italia predispone, secondo la stessa ripartizione, due ulteriori rendiconti - uno per il costo e uno relativo al capitale - che riportano le quote di attribuzione di ciascun elemento ai servizi di accesso alle infrastrutture di posa acquistati dagli altri operatori, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, al servizio end to end e ai servizi di accesso del mercato n. 4 forniti su rete in rame.
 
Art. 25
Servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (servizi bitstream su
reti in fibra)

1. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream su reti in fibra ai seguenti livelli di rete:
a. ai nodi di centrale locale (in modalita' VULA);
b. ai nodi parent di commutazione della rete di trasporto di primo livello;
c. ai nodi distant di commutazione della rete di trasporto di secondo livello;
d. ai nodi remoti IP Level.
2. L'interconnessione ai nodi di commutazione avviene mediante i medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette in atto ogni misura utile alla condivisione dei flussi e delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di obbligo d'offerta.
3. Telecom Italia adotta un sistema automatizzato di amministrazione delle attivita' di provisioning e assurance che permetta agli operatori che acquistano i servizi bitstream su reti in fibra e i servizi accessori di seguire l'esecuzione degli ordini nelle loro diverse fasi fino al completamento degli stessi. Tale sistema garantisce peraltro la conformita' a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.8-1.13.
4. Nel caso in cui la prestazione di portabilita' del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio bitstream su reti in fibra, Telecom Italia gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e alle modalita' di attivazione dei servizi.
5. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi bitstream su reti in fibra tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.
6. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream su reti in fibra indipendentemente dalla finalita' d'uso che l'operatore richiedente intende farne.
7. La gestione dei processi di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su reti in fibra di cui al presente articolo, inclusa la portabilita' del numero, e' svolta da Telecom Italia conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS, per quanto applicabile, cosi' come modificata ed integrata da successivi provvedimenti. L'Autorita' definisce, nell'ambito di un apposito procedimento, gli adattamenti che dovessero ritenersi necessari.
8. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento bitstream su reti in fibra le modalita' per l'accesso alla funzionalita' di multicast, consentendo l'utilizzo, su richiesta dell'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi da quelli previsti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalita'. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento la soluzione tecnica che consente l'interoperabilita' della funzione multicast implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche, compatibilmente con i livelli di interconnessione dell'offerta bitstream.
9. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di richiedere, per le Classi di Servizio definite nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento bitstream, solo il valore di banda complessivamente necessaria su ciascuna area e macroarea di raccolta, senza specificare la dimensione delle singole VLAN. Tale valore e' associato, per le varie CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l'operatore alternativo, mentre la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN che ha generato tale traffico.
10. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di utilizzare differenti livelli di CoS e comunque tutti quelli disponibili sugli apparati della propria rete. Nella prima Offerta di Riferimento bitstream su reti in fibra Telecom Italia rende comunque disponibili almeno quattro differenti CoS. L'Autorita', in ogni caso, definisce nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento le specifiche CoS (incluse le relative modalita' di gestione) a livello di area e macroarea di raccolta, sulla base di considerazioni inerenti alla fruibilita' dell'offerta e all'integrita' della rete.
11. Telecom Italia concorda con l'operatore alternativo l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalita' di VLAN Translation o alla definizione di alcuni range di valori relativi ad ogni operatore.
12. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di utilizzare sia modelli di interconnessione basati su VLAN «single tag» sia modelli di interconnessione basati su VLAN «double tag».
13. Telecom Italia offre agli operatori alternativi servizi a banda dedicata per singolo cliente su rete Ethernet se la propria rete lo consente e, comunque, nel caso in cui tale servizio sia utilizzato per la fornitura di accessi retail da parte delle proprie divisioni commerciali.
14. Telecom Italia fornisce un servizio di co-locazione virtuale per ospitare gli apparati di terminazione e ne definisce il prezzo. Telecom Italia, inoltre, riporta nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell'apparato di terminazione.
15. Nella fornitura dei servizi di accesso bitstream su reti in fibra Telecom Italia, oltre a garantire tutte le funzionalita' di configurazione dei profili fisici da lei commercializzati alla sua clientela finale, garantisce la configurazione anche di profili fisici equivalenti alle tecnologie ADSL1 (8Mbit/s Down e 512 Mbit/s Up) e ADSL2+ (20 Mbit/s Down e 1 Mbit/s Up).
16. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli operatori. L'attivita' di pre-qualificazione e' fornita su richiesta da parte degli operatori.
17. Telecom Italia prevede per i servizi di accesso bitstream su reti in fibra la medesima durata contrattuale iniziale prevista per gli analoghi servizi offerti su reti tradizionali, la quale non deve essere, comunque, superiore a tre mesi.
18. Per tutte le richieste di variazione della velocita' dei servizi bitstream su reti in fibra che non necessitano di interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell'utente, Telecom Italia adotta modalita' di gestione che non richiedono la cessazione del servizio iniziale ed una nuova attivazione. Deve essere, in ogni caso, minimizzato il disservizio per il cliente finale.
 
Art. 26
Servizi bitstream su rete in fibra con protocollo Ethernet a livello
di area di raccolta

1. Il servizio bitstream Ethernet su rete in fibra a livello di area di raccolta e' erogato presso un sottoinsieme dei feeder dell'attuale offerta bitstream Ethernet su rame.
2. Telecom Italia garantisce per i servizi bitstream su rete Ethernet i parametri prestazionali in funzione della classe di servizio, specificando il ritardo massimo di trasferimento («latenza»), il massimo jitter e la massima probabilita' di scarto dei frame Ethernet.
 
Art. 27
Servizi bitstream su rete in fibra con protocollo Ethernet a livello
di macroarea di raccolta

1. Telecom Italia include nell'offerta bitstream su reti in fibra le condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasporto di secondo livello.
2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusivi della c.d. «latenza», anche per il trasporto di secondo livello.
 
Art. 28

Kit di consegna: la porta Ethernet

1. Telecom Italia garantisce: i) la fornitura di porte Ethernet prevedendo velocita' fino a 10 Gbit/s; ii) il servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza del circuito di prolungamento e iii) un servizio di redirection dell'accesso bitstream su base guasto.
2. Telecom Italia consente, nelle opportune modalita', la condivisione di una stessa porta fra piu' operatori.
3. Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia, ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, l'operatore richiedente l'interconnessione si fara' carico dei costi relativi al kit di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si fara' carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.
4. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'art. 44 della delibera n. 731/09/CONS, le informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.
 
Art. 29

Condizioni per la trasparenza

1. Telecom Italia pubblica un'Offerta di Riferimento contenente:
a. le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso su fibra ai diversi livelli di interconnessione; le condizioni economiche devono essere fornite in forma disaggregata per ciascun elemento componente il servizio (accesso, circuiti di backhaul, trasporto tra nodi, porte di accesso ai nodi, etc.);
b. le informazioni relative all'ubicazione, alla topologia di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti i nodi di interconnessione della propria rete.
2. Telecom Italia fornisce, con cadenza bimestrale, le informazioni necessarie all'Autorita' per il monitoraggio del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, con particolare attenzione agli andamenti delle attivazioni e delle disattivazioni ed alle migrazioni della clientela finale tra diversi operatori.
3. Per le altre condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza relativo alla fornitura dei servizi di accesso bitstream su fibra valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute negli articoli 47-53 della delibera n. 731/09/CONS salvo quanto specificato nel seguito.
4. Telecom Italia applica, per la fornitura del servizio di accesso bitstream su fibra, i tempi di provisioning indicati nell'Allegato 12 della delibera n. 731/09/CONS con riferimento agli accessi xDSL simmetrici.
5. Telecom Italia deve garantire, nell'ambito dello SLA per l'assurance del servizio di accesso bitstream su fibra, i tempi di ripristino indicati nell'art. 49, comma 1, lettera b), della delibera n. 731/09/CONS con riferimento agli accessi asimmetrici.
 
Art. 30

Replicabilita' dei servizi di accesso a banda larga su fibra

1. La prima offerta retail di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga su fibra potra' essere commercializzata decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso bitstream su fibra di cui al presente provvedimento, come approvata dall'Autorita'.
2. Tutte le offerte retail di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga su fibra commercializzati singolarmente o in bundle con altri - incluse le promozioni - devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.
3. L'Autorita' effettua le verifiche della replicabilita' delle offerte di cui al comma precedente mediante i test di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS.
4. Per ogni offerta retail di cui al comma 2, Telecom Italia fornisce all'Autorita', non meno di 30 giorni prima dell'avvio della commercializzazione dell'offerta, i dati necessari alla verifica di cui al comma precedente.
 
Art. 31

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile

1. I Conti Economici dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui al comma 4 dell'art. 11, riportano separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi, dando evidenza nella tabella di dettaglio, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS cosi' come modificate da successivi provvedimenti, delle quantita' fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
i. i transfer charge (ricavi) da servizi di accesso a banda larga al dettaglio su rete in fibra;
ii. i costi figurativi (transfer charge) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione e servizio di accesso end to end e relative prestazioni accessorie, che fungono da input per i servizi a banda larga all'ingrosso su reti in fibra.
I Conti Economici dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui al comma 4 dell'art. 11 devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nella tabella di dettaglio, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS cosi' come modificate da successivi provvedimenti, delle quantita' fornite e dei relativi prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
2. I Conti Economici dei servizi di cui al comma 1 evidenziano separatamente:
a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
ammortamenti degli asset della rete di commutazione (GBE/IP), della catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi, elementi passivi) e della porta di interconnessione;
adjustment CCA degli ammortamenti;
personale (addetto alla gestione e manutenzione degli elementi della rete di trasporto GBE/IP nonche' degli OLT, e della restante catena impiantistica trasmissiva);
costi esterni ed altri costi (fra i quali, inter alia, i costi relativi alla gestione degli apparati appaltati a ditte esterne);
transfer charge (verso il mercato n. 4) per acquisizione interna degli spazi in centrale, dei servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio end to end e delle relative prestazioni accessorie necessarie alla fornitura del servizio;
b. il Costo del capitale.
3. I Rendiconti del Capitale Impiegato dei servizi di cui al comma 1 evidenziano separatamente:
a. il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
attivita' correnti;
attivita' non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attivita' non correnti);
adjustment CCA patrimoniale;
passivita' correnti;
passivita' non correnti.
4. Le previsioni di cui all'art. 59 della delibera n. 731/09/CONS, cosi' come modificate da successivi provvedimenti, si applicano anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso di cui al presente provvedimento.
 
Art. 32

Condizioni attuative degli obblighi di contabilita' dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio bitstream su rete in fibra sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attivita' elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
2. Per ciascun centro di costo/attivita' elementare, Telecom Italia evidenzia le attivita' immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. Per ciascun centro di costo/attivita' elementare, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso a banda larga su rete in fibra all'ingrosso, suddivisi in contributi e canoni.
3. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi a banda larga forniti internamente ed esternamente individuano le componenti di accesso e trasporto, quelle di commutazione (GBE/IP) e quelle di multiplazione (OLT), dando evidenza disaggregata dei costi relativi alla tecnologia utilizzata (FTTx) e dei costi di trasferimento relativi agli spazi nelle centrali allocati pro quota ai singoli apparati.
4. Per ciascun centro di costo, i prospetti di dettaglio riportano i costi operativi, gli ammortamenti ed il capitale impiegato, evidenziando, nei costi operativi, i costi da transfer charge relativi all'uso degli spazi in centrale e relative prestazioni associate e gli altri transfer charge relativi ai servizi appartenenti al mercato n. 4. Gli ammortamenti ed il capitale impiegato riportano gli aggiustamenti CCA separatamente. I flussi trasmissivi nella rete di trasporto sono allocati pro quota in proporzione alla capacita' fornita su quella totale.
5. Le previsioni di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS valgono, laddove compatibili, anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su fibra.
 
Art. 33

1. L'Autorita' avviera' un procedimento volto a definire il modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra di cui all'art. 9. Nell'ambito di tale procedimento, saranno individuate le aree dove non sussiste una sostenibile competizione ai fini della definizione dei prezzi del servizio bitstream.
2. Nelle more della definizione del modello di costo di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica, entro due mesi dalla notifica del presente provvedimento, un'offerta per l'accesso alle infrastrutture fisiche di rete e un'offerta di servizi di accesso bitstream su fibra - con prezzi definiti a livello nazionale - le cui condizioni tecniche ed economiche sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorita', secondo quanto specificato nel presente provvedimento.
3. Contestualmente all'adozione della presente delibera, l'Autorita' ritiene necessario avviare il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso alla reti in fibra, al fine di agevolare il processo di implementazione dei servizi, definire le eventuali divergenze operative che dovessero sorgere tra gli operatori e risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico. In particolare, l'attivita' di monitoraggio sara' finalizzata a: i) promuovere e monitorare la fase di avvio dei servizi su fibra, con particolare attenzione ai processi di interazione tra gli operatori, anche con riferimento alle tematiche del coinvestimento e del risk sharing nello sviluppo di reti NGA; ii) acquisire dagli operatori eventuali richieste di interpretazione della regolamentazione vigente o di intervento in relazione a comportamenti che si rivelassero ostativi del processo di implementazione dei servizi di accesso su fibra; iii) verificare il funzionamento degli studi di fattibilita' e del meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso, di cui all'art. 14 e all'art. 21, con particolare riferimento all'entita' delle richieste avanzate dagli operatori ed alla conseguente proporzionalita' dell'obbligo formulato per Telecom Italia, avvalendosi anche delle informazioni contenute nel sistema informatizzato relativo alle infrastrutture in rete di accesso di cui all'art. 19.
4. Successivamente all'adozione della presente delibera, l'Autorita' avviera' un procedimento volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive, quali ad esempio il vectoring, nello sviluppo delle reti di nuova generazione. In tale contesto, sulla scorta degli orientamenti della Commissione europea, saranno riesaminati gli obblighi attualmente vigenti in capo a Telecom Italia, con specifico riferimento alla fornitura del sub loop unbundling.
5. Successivamente all'adozione della presente delibera, l'Autorita' avviera' un procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete, sulla base della disciplina comunitaria e nazionale in materia.
6. Si pone infine la necessita' di svolgere un procedimento per la formulazione delle linee guida per la definizione e la valorizzazione dei trasferimenti interni dei servizi di accesso in fibra, nonche' dei relativi contratti di servizio, appartenenti sia al mercato n. 4 che al mercato n. 5. Nell'ambito di tale procedimento, saranno definite le metodologie ed i criteri per la verifica dell'equivalenza tra i prezzi di trasferimento interno (transfer charge) di Telecom Italia ed i prezzi praticati agli altri operatori nella fornitura dei servizi wholesale, in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 678/11/CONS.
7. Per qualsiasi altro aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nella delibera n. 731/09/CONS e nelle altre delibere di questa Autorita'.
Il presente provvedimento e' notificato a Telecom Italia S.p.A. nonche' trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (art. 135, comma 1, lettera b), e 119 del codice del processo amministrativo).
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 11 gennaio 2012

Il presidente: Calabro' I commissari-relatori: D'Angelo - Mannoni
 
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