Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2011
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Visto l'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo, nonche' la costituzione, presso la Prefettura competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi alla ricostruzione nella regione Abruzzo;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e in particolare gli articoli 3 e 6 concernenti l'introduzione di una disciplina sulla tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire fenomeni criminali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
Viste le linee guida antimafia, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adottate il 3 giugno 2009 dal Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 156, dell' 8 luglio 2009, successivamente integrate dalle linee guida del 12 agosto e del 31 dicembre 2010;
Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, con i quali sono stati individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo;
Sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo, nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni sulla tracciabilita' dei relativi flussi finanziari previste dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
 
Art. 2

Erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche

1. I soggetti privati, nell'impiego delle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche di cui sono beneficiari per gli interventi di ricostruzione previsti dall'articolo 1, sono tenuti ad effettuare bonifici bancari o postali ovvero ad utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni, con esclusione dell'assegno bancario o circolare, contenenti, a titolo di causale, la dicitura "Emergenza ricostruzione regione Abruzzo", nonche' il codice unico di progetto (CUP) relativo all'intervento.
2. L'Amministrazione competente alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche ai soggetti di cui al comma 1 inserisce nell'atto di erogazione o concessione un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilita' di cui al presente articolo e le clausole sanzionatorie previste dal successivo comma 3.
3. Qualora l'impiego delle erogazioni e concessioni di cui al comma 1 venga effettuato attraverso il trasferimento di denaro contante si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, non puo' essere inferiore al dieci per cento dell'importo trasferito.
4. Alle erogazioni e concessioni gia' disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le previsioni contenute nelle linee guida richiamate nelle premesse.
 
Art. 3

Elenchi dei fornitori e prestatori di servizi

1. Presso le prefetture delle province di L'Aquila, Teramo e Pescara sono costituiti elenchi ufficiali di fornitori di beni e prestatori di servizi, tra loro interconnessi e liberamente consultabili anche per via telematica. Negli elenchi possono iscriversi le imprese esercenti le attivita' di cui all'allegato 1 al presente decreto, nei cui confronti siano state effettuate le verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.
2. Le verifiche di cui al comma 1, condotte dal prefetto della provincia ove ha sede l'impresa interessata all'iscrizione, mirano ad accertare l'insussistenza nei confronti di essa delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 4

Iscrizione negli elenchi

1. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa individuale ovvero il rappresentante legale della societa' presenta apposita istanza alla prefettura della provincia nel cui ambito intende operare, allegando copia del certificato d'iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e specificando per quale ovvero per quali attivita', nel caso di esercizio plurimo, richieda l'iscrizione.
2. Il prefetto che riceve l'istanza d'iscrizione, esperite con esito negativo le verifiche di cui all'articolo 3, comma 2, anche attivando il prefetto competente, se l'impresa abbia sede in altra provincia, dispone l'iscrizione di essa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, dandone contestuale comunicazione all'interessato, alle altre prefetture indicate nell'articolo 3, comma 1, e, ove l'impresa abbia sede in altra provincia, anche al prefetto territorialmente competente.
3. L'avvenuta iscrizione ha effetto anche riguardo agli altri elenchi di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte emergano situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il prefetto rigetta l'istanza d'iscrizione, effettuando contestualmente le comunicazioni di cui al comma 2.
 
Art. 5

Revisione periodica

1. L'iscrizione dell'impresa negli elenchi di cui all'articolo 3 e' soggetta a revisione annuale, in relazione al permanere dell'insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso. A tal fine, le prefetture indicate nell'articolo 3, comma 1, previa richiesta agli iscritti negli elenchi circa la permanenza dell'interesse all'iscrizione, verificano, nei quindici giorni antecedenti alla scadenza di ciascun anno successivo ad essa, anche attivando il prefetto competente, se l'impresa abbia sede in altra provincia, il permanere dell'insussistenza nei loro confronti delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco, effettuando contestualmente le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Quando le verifiche da svolgere siano di particolare complessita', il prefetto puo' differire la conferma dell'iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a trenta giorni, effettuando contestualmente le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2.
4. E' fatto obbligo, in ogni caso, all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto. Nelle more dell'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 2, a seguito delle intervenute variazioni, il prefetto dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni, decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, procede alla relativa cancellazione. Il prefetto, all'atto della sospensione e della cancellazione previste nel presente comma, effettua le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2.
5. La sospensione dell'iscrizione ha effetto anche riguardo agli altri elenchi di cui all'articolo 3, comma 1.
 
Art. 6

Altre ipotesi di cancellazione

1. La cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, oltre ai casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e' disposta anche quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ovvero non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni di cui all'articolo 5, comma 4.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro della giustizia
Palma

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dello sviluppo economico
Romani

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 99
 
Allegato 1
ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI ISCRIVIBILI NEGLI ELENCHI
PREFETTIZI

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo e a caldo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) autotrasporto conto terzi;
h) guardiania dei cantieri.
 
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