IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 4 ottobre 2010 presentata dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Moddus» contenente la sostanza attiva trinexapac etile; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva trinexapac etile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006; Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Syngenta Crop Protecion Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'ufficio in data 23 giugno 2011, prot. 21105 con la quale e' stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 27 giugno 2011 da cui risulta che l'impresa Syngenta Crop Protecion Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio; Ritenuto di autorizzare il prodotto «Moddus» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva trinexapac etile; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MODDUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva trinexapac etile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 500; L 1-2-5-10. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera), nonche' confezionato negli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (MI) - S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (Lodi). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15049. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2011
Il direttore generale: Borrello |