Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 11 gennaio 2012
Modifica dello Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo Statuto vigente emanato con D.R. n. 681 del 18 ottobre 2010, pubblicato in G.U. n. 262 del 09 novembre 2010;
Vista la legge n. 240/2010, e, in particolare, l'art. 10 che ha demandato alle Universita' la competenza disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore con la previsione della costituzione, presso ciascuna Universita', del Collegio di Disciplina;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 28 giugno 2011, con la quale sono state approvate le seguenti modifiche:
l'art. 49 denominato «Funzioni Disciplinari» e' stato integralmente eliminato e sostituito con l'art. 49 «Collegio di disciplina»;
l'art. 50 denominato «Allegati» e' stato sostituito dall'art. 50 denominato «Procedimento disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore» ed assume, pertanto, la numerazione di art. 52;
l'art. 51 denominato «Limitazione dell'attivita' didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche» viene sostituito dall'art. 51 «Collegio di disciplina degli studenti» ed assume, pertanto, la numerazione di art. 53;
gli articoli successivi all'art. 53 sono stati rinumerati progressivamente;
Considerato che con nota prot. n. 10241 del 30 giugno 2011 sono state comunicate al M.I.U.R. le modifiche di cui innanzi, al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare i controlli di competenza;
Preso atto della nota prot. 3895 del 5 agosto 2011, con la quale il M.I.U.R. ha presentato osservazioni a proposito delle modifiche sopra menzionate;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico integrato nella seduta dell'8 settembre 2011, con la quale, recependo le osservazioni del M.I.U.R. sopramenzionate, sono state approvate le seguenti modifiche:
l'art. 49 «Collegio di disciplina» e' stato riformulato come segue:
«1. Il Collegio di disciplina del personale docente e ricercatore ha il compito di svolgere la fase istruttoria e di formulare al Consiglio di amministrazione il conseguente parere vincolante in merito ai procedimenti disciplinari avviati dal Rettore in relazione ad ipotesi di illeciti disciplinari per i quali sia prevista una sanzione superiore alla censura.
2. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, nominati dal Rettore, previa designazione del Senato accademico, tra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo in regime di tempo pieno. Nel decreto rettorale di istituzione del Collegio sono indicati anche tre membri supplenti, uno per ogni categoria, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento, astensione e/o ricusazione di un componente effettivo.
3. I componenti del Collegio non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione, essere Direttori di Dipartimento o Presidenti di Scuole interdipartimentali. Durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. La partecipazione al Collegio non da' luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese.
4. Il membro del Collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e il Rettore provvede tempestivamente ad una nuova nomina.
5. Il Presidente e' scelto dal Collegio tra i professore di prima fascia in esso presenti. Spetta al Presidente, su richiesta del Rettore, convocare il Collegio e organizzarne i lavori.
5. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio e si articola in tre sezioni, una per categoria, alle quali viene affidato il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere la prima formulazione del parere.»;
l'art. 50 «Procedimento disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore» e' stato riformulato come segue:
«1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, entro trenta giorni dalla conoscenza di fatti che realizzino illeciti disciplinari per i quali sia prevista, ai sensi della vigente normativa in materia, l'irrogazione della sanzione della censura, effettua l'istruttoria, dandone notizia all'interessato e fissando un termine per la presentazione da parte di quest'ultimo delle proprie deduzioni, al termine della quale dispone l'archiviazione o l'irrogazione di una censura. In presenza di fattispecie disciplinari per le quali sia prevista, dalla normativa vigente, una sanzione superiore alla censura il Rettore, terminata l'istruttoria, trasmette i relativi atti al Collegio di disciplina, formulando una proposta motivata.
Anche in questo caso, contestualmente all'avvio della fase istruttoria il Rettore informa il docente interessato e fissa un termine per la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle deduzioni dinanzi al Collegio di disciplina.
2. Il Collegio di disciplina, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti dal Rettore o dal Senato accademico nei casi previsti dal Codice etico di Ateneo, si riunisce per ascoltare il Rettore o un suo delegato nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, ed entro trenta giorni dalla prima riunione formula un parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il termine e' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover svolgere una ulteriore istruttoria, acquisendo ulteriori atti o documenti. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
3. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue qualora il Consiglio di amministrazione non deliberi entro centottanta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina. La decorrenza del termine e' sospesa fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina e del Consiglio di amministrazione nel caso siano in corso le procedure di formazione degli organi stessi.
6. Il procedimento disciplinare deve essere avviato e concluso anche nel caso in cui sia connesso con un procedimento penale. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera. Nell'ipotesi di sentenza di condanna a carico del docente e del ricercatore, il Consiglio di amministrazione si riunisce, entro trenta giorni dal passato in giudicato della sentenza medesima, per valutare la necessita' di applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla legge.»;
l'art. 51 «Collegio di disciplina degli studenti» e' stato riformulato come segue:
«1. Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere un parere vincolante nei casi di attivazione, da parte del Rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente.
2. Il Collegio e' composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, scelti dal Collegio di disciplina dei docenti tra i propri componenti e da due studenti, designati dal Consiglio degli studenti.
3. Il Collegio e' istituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. Presiede il Collegio il professore di prima fascia.
4. Il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.».
Considerato che con nota 13325 del 14 settembre 2011 sono state comunicate al M.I.U.R. le modifiche di cui innanzi, al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare i controlli di competenza;
Preso atto che, a seguito della nota sopra citata, pervenuta al M.I.U.R. in data 15 settembre 2011, non sono pervenute dal citato Ministero comunicazioni relative ad osservazioni in merito alle modiche apportate allo Statuto;
Visto l'art. 7 del vigente Statuto;

Decreta:

Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli «Parthenope» e' integrato come segue:
a) l'art. 49 denominato «Funzioni Disciplinari» e' stato integralmente eliminato e sostituito con l'art. 49 "Collegio di disciplina" che recita come segue:
«1. Il Collegio di disciplina del personale docente e ricercatore ha il compito di svolgere la fase istruttoria e di formulare al Consiglio di amministrazione il conseguente parere vincolante in merito ai procedimenti disciplinari avviati dal Rettore in relazione ad ipotesi di illeciti disciplinari per i quali sia prevista una sanzione superiore alla censura.
2. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, nominati dal Rettore, previa designazione del Senato accademico, tra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo in regime di tempo pieno. Nel decreto rettorale di istituzione del Collegio sono indicati anche tre membri supplenti, uno per ogni categoria, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento, astensione e/o ricusazione di un componente effettivo.
3. I componenti del Collegio non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione, essere Direttori di Dipartimento o Presidenti di Scuole interdipartimentali. Durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. La partecipazione al Collegio non da' luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese.
4. Il membro del Collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e il Rettore provvede tempestivamente ad una nuova nomina.
5. Il Presidente e' scelto dal Collegio tra i professore di prima fascia in esso presenti. Spetta al Presidente, su richiesta del Rettore, convocare il Collegio e organizzarne i lavori.
5. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio e si articola in tre sezioni, una per categoria, alle quali viene affidato il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere la prima formulazione del parere.»;
b) l'art. 50 denominato «Allegati» e' stato sostituito dall'art. 50 denominato «Procedimento disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore» ed assume, pertanto, la numerazione di art. 52.
L'art. 50 «Procedimento disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore» recita come segue:
«1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, entro trenta giorni dalla conoscenza di fatti che realizzino illeciti disciplinari per i quali sia prevista, ai sensi della vigente normativa in materia, l'irrogazione della sanzione della censura, effettua l'istruttoria, dandone notizia all'interessato e fissando un termine per la presentazione da parte di quest'ultimo delle proprie deduzioni, al termine della quale dispone l'archiviazione o l'irrogazione di una censura. In presenza di fattispecie disciplinari per le quali sia prevista, dalla normativa vigente, una sanzione superiore alla censura il Rettore, terminata l'istruttoria, trasmette i relativi atti al Collegio di disciplina, formulando una proposta motivata.
Anche in questo caso, contestualmente all'avvio della fase istruttoria il Rettore informa il docente interessato e fissa un termine per la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle deduzioni dinanzi al Collegio di disciplina.
2. Il Collegio di disciplina, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti dal Rettore o dal Senato accademico nei casi previsti dal Codice etico di Ateneo, si riunisce per ascoltare il Rettore o un suo delegato nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, ed entro trenta giorni dalla prima riunione formula un parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il termine e' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover svolgere una ulteriore istruttoria, acquisendo ulteriori atti o documenti. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
3. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue qualora il Consiglio di amministrazione non deliberi entro centottanta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina. La decorrenza del termine e' sospesa fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina e del Consiglio di amministrazione nel caso siano in corso le procedure di formazione degli organi stessi.
6. Il procedimento disciplinare deve essere avviato e concluso anche nel caso in cui sia connesso con un procedimento penale. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera. Nell'ipotesi di sentenza di condanna a carico del docente e del ricercatore, il Consiglio di amministrazione si riunisce, entro trenta giorni dal passato in giudicato della sentenza medesima, per valutare la necessita' di applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla legge.»;
c) l'art. 51 denominato «Limitazione dell'attivita' didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche» viene sostituito dall'art. 51 «Collegio di disciplina degli studenti» ed assume, pertanto, la numerazione di art. 53.
L'art. 51 «Collegio di disciplina degli studenti» recita come segue:
«1. Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere un parere vincolante nei casi di attivazione, da parte del Rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente.
2. Il Collegio e' composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, scelti dal Collegio di disciplina dei docenti tra i propri componenti e da due studenti, designati dal Consiglio degli studenti.
3. Il Collegio e' istituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. Presiede il Collegio il professore di prima fascia.
4. Il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.»
d) gli articoli successivi all'art. 53 sono stati rinumerati progressivamente.
Le suddette modifiche allo Statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli «Parthenope» entrano in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 11 gennaio 2012

Il rettore: Quintano
 
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