Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»
DECRETO RETTORALE 9 gennaio 2012
Emanazione del nuovo statuto.


IL RETTORE

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca n. 87 del 15 aprile 2005 con il quale e' stata istituita l'Universita' Telematica Internazionale non statale "Uninettuno";
Visto lo Statuto dell'Universita' Telematica Internazionale Uninettuno, approvato con D.M. del 15 aprile 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 109 del 12 maggio 2005;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art.2 comma 4 e l'art.10;
Viste le modifiche, apportate allo Statuto dell'Universita' Telematica Internazionale Uninettuno in applicazione della norma sopra richiamata, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 14 settembre 2011;
Vista la ministeriale prot. n. 201 datata 9 gennaio 2012 del Direttore Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario con la quale il MIUR prende atto delle modifiche di cui trattasi ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

Decreta:

E' emanato il nuovo testo dello Statuto dell'Universita' Telematica Internazionale Uninettuno che si allega al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Si dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 9 gennaio 2012

Il rettore: Garito
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»
Art. 1.
Oggetto e finalita'

1. E' istituita l'Universita' Telematica Internazionale Uninettuno di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.
2. L'Universita' svolge attivita' di ricerca, di studio e di formazione mediante l'utilizzo degli strumenti della formazione a distanza, secondo i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio, di cui all'art. 4 e al relativo allegato tecnico, del D.M. 17 aprile 2003. A tale fine adotta le iniziative idonee allo scopo di rendere accessibili i servizi offerti agli studenti nei corsi di studio a distanza, di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e di potenziare la formazione professionale dei lavoratori, in relazione alle condizioni del sistema sociale ed economico nazionale, comunitario ed internazionale.
3. L'Universita' rilascia i titoli accademici di cui all'articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
4. L'Universita' agisce con piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, delle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea. L'Universita' esercita tale autonomia in modo da garantire l'efficienza delle proprie attivita', la trasparenza e la pubblicita' delle procedure e delle decisioni. A tal fine istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica.
5. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
6. L'Universita' collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
7. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

Art. 2.
Modalita' e strumenti

1. L'Universita' e' promossa da Uninettuno s.r.l., che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'Universita' persegue i propri fini istituzionali attraverso l'utilizzo delle piu' avanzate metodologie didattiche e delle piu' moderne tecnologie di e-learning per la formazione a distanza degli studenti/utenti, con particolare attenzione alle esigenze degli adulti, dei lavoratori e delle persone diversamente abili.
3. I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attivita' dell'Universita' sono costituiti dai proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, da altri proventi derivanti da attivita' istituzionali, da erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Il Consorzio NETTUNO inizialmente mette a disposizione i materiali ed i contenuti didattici relativi ai corsi di studio a distanza.
4. L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle diversita' culturali dei Paesi che aderiranno all'iniziativa. A tal fine l'Universita' fornisce il proprio apporto allo sviluppo della ricerca scientifica legata ai temi dell'applicazione delle tecnologie nei processi di insegnamento e apprendimento in presenza e a distanza e dell'innovazione tecnologica piu' in generale. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali.
5. Il personale docente, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti, quali componenti fondamentali dell'Universita', contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
6. L'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative con criteri di efficacia e di efficienza, al fine di assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e di ottimizzare le risorse disponibili.

Art. 3.
Organi di governo

1. Gli organi di Governo dell' Universita' sono:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Rettore;
d) il Senato Accademico;
e) il Consiglio di Facolta';
f) il Nucleo di Valutazione;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio di Disciplina.

Art. 4.
Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto:
a) il Presidente nominato dall'UNINETTUNO s.r.l.;
b) tre rappresentanti designati da UNINETTUNO s.r.l.;
c) il Rettore;
d) due membri designati dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Universita';
e) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica;
f) un rappresentante di ciascuno dei soggetti pubblici o privati, in numero non superiore a tre, che si impegnino a versare, per almeno un quinquennio, un contributo per il funzionamento dell'Universita', il cui importo minimo e' determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita' di costituzione del Consiglio.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alle lettere b) d) e) ed f), durano in carica cinque anni.

Art. 5.
Il Consiglio di Amministrazione - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attivita' di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico - patrimoniale dell'Universita'.
2. E' competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) approvare le politiche di sviluppo e delle relazioni internazionali proposte dal Presidente;
b) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Universita';
c) deliberare l'attivazione o la disattivazione dei corsi di studio, su proposta della Commissione didattico - scientifica;
d) nominare il Rettore;
e) nominare i Presidi di Facolta';
f) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, sentito il Senato accademico, le proposte di modifiche al presente Statuto ed al Regolamento Didattico di Ateneo, nonche' il Regolamento Generale di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre al controllo di legittimita' e di merito del MIUR, ai sensi della normativa vigente;
g) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale, e su proposta del Senato Accademico, sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;
h) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e le relative modifiche, da sottoporre al controllo di legittimita' e di merito del MIUR, ai sensi della normativa vigente;
i) stabilire l'importo delle tasse di iscrizione dei contributi e gli eventuali esoneri;
j) svolgere ogni altra funzione che non sia attribuita ad altri organi;
k) nominare i membri del Nucleo di Valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento dello stesso.
m) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato, anche in videoconferenza, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.
Il Presidente dell'Universita'

1. Il Presidente:
a) garantisce l'adempimento delle finalita' statutarie;
b) e' il rappresentante legale dell'Universita';
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e assicura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
d) propone le politiche di sviluppo e delle relazioni internazionali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
e) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.
Il Rettore

1) Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra professori ordinari universitari di riconosciuta qualificazione scientifica.
2) Il Rettore:
a) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica e didattica;
b) sovrintende allo svolgimento delle attivita' scientifica e didattica;
c) presiede il Senato Accademico e provvede alla esecuzione delle sue deliberazioni.
d) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente.
3) Il Rettore designa tra i professori ordinari dell'Universita' un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.
4) Il Rettore dura in carica cinque anni ed e' rieleggibile.

Art. 8.
Il Senato Accademico

1) Il Senato Accademico e' composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facolta' istituite ed attivate.
2) Al Senato Accademico spettano la direzione, il coordinamento, la supervisione ed il monitoraggio delle attivita' formative e di ricerca scientifica.
3) In particolare, il Senato Accademico:
a) predispone gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente;
b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';
c) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle attivita' didattiche e di ricerca;
d) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del Codice Etico che non rientrano nella competenza del Collegio di Disciplina. In questi casi esso decide su proposta del Rettore. L'inosservanza di norme contenute nel Codice Etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta, nel rispetto del principio di proporzionalita' e gradualita', l'applicazione delle seguenti sanzioni:
d1) richiamo formale. Esso consiste in una nota di biasimo a firma del Rettore;
d2) richiamo formale con segnalazione alla Comunita' universitaria mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo;
d3) sospensione dalla carica accademica o funzione organizzativa o di delega rettorale fino ad un massimo di un anno;
d4) decadenza dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta o della delega rettorale;
d5) sospensione del diritto a essere eletto o nominato e a ricoprire per un triennio, qualsiasi carica accademica o funzione organizzativa o incarico istituzionale.

Art. 9.
Il Sistema di Gestione Operativa

1. Il Sistema di Gestione Operativa ha la funzione di garantire il corretto ed efficace funzionamento delle strutture e delle attivita' dell'Universita'.
2. Il sistema e' composto da sette strutture con a capo un Responsabile, che sono di seguito indicate:
a) Struttura Amministrativa: ha la responsabilita' di gestione dei settori di Contabilita' Generale, Contabilita' Analitica, Approvvigionamento e Fornitori;
b) Struttura del Personale: ha la responsabilita' della gestione delle risorse umane;
c) Struttura Marketing: ha la responsabilita' delle attivita' promozionali e di marketing a supporto dello sviluppo e del potenziamento dell'Universita';
d) Struttura di Erogazione Servizi Didattici: ha la responsabilita' di garantire l'efficace coordinamento e il supporto operativo alle attivita' didattiche, nonche' di assicurare il rispetto della Carta dei Servizi dello Studente. In particolare questa struttura si occupa della gestione della Segreteria Studenti, del coordinamento dei Poli Tecnologici sul territorio, della gestione dei Palinsesti a supporto dell'erogazione a distanza dei Corsi Universitari, e della gestione della didattica on line;
e) Struttura di Produzione: ha la responsabilita' di gestire il corretto sviluppo e aggiornamento dei contenuti didattici;
f) Struttura Tecnologica: ha la responsabilita' di garantire la piena efficienza delle infrastrutture tecnologiche, con particolare riferimento alla pianificazione dello sviluppo della piattaforma software;
g) Struttura di Ricerca e Sviluppo: ha la responsabilita' di promuovere le attivita' di ricerca e sviluppo sia tecnologico che didattico-scientifico.

Art. 10.
Il Polo Tecnologico

1) Il Polo Tecnologico e' una struttura didattica fornita delle nuove Tecnologie d'Informazione e della Comunicazione TIC, distribuita nel territorio nazionale ed internazionale, che oltre ad erogare i servizi formativi agli studenti/utenti, ha una funzione di coordinamento e supervisione delle attivita' formative e di ricerca scientifica nell'ambito territoriale di competenza. Il suo ruolo fondamentale e' individuabile nella gestione del corso di laurea a distanza, secondo le normative nazionali vigenti, ed i regolamenti interni.
2) Il Polo Tecnologico gestisce ed eroga i servizi formativi, integrativi di quelli a distanza, in ragione dei fabbisogni formativi legati alle politiche attive del lavoro della Regione in cui risiedono.
3) In particolare il Polo Tecnologico:
a) promuove e coordina attivita' di progettazione, di relazione e sviluppo nell'ambito territoriale di competenza;
b) gestisce il Distance Learning Office a disposizione degli studenti iscritti;
c) attiva postazioni multimediali e provvede alla manutenzione della rete e degli impianti tecnologici;
d) cura la gestione e la manutenzione del sito INTERNET contenente tutte le informazioni locali;
e) realizza e coordina il sito web locale e lo aggiorna permanentemente, in ragione delle specifiche esigenze degli studenti;
f) coordina e pianifica le attivita' di promozione e di orientamento, anche on line, in loco.

Art. 11.
Nucleo di Valutazione

1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
3. Il Nucleo di valutazione dura in carica cinque anni.

Art. 12.
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita' adottato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni.

Art. 12-bis
Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e' un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento), dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il Collegio di Disciplina e' composto da 9 membri selezionati tra professori, provenienti anche da altre Universita' ma che svolgono attivita' didattica nell'Universita' Telematica Internazionale Uninettuno, e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
3. Il Senato Accademico seleziona, sulla base di terne di nominativi (un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore a tempo indeterminato), proposte da ciascun Consiglio di Facolta', tre componenti per ogni ruolo.
4. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Senato Accademico, approva la composizione del Collegio di Disciplina.
5. I nove componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale.
6. Con le medesime procedure dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo, vengono altresi' nominati i membri supplenti, uno per ognuno dei ruoli ivi indicati, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilita'.
7. I componenti del Collegio di Disciplina restano in carica per 2 anni e non sono immediatamente rinnovabili.
8. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Professore ordinario piu' anziano nel ruolo.
9. Il Collegio opera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
10. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
11. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta.
12. Il Rettore, in qualsiasi fase del procedimento, puo' sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
13. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
14. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
15. La partecipazione al Collegio di Disciplina non da' luogo a corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita'.

Art. 12-ter
Codice Etico

1. L'Universita' Telematica Internazionale Uninettuno adotta il Codice Etico. Il Codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunita' universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza.
2. Il Codice Etico, approvato dagli Organi Accademici ed emanato con Decreto Rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale; il Codice individua, altresi', le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.
3. Sulle violazioni del Codice, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.
4. Nel caso in cui la violazione del Codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 13.
Facolta'

1. Le Facolta' hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sono organi della Facolta':
a) Il Preside;
b) Il Consiglio di Facolta'.
3. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'. In particolare il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;
c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della Facolta';
d) e' membro di diritto del Senato Accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
4. Il Preside della Facolta' viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Professori di ruolo, fuori ruolo, anche con doppio incardinamento con Universitapubbliche e private, italiane e straniere o con un'altra Universita' Telematica, professori a contratto che svolgono l'attivita' didattica e di ricerca presso l'Ateneo.

Art. 14.
Consiglio di Facolta'

1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facolta', secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del Consiglio di Facolta':
a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 15.
Corpo Docente e Ricercatori

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali.
4. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali.
5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
8. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
9. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente ricercatore dell'Universita'.
10. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 16.
Norme Transitorie e Finali

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facolta' e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Presidente dell'Uninettuno s.r.l. che assume altresi' le funzioni di Rettore, e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Uninettuno s.r.l. stesso, di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.
2. Il Comitato tecnico organizzatore entro 60 giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina degli ordinari organi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.
4. Qualora l'Universita' Telematica Internazionale UNINETTUNO debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale sara' devoluta dal Consiglio di Amministrazione dell'Uninettuno s.r.l.

Art. 17.
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.
2. Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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