Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 novembre 2011, n. 226
Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E LA COESIONE TERRITORIALE
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46 - bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 e in particolare l'articolo 17, comma 4, che prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo e' tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 24 che, tra l'altro, modifica l'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per rendere la determinazione del valore di rimborso a regime congruente con la valorizzazione delle reti in base alla regolazione tariffaria, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riconosca in tariffa l'ammortamento della differenza fra il valore di rimborso nel primo periodo, come determinato dal presente regolamento, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi, determinato dalla regolazione tariffaria;
Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
Considerato che, il presente provvedimento, contribuendo ad accelerare il processo dell'ampliamento dell'area di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alle attuali concessioni, e' volto a rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire lo sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale, promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di sicurezza e degli investimenti e la riduzione dei costi del servizio, a beneficio dei clienti finali;
Considerato che, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si ritiene indispensabile che gli Enti locali appartenenti ad un ambito individuino un'amministrazione o un'organizzazione gia' istituita cui delegare l'espletamento della procedura di gara e che un'amministrazione, quale il Comune Capoluogo o la Provincia, favorisca il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;
Ritenuto che, come richiesto in sede di Conferenza Unificata, l'amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il Comune capoluogo di provincia, qualora presente nell'ambito; mentre negli altri casi possa essere un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto, come una societa' patrimoniale delle reti costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove presente, e che la sua scelta debba essere effettuata dai Comuni dell'ambito;
Ritenuto che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 possa essere svolta dai singoli Enti locali, fornendo alla stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel territorio di riferimento;
Ritenuto che, per una piu' efficace e ordinata gestione del servizio, e' indispensabile un unico canale di comunicazione tra il gestore dell'impianto e gli Enti locali e che quindi, la stazione appaltante, o altro soggetto individuato dai Comuni appartenenti all'ambito, debba gestire il rapporto con l'impresa di distribuzione durante l'esercizio dell'impianto per delega degli Enti locali concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando cosi' la vigilanza e il controllo dei vari Enti locali sul rispetto degli impegni assunti dal gestore nel contratto di esercizio, nonche' le esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo;
Ritenuto che sia necessario prevedere una preferenza per lo scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessita';
Ritenuto che l'ordine di priorita' per le date di scadenza debba seguire un criterio oggettivo quale la media ponderale di scadenza "ope legis" delle concessioni in vigore per gli impianti di distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata sul numero dei clienti; insieme ad un criterio di scaglionamento territoriale che eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa Regione vada in gara nello stesso anno;
Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si applica automaticamente alle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30 e per la parte IV sul contenzioso, per cui le altre disposizioni del medesimo decreto troveranno applicazione alla materia qui disciplinata solo laddove espressamente richiamate dal presente regolamento;
Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le concessioni in essere, per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo transitorio, e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia gia' prevista nelle convenzioni o nei contratti, per evitare contenziosi sulla sua applicazione;
Ritenuto che sia indispensabile ai fini della definizione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta, l'identificazione degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio che in quelli successivi, a regime, in conformita' rispettivamente con gli articoli 15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto tali valori costituiscono importanti parametri da introdurre nel bando di gara sia ai fini della concorrenza, sia ai fini della tutela dei diritti del gestore uscente;
Considerato che l'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede una validita' dei bolli metrici sui misuratori di gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a 15 anni, che le tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa sono obsolete in quanto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nella regolazione della qualita', prevede l' obbligo della loro sostituzione o risanamento, che le tubazioni in acciaio senza protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che la medesima regolazione ha previsto un calendario con l'obbligo di messa in protezione catodica efficace di tali tubazioni;
Considerato che le tariffe determinate dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas a partire dal 1° ottobre 2004 hanno riconosciuto quote annuali di ammortamento in linea con le vite utili ai fini regolatori;
Considerato che l'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile alle concessioni nel gas ai sensi dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo, prevede che nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, e che un premio debba essere corrisposto dall'ente concedente, qualora il concessionario debba applicare tariffe piu' basse di quelle determinate per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
Ritenuto, quindi, che gli oneri dovuti dal distributore agli Enti locali concedenti e ai soggetti da loro delegati debbano coprire i costi effettivamente sostenuti e la remunerazione del capitale investito, qualora la rete sia di proprieta' del Comune stesso, mentre il concessionario debba essere valutato soprattutto sulle condizioni economiche a favore dei clienti finali, sui livelli di sicurezza e qualita' con cui gestisce gli impianti e sulla bonta' del piano di sviluppo degli impianti, contenente sia gli investimenti per espansione e potenziamento sia quelli per il mantenimento in efficienza degli impianti;
Acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con deliberazione 5 agosto 2010 - PAS 17/10;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 7 novembre 2011, protocollo n. 21704;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Emanano
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono:
a) "Ambito" e' l'ambito territoriale minimo ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
b) "Allegato 1" e' l'allegato 1 "Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni d'ambito per l'individuazione della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'articolo 3 del regolamento", facente parte integrante del presente regolamento.
c) "Allegato 2" e' l'allegato 2 "Bando di gara tipo", facente parte integrante del presente regolamento.
d) "Allegato 3" e' l'allegato 3 "Disciplinare di gara tipo", facente parte integrante del presente regolamento.
e) "Allegato 4" e' l'allegato 4 "Dati significativi di aggiudicazione della gara per il monitoraggio degli effetti del decreto", facente parte integrante del presente regolamento.
f) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
g) "Impianto con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara" e' un impianto di distribuzione avente una scadenza ope legis della concessione almeno un anno dopo la data di affidamento del servizio del primo impianto dell'ambito al gestore aggiudicatario della gara d'ambito.
h) "Primo periodo" e' la situazione transitoria, caratterizzata dalla scadenza anticipata ope legis della concessione, a cui si applica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito effettuata ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.
i) "Regime" e' la situazione, caratterizzata dalla scadenza dell'affidamento come prevista negli atti concessori, comunque non superiore a 12 anni dall'affidamento, al termine della durata delle concessioni affidate per la prima volta ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
j) "Scadenza naturale" e' la scadenza dell'affidamento prevista nell'atto di concessione originario o nei successivi atti aggiuntivi, purche' stipulati antecedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
k) "Scadenza ope legis" e' la scadenza della concessione, anticipata rispetto alla scadenza naturale, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 69 della legge 23 agosto 2004, n.239 e dall'articolo 23 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273.
l) "Stato di consistenza" e' l'insieme di documenti comprendente la cartografia, come definita nell'allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 dell'Autorita', e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovra' essere registrato almeno l'anno di posa, il materiale e il diametro.
m) "Stazione appaltante" e' il soggetto che, su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilita' di bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito.
n) "Valore annuo del servizio" e' la somma dei vincoli ai ricavi approvati dall'Autorita' attribuibili a tutti gli impianti di distribuzione dei singoli Comuni dell'ambito, inclusi quelli con scadenza ope legis della concessione successiva alla data di affidamento del servizio del primo impianto.
o) Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicano le definizioni in materia di attivita' di distribuzione di cui alle pertinenti delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno
2000, n. 142:
"Art. 14. Attivita' di distribuzione.
1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e'
attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato
esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a
dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio,
anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo,
di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle
attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il
gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed
approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si
intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell' ambito dei contratti di servizio di cui al
comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di
espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,
l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli
aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i
poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore
del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del
servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni
dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di affidamento, sono
trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel
bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica,
e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla
base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa',
delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi
dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per
contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle
gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse
economico.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla
base delle migliori condizioni economiche e di prestazione
del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale presentati dalle imprese
concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di
proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e'
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad
estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari al valore di rimborso
per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal
distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a
regime, al termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma
1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al
valore delle immobilizzazioni nette di localita' del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti
la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', calcolato secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente e sulla base della
consistenza degli impianti al momento del trasferimento
della proprieta'.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore
di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo
l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le
modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a
queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante
acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del
pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti,
ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002."
"Art. 15. Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione.
1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti
locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni
del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante
l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero
attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di
capitali o in societa' cooperative a responsabilita'
limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo'
anche comportare il frazionamento societario. Ove
l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche
attraverso la nomina di un proprio delegato, il
rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per
gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine
un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle
aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas
avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 51,
52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le
stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione di
aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio
comunale l'assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti;
gli enti locali che non intendono partecipare alla societa'
hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore
nominale iscritto a bilancio della relativa quota di
capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio
unico delle societa' di cui al presente comma per un
periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale
sociale spettante a ciascun ente locale, socio della
societa' risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di
liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del
gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai
commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il
controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8
dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto
stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto
non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la
valutazione del mancato profitto derivante dalla
conclusione anticipata del rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale
procede all'affidamento del servizio secondo le modalita'
previste dall'articolo 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato
in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale
periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto
indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello
scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
che consenta di servire un'utenza complessivamente non
inferiore a due volte quella originariamente servita dalla
maggiore delle societa' oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito
superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero
l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il
40% del capitale sociale.
8.
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti
per la durata in essi stabilita ove questi siano stati
attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
partecipare alle gare indette a norma dell'articolo 14,
comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono
essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e
3 del presente articolo, la partecipazione alle gare e'
consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione
o trasformazione.
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere
per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11
della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17
maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato
dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente
articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla
costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di concessione
del contributo.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 23 agosto 2004, n. 239 ( Riordino del
settore energetico):
"2. Le attivita' del settore energetico sono cosi'
disciplinate:
a) le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli
minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei,
nonche' di trasformazione delle materie fonti di energia,
sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto
degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas
naturale a rete, nonche' la gestione di infrastrutture di
approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di
trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di
interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di
servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le
autorita' competenti;
c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e
gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione,
stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonche' di
trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono
attribuite in concessione secondo le disposizioni di
legge.".
Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del decreto
legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
"Art. 46-bis. Disposizioni in materia di concorrenza e
qualita' dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas.
1. Al fine di garantire al settore della distribuzione
di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di
qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo
economico e per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i criteri di gara e di
valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di
distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo
conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni
economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio
dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza
del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle
reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari
regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza
unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per
lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari,
secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in
base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e
determinano misure per l'incentivazione delle relative
operazioni di aggregazione.
3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione
di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio
di distribuzione di gas e' bandita per ciascun bacino
ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del
relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni
interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono
incrementare il canone delle concessioni di distribuzione,
solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per
cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001,
e successive modificazioni, destinando prioritariamente le
risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela
relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce
deboli di utenti.
4- bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di
cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre
alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le
disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15- quater, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a
rete.".
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133,
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31
luglio 2009, n. 176, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4, della
legge 4 giugno 2010, n. 96, (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2009):
"Art. 17. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia,
nonche' in materia di recupero di rifiuti.
(Omissis).
4. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che
abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'
articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi
transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore
efficienza, prezzi competitivi e piu' elevati livelli di
servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e
regionale, in uno spirito di solidarieta' tra gli Stati
membri, in particolare in casi di crisi del sistema
energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacita'
bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine
di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto
dispongano di sistemi integrati a livello di due o piu'
Stati membri per l'assegnazione della capacita' e per il
controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto
presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste,
contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del
sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire
l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai
programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di
fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di
trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e
le altre attivita' del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando
l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di
misurazione intelligenti, anche ai fini della
diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
per il mercato interno del gas naturale e della sua
coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli
approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il
livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi
disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso di
programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei
picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di
fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore
disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas naturale,
anche favorendo l'accesso a parita' di condizioni di una
pluralita' di operatori nella gestione delle nuove
attivita' di stoccaggio e valutando la possibilita' di
ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
normativa vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonche' di mancato
rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas
naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie
assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro
2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi
inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
apposita tutela in termini di condizioni economiche loro
applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura;
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
del gas naturale, anche demandando all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di
appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,
della disciplina del bilanciamento di merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della
direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini
dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del
gas naturale, consentano la definizione di un'unica
controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
normativo, al processo di aggregazione delle piccole
imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne
l'efficienza e la terzieta';
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di
distribuzione verticalmente integrate non siano in
condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le
dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al
termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti
con i criteri posti alla base della definizione delle
rispettive tariffe;
v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo
svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema
di totale autofinanziamento previsto dall' articolo 2,
comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e
collaborino tra loro anche mediante lo scambio di
informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio.".
La direttiva 2009/73/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. L
211/94 del 14.8.2009.
Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro,
attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il
mercato interno del gas naturale, che modifica l'art. 14
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164:
"Art. 24. Valore di rimborso degli impianti di
distribuzione.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del
2000, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di
proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e'
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad
estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari al valore di rimborso
per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal
distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a
regime, al termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma
1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al
valore delle immobilizzazioni nette di localita' del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti
la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', calcolato secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente e sulla base della
consistenza degli impianti al momento del trasferimento
della proprieta'.».
2. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n.
164 del 2000, primo periodo, dopo le parole: «indicati nel
bando di gara» sono inserite le seguenti: «stimando il
valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo
l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le
modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a
queste ultime immobilizzazioni.».
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
limitatamente al primo periodo di esercizio delle
concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui
all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore
entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di
rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui
all'articolo 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni
nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e
dei contributi privati relativi ai cespiti di localita'.
4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio
di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara
aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di
procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le
lettere di invito, includenti in entrambi i casi la
definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del
valore di rimborso al gestore uscente, e non siano
pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice,
possono procedere all'affidamento del servizio di
distribuzione di gas naturale secondo le procedure
applicabili alla data di indizione della relativa gara.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le gare per l'affidamento del servizio di
distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti
territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.".
Si riporta il testo dell'articolo 113, comma 13, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
"Art. 113. Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica.
(Omissis).
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.".
Si riporta il testo degli articoli 30 e 216 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.:
"Art. 30. Concessione di servizi.
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L. n.
415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le
disposizioni del codice non si applicano alle concessioni
di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a
favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti
e della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel
rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara
informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei
criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
forme piu' ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi
dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che
prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi,
l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta
amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un
soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice
diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita' di
servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per
gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di
tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
discriminazione in base alla nazionalita'.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si
applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143,
comma 7."
"Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi.
(art. 18, direttiva 2004/17)
1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di
concessione di servizi, la presente parte non si applica
alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti
aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui
agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per
oggetto l'esercizio di dette attivita'.
1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti
aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui
agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una
procedura di gara aperta o ristretta, e' tenuto ad
applicare le stesse disposizioni alle quali sono
assoggettati i predetti enti.".
Si riporta il testo dell'articolo 24, lettere a) e b),
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione
del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province),
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1926, n. 52:
"Art. 24. (art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, numero 253). - I
comuni possono valersi delle facolta' consentite dall' art.
1 pei servizi che siano gia' affidati all'industria privata
quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia
trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per
cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre
diritto al riscatto quando sieno passati venti anni
dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni
caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati
dieci.
Qualora i comuni non facciano uso delle facolta' di
riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono
valersene se non trascorso un quinquennio, e cosi' in
seguito di cinque in cinque anni.
Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso
di un anno.
Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai
concessionari un'equa indennita', nella quale si tenga
conto dei seguenti termini:
a) valore industriale dell'impianto e del relativo
materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo
trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e
dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel
materiale ed inoltre considerate le clausole che nel
contratto di concessione siano contenute circa la
proprieta' di detto materiale, allo spirare della
concessione medesima;
b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonche'
importo delle tasse proporzionali di registro anticipate
dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni
concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati
nella lettera precedente;".
Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 21, della
legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.
176, S.O.:
"Art. 30. Misure per l'efficienza del settore
energetico.
(Omissis).
21. La validita' temporale dei bolli metrici e della
marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata
massima fino a 10 metri cubi/h e' di quindici anni,
decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di
verificazione o accertamento della conformita' prima della
loro immissione in commercio.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 46-bis, comma 2, del citato
decreto legge n. 159 del 2007, e dell'articolo 30, comma
26, della citata legge n. 99 del 2009, si veda nelle note
alle premesse.
Per i riferimenti al decreto legislativo n. 164 del
2000 e per il testo degli articoli 14 e 15 dello stesso, si
veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 69 della legge 23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia):
"Art. 69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma
5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa
al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni
in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che
e' fatta salva la facolta' di riscatto anticipato, durante
il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di
affidamento o di concessione. Tale facolta' va esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in
conformita' all'articolo 14 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al
citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre
2007, fatta salva la facolta' per l'ente locale affidante o
concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per un anno la
durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate
motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti
dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non puo'
comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato
il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto
legislativo n. 164 del 2000.".
Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51:
"Art. 23. Disposizioni in materia di energia e
attivita' produttive.
1. Il termine del periodo transitorio previsto
dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e'
automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora
si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma
7 del medesimo articolo 15.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere
ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente
locale affidante o concedente, per comprovate e motivate
ragioni di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, nonche' la facolta' di riscatto anticipato durante il
periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista
nell'atto di affidamento o di concessione.
4. I termini di durata delle concessioni e degli
affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione
della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al
dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se
successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione
delle risultanze finali dell'intervento.
5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento
alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di
impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati
di sessanta giorni, decorrenti:
a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa
come data di avvio delle prime prove di funzionamento del
medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa
come data successiva al completamento del collaudo, a
partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta
in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia
quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio
del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base
oraria.
5-bis. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione
delle domande di liquidazione degli interventi per le
finalita' di cui all'articolo 103, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 marzo
2006. Le disponibilita' finanziarie per i medesimi
interventi che a tale data dovessero risultare ancora non
liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle
incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento
del Ministero delle attivita' produttive da adottare entro
il 30 giugno 2006.".
La deliberazione ARG/gas 120/08 dell'Autorita', e'
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 8
agosto 2008 e nella Gazz. Uff. 4.11.2008, n. 258, S.O.



 
Art. 2
Soggetto che gestisce la gara

1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilita' di demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto gia' istituito, quale una societa' di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante.
2. Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1.
3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1 senza che si sia proceduto all'individuazione del soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il Comune con il maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla Regione una relazione sulla situazione e sulle attivita' svolte, per l'eventuale intervento di cui all'articolo 3. Negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante e' svolto dal Comune capoluogo di provincia.
4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti.
5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalita' di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti, ed e' coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.
6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. L'Ente locale concedente puo' delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente.
7. In caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio, il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che puo' essere assunta dalla maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune, dispone la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito. Inadempienze al contratto di servizio nel rispetto del piano di sviluppo degli impianti o inadempienze gestionali nel singolo Comune sono oggetto di penalita', come previsto nell'articolo 15, comma 7.



Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 113, comma 13, del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 3
Intervento della Regione

1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'articolo 14 , comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito.



Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 14, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 164 del 2000, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 4
Obblighi informativi dei gestori

1. I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente:
a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprieta' dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;
b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attivita' di misura;
c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprieta' degli impianti, quali servitu' e concessioni di attraversamento;
d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalita' di individuazione della fuga;
e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;
f. il costo riconosciuto di localita' e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorita', mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede localita'), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespite e localita' e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'Autorita' o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di localita';
g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all'anzianita' di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, allo retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto e' stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali.
2. I gestori degli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara, oltre alle informazioni di cui al comma 1, sono tenuti a presentare il piano di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente all'attuazione degli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione. Per i medesimi impianti, il gestore e' tenuto a fornire annualmente all'Ente locale concedente lo stato di attuazione del piano di sviluppo degli impianti con giustificazione degli scostamenti e con l'aggiornamento del medesimo piano per il periodo residuo di concessione.
3. I dati di cui al comma 1 sono forniti entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente, termine prorogabile di altri 30 giorni dall'Ente locale medesimo in casi di particolare complessita'.
4. L'Ente locale concedente, entro 60 giorni dal ricevimento dello stato di consistenza, anche previo accesso all'impianto, o dal ricevimento di altre informazioni di cui ai commi 1 e 2 puo' comunicare al concessionario le eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore e' tenuto a rispondere entro 30 giorni.
5. In caso di mancata fornitura dello stato di consistenza entro i termini di cui al comma 3 si applica l'art.10 del DPR 4 ottobre 1986, n. 902.
6. Ferma restando la disciplina in tema di risarcimento del danno ingiusto, il rifiuto del gestore uscente a fornire i dati necessari per l'effettuazione della gara, di cui al comma 1, o il loro ritardo nel fornirli, trascorso il termine perentorio indicato tramite una procedura di messa in mora, puo' costituire motivo per la richiesta di risarcimento danni conseguenti al ritardo nella effettuazione della gara d'ambito.
7. I dati sullo stato di consistenza sono forniti in supporto informatico secondo un formato stabilito dall'Autorita' entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorita' nel proprio provvedimento stabilisce la data entro cui entra in vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data di utilizzo obbligatorio del formato unico il gestore uscente fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo, unitamente ad un foglio elettronico contenente i dati piu' significativi della rete e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B al bando di gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo schede tecniche redatte dall'Autorita', entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
8. Il gestore uscente ha l'obbligo di permettere l'accesso al proprio impianto ai rappresentanti dell'Ente locale concedente, o di un suo delegato, e ai concorrenti partecipanti alla gara di ambito per la verifica dello stato di conservazione dell'impianto medesimo.
9. Il gestore uscente ha l'obbligo di rendere disponibile al gestore subentrante la banca dati dei punti di riconsegna, le fonti contabili obbligatorie e i dati relativi alla gestione in corso d'anno necessari per gli adempimenti previsti dalla regolazione a carico del gestore subentrante, quali la rendicontazione annuale dei dati delle qualita' e della sicurezza.



Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902
(Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di
servizi dipendenti dagli enti locali):
"Art. 10. Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica
del preavviso, il concessionario deve redigere lo stato di
consistenza dell'impianto o dell'esercizio riferito alla
data in cui il preavviso e' notificato.
Detto stato di consistenza dovra' essere immediatamente
comunicato all'ente concedente che, previo accesso
all'impianto od esercizio, dovra', entro trenta giorni
successivi al ricevimento, comunicare al concessionario il
proprio accordo o le eventuali osservazioni e proposte di
rettifica.
Le comunicazioni di cui al precedente comma sono fatte
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di rifiuto o di mancato rispetto del termine
perentorio di cui al primo comma da parte del
concessionario, lo stato di consistenza e' formato, nel
termine dei successivi centoventi giorni, dall'ente
concedente, i cui incaricati, in base ad un decreto del
prefetto, potranno accedere anche coattivamente nelle
officine o negli altri locali dell'impianto o
dell'esercizio.
Lo stato di consistenza e' immediatamente comunicato
dal comune al concessionario che, nel termine perentorio
dei quindici giorni successivi al ricevimento della
comunicazione, potra' far pervenire le sue controdeduzioni,
in mancanza delle quali lo stato di consistenza s'intende
accettato. Nel caso di disaccordo fra le parti decide,
limitatamente all'oggetto della controversia, un collegio
di tre periti, nominati uno per parte dall'ente concedente
e dal concessionario, ed un terzo, con funzioni di
presidente, dal presidente del tribunale nella cui
giurisdizione ha sede l'ente riscattante.".



 
Art. 5
Rimborso al gestore uscente nel primo periodo

1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento.
2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale.
3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, con le modalita' specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprieta' del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente.
4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o piu' dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalita' desumibili dai documenti contrattuali. Cio' vale anche nel caso di cui al comma 1, qualora la modalita' di rimborso alla scadenza naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto faccia riferimento all'articolo 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578.
5. Il valore industriale della parte di impianto di proprieta' del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e' pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili.
6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 e' calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano gia' contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo e' calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilita' non si sono modificate.
7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorita' per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte piu' recenti.
8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi;
b. le modalita' di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilita' e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilita' dei luoghi di posa.
9. Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all'articolo 34, comma 2.c, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, purche' i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano gia' conto di tali oneri.
10. Il valore del degrado fisico e' determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorita', e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorita' ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, e' calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite.
11. Il valore di rimborso al gestore uscente e' ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalita' di cui ai commi 12 e 13.
12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi e quindi escludendo l'IRES, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori si calcolano applicando le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, limitatamente alla parte relativa ai contributi pubblici ed assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Tutti i contributi in detrazione, a prescindere dall'anno in cui sono stati ricevuti, non sono comunque degradati dopo l'anno 2008, in coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria.
13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, un premio all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e l'anno di versamento del premio.
14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto e' valutato:
a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite di cui al comma 10.
Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorita'. Eventuali osservazioni dell'Autorita' sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche.
15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, o ne paga il relativo valore residuo, in conformita' con l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e, se applicabile, in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma 14.
16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprieta' al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il piu' grande fra i seguenti valori:
a. la stima dell'Ente locale concedente;
b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', riconosciuto dal sistema tariffario.
Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprieta' dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente.



Note all'art. 5:
Per il testo degli articoli 14, comma 9, e 15, comma 5,
del citato decreto legislativo n.164 del 2000, si veda
nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 24, comma 4, lettere a) e
b), del citato regio decreto n. 2578 del 1925, si veda
nelle note alle premesse.
L'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n.
98, S.O., indi abrogato, recava: "Stima sommaria
dell'intervento e delle espropriazioni del progetto
definitivo".
La deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorita', e'
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 17
novembre 2008 e nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2009, n. 2.



 
Art. 6
Rimborso al gestore uscente a regime

1. Nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente e' valutato come previsto nell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni.



Note all'art. 6:
Per il testo dell'articolo 14, comma 8, del citato
decreto legislativo n. 164 del 2000, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 7
Proprieta' degli impianti

1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprieta' di tale porzione di impianto se:
a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si e' raggiunta la scadenza naturale del contratto;
b. o si e' nelle condizioni previste nell'articolo 5, comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato.
2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la proprieta' dell'impianto era gia' dell'Ente locale concedente o di una societa' patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprieta' della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6. Il gestore subentrante mantiene la proprieta' di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilita' funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio.
 
Art. 8

Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di
impianti

1. Il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11. I criteri per la definizione del corrispettivo sono definiti dall'Autorita' entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il gestore corrisponde annualmente al soggetto di cui all'articolo 2, comma 5, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di localita' relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attivita' di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.
3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle societa' patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorita' riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprieta', che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorita' e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di localita' riconosciuto dall'Autorita'.
4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprieta' dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprieta' del gestore, nonche' della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell'esito della gara.
5. Il gestore e' tenuto al pagamento della tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua proprieta', a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita all'Ente locale alla sua scadenza.
6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si e' impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita' nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli diventano negoziabili, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorita' aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli sono di proprieta' del gestore.
 
Art. 9
Bando di gara e Disciplinare di gara

1. La stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonche' la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota.
2. La stazione appaltante invia il bando di gara e il disciplinare di gara all'Autorita', insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1. L'Autorita' puo' inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante.
3. Al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetusta' dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densita' abitativa. Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere. Le condizioni minime di sviluppo possono comprendere:
a. la densita' minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio lo sviluppo dell'impianto di distribuzione (estensione di rete e eventualmente potenziamento della rete esistente);
b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete, che, in seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende obbligatorio il potenziamento dell'impianto di distribuzione;
c. gli interventi per la sicurezza e per l'ammodernamento degli impianti come previsti dalla regolazione, quale la sostituzione o risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa, la messa in protezione catodica efficace delle condotte in acciaio, la introduzione dei misuratori elettronici;
d. la vita residua media ponderata dell'impianto, al di sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di dispersione per km di rete, e' obbligatoria la sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti.
4. Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'articolo 15. In particolare il documento guida contiene:
a. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento;
b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;
c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalita' di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali priorita' negli interventi di sostituzione.
5. Il bando di gara e' unico per ciascun ambito ed e' costituito dalla parte generale, con le informazioni dettagliate per la partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua gestione, nonche' gli oneri da riconoscere una tantum ed annualmente alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di servizio, e da una serie di allegati contenente le informazioni specifiche per ogni Comune appartenente all'ambito.
6. Le informazioni specifiche per ogni Comune, contenute negli allegati di cui al comma 5, sono le seguenti:
a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati piu' significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di localita'. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti realizzati successivamente;
c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui al comma 4;
d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprieta' degli impianti, quali servitu' e concessioni di attraversamento;
e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di societa' patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3;
f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4 comma 1, lettera g);
g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:
i. la data di subentro;
ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
h. il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei lavori stradali;
i. L'entita' della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonche' i relativi regolamenti.
7. Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non e' previsto nel piano di sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.
8. Il bando di gara riporta in allegato la bozza di contratto di servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorita' ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. Il contratto di servizio e' finalizzato, successivamente alla aggiudicazione della gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all'articolo 15 e gli altri impegni assunti dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta. ll contratto di servizio deve prevedere il diritto da parte del gestore di alienare eventuali beni di proprieta' degli Enti locali concedenti o della societa' patrimoniale delle reti qualora il piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione.
9. Il disciplinare di gara e' unico per ambito e riporta i criteri di valutazione della gara e le informazioni dettagliate per la presentazione delle offerte.
10. Tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti per la gara sono trasmessi con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente o partecipante ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli allegati 2 e 3.



Note all'art. 9:
Per il testo dell'articolo 14, comma 1, del citato
decreto legislativo n.164 del 2000, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 10
Requisiti per la partecipazione alla gara

1. I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. Per la prima gara, indetta dopo il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 10, del sopracitato decreto legislativo e dell'articolo 46-bis, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che sono incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'art.4, comma 2, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' dell'energia elettrica e il gas.
3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. E' fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
4. I partecipanti alla gara devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210 o che, qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi, e dimostrare il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico.
5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacita' economica e finanziaria:
a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all'indizione della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della societa' partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della sua controllante, relativi agli ultimi tre anni;
b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito attestanti che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilita' di accedere al credito per un valore pari o superiore alla somma del 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti nell'ambito di gara, inclusi quelli relativi agli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara.
6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacita' tecnica:
a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacita' di operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti;
b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a:
b1. titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da possedere al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purche' in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il presente requisito;
b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti:
b.2.1. titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito;
b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la capacita' di gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione di:
b.2.2.1. disponibilita' di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas);
b.2.2.2. disponibilita' di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall'Autorita', quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle societa' di vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell'ambito oggetto di gara;
b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualita' del servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta;
c. Possesso di certificazione di qualita' aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche;
d. Esperienza di operare in conformita' con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previste nell'articolo 32, comma 32.2, della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.
7. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I singoli partecipanti al raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, alle lettere a), c) e d) del comma 6. I requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per l'impresa mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%. Nel caso di partecipazione di una nuova societa' di capitali costituita dalla partecipazione di differenti imprese, questa puo' far valere i requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima societa'.
8. I rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente la forma di societa' di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo deve anche impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Qualora una impresa mandante ceda la propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario, l'acquirente della partecipazione deve sottoporre preventivamente, al soggetto di cui all'articolo 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacita' economica e finanziaria e di capacita' tecnica in misura non inferiore a quella detenuta dall'impresa cedente la partecipazione, che e' stata utilizzata ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese, di cui al comma 7. Il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5, puo' fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa.
9. La stazione appaltante ha la facolta' di verificare il possesso dei requisiti in accordo a quanto previsto all'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il gestore subentrante e' tenuto al rispetto degli obblighi sulla tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti di cui al decreto di cui all'articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.



Note all'art. 10:
Per il testo degli articoli 14, comma 5, e 15, comma 7,
del citato decreto legislativo n.164 del 2000, si veda
nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 46-bis, comma 4-bis, del
citato decreto legge n. 159 del 2007, si veda nelle note
alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificato dall'art.4, comma 2, lettera b) del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70:
"Art. 38. Requisiti di ordine generale.
(art. 45, direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n.
554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000).
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale
l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1,
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47,
comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini
del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario,
l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati
del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1,
del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.".
Si riporta il testo dell'articolo 2359 del Codice
civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 23
marzo 1999, n. 68, S.O.
La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per
il rilancio dell'economia), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
24 ottobre 2001, n. 248.
Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210
(Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22
novembre 2002, n. 266, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25
settembre 2002, n. 225.
Si riporta il testo degli articoli 37 e 48 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di concorrenti.
(art. 13, L. n. 109/1994; art. 11 D.Lgs. n. 157/1995;
art. 10, D.Lgs. n. 358/1995; art. 23, D.Lgs. n. 158/1995;
art. 19, commi 3 e 4, L. n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di
tipo verticale si intende una riunione di concorrenti
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi'
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40,
sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in
valore il quindici per cento dell'importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di
realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle
opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che
possono essere periodicamente revisionati con il
regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto
la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite
dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si
applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo'
recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire."
"Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti.
(art. 10, L. n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita'
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede
di controllo, verificano il possesso del requisito di
qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero
attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i contratti affidati a contraente generale;
per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'art. 6
comma 11. L'Autorita' dispone altresi' la sospensione da
uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento.
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della
facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti
invitati di comprovare il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in
sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo.
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresi',
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi
non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e
si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 164 del 2000:
"Art. 28. Compiti del Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato.
(Omissis).
6. Al fine di individuare gli strumenti utili a
governare gli effetti sociali della trasformazione del
sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici e normativi, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
garantiscono, nella fase di avvio del processo di
liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali
anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In
particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con
proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto
sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per
un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi
alle trasformazioni del settore del gas. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
inoltre a porre in atto gli opportuni strumenti di
monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali,
operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo
di liberalizzazione, del mercato del gas italiano ed
europeo, con particolare riferimento al settore della
distribuzione del gas.".



 
Art. 11
Commissione di gara

1. La commissione di gara e' composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi pubblici locali.
2. I commissari, incluso il presidente, sono nominati dalla stazione appaltante.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.
4. I commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare i requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8, nei cinque anni precedenti la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti degli Enti locali appartenenti all'ambito di gara ne' della relativa Provincia o Regione; inoltre, in tale periodo, non devono aver avuto alcun rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad eccezione di eventuali partecipazioni a commissioni di gara.
5. I commissari sono scelti tra professionisti iscritti da almeno dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci anni di esperienza nel settore gas presso imprese e/o istituzioni o professori universitari di ruolo.
6. I commissari non devono essere in potenziale conflitto di interesse, e in particolare, oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 4, non devono aver svolto nel biennio precedente ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente allo specifico contratto di affidamento.
7. Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.



Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell' articolo 51 del Codice di
procedura civile:
"Art. 51. Astensione del giudice.
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.".



 
Art. 12
Criteri di aggiudicazione delle offerte

1. L'aggiudicazione e' effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
a. condizioni economiche di cui all'articolo 13;
b. criteri di sicurezza e di qualita' di cui all'articolo 14;
c. piani di sviluppo degli impianti di cui all'articolo 15.
2. Il disciplinare di gara specifica dettagliatamente per ciascun criterio di valutazione i sub-criteri e i relativi punteggi, che possono essere modificati in base alle specificita' della rete e alle esigenze locali, purche' giustificati nella nota di cui all'articolo 9, comma 1. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 fornisce indicazioni piu' dettagliate sui sub-criteri.
 
Art. 13
Condizioni economiche

1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono:
a. Entita' dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorita', espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto e' pari in ciascun anno alla somma di:
i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di localita' appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara;
ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2 comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2, nella misura riconosciuta in tariffa;
b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento;
c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni gia' metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessita';
d. percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con un tetto del 5%;
e. investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali del distributore previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6. Gli interventi di efficienza energetica addizionali sono quelli sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del citato decreto e del decreto ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas. Le relative modalita' operative sono stabilite dall'Autorita' entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla lettera a del comma 1 e' 13 punti, per l'insieme delle condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 e' 5 punti, per la condizione di cui alla lettera d del comma 1 e' di 5 punti e per gli investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1 e' di 5 punti.
3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si e' gia' raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la condizione di cui al comma 1, lettera c.
4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditivita' economica finanziaria dell'impresa, a potenziale discapito della qualita' del servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.
5. Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo 8 comma 6, oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio. E' previsto un anno di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, puo' completare gli investimenti previsti nell'anno precedente.



Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ( Revisione e
aggiornamento dei D.M. 20 luglio 2004, concernenti
l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili):
"Art. 5. Verifica di conseguimento degli obiettivi e
sanzioni.
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
verifica che ciascun distributore possegga titoli
corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi
assegnato, ai sensi dell'art. 3, maggiorato di eventuali
quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al
successivo comma 3 o dall'aggiornamento degli obiettivi
quantitativi nazionali di cui all'art. 2, comma 7, ed
informa il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli
esiti della verifica.".
Il decreto ministeriale 20 luglio 2004 per il settore
gas (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per
l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di
energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo
1999, n. 79), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre
2004, n. 205.



 
Art. 14
Criteri di sicurezza e qualita' del servizio

1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare nella valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli obblighi o al livello generale, per il tempo di pronto intervento, fissati dall'Autorita', che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza:
i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'articolo 4 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.;
ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'articolo 5 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.;
iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all'articolo 10 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.;
iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, comma 32.2, lettera a) della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.
2. Il criterio relativo alla qualita' del servizio e' il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorita', che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro della qualita' del servizio, scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorita', vigente al momento dell'emissione del bando di gara. Per un ambito con un basso livello di metanizzazione puo' essere scelto il tempo di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui e' stato raggiunto un buon livello di maturita' della metanizzazione puo' essere scelta la fascia di puntualita' per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri piu' attinenti alle caratteristiche dell'ambito.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza e' di 22 punti e quello al criterio della qualita' del servizio di 5 punti.
4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato 3 riporta in dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine dell'attribuzione del punteggio e della verifica annuale, anche in funzione di eventuali variazioni che l'Autorita' abbia deliberato, prima della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, di apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di regolazione, e la specificazione del livello utile per il massimo punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o di qualita' al di sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito alcun punteggio addizionale. Il livello utile per il massimo punteggio puo' essere modificato dall'Autorita' in concomitanza di variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi periodi regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica.
5. L'offerta deve essere corredata da una nota sull'organizzazione prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale offerto per il parametro relativo al pronto intervento di cui al comma 1, punto iv e al parametro di qualita' di cui al comma 2.
6. Il contratto di servizio prevede le modalita' per la verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto di un valore soglia, valutato con le modalita' di cui al comma 7.
7. Al fine della previsione di decadenza viene considerato, come indicatore complessivo di sicurezza e qualita', la somma dei punteggi corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e qualita' raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto di servizio, il valore piu' alto fra:
a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualita' in base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della medesima impresa e quello della seconda classificata;
b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualita' in base ai livelli offerti dall' impresa aggiudicataria in sede di gara.
 
Art. 15
Piano di sviluppo degli impianti

1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto.
2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e puo' prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi.
3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti:
a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione;
b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di:
i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non e' possibile, qualitative;
ii. miglioramento della continuita' di servizio in caso di disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete;
iii. quantita' di rete complessivamente offerti per estensione e potenziamento, purche' giustificata da analisi di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei comuni montani. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio;
c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti in termini di:
i. attendibilita' delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione;
ii. quantita' di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purche' giustificata da analisi di costi benefici. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio.
d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilita' dell'offerta in impianti di distribuzione gia' gestiti dal distributore, in particolare sara' valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti:
i. impianti telecontrollati;
ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o equivalenti;
iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica;
iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto dall'Autorita' nella regolazione della qualita' del servizio;
v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorita'.
4. Il punteggio massimo attribuibile e' di 45 punti. Negli ambiti in cui la metanizzazione e' in via di sviluppo, il punteggio maggiore e' attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione gia' maturo alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti.
5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificita' degli ambiti, la stazione appaltante puo' modificare i punteggi, giustificando la modifica nella nota di cui all'articolo 9, comma 1.
6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono cambiare con il tempo per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige un obbligo di realizzazione.
7. Il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli impianti, con le previsioni sia delle penalita' economiche sia delle ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo ritardo. Le penalita', con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara.
8. L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilita' economica degli investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e 14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali, e' corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro:
a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi;
b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare e' richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarra', nonche' l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento di cui disporra' per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita' di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, di cui all'articolo 14;
c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore;
d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'articolo 9, comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati;
e. la composizione e la giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori;
f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento;
g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.
 
Art. 16
Offerte anomale

1. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del piano di investimento e' pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.
2. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualita' e' pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.
3. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando il tasso interno di redditivita' degli investimenti nel piano industriale di cui all'articolo 15, comma 8, risulta inferiore al 5% in termini reali, al netto delle imposte.
4. La Commissione verifica sistematicamente che il piano industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del settore e della regolazione in vigore.
5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o plausibili, la Commissione richiede informazioni aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta.
6. La Commissione ha la facolta' di verificare la congruita' dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte.
7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
8. La Commissione procede ad una verifica rigorosa delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala, esprimendo un proprio giudizio sulla validita' di tali giustificazioni.



Note all'art. 16:
Si riporta il testo degli articoli 87 e 88 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 87. Criteri di verifica delle offerte
anormalmente basse.
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva
2004/17; art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 19,
D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25,
D.Lgs. n. 158/1995; articolo unico, L. n. 327/2000).
1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la
stazione appaltante richiede all'offerente le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono
a formare l'importo complessivo posto a base di gara,
nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli
altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai
sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi
solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo
esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del
processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del
servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i
prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle
forniture, dei servizi offerti;
e).
f).
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche'
al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla
relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3
luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati
nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione
di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere
considerate anche le informazioni fornite dallo stesso
soggetto interessato relativamente all'avvenuto
adempimento, all'interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un
aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo
solo motivo unicamente se, consultato l'offerente,
quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un
termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a
quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato
concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente
la Commissione."
"Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione
delle offerte anormalmente basse.
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva
2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 89, D.P.R. n.
554/1999)
1. La stazione appaltante richiede, per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
giustificazioni.
1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga
opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri
stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni
prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere
l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto
all'offerente le precisazioni rienute pertinenti.
2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore
a cinque giorni per presentare, per iscritto, le
precisazioni richieste.
3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui
al comma 1¬bis, ove istituita, esamina gli elementi
costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni
fornite.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta
eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca
l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni
lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di
convocazione stabilita, la stazione appaltante puo'
prescindere dalla sua audizione.
6.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa,
e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore offerta non
anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' si
sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso
di gara o nella lettera di invito, puo' procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di
verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali
esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli
elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile,
e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore
della migliore offerta non anomala.".



 
Art. 17
Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali

1. Ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento, tutti i soggetti che agiscono da stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti, entro 60 giorni dall'aggiudicazione della gara, a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento dell'energia i dati significativi con cui si sono aggiudicate le gare, come riportati nello schema in allegato 4. Su richiesta, la stazione appaltante invia il verbale della gara al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale stipulano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un apposito protocollo d'intesa con ANCI e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per porre in essere, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, specifiche iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli Enti locali, nonche' per istituire un comitato, che puo' essere allargato anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo svolgimento e gli esiti delle gare ed esaminare l'opportunita' di eventuali chiarimenti e proposte di modifiche al presente regolamento.
 
Art. 18

Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti internet dei Ministeri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 301
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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