Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 gennaio 2012
Autorizzazione e designazione di Eco Certificazioni SpA, in Faenza, quale organismo di valutazione della conformita' alla direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE sopra citata;
Vista l'istanza del 26 agosto 2011, acquisita in atti il 6 settembre 2011 al n. 0163346 con la quale l'Organismo Eco Certificazioni SPA ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' alla direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione;
Vista la convenzione del 13 giugno 2011, tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Organismo nazionale di accreditamento - ACCREDIA, con cui sono regolati i rapporti di affidamento delle attivita' di valutazione e vigilanza degli organismi notificati per la direttiva 97/23/CE;
Considerato che con delibera 19 dicembre 2011 del Dipartimento certificazioni ed ispezioni di ACCREDIA - Comitato Settoriale di Accreditamento Organismi notificati, acquisita agli atti in data 11/01/2012, l'Organismo Eco Certificazioni SPA e' stato accreditato per la direttiva 97/23/CE;

Decreta:

Art. 1

1. L'Organismo Eco Certificazioni SPA con sede in via Mengolina,33 - 48018 Faenza (Ravenna) e' autorizzato, in conformita' all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:
Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;
Modulo B - esame CE del tipo;
Modulo B1 - esame CE della progettazione;
Modulo C1 - conformita' al tipo;
Modulo D - garanzia qualita' produzione;
Modulo D1 - garanzia qualita' produzione;
Modulo E - garanzia qualita' prodotti;
Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti;
Modulo F - verifica su prodotto;
Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;
Modulo H - garanzia qualita' totale;
Modulo H1 - garanzia qualita' totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.
 
Art. 2

1. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al netto delle tariffe da corrispondere ad Accredia per il rilascio dell'accreditamento.
2. La Direzione Generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, si riserva in qualsiasi momento di richiedere copia integrale delle certificazioni rilasciate e dei rapporti di prova.
3. Ogni anno l'Organismo invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attivita' svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attivita' di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.
 
Art. 3

1. Ove non diversamente stabilito, la verifica della permanenza dei requisiti di autorizzazione e' effettuata dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia al fine di accertare che l'Organismo rispetti nel tempo i requisiti e le condizioni per le quali e' stato accreditato.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia e, contestualmente, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali proprie, e' disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformita' rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Tutti gli atti relativi alla attivita' di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.
 
Art. 4

1. La presente autorizzazione ha efficacia temporale pari al certificato di accreditamento rilasciato con delibera del 19 dicembre 2011 di cui in premessa.
 
Art. 5

1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica ed a quelle di vigilanza degli organismi si applicano le disposizioni di cui alla Decisione n.768/2008/CE e al Regolamento n.765/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 
Art. 6

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' notificato alla Commissione europea. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario
Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: Vecchio
 
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