Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 gennaio 2012
Autorizzazione all'Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare a svolgere le attivita' di controllo per la DOCG «Aglianico del Taburno» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita'
e la tutela del consumatore

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Taburno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e, contestualmente, ha revocato la denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto dirigenziale prot. 24411 del 21 ottobre 2011 concernente la proroga del decreto di conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo affidate con decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008, tra le quali la DOC «Aglianico del Taburno» e «Taburno»;
Vista la nota del 28 dicembre 2011 con la quale il Consorzio tutela vini samnium ha comunicato la volonta' della filiera di individuare l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno»;
Vista la nota prot. 2011.0990210 del 30 dicembre 2011 inoltrata dalla competente regione Campania con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare per la denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare;

Decreta:

Art. 1

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli, corso Meridionale, 6, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Aglianico del Taburno» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare di cui all'art. 1, di seguito denominato «struttura di controllo autorizzata», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilita', un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine ed atte a divenire a denominazione di origine detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.
 
Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.
3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.
 
Art. 4

1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
3. Le partite dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno», provenienti dalla vendemmia 2010, possono essere commercializzate con la denominazione di origine controllata e garantita secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 settembre 2011 a condizione che i soggetti interessati effettuino una preventiva comunicazione alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto giacente presso le stesse.
4. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 2011, indicato nelle premesse, le disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili anche a carico dei soggetti utilizzatori delle partite dei vini a denominazione di origine controllata e/o atte a divenire a denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno» provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti che, fino all'esaurimento delle scorte, si trovano gia' confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto giacente presso le stesse.
Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2012

Il direttore generale: La Torre
 
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