Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 30 dicembre 2011 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della societa' Aerolineas Argentinas S.A. (Decreto n. 63653). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto l'accordo in data 12 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Aerolineas Argentinas S.A., nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 16 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori dalla societa' di cui trattasi di cui 5 della sede di Roma e 3 dello scalo di Fiumicino (Roma); Visto il decreto n. 60743, del 26 luglio 2011 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 16 maggio 2011 al 15 novembre 2011, in favore di 8 lavoratori dipendenti della societa' Aerolineas Argentinas S.A. delle sedi di: Roma e Fiumicino (Roma); Vista l'istanza con la quale la societa' Aerolineas Argentinas S.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 16 novembre 2011 al 15 maggio 2012, in favore di 8 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Roma e Fiumicino (Roma); Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 16 novembre 2011 al 15 maggio 2012, in favore di 8 lavoratori dipendenti dalla societa' Aerolineas Argentinas S.A., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 12 maggio 2011, in favore di 8 lavoratori dipendenti della societa' Aerolineas Argentinas S.A. cui n. 5 (assistenti di terra) della sede di Roma e n. 3 (assistenti di terra) dello scalo di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 16 novembre 2011 al 15 maggio 2012. Matricola INPS: 7002700547. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro. |
| Art. 4
La societa' Aerolineas Argentinas S.A. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2011
Il Ministro: Fornero |
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