Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 novembre 2011
Avvio della procedura per l'individuazione dei soggetti rappresentativi del mondo associativo ed organizzativo della pesca per la partecipazione alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, legge 7 marzo 2003 n. 38» e ss. mm.ii;
Visto in particolare l'art. 3 che indica nella composizione della Commissione consultiva rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, delle organizzazioni nazionali della pesca sportiva, comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
Considerata l'esigenza di procedere ad una ricognizione dei soggetti attualmente rappresentativi del mondo associativo ed organizzativo della pesca e dell'acquacoltura ai fini della partecipazione ai citati organi consultivi;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 10 febbraio 2011;
Ritenuto utile acquisire, da parte dei soggetti interessati, elementi finalizzati alla valutazione della rappresentativita';

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di individuare i soggetti rappresentativi del mondo associativo ed organizzativo della pesca e dell'acquacoltura per la partecipazione alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e' avviata la procedura finalizzata all'acquisizione, da parte dei soggetti interessati, degli elementi utili per la definizione della rappresentativita'.
2. Le imprese e le cooperative considerate ai fini del presente decreto sono quelle definite agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 154/2004.
 
Art. 2

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le associazioni nazionali delle imprese di pesca sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza, corredata da una copia di statuto ed atto costitutivo, in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:
a) numero delle imprese associate in via esclusiva all'associazione istante con l'indicazione, per ciascuna impresa, degli estremi di identificazione come risultanti dal registro delle imprese tenuto dalla Camere di commercio;
b) diffusione e presenza territoriale.
 
Art. 3

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza, corredata da una copia di statuto ed atto costitutivo, in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:
a) numero delle imprese associate in via esclusiva all'associazione istante con l'indicazione, per ciascuna impresa, degli estremi di identificazione come risultanti dal registro delle imprese tenuto dalla Camere di commercio;
b) diffusione e presenza territoriale.
 
Art. 4

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le associazioni che rappresentano le cooperative di pesca e acquacoltura sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:
a) numero delle cooperative associate in via esclusiva all'associazione istante con l'indicazione, per ciascuna impresa, degli estremi di identificazione come risultanti dal registro delle imprese tenuto dalla Camere di commercio;
b) numero dei soci;
c) diffusione e presenza territoriale.
 
Art. 5

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le organizzazioni sindacali del settore della pesca sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:
a) numero dei lavoratori iscritti;
b) sedi a livello nazionale, regionale, provinciale e di marineria;
c) aver stipulato il CCNL di riferimento del settore per i soggetti rappresentati.
 
Art. 6

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le organizzazioni nazionali della pesca sportiva sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza, corredata da una copia di statuto ed atto costitutivo, in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:
a) numero di associati;
b) diffusione e presenza territoriale.
 
Art. 7

1. La valutazione dei requisiti richiesti dagli articoli precedenti ai fini della valutazione della rappresentativita', e' demandata ad apposita Commissione tecnica, la cui nomina sara' formalizzata con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in cui saranno definiti i criteri e le direttive per lo svolgimento dei lavori della Commissione, che dovranno essere ultimati entro il 30 marzo 2012.
2. La Commissione tecnica sara' composta di cinque membri ed un segretario.
3. I membri della Commissione non devono intrattenere, o aver intrattenuto negli ultimi tre anni, alcun tipo di collaborazione professionale con gli enti di cui deve essere valutata la rappresentativita'.
 
Art. 8

1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la Commissione tecnica di cui all'art. 7 del presente decreto, effettua i controlli in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato nelle istanze presentate, anche consultando direttamente gli archivi delle pubbliche amministrazioni.
2. Qualora in sede di controllo delle istanze di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto, una o piu' imprese risultino aderire a piu' Associazioni istanti, la Commissione tecnica chiede alle stesse Associazioni la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte delle suddette imprese, quali proprie associate, relativa all'adesione in via esclusiva ad una soltanto di esse. In tal caso, l'impresa viene considerata nel numero delle iscritte all'Associazioni cui dichiari di appartenere in via esclusiva. La mancata produzione della dichiarazione sostitutiva determina l'impossibilita' di considerare le imprese interessate ai fini delle determinazione del grado di rappresentativita' delle Associazioni che le abbiamo indicate come proprie associate.
3. In merito alle istanze presentate ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, la Commissione tecnica puo' chiedere alle Associazioni istanti copia del libro dei soci delle cooperative dichiarate quali proprie associate al fine di verificare la corrispondenza con il numero dei soci dichiarati al momento dell'istanza.
 
Art. 9

1. Ai fini della determinazione del grado di rappresentativita', gli elementi forniti dagli interessati di cui agli articoli precedenti, ove richiesto, saranno valutati come segue:
a) numero imprese/cooperative:
da 1 a 100 punti 2;
da 101 a 200 punti 4;
da 201a 300 punti 7;
da 401 a 500 punti 10;
da 501 a 700 punti 15;
da 701 a 1000 punti 20;
oltre 1001 punti 25;
b) numero dei soci delle cooperative sommato a quello dei dipendenti delle cooperative / numero lavoratori iscritti / numero associati
da 1 a 1000 punti l;
da 1001 a 2000 punti 2;
da 2001 a 3000 punti 3;
da 3001 a 4000 punti 4;
da 4001 a 5000 punti 5;
da 5001 a 6000 punti 6;
da 6001 a 7000 punti 7;
da 7001 a 8000 punti 8;
da 8001 a 9000 punti 9;
da 9001 a 10000 punti 10;
oltre 10000 punti 11;
c) presenza territoriale:
1 regione punti 2;
da 2 a 3 regioni punti 3;
da 4 a 5 regioni punti 4;
da 6 a 7 regioni punti 5;
da 8 a 9 regioni punti 6;
da 10 a 11 regioni punti 7;
da 12 a 13 regioni punti 8;
da 14 a 15 regioni punti 9;
oltre 15 regioni punti 10;
d) stipula del CCNL di settore:
Si punti 1;
No punti 0.
2. Alle attivita' connesse ex art. 7 del decreto legislativo n. 154/2004 verra' attribuito il valore del 50% rispetto alle attivita' principali di pesca e acquacoltura.
3. Saranno considerati rappresentativi i soggetti che raggiungeranno complessivamente il 10% del punteggio totale attribuito nella categoria di appartenenza.
 
Art. 10

1. La valutazione del grado di rappresentativita' degli enti in premessa, sara' compiuta, con le modalita' di cui al presente decreto, con cadenza triennale.
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.it.

Roma, 9 novembre 2011

Il Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 167
 
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