Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4 |
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 28; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante norme concernenti l'attivita' di acquacoltura; Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima; Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008; Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 dicembre 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. - La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009),e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S. O. - La legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, S.O., cosi' recita: «Art. 7 (Classi di pesca). - L'attivita' di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva. La pesca professionale e' l'attivita' economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo. La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.». - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attivita' di acquicoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, cosi' recita: «Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge per attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.». - Il testo dell'art. 8, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1998, n. 298, cosi' recita: «Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita'). - 1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.». - Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'art. 3. 2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico. 6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto." 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.». «Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pesca turismo"; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo"; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione. 2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. 3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.». - Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358. - Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2004, n. 145, cosi' recita: «2. La pesca marittima e' l'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalita' professionali o sportive. 3. Il sistema di controllo sulle attivita' di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale e' disciplinato con il regolamento di cui all'art. 10.». - Il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004, cosi' recitano: «Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili. 2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare. 3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.». «Art. 7 (Vigilanza sulla pesca). - 1. L'attivita' amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.». «Art. 8 (Responsabilita' civile). - 1. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.». «Art. 9 (Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689). - 1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.». - Il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146, cosi' recita: «2. L'imprenditore ittico di cui all'art. 6, titolare di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi. 2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.». - Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223. - Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409. - Il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita: «120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' altresi' destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.». - Il Regolamento (CE) n. 1005/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2008, n. L 286. - Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343. - Il Regolamento (CE) n. 404/2011 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2011, n. L 112. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 28, comma 1, della citata legge n. 96 del 2010, cosi' recita: «Art. 28 (Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura). - 1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonche' del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura; c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalita' dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio; e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.». - Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1198/2006, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1005/2008, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Pesca professionale
1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. 2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione; d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. 4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O., cosi' recita: «Art. 19 (L) (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza). (Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10). (Omissis). 2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16, nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.». - Il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., cosi' recita: «2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.».
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| Art. 3 Acquacoltura
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. 2. Sono connesse all'acquacoltura le attivita', esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a: a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di cui al comma 1; b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonche' alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso; c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2135 del Codice civile cosi' recita: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Per il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si veda nelle note all'art. 2. Per il testo dell'art. 24, comma 2, della legge n. 104 del 1992, si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 4 Imprenditore ittico
1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attivita' connesse. 2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3. 4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. 5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu' rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004, cosi' recita: «Art. 4 (Licenza di pesca). - 1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'art. 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.». - Il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O., cosi' recita: «Art. 6 (Obblighi dell'Armatore e del Comandante). - (Omissis). 4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente decreto.». - Il testo dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94, cosi' recita: «Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'art. 6.».
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| Art. 5 Giovane imprenditore ittico
1. E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni. 2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili: a) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni; b) le societa' in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu' soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a); c) le societa' di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici. 3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale». 4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita' di cui al presente comma».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 441 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita'). - 1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e pesca e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999». - Per il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 6 Pesca non professionale
1. La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. 2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. 5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e' consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
Note all'art. 6: - Il capo III del titolo I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, e' cosi' rubricato: «Capo III Della ricerca scientifica e tecnologica».
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| Art. 7 Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalita' di cui alla lettera d); f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati; g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione; h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente; i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso. 2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. 3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, cosi' recita: «Art. 16 (Ripopolamento diretto e trapianto). - 1. In deroga all'art. 15, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attivita'. 2. Gli Stati membri provvedono affinche' la cattura di organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo 1 avvenga secondo modalita' compatibili con eventuali misure di gestione comunitarie applicabili alla specie in questione. 3. Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo 1 devono essere rigettati in mare o destinati all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati, essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 15. 4. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il ripopolamento diretto con specie non autoctone, salvo se tali operazioni sono svolte in conformita' dell'art. 22, lettera b), della direttiva 92/ 43/CEE.».
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| Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere h) ed i), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 7 non e' applicata sanzione se la cattura e' stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. |
| Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell'articolo 7, comma 1; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato; c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui e' vietata la cattura. |
| Art. 10 Illeciti amministrativi
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validita'; b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale; f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria; g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito; h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione; i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica; m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompere volontariamente il segnale; n) falsificare o occultare la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca; o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite; p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee; q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi; r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente; s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 146 del Codice della navigazione cosi' recita: «Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi. Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.». - Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1005/2008, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, si veda nelle note all'art. 7.
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| Art. 11 Sanzioni amministrative principali
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque: a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi; b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3. 4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque: a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea; b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso. 5. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 12 Sanzioni amministrative accessorie
1. Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e comunitarie. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore; c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h) dell'articolo 10, comma 1. 2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. |
| Art. 13 Disposizioni procedurali
1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e' il Capo del compartimento marittimo.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti alla legge n. 689 del 1981, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 14 Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi
1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011. 2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t). 3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. 4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di pesca.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009, cosi' recita: «Art. 92 (Sistema di punti per infrazioni gravi). - 1. Gli Stati membri applicano un sistema di punti per infrazioni gravi a norma dell'art. 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, in base al quale la commissione di un'infrazione alle norme della politica comune della pesca da' luogo all'assegnazione di un numero adeguato di punti al titolare della licenza di pesca. 2. Se una persona fisica ha commesso un'infrazione grave o una persona giuridica e' dichiarata responsabile di un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca, al titolare della licenza di pesca e' assegnato un numero adeguato di punti di penalita'. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprieta' dopo la data dell'infrazione. Il titolare della licenza di pesca puo' presentare ricorso in conformita' della legislazione nazionale. 3. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a un determinato numero, la licenza di pesca e' automaticamente sospesa per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo e' fissato a quattro mesi se la licenza di pesca e' sospesa una seconda volta, a otto mesi se la licenza di pesca e' sospesa una terza volta e a un annose la licenza di pesca e' sospesa una quarta volta a seguito dell'assegnazione del suddetto numero di punti al titolare. Se detto numero di punti e' assegnato al titolare una quinta volta, la licenza di pesca e' revocata a titolo definitivo. 4. Se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca sono annullati. 5. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 119. 6. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti in base al quale al comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca e' assegnato il numero adeguato di punti.». - Il testo dell'art. 125 del citato Regolamento (CE) n. 404/2011, cosi' recita: «Art. 125 (Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi). - Ogni Stato membro designa le autorita' nazionali competenti responsabili di: a) istituire il sistema per l'assegnazione di punti per le infrazioni gravi, di cui all'art. 92, paragrafo 1, del regolamento sul controllo; b) assegnare il numero adeguato di punti al titolare di una licenza di pesca; c) trasferire i punti assegnati a qualsiasi futuro titolare di una licenza di pesca per il peschereccio interessato quando quest'ultimo e' oggetto di una vendita, di un trasferimento o di un altro tipo di cambiamento di proprieta'; e d) conservare la documentazione dei punti assegnati o trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.».
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| Art. 15 Registro nazionale delle infrazioni
1. Il Registro nazionale delle infrazioni e' istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 16 Sospensione e revoca definitiva della licenza
1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 36, la licenza di pesca e' sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 54, la licenza di pesca e' sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 72, la licenza di pesca e' sospesa per un periodo di un anno. 2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o piu' infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. 3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca. 4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti. |
| Art. 17
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca
1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca e' stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge attivita' di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 43 del citato Regolamento (CE) n. 1005/2008, cosi' recita: «Art. 43 (Misure di esecuzione immediate). - 1. Se una persona fisica e' sospettata di aver commesso o e' stata colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o una persona giuridica e' sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un'indagine approfondita al riguardo e, in conformita' del loro diritto nazionale e in funzione della gravita' dell'infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare: a) la cessazione immediata delle attivita' di pesca; b) il ritorno in porto del peschereccio; c) l'invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione; d) la costituzione di una garanzia; e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca; f) l'immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati; g) la sospensione dell'autorizzazione di pesca. 2. Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell'infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle autorita' competenti di completarne l'indagine.».
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| Art. 18 Cancellazione di punti
1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16. 2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca e' superiore a due vengono cancellati due punti qualora: a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie, o; b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettivita' degli attrezzi da pesca, o; c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilita' di pesca per il titolare della licenza di pesca, o; d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attivita' di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca. 3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo' avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca. 4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati. 5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti. |
| Art. 19 Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci
1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011. 2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14, comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione. 3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009, si veda nelle note all'art. 14. - Il testo dell'art. 134 del citato Regolamento (CE) n. 404/2011, cosi' recita: «Art. 134 (Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci). - Gli Stati membri informano la Commissione del loro sistema di punti nazionale per i comandanti di cui all'art. 92, paragrafo 6, del regolamento sul controllo sei mesi dopo la data di applicazione del presente titolo.».
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| Art. 20 Sanzioni applicate al comandante della nave
1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 19, comporta: a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti. 2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o piu' infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. 3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati. |
| Art. 21 Sanzioni disciplinari
1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 1249 del Codice della navigazione, cosi' recita: «Art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna). - In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato: 1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani; 2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'art. 68; 3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna; 4) dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali; 5) dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio; 6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un Paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.».
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| Art. 22 Vigilanza e controllo
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attivita' di controllo. 2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita' marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4. 4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. 5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza. 6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale. 7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 5, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009, cosi' recita: «Art. 5 (Principi generali). - (Omissis). 5. In ogni Stato membro vi e' un'unica autorita' competente che coordina le attivita' di controllo di tutte le autorita' di controllo nazionali. Tale autorita' e' inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attivita' di pesca e notifica questi dati alla Commissione, all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, agli altri Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le informazioni.». - Il testo dell'art. 55, ultimo comma, del Codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.».
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| Art. 23 Risarcimento del danno
1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale. |
| Art. 24
Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformita' alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.
Note all'art. 24: - Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) n. 2371/2002, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 25 Norme attuative
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.». 2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2044, n. 153, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Disposizioni transitorie e abrogative). - 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.». - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 26 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 27 Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) la legge 14 luglio 1965, n. 963; b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102; d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni; e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. 2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 27: - Per i riferimenti alla legge n. 963 del 1965, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 102 del 1992, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 226 del 2001, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 1, commi 2 e 3, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo n. 154 del 2004, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 28 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino |
| Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
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