Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 novembre 2011
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cell».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 14 aprile 2007 presentata dall'impresa Chemia Spa, con sede legale in Dosso (Ferrara) via Statale n. 327, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Cell» contenente la sostanza attiva deltametrina;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003;
Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario di riferimento «Poleci»;
Visti i documenti attestanti il subentro dell'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, con sede legale in Mumbai (India), Dominic Road, 29 th Road, Bandra (West), all'impresa Chemia Spa nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;
Vista la nota dell'ufficio in data 25 ottobre 2011, prot. 33712, con la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;
Vista la nota pervenuta in data 11 novembre 2011 da cui risulta che l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;
Ritenuto di autorizzare il prodotto «Cell» fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva deltametrina;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, con sede legale in Mumbai (India), Dominic Road, 29 th Road, Bandra (West), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CELL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10-50-100-250-500; l 1-3-5-10.
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa: IRCA Service Spa - S.S Cremasca n. 591, 10 - Fornovo S.G. (Bergamo).
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:
Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Ungheria);
Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Tessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (Grecia);
Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK);
Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (Spagna).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13796.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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