Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LO SPORT |
DECRETO 6 ottobre 2011 |
Assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato italiano paralimpico e degli enti riconosciuti dal CIP. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALLO SPORT
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»; Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi; Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge come sostituito dall'art. 6, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi; Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera a), e 22, come modificati dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate le funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Rocco Crimi; Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass); Visto il decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, emanato il 3 novembre 2010 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti; Considerato che l'attivita' svolta dalle federazioni e dalle discipline sportive paralimpiche e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto, al pari dell'attivita' svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, deve considerarsi finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali dell'attivita' sportiva ed assume quindi rilevanza pubblicistica; Sentito il Comitato italiano paralimpico - CIP;
Emana il seguente decreto in materia di assicurazione obbligatoria per i tesserati al Comitato Italiano Paralimpico - CIP e agli enti riconosciuti dal CIP; Art. 1
Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria
1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e' stipulata nell'interesse degli sportivi tesserati con il CIP e gli enti riconosciuti dal comitato stesso, con le qualifiche di atleti, tecnici, dirigenti ed altre figure specializzate, e di seguito denominati «soggetti assicurati». 2. Gli enti riconosciuti dal CIP di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati. 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intendono: a) per atleti, i soggetti tesserati (disabili e normodotati) che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico; in particolare, per atleti disabili si intendono tutte le persone che per un danno e/o una menomazione e/o una patologia possano essere considerati eleggibili a gareggiare negli sport per disabili fisici, neurosensoriali (danno visivo o uditivo) o mentali; b) per dirigenti, i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati; c) per tecnici, i soggetti tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e analoghe figure preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, al loro perfezionamento tecnico e all'allenamento degli atleti; d) per figure specializzate, i soggetti tesserati per supportare al meglio l'attivita' degli atleti disabili, considerando le peculiarita' richieste dalle diverse tipologie di danno/menomazione/patologia; 3) per infortunio, l'evento improvviso che si verifichi indipendentemente dalla volonta' dell'assicurato nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto e produca lesioni obiettivamente constatabili che possano avere per conseguenza la morte o una forma di invalidita' permanente e/o l'aggravarsi dell'invalidita' permanente preesistente e/o un danno e/o una patologia. |
| Art. 2 Premio assicurativo
1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati. |
| Art. 3 Ambito di applicazione della tutela assicurativa
1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attivita' proprie della qualifica di dirigente, tecnico o figura specializzata rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati; 2. L'assicurazione opera a condizione che le attivita' di cui al comma 1 si svolgano con le modalita', i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai soggetti obbligati; 3. L'assicurazione opera senza limiti di eta' e per il mondo intero, a condizione che le attivita' di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi e disposizioni dei soggetti obbligati, purche' definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio; 4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso. |
| Art. 4 Titolo per le prestazioni assicurative
1. Per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto e' necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio. |
| Art. 5 Infortuni indennizzabili
1. Sono indennizzabili le lesioni che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano entro due anni dall'infortunio, la morte o l'invalidita' permanente e/o l'aggravarsi dell'invalidita' permanente gia' preesistente del soggetto assicurato e/o un danno e/o una patologia ulteriore. |
| Art. 6 Condizioni per l'indennizzabilita' dell'infortunio
1. L'indennizzo e' corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. 2. Nei casi di preesistenti disabilita', l'indennita' per qualunque tipo di lesione e' liquidata secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 2. 3. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purche' avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall'Ente riconosciuto dal CIP o convenzionalmente autorizzata/iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa e' dovuta anche se il decesso sia conseguenza indiretta dell'infortunio. |
| Art. 7 Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti
1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purche' questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia e' accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato e' tesserato, che si assume la responsabilita' della veridicita' della dichiarazione resa. |
| Art. 8 Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere
1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. 2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in localita' compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attivita' oggetto del presente decreto e in data e orario compatibili con la necessita' di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attivita' stessa. |
| Art. 9 Esclusione della tutela assicurativa
1. Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione non in contrasto con le finalita' del presente decreto, l'assicurazione non opera: a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; b) per l'assunzione di sostanze dopanti non autorizzate, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo paralimpico, accertata in base alle normative vigenti CONI, CIP, IPC e WADA; c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo paralimpico. |
| Art. 10 Prestazioni assicurative
1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste: a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro; b) in caso di un'invalidita' permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 1; c) in caso di aggravamento della preesistente invalidita' permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 2. 2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonche' forme di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti, tecnici ed altre figure specializzate. |
| Art. 11 Criteri per la determinazione dell'indennizzo
1. In caso di infortunio determinante una lesione, una patologia, un'invalidita' permanente la prestazione assicurativa consiste nell'erogazione di un indennizzo la cui misura e' determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni dei soggetti normodotati» in allegato A) al presente decreto. 2. In caso di infortunio determinante una lesione, una patologia un'invalidita' permanente o l'aggravarsi dell'invalidita' permanente gia' preesistente la prestazione assicurativa consiste nell'erogazione di un indennizzo la cui misura e' determinata facendo applicazione di quanto previsto nell'allegato A). 3. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinino un'invalidita' permanente o un suo aggravamento in misura non superiore al 10%. La franchigia e' calcolata, in termini percentuali, in riferimento all'importo dell'indennizzo. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo e' dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite. |
| Art. 12 Indennizzo per il caso di morte
1. La prestazione assicurativa e' eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio e' avvenuto. 2. Qualora la morte intervenga entro due anni dall'infortunio e a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo gia' corrisposto per l'invalidita' permanente o il suo aggravamento, in conseguenza del medesimo infortunio, e' detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari. 3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato e' vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari. |
| Art. 13 Indennizzo per prestazioni aggiuntive
1. Sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti: a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi e' aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano gia' portatori di invalidita' permanente pari o superiore al 50%; b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'eta' alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito; c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura e a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate; d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche solo di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate; e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate; f) qualora l'infortunio, a causa dell'entita' delle lesioni, determini l'impossibilita' di frequentare lezioni per un periodo che, secondo le disposizioni ministeriali vigenti comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato e' corrisposto un indennizzo incrementato del 20%. |
| Art. 14 Scelta dell'assicuratore
1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, avendo conto delle competenze specifiche e dell'affidabilita' dell'assicuratore in materia di sport disabili ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contralto, delle peculiarita' delle diverse discipline sportive e delle tipologie di handicap interessate. Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicita' nelle forme di legge, sono invitati non mento di cinque concorrenti. 2. La procedura di gara di cui al comma 1 e' svolta dagli enti riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico, tenuto conto dei principi sanciti in materia di concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi e fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture. 3. Il CIP, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attivita' dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CIP dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito. |
| Art. 15 Pagamento del premio
1. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati e' condizione di efficacia del tesseramento. 2. In caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede a erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per una somma pari all'intero importo indennizzato, maggiorato di un decimo. |
| Art. 16 Attivita' di informazione ed educazione
1. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva. 2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani e alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive. 3. Campagne informative devono altresi' essere effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva. |
| Art. 17 Disciplina transitoria
1. I rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati e ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i soggetti obbligati dovranno attenersi alle disposizioni ivi contenute. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2011
Il Sottosegretario di Stato con delega allo sport Crimi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Registrato all Corte dei conti il 9 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 12 |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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