Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 dicembre 2011
Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che prevede che, al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio lungo-termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, possano essere emessi «Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale» (di seguito «Titoli»);
Visto l'art. 2, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che prevede che ai Titoli non si applichi l'aliquota fiscale prevista al precedente comma 6 del citato decreto-legge;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche (Testo unico bancario - TUB), e in particolare l'art. 12 che disciplina l'emissione di obbligazioni e altri titoli di raccolta delle banche;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»);

Decreta:

Art. 1
Processo di emissione

1. I soggetti interessati all'emissione dei Titoli sono banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia.
2. I Titoli emessi ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 non sono strumenti finanziari subordinati, ne' irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione di Banca d'Italia di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo n. 385/1993, ne' altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.
3. Tra i 30 giorni ed i 20 giorni precedenti l'emissione o l'inizio del periodo di offerta, l'emittente comunica alla Consob - in via informatica - l'intenzione di emettere i Titoli indicandone l'ammontare massimo, la data di emissione ovvero il periodo di offerta che comunque non puo' essere superiore a 60 giorni e le caratteristiche. La comunicazione e' accompagnata da adeguata documentazione che mostri il rispetto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Il livello di patrimonio di vigilanza rilevante e' quello di base (Tier 1) risultante dal piu' recente bilancio di esercizio pubblicato ovvero dalla piu' recente situazione semestrale, se pubblicata. Le banche straniere che intendono emettere i Titoli dovranno produrre idonea documentazione dell'Autorita' di vigilanza locale contenente le informazioni relative ai requisiti dimensionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3 sono considerate secondo l'ordine cronologico di ricezione. La Consob verifica che, sulla base delle informazioni acquisite di cui al comma 3, l'ammontare dei Titoli da emettere consenta il rispetto dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, lettera d) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Se entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 3 la Consob non informa l'emittente di eventuali ostacoli all'emissione ovvero non richiede chiarimenti o ulteriori informazioni allo stesso, quest'ultimo e' autorizzato a procedere nell'ambito dei limiti comunicati: tali importi impegnano l'ammontare complessivo di Titoli di cui all'art. 8, comma 4, lettera d) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
5. Entro 5 giorni successivi alla chiusura del periodo di offerta, l'emittente comunica - in via informatica - alla Consob l'ammontare di Titoli emessi. La comunicazione e' accompagnata da apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti inerenti alle caratteristiche dei soggetti sottoscrittori i Titoli di cui all'art. 8, comma 4, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
6. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei nominativi degli emittenti e dei controvalori di Titoli emessi, riferiti per ciascun anno all'arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, la Consob provvede all'aggiornamento dell'elenco pubblicato.
7. Restano ferme tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari emessi dalle banche e le regole in materia di distribuzione previste dalle Direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE (MiFID: Markets in Financial Instruments Directive) e dalle disposizioni attuative e di recepimento.
8. Nel caso di Prospetti di Base approvati dalla Consob ed in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale, l'emittente dovra' rappresentare all'atto della pubblicazione delle pertinenti condizioni definitive le informazioni aggiuntive rivenienti dalla peculiarita' dei Titoli ed, in particolar modo, gli aspetti inerenti al regime fiscale applicabile e al rendimento effettivo su base annua al lordo e al netto dell'imposta prevista all'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 in regime di capitalizzazione composta.
 
Art. 2
Controlli e monitoraggio

1. Per ciascun soggetto emittente i Titoli, i flussi incrementali di impieghi a medio-lungo termine verso le piccole e medie imprese, definite sulla base delle classificazioni usualmente utilizzate dai singoli emittenti coerentemente con la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) devono essere nel periodo di vita del Titolo almeno pari alla raccolta realizzata mediante l'emissione dei Titoli. Il soggetto emittente, successivamente alla prima emissione di Titoli, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro la definizione da applicare.
2. A fini di monitoraggio, entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello di emissione con comunicazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro l'emittente autocertifica il flusso incrementale di impieghi a medio-lungo termine verso le piccole e medie imprese registrato nell'anno solare precedente.
3. Nel caso in cui il soggetto emittente, al termine del periodo di vita del Titolo, non abbia incrementato gli impieghi di cui al comma 1 di un ammontare almeno pari al valore del Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro pubblica in un'apposita sezione del proprio sito internet il nominativo dello stesso indicando che non ha rispettato i requisiti previsti al comma 1.
4. In prossimita' dei limiti di cui all'art. 8, comma 4, lettera d) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, la Consob provvede ad informare il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - che comunica il raggiungimento dell'importo nominale complessivo massimo annuo di Titoli emettibili.
5. Al fine di garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, i benefici a favore delle piccole e medie imprese del mezzogiorno che effettivamente derivano dai finanziamenti di cui all'art. 2, comma 1, sono fruiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»).
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1º dicembre 2011

Il Ministro: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 203
 
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