Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 23 gennaio 2012
Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare gli articoli 24, 33, 38 e 39;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE», ed in particolare l'art. 2, comma 6;
Visto il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n.110, «Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo dell'immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della legge n.296/2006.»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n.100, «Regolamento recante sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
Vista la Comunicazione della Commissione 2010/C 160/01 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti;
Vista la Comunicazione della Commissione 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;
Vista la Decisione della Commissione 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;
Vista la Decisione della Commissione C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante designazione di «ACCREDIA» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia ambientale»;
Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso in data 29 luglio 2010 alla Commissione europea, con il quale e' stata fornita una panoramica sintetica della politica nazionale in materia di energie rinnovabili descrivendo gli obiettivi e le principali linee di azione strategica;

Decreta:

Art. 1

Finalita' del decreto

1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55, di cui agli articoli 24, 33, 38 e 39, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e allo scopo di garantire che la attendibilita' delle informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi sia accertata tramite un adeguato livello di verifica indipendente, il presente decreto stabilisce ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55:
a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi;
b) le procedure di adesione allo stesso sistema;
c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-quater, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55;
d) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 nonche' quelle del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Organismo di Accreditamento: l'organismo designato, ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008, dall'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 recante designazione di «ACCREDIA» quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
b) Accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di Accreditamento che certifica che un determinato organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
c) Sistema di certificazione: regole, procedure e modello gestionale per eseguire la valutazione della conformita';
d) Valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;
e) Organismo di certificazione: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
f) Schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonche' attivita' svolte dagli organismi di certificazione per l'attestazione di conformita' di un servizio o di una persona;
g) Sistema di equilibrio di massa: sistema di cui all'art. 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 secondo il quale le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilita' rimangono associate alla partita;
h) Processo: attivita' o insieme di attivita' che trasformano un prodotto in ingresso in un prodotto in uscita;
i) Certificato di sostenibilita': dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di consegna, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;
l) Sistema di rintracciabilita': sistema costituito da tutti i dati e le operazioni (procedure) che consentono di mantenere le informazioni desiderate su un prodotto attraverso tutta o parte della sua catena di consegna e utilizzo successivo;
m) Informazioni sociali e ambientali: le informazioni di cui al comma 5, dell'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55;
n) Autorita' Nazionali Competenti: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dello Sviluppo Economico;
o) Certificato di conformita' dell'azienda: certificato rilasciato dall' organismo di certificazione all'operatore economico a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), che lo autorizza a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo e a rilasciare la dichiarazione di conformita' e il certificato di sostenibilita' nei casi indicati all'articolo 7;
p) Catena di consegna ovvero catena di custodia: metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali. Tale metodologia comprende tutte le fasi dalla produzione delle materie prime fino alla fornitura del biocarburante o bioliquido destinato al consumo;
q) Filiera di produzione: tutte le attivita' dell'operatore economico che concorrono alla produzione, trasporto, trasformazione, fornitura del biocarburante o bioliquido;
r) Lotto di sostenibilita': quantita' di prodotto (definito dall'operatore economico) che garantisce la tracciabilita' dello stesso ai fini della determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra per unita' di energia e/o risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, degli ulteriori criteri di sostenibilita' previsti dall' articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 e della gestione del sistema di bilancio di massa;
s) Utilizzatore: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;
t) Dichiarazione di conformita': dichiarazione redatta, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, incluso il trasporto, che viene rilasciata, in accompagnamento alla partita, all'operatore economico successivo;
u) Partita: quantita' di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee.
3. La definizione di operatore economico di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-septies), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 include ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione Europea che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul territorio nazionale, nonche' ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione Europea o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario. Non e' considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sue modifiche e integrazioni.
 
Art. 3
Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei
bioliquidi

1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi e' costituito:
a) dall'organismo di accreditamento che accredita gli organismi di certificazione per lo specifico schema di certificazione di cui al presente decreto;
b) dagli organismi di certificazione, in possesso dell' accreditamento di cui alla lettera a) i quali effettuano la verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 7-quater, comma 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, e rilasciano il certificato di conformita' dell'azienda;
c) dallo schema di certificazione in base al quale gli organismi di certificazione verificano le informazioni fornite dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformita' dell'azienda;
d) dagli operatori economici che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di cui in b) e che adottano un sistema di rintracciabilita' basato sull'equilibrio di massa che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna secondo quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 4

Schema di certificazione

1. L'Organismo di Accreditamento accredita gli organismi di certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 «requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti» e a tal fine definisce una regola tecnica che stabilisce gli elementi di cui al comma 2, lettere f), g) e h), richiesti per l'accreditamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 e da altri atti comunitari di valore vincolante e dal presente decreto, lo schema di certificazione e' costituito dai seguenti elementi:
a) qualifica dell'operatore e tracciabilita' di cui alla norma UNI TS11429;
b) gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente all'art. 10 e alla norma UNI sull'equilibrio di massa;
c) metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra conformemente all'art. 9 e all'allegato II;
d) modalita' di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda conformemente all'art. 6;
e) documentazioni rilasciate dagli operatori in accompagnamento al prodotto conformemente all'art. 7;
f) valutazione del rischio e metodologia per stabilire la frequenza delle verifiche ispettive definita come previsto al comma 1;
g) modalita' di svolgimento delle verifiche di conformita' da parte dell'organismo di certificazione, inclusa l'opzione delle verifiche di gruppo di cui all'art. 5, comma 4, definite come previsto al comma 1 e conformemente all'art. 5;
h) qualifica del personale utilizzato per le verifiche definita come previsto al comma 1.
3. L'organismo di accreditamento vigila, sulla base dei regolamenti esistenti, sull'operato degli organismi di certificazione cui assegna un codice identificativo. In caso di inadempienze da parte degli organismi di certificazione, l'organismo di accreditamento provvede alla revoca o alla sospensione dell'accreditamento. L'organismo di accreditamento comunica alle Autorita' Nazionali Competenti tutti i provvedimenti sanzionatori assunti a carico degli organismi di certificazione.
4. Le modalita' della partecipazione delle Autorita' Nazionali Competenti alle attivita' di accreditamento sono regolate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008.
 
Art. 5

Attivita' di verifica da parte degli Organismi di certificazione

1.Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 1, effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al sistema di certificazione nazionale l'attivita' di verifica della veridicita' delle dichiarazioni di conformita', del certificato di sostenibilita', nonche' della disponibilita' delle informazioni sociali e ambientali .Le verifiche vengono effettuate sulla base delle disposizioni fissate nello schema di certificazione di cui all'art. 4 comma 2.
2. Per tutti gli operatori economici devono comunque essere assicurate:
a) una verifica iniziale riguardante gli operatori economici che hanno fatto richiesta di adesione al sistema di certificazione nazionale;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) seguente, almeno una verifica annuale retrospettiva su un campione rappresentativo delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni di conformita'. Le dimensioni del campione rappresentativo sono stabilite dall'organismo stesso, a patto che permettano di raggiungere il livello di confidenza richiesto dallo schema di certificazione;
c) nel caso dell'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1),che produce bioliquido, la verifica di cui alla lettera b) e' almeno semestrale.
3. Ai fini della verifica della disponibilita' delle informazioni sociali e ambientali, gli organismi di certificazione accertano la presenza presso l'operatore agricolo del documento di cui all'Allegato I debitamente compilato.
4. Nel caso il contratto di cui all'art. 7, comma 3, riguardi piu' operatori economici costituiti da imprese agricole e organizzazioni di produttori, consorzi o cooperative agricole previste dalla legislazione vigente, le verifiche di cui al comma 2, lettera b), possono avvenire sulla base di un campione di unita' di dimensione idonea al raggiungimento del livello di confidenza richiesto dallo schema di certificazione e comunque non inferiore al 5% delle imprese agricole partecipanti che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. Se la verifica riguarda la conformita' ai criteri relativi ai terreni, le zone interessate devono essere vicine fra loro e presentare caratteristiche simili. Se la verifica riguarda il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, le unita' devono presentare sistemi di produzione e prodotti simili fra loro.
5. Gli organismi di certificazione tengono un registro degli operatori economici che si sottopongono alle loro verifiche nell'ambito del sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi, assegnando ad ogni operatore economico un codice identificativo da rendere disponibile, a richiesta, all'autorita' competente nonche' un registro delle verifiche contenente un codice identificativo assegnato ad ogni verifica effettuata relativo ad ogni operatore.
 
Art. 6

Certificazione di conformita' dell'azienda

1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), una certificazione di conformita' dell'azienda che lo autorizza a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo. Il certificato di conformita' dell'azienda deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) il nome dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato;
b) il numero identificativo del certificato;
c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato;
d) il campo di applicazione del certificato;
e) la data di emissione;
f) la sua validita' e scadenza.
2. La validita' del certificato di conformita' e' fissata a 5 anni dalla data di completamento delle verifica di cui all'art. 5, comma 2, lettera a); prima della scadenza deve essere eseguita un'altra verifica per garantire la continuita' e mantenere lo stesso numero di certificazione.
3. L'organismo di certificazione revoca il certificato di conformita' se, a seguito di verifica, rileva inadempienze particolarmente gravi da parte dell'operatore economico ovvero nel caso lo stesso utilizzi o pubblicizzi impropriamente od ingannevolmente la certificazione ottenuta o si opponga od ostacoli l'esecuzione delle attivita' di verifica. Nel caso di inadempienze meno gravi delle precedenti, l'organismo di certificazione notifica all'operatore economico le azioni correttive che devono essere intraprese stabilendo a tal fine un termine massimo di sessanta giorni entro il quale le inadempienze individuate devono essere rimosse. In caso le inadempienze non vengano rimosse nel termine indicato, il certificato di conformita' viene sospeso. La sospensione e' revocata successivamente all'effettuazione di una verifica supplementare, effettuata entro un termine massimo di trenta giorni dalla sospensione, che abbia avuto esito positivo. In caso i motivi della sospensione non vengano rimossi entro il termine sopraindicato, il certificato viene revocato.
4. La revoca del certificato di conformita' comporta l'immediato divieto dell'uso dello stesso da parte dell'operatore e il divieto di emissione delle dichiarazioni di conformita' e dei certificati di sostenibilita' di cui all'art. 7. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato di conformita' e la revoca della sospensione non possono essere emesse dichiarazioni di conformita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti. Restano valide le dichiarazioni di conformita' e i certificati di sostenibilita' emesse dall'operatore anteriormente alla sospensione e alla revoca della certificazione. La decisione di sospensione e di revoca e le motivazioni collegate devono essere comunicate da parte dell'organismo di certificazione all'operatore ed alle Autorita' Nazionali Competenti.
 
Art. 7

Adesione al sistema nazionale di certificazione

1. Gli operatori economici aderiscono al sistema nazionale di certificazione attraverso la individuazione di un organismo di certificazione in possesso di certificato di accreditamento per lo specifico schema rilasciato dall'organismo di accreditamento di cui si avvalgono per l'effettuazione della verifica iniziale e le successive verifiche periodiche previste dallo schema di certificazione. Al fine di tali verifiche adottano un sistema di gestione della documentazione e di rintracciabilita' che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna basato sulla norma UNI TS 11429 relativa alla qualifica degli operatori e alla tracciabilita' del sistema e sulla norma UNI sull'equilibrio di massa come integrata dalle disposizioni di cui all'art. 10.
2. Gli operatori economici di cui al comma 1 sono tenuti a conservare copia delle dichiarazioni di conformita' di cui al comma 4, la documentazione a supporto delle stesse previste dallo schema di certificazione nonche' le informazioni di carattere sociale e ambientale conformemente a quanto indicato nell'Allegato I per un periodo di 5 anni.
3. E' consentito che la responsabilita' del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonche' della emissione della dichiarazione di conformita' di cui al comma 4 di una parte o tutti gli operatori della catena di consegna sia contrattualmente attribuita ad un singolo operatore della catena. In tali casi quest'ultimo si fa carico di provvedere a che l'altro o gli altri soggetti firmatari del contratto vengano sottoposti a verifiche conformemente a quanto previsto dallo schema di certificazione.
4. L'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 2), cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, rilascia all'operatore economico successivo, in accompagnamento ad ogni partita, la dichiarazione di conformita' relativa alla stessa, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
5. La dichiarazione di conformita' cui al comma 4 per la fase di produzione delle materie prime coltivate deve contenere i seguenti elementi:
a) natura, volume/quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita o documentazione necessaria per il loro calcolo;
c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo;
d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati;
e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55; ovvero, nel caso di materie prime coltivate nella Comunita', di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo;
f) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore economico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;
g) indicazioni sull'origine;
h) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
l ) eventuale dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa;
m) mese e anno del raccolto.
6. La dichiarazione di conformita' cui al comma 4 per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi deve contenere i seguenti elementi:
a) natura, volume/quantita' della partita;
b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55;
c) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore economico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico;
d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto e' generato;
e) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
g) nel caso di rifiuti, prova che gli stessi sono tracciati ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
h) nel caso dei sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova del possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO 2 equivalente per unita' di prodotto relative al trasporto della partita.
7. La dichiarazione di conformita' cui al comma 4 per le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 5 e 6 deve contenere i seguenti elementi:
a) natura, volume/quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra cumulative della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO 2 equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita;
c) date di entrata in esercizio degli impianti relativi alle fasi intermedie precedenti;
d) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
e) tipo di processo (energia, sottoprodotti);
f) data di entrata in esercizio dell'impianto;
g ) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa;
h) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore economico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;
i ) indicazioni sull'origine della/delle materie prime e luogo di acquisto;
l) codice identificativo degli organismi di valutazione di conformita' e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti;
m) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, prova che questi ultimi sono tracciati ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
p) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
8. L'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1) cedente il prodotto in uscita dalla propria fase della catena di consegna del biocarburante rilascia al fornitore, ovvero nel caso dei bioliquidi rilascia all'utilizzatore, in accompagnamento ad ogni partita, un certificato di sostenibilita' con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Tale certificato soddisfa gli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 e, deve contenere i seguenti elementi :
a) natura, volume/quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra, cumulative della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO 2 equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita;
c) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa;
d) dichiarazione che il prodotto e' sostenibile;
e) codice alfanumerico identificativo attribuito alla partita dall'operatore economico che include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico;
f) indicazioni sull' origine della/delle materie prime e luogo di acquisto;
g) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
h) codice identificativo degli organismi di valutazione di conformita' e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti;
i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
l) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, prova che questi ultimi sono tracciati ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
m) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
9. Affinche' il certificato di sostenibilita' rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione sia considerato valido al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33 e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, tutti gli operatori della catena di consegna devono essere in possesso di una certificazione di conformita' dell'azienda in corso di validita' al momento dell'emissione della dichiarazione di conformita' nonche', nel caso dell'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, al momento dell'emissione del certificato di sostenibilita'.
10. Il certificato di conformita' dell'azienda di cui all'art. 6, deve essere redatto in lingua italiana ovvero, se redatto in una lingua diversa dall'italiano, deve essere in copia conforme all'originale e accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana. Le dichiarazioni di conformita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 e il certificato di sostenibilita' di cui al comma 8 del presente articolo devono essere redatti in lingua italiana o inglese, se redatti in altre lingue l'operatore economico deve produrre una traduzione in italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale.
 
Art. 8

Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono
al Sistema nazionale di certificazione

1. Limitatamente agli elementi coperti da un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici che aderiscono a tali sistemi volontari dimostrano la attendibilita' delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio della prova o dei dati in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi. Tali prove o dati sono autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nel caso l'Unione Europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilita' delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio della prova o dei dati ottenuti conformemente a tali accordi. Tali prove o dati sono autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
3. Le prove o i dati rilasciati all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita previsti dai sistemi di cui al comma 1 e dagli accordi di cui al comma 2, sono considerati validi ai fini di cui all'art. 7, commi 4, 5, 6, 7 e 8. Gli operatori economici successivi che aderiscono al sistema nazionale di certificazione assicurano che tali prove o dati siano riportati nelle proprie dichiarazioni di conformita' e certificato di sostenibilita'.
4. Ove i sistemi volontari cui al comma 1 e gli accordi di cui al comma 2 non coprano la verifica di tutti i criteri di sostenibilita' e dell'utilizzo del bilancio di massa, gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la verifica, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso il sistema nazionale di certificazione.
5. Le disposizioni in materia di mutuo riconoscimento tra sistemi nazionali di certificazione degli Stati Membri dell'Unione Europea sono adottate con decreto dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.
 
Art. 9

Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi, vengono ricavate dai valori reali servendosi della formula riportata nell'Allegato II, lettera B.
2. I valori standard disaggregati delle emissioni derivanti dalla lavorazione (ep - eee) riportati alla lettera D, tabelle B e F, dell'Allegato II, e i valori standard disaggregati delle emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione (etd) riportati alla lettera D, tabelle C e G, dello stesso allegato, possono essere usati per le filiere ivi previste ai fini delle dichiarazioni di conformita' di cui all'art. 7, comma 4, e per il calcolo del totale delle emissioni derivanti dall'uso dei biocarburanti e bioliquidi come combustibile in luogo dei valori calcolati come previsto all'Allegato II, lettera B.
3. I valori standard disaggregati delle emissioni derivanti dalla coltivazione delle materie prime coltivate (eec) riportati alla lettera D, tabelle A ed E, dell'Allegato II, possono essere usati ai fini delle dichiarazioni di conformita' di cui all'art. 7, comma 4, in luogo dei valori calcolati come previsto all'Allegato II, lettera B, solo se le materie prime sono:
a) coltivate fuori della Unione Europea;
b) coltivate nella Unione Europea in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparencyplatform/emissionse n.htm;
c) rifiuti, sottoprodotti e residui diversi da quelli dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi come combustibile e' calcolato servendosi della formula nonche' delle metodologie di calcolo riportate nell'Allegato II, lettera E, punto 1. L'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, puo' decidere, nei casi consentiti di cui al comma 5, di utilizzare come valore del risparmio di emissioni di gas ad effetto serra i valori standard, ovvero di calcolarlo a partire dai valori delle emissioni di gas ad effetto serra riportati nelle dichiarazioni di conformita'.
5. I valori standard di risparmio di emissioni di gas ad effetto serra riportati alla lettera E, punto 2, tabelle I ed L, dell'Allegato II, possono essere usati solo se se le materie prime sono:
a) coltivate fuori della Unione Europea ;
b) coltivate nella Unione Europea in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparencyplatform/emissionse n.htm;
c) rifiuti, sottoprodotti e residui diversi da quelli dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca.
Inoltre, nei casi a) e b), l'uso dei valori standard di risparmio di emissioni di gas ad effetto serra riportati alla lettera E, punto 2, tabelle I ed L, dell'Allegato II e' consentito solo se le emissioni nette di carbonio a seguito della modifica di destinazione dei terreni, (el), calcolate come previsto dalla Decisione della Commissione n. 335 del 10 giugno 2010, sono pari a zero.
6. Nel caso di biocarburanti e bioliquidi la cui filiera di produzione non e' individuata nelle tabelle dell'Allegato II, gli operatori economici utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'Allegato II lettera B .
 
Art. 10

Sistema di equilibrio di massa

1. Il sistema di equilibrio di massa e' il metodo utilizzato per assicurare la rintracciabilita' lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi. A tal fine l'equilibrio di massa deve essere raggiunto nell'ambito di una o piu' partite che costituisce il lotto di sostenibilita'. Il lotto di sostenibilita' e' definito dall'operatore economico e puo' essere espresso sia in termini quantitativi assoluti che quantitativi temporali.
2. Il sistema di equilibrio di massa deve garantire, nell'ambito del lotto di sostenibilita', che la quantita' di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Il confine spaziale di applicazione definisce il campo di applicazione del bilancio di massa e coincide in genere con il sito/impianto.
3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato e regolarmente verificato. Nel secondo caso il lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un periodo superiore a 10 mesi per la fase di coltivazione della materia prima e di 3 mesi per le altre fasi. In entrambi i casi e' necessario predisporre adeguati sistemi volti a garantire che l'equilibrio sia rispettato.
4. Ai fini dell'equilibrio di massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando partite che presentano caratteristiche di sostenibilita' diverse o che non presentano tali caratteristiche sono mescolate, le diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilita' di ciascuna partita rimangono associate alla miscela. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilita', corredata di dimensioni, purche' la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilita' presenti nella miscela.
5. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.
6. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 5, comma 1, e si basa sulla norma UNI sull'equilibrio di massa.
 
Art. 11

Accesso alle maggiorazioni di cui all'art. 33
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

1. Ai sensi dell'art. 7-quater, comma 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli operatori economici della catena di consegna dei biocarburanti devono rilasciare, in accompagnamento al prodotto in uscita, una dichiarazione di conformita', nonche', nel caso dell'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, un certificato di sostenibilita' conforme a quanto e' previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al sistema nazionale di certificazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di consegna dei biocarburanti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, devono riportare nella dichiarazione o certificazione in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna le informazioni di cui all'art. 7, commi 5, 6, 7e 8 con le seguenti eccezioni :
a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto ai commi 5, lettera f), 6, lettera c), 7, lettera h) e 8, lettera e), dell'art. 7, devono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro attribuito;
b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione previsto ai commi 5, lettera i), 6, lettera f), 7, lettera n) e 8, lettera i), dell'art. 7, deve essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo reperimento. Inoltre ogni partita deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni sono sotto il suo controllo.
3. I soggetti obbligati che hanno immesso in consumo biocarburante di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e per il quale hanno ricevuto il certificato di sostenibilita' di cui al comma 1, potranno riportare tali quantitativi nell'autocertificazione di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 29 aprile 2008, n. 110, al fine dell'ottenimento di 1 (uno) certificato di immissione in consumo per ogni 5 Giga calorie.
 
Art. 12

Disposizioni per le catena di consegna dei bioliquidi

1. Ai fini del presente decreto, in deroga a quanto previsto all'art. 8, comma 1, gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi possono aderire a sistemi volontari oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, che si applica ai biocarburanti, purche' rispettino le condizioni di cui al comma 2.
2. Gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui al comma 1 devono riportare nella dichiarazione o certificazione in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna le informazioni di cui all'art. 7, commi 5, 6, 7 e 8 con le seguenti eccezioni:
a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto ai commi 5, lettera f), 6, lettera c), 7, lettera h) e 8, lettera e), dell'art. 7, devono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro attribuito;
b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione previsto ai commi 5, lettera i), 6, lettera f), 7, lettera n) e 8, lettera i), dell'art. 7, deve essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo reperimento. Inoltre ogni partita deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni sono sotto il suo controllo.
 
Art. 13

Norme transitorie

1. Le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purche' l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, dimostri al fornitore o all'utilizzatore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformita' dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.
2. Sono considerate ammissibili al fine dell'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le partite di biocarburante immesse in consumo nel periodo compreso tra il 29 marzo 2011 e il 31 dicembre 2011 ovvero immesse in consumo a partire dal 1° gennaio 2012 ottenute da materia prima prodotta nel 2011, a condizione che rispettino quanto previsto dai commi successivi.
3. Gli operatori economici che forniscono la materia prima sono tenuti a presentare all'operatore successivo della catena di consegna una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, del possesso dei requisiti di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Gli operatori successivi della catena di consegna assicurano che tale dichiarazione viaggi in accompagnamento alla partita fino all'operatore di cui al comma 6.
4. Gli operatori economici della filiera di produzione dei biocarburanti ottenuti a partire da rifiuti, devono garantire nella dichiarazione di cui al comma 3 che gli stessi sono tracciati ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
5. Gli operatori economici della filiera di produzione dei biocarburanti ottenuti a partire da sottoprodotti, devono garantire nella dichiarazione di cui al comma 3 che gli stessi sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
6. Gli operatori economici che producono partite di biocarburante e le cedono al soggetto obbligato devono rilasciare a tale soggetto una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, che ogni partita e' prodotta da materia prima per la quale si e' in possesso di una dichiarazione ai sensi del comma 3 e che e' stato garantito il rispetto del sistema del bilancio di massa.
7. Gli operatori economici di cui al comma 6 sono tenuti ad ottenere da un organismo di certificazione accreditato per il sistema nazionale di certificazione ovvero che aderisce ad un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, un attestato di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 rilasciato in esito a controllo retrospettivo che coinvolga anche gli operatori precedenti della filiera. L'organismo di certificazione deve rilasciare tale attestato e darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il termine perentorio del 31 maggio 2012 per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2011, mentre entro il termine perentorio del 31 maggio 2013 per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2012.
8. I soggetti obbligati che hanno immesso in consumo biocarburante di cui all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e per il quale hanno ricevuto le dichiarazioni di cui al comma 6, potranno riportare tali quantitativi nell'autocertificazione di cui all'art. 3 del Decreto Interministeriale 29 aprile 2008, n.110, al fine dell'ottenimento di 1 (uno) certificato di immissione in consumo per ogni 5 Giga calorie.
 
Art. 14

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Clini

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone