Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012
Modifiche alla delibera del 27 luglio 2010, n. 17439, recante la definizione dei termini e delle modalita' per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.(Deliberazione n. 18081).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 161 recante disposizioni in materia di Albo speciale delle societa' di revisione tenuto dalla Consob;
Vista la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e, in particolare, l'art. 45 recante disposizioni in materia di iscrizione all'albo dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni di «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale;
Visto l'art. 43, comma 1, lettera i), del suddetto decreto, in base al quale l'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del medesimo decreto;
Visto, inoltre, l'art. 43, comma 9, del citato decreto legislativo, in base al quale, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione indicati al comma 1 del medesimo articolo, «la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti»;
Visto, infine, l'art. 34, comma 6, del piu' volte richiamato decreto, in base al quale «le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici»;
Considerato che, fino all'istituzione di tale registro, il menzionato art. 34, comma 6, e' applicabile alle relazioni di revisione redatte da revisori ed enti di revisione di Paesi terzi non iscritti nell'apposita sezione dell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB;
Vista la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008, che aveva consentito ai revisori e agli enti di revisione contabile di alcuni Paesi terzi, da essa specificamente individuati, di continuare le proprie attivita' di revisione, per un periodo transitorio, in deroga al citato art. 45 della direttiva, a condizione che fornissero le informazioni prescritte;
Vista la delibera del 27 luglio 2010, n. 17439, con cui, tra l'altro, e' stata istituita nell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'art. 161 del Testo Unico, un'apposita sezione A per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, iscritti, per un periodo transitorio, in conformita' alla citata decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008;
Considerato che il periodo transitorio identificato nella citata decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008 e' giunto a scadenza con le relazioni di revisione dei conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari chiusi al 30 giugno 2011;
Vista la successiva decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011, che consente ai revisori e agli enti di revisione contabile di alcuni Paesi terzi, da essa specificamente individuati e, allo stato, indicati nell'allegato 1 alla presente delibera, di continuare, per gli esercizi finanziari chiusi fino al 30 luglio 2013, le loro attivita' di revisione in deroga al citato art. 45 della direttiva, a condizione che forniscano le informazioni prescritte;
Visto che la sopracitata decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011 ha, altresi', dichiarato l'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni dei revisori e degli enti di revisione contabile di alcuni Paesi terzi, da essa specificamente individuati - e, allo stato, indicati nell'allegato 2 alla presente delibera - con la precisazione, per gli Stati Uniti d'America, che tale equivalenza cessa di applicarsi il 31 luglio 2013;
Considerato di assoggettare i revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi dichiarati equivalenti in base alla suddetta decisione del 19 gennaio 2011, indicati nell'allegato 2, alle medesime disposizioni vigenti in materia di iscrizione per i revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi indicati nell'allegato 1 alla presente delibera;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni contenute nella citata delibera del 27 luglio 2010, n. 17439, alla richiamata decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011;
Considerato inoltre che, pur non essendo possibile prevedere con esattezza il periodo di vigenza delle disposizioni che si intendono adottare con la presente delibera, e' certo che queste ultime avranno una efficacia temporanea, essendo destinate ad essere sostituite dalle disposizioni regolamentari previste dall'art. 34, comma 7, del piu' volte menzionato decreto non appena verra' istituito il registro;
Ritenuto quindi di poter prescindere dalla consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

Delibera:

Art. 1

Modifiche alla delibera del 27 luglio 2010, n. 17439

1. Nella parte I sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, lettera h), le parole: «alla decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011»;
b) all'art. 3, comma 2, le parole: «alla decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011»;
c) all'art. 3, comma 3, le parole «alla decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011».
2. Nella parte II sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica della parte II, le parole: «alla decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011»;
b) il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi individuati negli allegati 1 e 2 alla presente delibera che rilasciano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entita' di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.»;
c) all'art. 9, comma 1, le parole «nell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati 1 e 2».
3. L'allegato 1 e' sostituito dall'allegato 1 alla presente delibera.
4. Nel modulo A di cui all'art. 6, comma 1, le parole: «alla decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011».
5. E' aggiunto l'allegato 2 alla presente delibera.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni adottate con la presente delibera sono vigenti fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 25 gennaio 2012

Il Presidente: Vegas
 


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