Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 novembre 2011 |
Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari. |
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IL DIRETTORE TERRITORIALE del lavoro di Bari
Premesso doversi provvedere alla ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Bari per il quadriennio 2011 - 2015 essendo scaduto il periodo di durata in carica dei componenti il predetto organo collegiale nominati con decreto di questa Direzione n. 1736 del 2007; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e s.m.i. relativo alla costituzione del predetto Comitato articoli 34 e 35 e la legge 9 marzo 1989, n. 88 con particolare riferimento all'art. 44, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 639/1970, e all'art. 46; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1999, n. 75, con particolare riferimento all'art. 3 che disciplina la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza; Visto l'art. 7, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2010, n. 122 che prevede la riduzione "in misura non inferiore al 30%" del numero dei componenti dei Comitati provinciali dell'I.N.P.S., con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi; Preso atto di quanto disposto dalla nota n. 1996 del 9 luglio 2010 del Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha fissato le linee di indirizzo alle Direzioni Territoriali del lavoro al fine di garantire uniformita' di applicazione per operare la riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali INPS; Preso e dato atto che la suddetta riduzione deve applicarsi alle singole categorie individuate dal legislatore, con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali e della rappresentanza dei dirigenti di azienda, sicche' la composizione risulta essere la seguente: sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; due rappresentanti dei datori di lavoro; due rappresentanti dei lavoratori autonomi; il Direttore della Direzione Territoriale del lavoro ovvero un suo delegato; il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato ovvero un suo delegato; il Direttore della sede provinciale dell'INPS ovvero un suo delegato; Viste la nota ministeriale del 1° settembre 1987, la circolare ministeriale n. 14 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentativita' delle OO.SS. e, per quanto applicabile, la circolare 21 luglio 2004 prot. 6 / 399 / 22118 della Direzione Generale per le politiche previdenziali - Div. III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Viste, altresi', le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 14 aprile 1989 e n. 33 del 19 aprile 1989 contenenti istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88/1989; Dato atto che: propedeutica alla ricostituzione del Comitato, e' l'individuazione delle Organizzazioni Sindacali piu' rappresentative operanti nella Provincia attraverso il ricorso ad una metodologia oggettiva ed espressiva di parametri omogenei che le prefate circolari ministeriali individuano ne: a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, rilevata sulla base dei dati forniti dalle stesse; b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative delle singole OO.SS.; c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro integrativi provinciali e aziendali; d) partecipazione alla trattazione di controversie presso la commissione provinciale di conciliazione; e) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; f) consistenza del deposito, presso la Direzione territoriale del lavoro di Bari, per l'autentica, dei verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.; Precisato relativamente ai punto a), che la consistenza numerica dei soggetti rappresentati delle singole organizzazioni sindacali, giusta previsione dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 479/94 e' quella relativa al numero dei lavoratori iscritti del settore privato in attivita' di sevizio; Ritenuto utile ai fini della valutazione integrare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 2, D.P.R. 639/1970, i dati che rinvengono dalla applicazione dei criteri sopraddetti con quelli derivanti dalle deleghe sindacali associative rilasciate dalla sede INPS di Bari nonche' con quelli derivanti dalla attivita' ispettiva di questa D.T.L. nei confronti dei patronati costituiti dalle OO.SS. oggetto della valutazione, in entrambi i casi in relazione al criterio inerente la tipologia funzionale del costituendo comitato; Visti i dati forniti dalle OO.SS. interessate, quelli acquisiti dall'INPS e gli ulteriori in possesso dell'Ufficio; Esperita sulla scorta degli stessi l'istruttoria le cui risultanze iniziali sono state ripercorse a seguito delle eccezioni mosse, per ragioni contrapposte dalle OO.SS, dei lavoratori, e definitivamente raggiunte ai fini della individuazione della maggiore rappresentativita' territoriale facendo riferimento alla valutazione globale dei criteri sopraddetti cosi' procedendo: somma dei valori dei singoli criteri omogenei di ogni organizzazione sindacale; calcolo della incidenza percentuale su ogni totale cosi' ottenuto del dato fornito da ciascuna OO.SS; somma di tutti i valori percentuali e divisione per il numero dei criteri considerati. I valori ottenuti, sommati, sono stati divisi per il numero delle OO.SS. per le quali si procede al fine di determinare il quoziente da considerare per l'attribuzione dei seggi; Vista anche la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI - 23 febbraio 1983, n. 106 che, tra l'altro, recita "il fattore numerico non costituisce un dato meramente quantitativo ma, in regime libera associazione, e' anche indice significativo del consenso raggiunto e, quindi, elemento qualitativo"; Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale; Dato atto che qualora dovesse essere accertata d'ufficio una incompatibilita' continuativa ed assoluta per conflitto istituzionale di interessi e di funzioni per qualcuno dei componenti designati, sara' dichiarata la decadenza d'ufficio nei modi previsti dalla normativa al riguardo; Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A. cui compete di diritto, ai sensi del 1° comma, punto 1), dell'art. 44 della sopraindicata legge n. 88/89, un posto fra i sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti; Visto l'art. 44, comma 1°, sub 4) della legge n. 88/89 citata che prevede quale membro di diritto del Comitato "il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o il Direttore dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro"; Visto il D.M. 7 novembre 1996, n. 687 (regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro) che all'art. 9, comma 2°, recita: "La rappresentanza del Ministero in Comitati ed Organi Collegiali, attribuita dalle norme vigenti al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, nonche' al Capo dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, compete al dirigente Preposto alla Direzione Provinciale ora Direzione Territoriale del Lavoro: Considerato, infine, che fanno altresi' parte di diritto del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S., ai sensi del citato art. 44, comma 1°, punti 5) e 6): il Direttore della locale Ragioneria Territoriale dello Stato; il Dirigente della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Decreta:
Art. 1
E' ricostituito, presso la Sede Provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, dell'I.N.P.S. di Bari, il Comitato Provinciale di cui al 1° comma dell'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue: in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: 1) Milella Giuseppe - in rappresentanza della UIL; 2) Lupelli Filippo - in rappresentanza della UIL; 3) Di Gennaro Dino - in rappresentanza della CISL; 4) Mastropietro Donato - in rappresentanza della CGIL; 5) Furio Donata - in rappresentanza della CGIL; 6) Verzillo Vitomarino - in rappresentanza della UGL; in rappresentanza dei dirigenti d'azienda: 7) Schiavoni Raffaele - in rappresentanza della CIDA; in rappresentanza dei datori di lavoro: 8) Bisceglie Giuseppe - in rappresentanza della Confindustria; 9) Laselva Giampiero - in rappresentanza della Confagricoltura; in rappresentanza dei lavoratori autonomi: 11) Laforgia Mario - in rappresentanza della Confartigianato; 12) Carriera Pantaleo - in rappresentanza della Confcommercio; il Dirigente pro-tempore della Direzione Territoriale del Lavoro di Bari ovvero il suo delegato; il Direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Bari ovvero il suo delegato; il Dirigente pro-tempore della sede provinciale di Bari dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ovvero il suo delegato; |
| Art. 2
Il Comitato, composto come sopra, ha la durata di quattro anni decorrenti dalla data di insediamento. |
| Art. 3
Avverso il presente decreto e' ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' pubblicato anche nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Bari, 21 novembre 2011
Il direttore territoriale: Cangiano |
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