Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2011
Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2012. (Deliberazione n. 18051).


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 17.600 e n. 17.601 del 28 dicembre 2010 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2011 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2012, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2012, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011;

Delibera:

Art. 1
Misura della contribuzione

1.Il contributo dovuto, per l'esercizio 2012, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 e' determinato nelle seguenti misure:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera a), b), c) e d) della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 e' computato con riferimento al numero dei servizi/attivita' di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2012 (esclusa l'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del d.lgs. n. 58/1998) nelle seguenti misure:
a) un servizio/attivita' di investimento: € 2.208;
b) due servizi/attivita' di investimento: € 9.568;
c) tre servizi/attivita' di investimento: € 17.664;
d) quattro servizi/attivita' di investimento: € 23.552;
e) cinque servizi/attivita' di investimento: € 29.440;
f) sei servizi/attivita' di investimento: € 38.640.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera o), della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2012.
Per gli emittenti italiani di cui ai punti o1) ed o2):
a) l'importo del contributo per le azioni e' pari ad una quota fissa di € 10.320 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, piu' € 96,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, piu' € 77,9 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente;
b) l'importo del contributo per le obbligazioni e' pari ad una quota fissa di € 10.320 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998;
c) l'importo del contributo per i warrant e' pari ad una quota fissa di € 10.320 per ogni warrant quotato;
d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento quotato;
e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di € 2.820 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;
f) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad € 411.555.
Per gli emittenti esteri di cui al punto o1):
a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi e' pari ad una quota fissa di € 10.320;
b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento quotato;
c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav e' pari ad una quota fissa di € 2.820 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;
d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad € 411.555.
4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q), punti q1) e q2) della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 e' determinato nelle seguenti misure:
4/1 per le sollecitazioni all'investimento e per le offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto o del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso la sollecitazione ovvero l'offerta pubblica, e' pari ad una quota fissa di € 2.375;
4/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari a € 235 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);
4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 2.375 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,475% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;
4/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-ter, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999, e' pari ad una quota fissa di € 365 per ciascuna sollecitazione conclusa;
4/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.375 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,01828% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio.
5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r), della delibera 18.050 del 28 dicembre 2011 e' determinato nella misura del 9,20% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998 e degli articoli 16, comma 1, e 43, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione chiuso nel 2011.
7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s), della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 21.120;
b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 44.000;
c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 66.000;
d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 88.000.
8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera t), della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.425;
b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.375;
c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 17.325;
d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 22.275.
9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera u), della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 e' pari ad € 22.000, maggiorato ad € 80.585, per le Agenzie di rating di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), del Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 1060.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2011

Il presidente: Vegas
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone