Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2012
Decadenza della societa' Dak Betting S.r.l., in Mantova, dalla concessione n. 3157 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al D.M. 1° marzo 2006, n. 111.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Vista la convenzione di concessione n. 3157 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Dak Betting S.r.l. nei locali siti in via Pergolesi 32, Castiglione delle Stiviere (Mantova);
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'art. 17, comma 1, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»;
Visto che il cessionario ha l'obbligo di presentare idonea documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione, tra cui la garanzia fidejussoria ex art. 13 della convenzione, quale requisito essenziale ai fini dell'attivita' della concessione stessa;
Considerato che la garanzia fidejussoria presentata dalla societa' cedente Dak Betting S.r.l. risulta essere scaduta gia' in data 30 giugno 2010;
Visto che la societa' Dak Betting S.r.l. ha ceduto alla societa' F.G. S.r.l. in data 23 luglio 2010, con atto pubblico a firma del notaio Lubrano di Ricco (distretto notarile di Mantova), la piena ed esclusiva proprieta' dei rami d'azienda siti in Castiglione delle Stiviere (Mantova), alla via Pergolesi 32/36 aventi ad oggetto, tra l'altro, l'attivita' relativa alla raccolta di scommesse ippiche della concessione suindicata;
Vista la nota prot. n. 2011/3549/Giochi/SCO del 1° febbraio 2011, indirizzata alla Dak betting S.r.l. con cui si richiedeva il rinnovo della garanzia, e viste le successive note prot. n. 2011/43286/Giochi/SCO del 3 novembre 2011 e prot. n. 2011/47145/Giochi/SCO del 29 novembre 2011, inviate anche alla societa' cessionaria F.G. s.r.l., con le quali si invitava a presentare idonea garanzia, dato che l'attivita' di raccolta veniva effettuata in assenza di copertura fidejussoria;
Considerato che con le predette note e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione prevista dal citato art. 17, comma 1, a motivo del mancato versamento della garanzia quale requisito imprescindibile per il regolare svolgimento dell'attivita' di raccolta delle scommesse, con l'invito a provvedere, entro dieci giorni, previo distacco dal Totalizzatore nazionale;
Considerato che la Dak Betting S.r.l., a fronte della nota prot. n. 2011/43286/Giochi/SCO del 3 novembre 2011, ha presentato memoria scritta ex art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riconoscendo l'avvenuta scadenza della polizza fidejussoria e rappresentando al contempo l'impossibilita' di presentarne una nuova vista l'intervenuta cessione di azienda alla F.G.S.r.l.;
Considerato che neanche la societa' F.G. S.r.l. ha presentato la polizza fidejussoria richiesta e che, pertanto, la cessione deve ritenersi improduttiva di effetti ai fini amministrativi, rimanendo la titolarita' della concessione sportiva n. 3157 in capo alla societa' Dak Betting S.r.l.;
Considerato che la polizza fidejussoria costituisce requisito imprescindibile per il regolare svolgimento dell'attivita' di raccolta delle scommesse, poiche' posta a garanzia non solo del corretto e tempestivo versamento dell'imposta e del canone di concessione, ma anche dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da parte del concessionario nei confronti degli scommettitori;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la revoca:
della convenzione di concessione n. 3157 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con la societa' Dak Betting S.r.l., con sede legale in via Acerbi, 35 - Mantova, operante nel comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova).
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1º febbraio 2012

Il direttore: Tagliaferri
 
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