Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 30 gennaio 2012
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreti n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreti n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreti n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreti n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 815 del 16 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 24 aprile 2008 con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi Palermo;
Visto il proprio decreto n. 5491 dell'11 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 dell'1 dicembre 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Visto il proprio decreto n. 3592 del 9 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2009;
Visto il proprio decreto n. 2655 del 2 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 21 agosto 2010;
Vista la delibera del Senato accademico del 8 novembre 2011;
Vista la propria nota del 74208 del 10 novembre 2011 prot. 74208, ricevuta in data 17 novembre, con la quale e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca a documentazione relativa alla modifica statutaria per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 6, comma 9, della legge 168/89;
Vista la nota n. 177 del 4 gennaio 2012 con cui il Ministero ha comunicato alcune osservazioni;
Vista la delibera del Senato accademico del 24 gennaio 2012 n. 4;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo:

(omissis)
Art. 7.
Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche di didattica e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, societa' di capitali, nonche' ad altre forme associative non commerciali.
L'Universita' puo' svolgere tali attivita' anche mediante partecipazione finanziaria.
1-bis. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, l'Universita', rilevata la motivata esigenza di avvalersi di attivita' di produzione di beni e servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, puo' promuovere e costituire organismi in house sotto forma di societa' a responsabilita' limitata secondo le modalita' di cui al comma 6 del presente articolo e nel rispetto delle norme civilistiche, speciali e comunitarie di riferimento.
2. L'Universita' puo' svolgere attivita' di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.
3. abrogato.
4. L'Universita' promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.
5. Le azioni per attuare tali finalita' sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.
6. La partecipazione dell'Ateneo a societa' di capitali avviene su conforme deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare sulla proposta motivata del Senato Accademico, dovra' acquisire il parere preventivo dei Revisori dei Conti.

(Omissis)
Art. 14-bis
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito il parere conclusivo.
2. Il Collegio e' nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed e' composto da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli d'Ateneo, tutti in regime d'impegno a tempo pieno e con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio e' presieduto da un professore ordinario, scelto dal Rettore tra i professori d'Ateneo o di altri Atenei italiani.
3. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.
4. L'avvio del procedimento disciplinare e' di competenza del Rettore, che, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio dovra' operare secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente o superiore a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi; il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dovere acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
8. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo a compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
Palermo, 30 gennaio 2012

Il rettore: Lagalla
 
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