Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 gennaio 2012 |
Riconoscimento, al sig. Popescu Vlad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Popescu Vlad, nato il 14 maggio 1976 a Brasov (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decretolegislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Doctor in Inginerie Electronica si Telecomunicatii» conseguito nel novembre 2006 presso la «Universitatea Transilvania» di Brasov, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che secondo la attestazione della autorita' competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE; Tenuto conto che e' in possesso anche del titolo accademico quinquennale di «Inginer - profilul Electronic, specializarea Electronica aplicata» conseguito presso la stessa universita' nel giugno 1999; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Popescu non e' assimilabile a quella richiesta in Italia agli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Al sig. Popescu Vlad, nato il 14 maggio 1976 a Brasov (Romania), cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di «Doctor in Inginerie Electronica si Telecomunicatii», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore industriale e' respinta. Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla sezione A - settore dell'informazione, e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulla seguente materia orale: bioingegneria elettronica. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, che consiste nella discussione di brevi questioni tecniche sulla materia individuata ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione. Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia sopra individuata. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
Roma, 23 gennaio 2012
Il direttore generale: Saragnano |
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