Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011 |
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il turismo e lo sport dott. Piero GNUDI. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Dott. Piero Gnudi e' stato conferito l'incarico per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport; Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza portafoglio dott. Piero Gnudi le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1 Delega di funzioni
1. Al Ministro senza portafoglio dott. Piero Gnudi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport, come anche specificate nei successivi articoli. |
| Art. 2 Affari Regionali
1. Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il turismo e lo sport dott. Piero Gnudi e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree: a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalita' di efficiente svolgimento dei servizi; b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per gli affari europei; c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157; iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri interessati, in materia di servizi pubblici locali, nonche' monitoraggio e impulso alla relativa attuazione; d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema della autonomie per l'esame in sede di Conferenza; e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige; f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti; g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa; h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore; i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale; l) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie; m) copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con il Ministro per gli affari europei; n) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6 della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero; o) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario; p) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali; q) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; r) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni; s) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; t) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonche', d'intesa con i Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON "Governane e azioni di sistema" relative alla cooperazione interistituzionale ed alla capacita' negoziale del sistema delle autonomie; u) attivita' anche normative connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione e al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse; cura della realizzazione delle maggiori forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione; v) attivita' di coordinamento e indirizzo delle funzioni di gestione e certificazione dei Programmi Operativi Interregionali "Attrattoti culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico"; z) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale. 2. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale. 3. Il Ministro, in qualita' di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in raccordo con il Ministro delegato all'innovazione, provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere esercitate anche per il tramite, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg. |
| Art. 3 Turismo
1. Al dott. Piero Gnudi sono delegate in materia di turismo, in particolare, le funzioni strumentali al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli territoriali di governo, della politica nazionale in materia di turismo volta allo sviluppo economico e produttivo del settore in Italia e all'estero; alla promozione e comunicazione dell'immagine dell'Italia; alla promozione degli investimenti, sia in Italia che all'estero per la promozione del turismo e all'attrazione di capitali per investimenti nel settore; b) proposta e predisposizione, anche di concerto con i Ministri competenti nei diversi settori, di testi normativi volti alla disciplina del turismo, con particolare riferimento alle professioni turistiche, alla semplificazione delle procedure, alla programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di rilevanza strategica; c) sviluppo e promozione delle attivita' volte alla internazionalizzazione delle imprese turistiche italiane ed alla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali di interesse turistico nazionale; promozione e sostegno del marchio Italia nel mondo; d) cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario mediante la fissazione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, di norme e principi generali per la disciplina del turismo, nonche' mediante la individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relativi ai diritti degli utenti nel settore turistico; e) coordinamento delle attivita' volte alla definizione di standard minimi qualitativi e sistema di rating, nonche' di misurazione e valutazione della qualita' del servizio turistico anche con riferimento all'Unione europea; f) sviluppo di politiche organiche, d'intesa con gli enti competenti e con le associazioni delle imprese di settore, con particolare riferimento alle reti, ai distretti turistici, ai circuiti nazionali di eccellenza, ai percorsi, ai prodotti e agli itinerari tematici omogenei volti a valorizzare il territorio, la cultura, le produzioni tipiche e le tradizioni popolari; g) sostegno ad iniziative delle regioni, delle autonomie locali e degli altri enti istituzionalmente competenti, volte allo sviluppo e alla promozione del turismo sul territorio, anche attraverso progetti strategici nazionali di interesse turistico coinvolgenti vaste aree geografiche omogenee, al fine di una maggiore coesione economica e sociale delle politiche di settore; h) definizione ed attuazione di piani di sviluppo, progetti e programmi, anche cofinanziati dall'Unione europea; i) valorizzazione di beni demaniali di interesse turistico; cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico delle IPAB, ASP; valorizzazione, di concerto con i Ministri competenti, del patrimonio d'interesse turistico-religioso appartenente al Fondo edifici per il culto; j) definizione, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di norme generali in materia di istruzione turistica e dei livelli essenziali delle prestazioni; cooperazione istituzionale per la determinazione di indirizzi unitari in tema di formazione professionale turistica e per la promozione di interventi volti all'alta formazione di operatori turistici; k) partecipazione agli organismi nazionali e internazionali che operano in materia di turismo; l) indirizzo e vigilanza su ENIT - Agenzia nazionale del turismo, Automobile Club d'Italia, Club Alpino Italiano, nonche' su strutture societarie pubbliche o partecipate a carattere nazionale le cui competenze sono esclusivamente volte al settore del turismo; m) sviluppo di iniziative volte alla promozione di forme di vigilanza ed assistenza alla domanda turistica, con particolare riferimento ai "Buoni Vacanze" e al "Fondo nazionale di garanzia"; n) sviluppo delle capacita', delle potenzialita' e dell'immagine del «Sistema Italia» attraverso appropriate iniziative di comunicazione istituzionale; o) coordinamento delle attivita' volte alla promozione del «Sistema Italia» connessa ai «grandi eventi», anche attraverso la programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti «grandi eventi», con particolare attenzione all'Expo 2015, nonche' alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegati. |
| Art. 4 Sport
1. In materia di sport al Ministro, sono delegati, in particolare, i seguenti compiti e funzioni: a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e di professioni sportive; b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA); c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore dello sport; d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attivita' di prevenzione del doping e della violenza nello sport; e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro per i beni e le attivita' culturali, in relazione alle rispettive competenze, alla vigilanza e all'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci; f) coordinamento delle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attivita' per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva; g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di governance in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la governance; h) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport; i) predisposizione di testi di livello comunitario e di recepimento nella normativa nazionale in materia di sport e di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive; l) attivita' connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi e relative iniziative normative. |
| Art. 5 Altre competenze
1. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, del Dipartimento degli affari regionali, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato regioni e dell'Ufficio per lo Sport. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 13 dicembre 2011
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 227 |
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