Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 gennaio 2012
Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale, finalizzati a proseguire l'opera volta a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR nel campo del programma «Futuro in ricerca 2012 - FIRB». (Decreto n. 03/RIC)


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento
e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca (MIUR);
Visto il decreto direttoriale n. 1153/Ric. del 27 dicembre 2011, con il quale e' stato emanato il nuovo bando «Futuro in ricerca 2012»;
Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al bando in argomento, al fine di favorire una maggiore partecipazione connessa con specifici fattori meritocratici di successo, pur senza rinunciare all'esigenza primaria di considerare l'intervento come elemento fondamentale per il rafforzamento sistemico delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una piu' efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai programmi quadro dell'Unione europea;
Ritenuto pertanto di attenuare la severita' di alcune impostazioni del bando sulle modalita' di preselezione;
Visto altresi' che il citato decreto direttoriale n. 1153/2011 riportava, per mero errore materiale di trascrizione, un importo di euro 8.834.677,00 in luogo del corretto importo di euro 8.384.677,00, quale impegno assunto con decreto ministeriale 955/ric dell'11 novembre 2011, per iniziative in favore di giovani ricercatori;
Ritenuto pertanto necessario procedere anche alla correzione del predetto importo, contestualmente riportando integralmente il nuovo testo coordinato ed integrale del bando;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1
Programma «Futuro in ricerca 2012»

1. Attraverso il programma «Futuro in ricerca 2012» questo Ministero intende proseguire nell'opera volta a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una piu' efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai programmi quadro dell'Unione europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.
2. Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle sotto indicate «Linee d'intervento», in qualita' di coordinatori di progetto (Principal Investigator) e secondo le modalita' e nei termini successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Il programma «Futuro in Ricerca 2012» e' rivolto:
a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano gia' compiuto il 33° anno di eta' alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni;
b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano gia' compiuto il 36° anno di eta' alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni;
c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori, gia' assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano gia' compiuto il 40° anno di eta' alla data di scadenza del presente bando.
2. I dottori di ricerca rientranti nella linea di intervento 1 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando, almeno cinque pubblicazioni dotate di ISBN (International Standard Book Number) o ISSN (International Standard Serial Number);
3. I dottori di ricerca rientranti nella linea di intervento 2 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando, almeno dieci pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN;
4. I docenti o ricercatori rientranti nella Linea di intervento 3 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando, almeno quindici pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN.
5. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 gia' in possesso di specializzazione conseguita, precedentemente al dottorato, presso una scuola di Specializzazione Universitaria, i limiti di eta' anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della scuola di specializzazione.
6. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 i limiti di eta' anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati altresi' di un anno sia nel caso in cui la somma delle durate legali del corso di studi relativo alla laurea e al dottorato sia superiore a 9 anni, sia nel caso di effettivo svolgimento del periodo di leva obbligatoria, sia nel caso di maternita'/paternita' precedente alla data di conseguimento del dottorato.
7. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 5 e 6 cumulabili tra di loro, il limite massimo di eta' anagrafica, anche per le linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno di eta' non ancora compiuto alla data di scadenza del presente bando.
 
Art. 3
Tipologie di ricerca

1. Il programma «Futuro in ricerca 2012» intende finanziare progetti di ricerca fondamentale rientranti in uno qualsiasi dei settori scientifici definiti dall'European Research Council.
2. Il programma si prefigge peraltro di finanziare progetti che per complessita' e natura richiedono di norma la collaborazione di piu' studiosi e di piu' organismi di ricerca, riconoscendo priorita', in termini di premialita' valutativa, ai progetti che si riconducano agli obiettivi di Horizon 2020.
 
Art. 4
Disponibilita' finanziarie

1. Per le finalita' indicate all'art. 1 del presente bando ed ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il MIUR cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 58.384.677,00 euro, al lordo della quota per le attivita' di valutazione e monitoraggio prevista dalle vigenti disposizioni, progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale.
2.. Alle diverse linee di intervento sono riservate le seguenti risorse, sempre al lordo della quota prevista per le attivita' di valutazione e monitoraggio:
1. Tra € 12.000.000,00 ed € 16.000.000,00 per la linea di intervento 1;
2. Tra € 16.000.000,00 ed € 20.000.000,00 per la linea di intervento 2;
3. Tra € 24.000.000,00 ed € 28.000.000,00 per la linea di intervento 3;
3. Qualora le risorse relative a una linea d'intervento non siano totalmente assegnate per carenza di progetti ammessi a finanziamento, le quote residuali possono essere portate in accrescimento al finanziamento delle altre linee d'intervento, secondo le effettive necessita'.
 
Art. 5
Caratteristiche dei progetti

1. Ogni progetto di ricerca (il cui costo deve risultare compreso tra euro 500.000 ed euro 1.200.000, ed avere durata minimo triennale) e' proposto da un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 (coordinatore di progetto) e, indipendentemente dall'appartenenza alla linea d'intervento, puo' prevedere da tre a cinque unita' di ricerca; anche le singole unita' di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la responsabilita' scientifica di un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art. 2; sono peraltro possibili unita' di ricerca (esclusa quella del coordinatore di progetto) afferenti a consorzi interuniversitari, purche' il responsabile di unita' presenti tutti gli altri requisiti indicati all'art. 2; nell'ambito di uno stesso progetto possono essere ricomprese unita' di ricerca appartenenti a diverse linee d'intervento, fermo restando che la riserva delle risorse di cui al precedente art. 4, si intende riferita alla linea d'intervento del coordinatore di progetto.
2. Il coordinatore di progetto e i responsabili di unita' di ricerca (complessivamente definiti in seguito come «responsabili di progetto»), in sede di presentazione del progetto, attestano l'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e si impegnano a completare le attivita' presso le istituzioni indicate all'atto della presentazione del progetto stesso.
3. Il coordinatore di progetto ha la responsabilita' scientifica e organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilita' di ogni unita' di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilita'. L'eventuale trasferimento all'estero del coordinatore di progetto comporta l'esclusione del progetto dal finanziamento, se avvenuto prima della emanazione del decreto di cui al successivo art. 9, ovvero la conclusione anticipata del progetto stesso se avvenuto dopo, con eventuale recupero o conguaglio rispetto ai finanziamenti gia' erogati.
4. I progetti sono redatti in inglese e italiano, e sono presentati esclusivamente per via telematica entro il termine di cui al successivo art. 6. Entro i cinque giorni successivi a tale termine, copia cartacea del progetto deve essere trasmessa da ciascun responsabile di progetto alla propria universita' o al proprio ente di ricerca o consorzio interuniversitario.
5. I progetti sono redatti utilizzando modelli/domanda (A e B) appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nello specifico sito http//futuroinricerca.miur.it. I progetti devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti dati:
a) titolo del progetto, settore ERC di afferenza, settore scientifico disciplinare (SSD);
b) nome del coordinatore di progetto e dei responsabili delle unita' di ricerca partecipanti;
c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per unita' operative;
d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
e) parole chiave proposte;
f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
g) stato dell'arte;
h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
i) ruolo di ciascuna unita' operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalita' di integrazione e collaborazione;
l) costo complessivo del progetto, articolato per voci di spesa, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 378 del 24 marzo 2004;
m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialita' applicative;
n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti.
6. Non e' ammessa la partecipazione, a qualsiasi titolo, a piu' di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma «Futuro in Ricerca 2012».
7. A tutti i docenti o ricercatori che risultano coinvolti (come responsabili di progetto o come semplici partecipanti) nei progetti in corso di svolgimento e finanziati dal Programma "Futuro in Ricerca 2010" e' fatto divieto di partecipare a qualunque titolo al presente bando.
8. Per ogni progetto ammesso al finanziamento, l'entita' del contributo FIRB e' definita tenendo conto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70% dei costi esposti, fatta eccezione per i contratti con giovani ricercatori, interamente a carico del MIUR. I costi relativi al personale dipendente gia' operante presso le universita' e gli enti di ricerca alla data di scadenza del presente bando non possono superare il 30% del costo del progetto al netto del costo relativo ai predetti contratti per giovani ricercatori.
 
Art. 6
Presentazione dei progetti e procedura di selezione

1. La scadenza per la presentazione dei progetti e' fissata al 22 febbraio 2012, alle ore 17.00, per i responsabili di unita' (modello B), e al 29 febbraio 2012, alle ore 17.00, per i coordinatori di progetto (modello A); la modulistica per la presentazione delle domande e' disponibile, all'indirizzo indicato al successivo art. 9, a partire da meta' gennaio 2012.
2. La procedura di selezione dei progetti e' curata sia dalle singole universita' e dai singoli enti di ricerca (fase di preselezione), sia dal Ministero (fase di valutazione e fase delle audizioni); in particolare, il Ministero opera mediante tre comitati di selezione (CdS), uno per ogni settore ERC, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), ai sensi di quanto previsto all'art. 20 e all'art. 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (fase di valutazione), e mediante panel di esperti (uno o piu' panel per ciascuno dei settori ERC), i cui componenti sono designati dal CdS e nominati con decreto direttoriale (fase delle audizioni).
3. Ogni CdS e' formato da sei esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca, di cui due operanti all'estero. Ogni panel e' composto da tre esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca (tra i quali, ove disponibili, ed in misura di almeno uno per panel, anche i coordinatori di progetti vincitori di precedenti edizioni del programma «Futuro in Ricerca»). Ogni esperto dei CdS o dei panel deve rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilita'.
4. I componenti del CNGR, dei CdS e dei panel non possono in alcun caso partecipare ai progetti di cui al presente bando, ne' prendere parte alla fase di preselezione dei progetti.
5. La partecipazione ai CdS e ai panel e' onorifica. A ciascuno dei componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
6. L'Ufficio V della Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR, dei CdS e dei panel.
 
Art. 7
Preselezione

1. I progetti chiusi entro la scadenza di cui al precedente art. 6, comma 1, sono sottoposti a preselezione da parte delle universita' e degli enti di ricerca.
2. Ogni universita' o ente di ricerca sottopone a preselezione, a proprie spese, esclusivamente i progetti nei quali il Coordinatore di progetto abbia indicato la stessa universita' o lo stesso ente di ricerca come istituzione sede della propria unita' di ricerca.
3. Al termine della preselezione, svolta in totale autonomia, ma nel rispetto dei criteri basilari di cui ai successivi comma 5, 6 e 7, ciascuna universita' o ciascun ente di ricerca assume la piena responsabilita' di individuare, mediante apposita procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio del 15 giugno 2012, i progetti meritevoli di ammissione alla fase di valutazione del MIUR; ciascuna universita' o ente di ricerca puo' preselezionare, a livello di Coordinatore scientifico (contestualmente impegnandosi ad assicurare, per le linee d'intervento 1 e 2, il rispetto delle procedure di legge relative alle «chiamate dirette» dei giovani ricercatori) un numero di progetti: a) non superiore allo 0,5% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando (con arrotondamento all'intero superiore); b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore alla media del numero di progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, nei bandi «Futuro in Ricerca 2010» e «Futuro in ricerca 2008». I progetti non preselezionati dall'universita' o dall'ente di ricerca si intendono esclusi dall'accesso alla fase di valutazione effettuata dal MIUR. Analogamente, la mancata conclusione della preselezione entro il termine perentorio del 15 giugno 2012 esclude dalla fase di valutazione tutti i progetti presentati da coordinatori scientifici afferenti all'universita' o all'ente inadempiente.
4. Nella preselezione dei progetti ogni universita' o ente di ricerca e' tenuta ad assicurare, ove possibile, adeguata partecipazione ad ogni linea d'intervento.
5. Ogni universita' o ente di ricerca deve avvalersi dell'opera di revisori anonimi, anche stranieri, che possono essere selezionati tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero (messa a disposizione di ogni universita' da parte del CINECA), secondo il criterio della «peer review».
6. I revisori non debbono in alcun caso essere scelti tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando e, per ogni progetto, non debbono appartenere ai ruoli della stessa universita' o dello stesso ente di ricerca, nonche' di altre universita' o enti o consorzi interuniversitari coinvolti nello stesso progetto.
7. I revisori debbono formulare giudizi analitici riassumendoli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:
a) innovativita' e originalita' della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 30;
b) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico e dei responsabili di unita', con riferimento alla valutazione della loro attivita' scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 25;
c) possibile impatto della ricerca proposta e potenzialita' di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare riferimento, per le aree interessate, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020: fino a punti 25;
d) significative interazioni tra piu' soggetti, in particolare tra universita' e/o tra universita' ed enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ma anche tra universita' ed altri organismi di ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali: fino a punti 15;
e) coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino a punti 5.
 
Art. 8
Valutazione scientifica dei progetti e audizioni

1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati e' curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS, che opera mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici, formulando un giudizio analitico comparativo sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa su una scala predefinita di valori numerici, secondo gli stessi criteri di cui al comma 7 del precedente art. 7.
2. Solo i progetti con punteggio superiore a 80/100 possono essere utilmente considerati ai fini dell'ammissione alla fase delle audizioni. Per tali progetti, il CdS indica altresi' il contributo proposto per ciascuno di essi, sulla base della complessiva congruita' accertata (distinta per voci di spesa), ma comunque in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o giudicato necessario.
3. Per ogni linea d'intervento e' ammesso alla fase delle audizioni, con apposito decreto direttoriale e secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto nella fase di valutazione da parte dei CdS, un numero di progetti tale da raggiungere (secondo indicazioni fornite dai CdS, e fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art. 4 del presente bando) un ammontare di risorse pari almeno al doppio delle quote massime stabilite al comma 2 del precedente art .4.
4. Le audizioni, riservate ai coordinatori di progetto, sono volte, in particolare, all'accertamento della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unita' di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario; nel corso delle audizioni, peraltro, i panel accertano anche la reale conoscenza, da parte del proponente, della lingua inglese e delle tematiche di progetto (con particolare riferimento alle modalita' attuative).
5. Per ogni progetto ammesso alle audizioni, il competente panel esprime un giudizio analitico, riassunto in una valutazione numerica finale da 0 a 30 punti.
6. Solo i progetti con punteggio almeno pari a 20/30 possono essere utilmente collocati nella graduatoria finale di cui al successivo comma 7, ai fini dell'eventuale ammissione al finanziamento.
7. Per i soli progetti utilmente collocabili in graduatoria, il MIUR, sommando i punteggi attribuiti dai CdS a quelli attribuiti dai panel, forma, per ogni linea d'intervento, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 4, la graduatoria finale e definisce l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. In caso di ex-aequo e' data priorita' ai progetti che hanno ottenuto, dal CdS, il punteggio piu' elevato nel criterio di cui all'art. 7, comma 7, lettera c, del presente bando.
 
Art. 9
Approvazione dei progetti

1. Con apposito decreto direttoriale viene reso pubblico l'elenco dei progetti finanziati, distinto per linea d'intervento.
2. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto e' comunicato dal Ministero al coordinatore scientifico che provvede, nel termine di 15 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle singole unita' operative, dandone comunicazione al Ministero.
3. Dopo la rideterminazione, il Ministero, con apposito provvedimento, definisce la quota di finanziamento spettante ad ogni unita' operativa, nonche' le modalita' di erogazione dei contributi e di verifica in itinere ed ex-post.
 
Art. 10
Indicazioni operative

1. I progetti di cui al presente decreto debbono essere presentati, entro il termine di cui al precedente art. 6, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://futuroinricerca.miur.it
2. Tutto il materiale prodotto e' considerato rigorosamente riservato ed e' utilizzato solo per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli uffici ricerca di universita' ed enti, nonche' alla Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, ufficio V, all'indirizzo di posta elettronica futuroinricerca@miur.it, che assicura la tempestiva e corretta assistenza sia in fase di predisposizione dei progetti sia in fase di eventuale realizzazione degli stessi.
3. Responsabile del procedimento e' l'ing. Mauro Massulli - Dirigente dell'ufficio V della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni. Lo stesso decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito MIUR.
Roma, 12 gennaio 2012

Il direttore generale: Agostini
 
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