Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 gennaio 2012
Regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Vinci per la vita - Win for Life».


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante i criteri nel rispetto dei quali AAMS disciplina le modalita' di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo nell'aprile 2009, che all'articolo 12, comma 1, lettera b) prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalita' per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo gioco complementare ed opzionale;
Visto l'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto l'Atto di concessione per l'affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato, in data 26 giugno 2009 tra AAMS e Sisal, a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla menzionata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90;
Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009 recante disposizioni per l'introduzione del gioco «Vinci per la vita - Win for Life», adottato in forza ed in esecuzione del menzionato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/36621/Giochi/Ena del 25 settembre 2009 relativo all'avvio del gioco numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la vita - Win for Life;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/45393/Giochi/Ena del 20 novembre 2009 relativo alla raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per il gioco Vinci per la vita - Win for Life;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/7984/Giochi/Ena del 9 marzo 2010 relativo all'avvio della raccolta a distanza del gioco Vinci per la vita - Win for Life;
Visti i decreti direttoriali prot. n. 2010/18233/Giochi/Ena e prot. n. 2010/18234/Giochi/Ena, entrambi di data 1° giugno 2010, recanti, rispettivamente, la modifica del calendario delle estrazioni giornaliere del gioco Vinci per la vita - Win for Life e l'aumento dell'importo da quattromila euro a seimila euro mensili del premio di categoria quinta del ripetuto gioco;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del menzionato decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, e' stato istituito il concorso straordinario, denominato «Vinci per la vita - Win for Life Gold», caratterizzato da un premio di quinta categoria di una somma mensile (fino a € 10.000,00) per trent'anni (id est 360 mensilita' consecutive);
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/33966/Giochi/Ena del 1° ottobre 2010 con cui e' stato dato avvio al citato concorso straordinario, denominato «Vinci per la vita - Win for Life Gold»;
Visto il decreto direttoriale prot. n.2011/23933/Giochi/Ena del 30 giugno 2011 recante l'istituzione temporanea di un premio aggiuntivo per i giochi Vinci per la vita - Win for Life e Vinci per la vita - Win for Life Gold nonche' i successivi correlati, analoghi provvedimenti;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e segnatamente l'articolo 24, comma 40, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, anche le innovazioni, tra le altre, che afferiscono, segnatamente al punto b), il gioco «Vinci per la vita - Win for Life» nel rispetto, comunque, del mantenimento di un montepremi pari al 65 per cento della raccolta ed un'imposta pari al 23 per cento della raccolta;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale;
Visto il decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, con il quale AAMS ha individuato gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla menzionata norma, e specificatamente l'articolo 3, comma 2, che dispone, avuto riguardo al gioco numerico a totalizzatore nazionale «Vinci per la vita - Win for Life», che siano apportate modifiche concernenti i seguenti punti: a) orario di raccolta del gioco; b) importo delle giocate e c) numero dei concorsi giocabili in abbonamento.
Considerato che, peraltro, la raccolta del gioco in parola ha accusato da tempo una flessione che e' stata arrestata solo con l'introduzione di premi aggiuntivi, opportunamente istituiti al fine di continuare a sostenere le connesse entrate erariali che, come e' noto, sono destinate ad interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo;
Atteso che le apposite indagini di mercato, commissionate dal concessionario, hanno, comunque, evidenziato l'esigenza di apportare elementi innovativi alla formula del gioco «Vinci per la vita - Win for Life», introducendo una offerta di gioco piu' articolata e differenziata rispetto all'attuale, al fine di ottenere da un lato l'incremento della raccolta del gioco di che trattasi e dall'altro di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco pubblico all'evoluzione della domanda dei consumatori, come previsto dall'articolo 1, comma 90, lettera c) della ripetuta legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la proposta del concessionario, formulata con le lettere prot. n. 470/11, prot. n. 745/11, prot. n. 991/11 e prot. n. 69/12 rispettivamente del 4 maggio 2011, del 20 luglio 2011, del 5 ottobre 2011 e del 16 gennaio 2012, nonche' le certificazioni redatte, in data 4 e 15 dicembre 2011, a cura dell'ADAMSS Center e del Dipartimento di Matematica dell'Universita' degli Studi di Milano, attestanti rispettivamente l'adeguatezza del dispositivo da utilizzare per la generazione dei numeri vincenti del gioco «Vinci per la vita - Win for Life», nonche' la correttezza delle matrici matematiche di ciascuna formula del ripetuto gioco «Vinci per la vita - Win for Life»;
Atteso che, avuto riguardo a quanto precede, occorre apportare le modifiche alla formula di gioco «Vinci per la vita - Win for Life» in esecuzione di quanto, da ultimo, disposto dal Legislatore, nell'ambito degli ulteriori interventi urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con il menzionato articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' di quanto determinato per gli effetti da AAMS, al fine di assicurare, come previsto, maggiori entrate, con il citato decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011 avuto riguardo specificatamente al gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life;
Considerata la plausibilita' della proposta del concessionario che appare adeguata ed in linea con quanto innanzi;

Dispone:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato Vinci per la vita - Win for Life, caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera.
2. Il gioco Vinci per la Vita - Win for Life e', altresi', caratterizzato dalla possibilita' offerta al giocatore di partecipare ad una o piu' delle modalita' di gioco che lo costituiscono, denominate rispettivamente «Vinci per la Vita - Win for Life Viva l'Italia», «Vinci per la Vita - Win for Life Grattacieli» e «Vinci per la Vita - Win for Life Cassaforte», secondo quanto previsto nel presente decreto.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) aggio, il compenso previsto per i punti di vendita pari ad una percentuale del prezzo al pubblico di ogni combinazione di gioco;
c) categorie di premi, l'individuazione delle varie tipologie di vincita raggruppate nelle classificazioni relative a ciascuna formula di gioco;
d) combinazione di gioco, si intende l'insieme composto dai numeri di cui si pronostica l'estrazione formulata con riferimento alla formula di gioco prescelta ed alle regole che la governano;
e) compenso, la somma costituita dalla quota parte della raccolta di gioco complessiva che il concessionario percepisce, come previsto dalla convenzione di concessione, a fronte delle attivita' svolte in adempimento degli obblighi concessori;
f) concessionario, il soggetto cui AAMS ha aggiudicato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
g) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce al concessionario le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con la legittimazione dell'esercizio di tutte le necessarie previste attivita';
h) concorso, tutte le attivita' di gioco utili allo svolgimento del gioco stesso esercitate in un periodo di tempo intercorrente tra il momento di «apertura» ed il momento di «pubblicazione dei vincenti»;
i) concorso straordinario, concorso aggiuntivo indetto con specifico provvedimento di AAMS;
j) conto corrente dedicato, il conto, unico per le tre modalita' di gioco, sul quale viene versato l'importo del montepremi dedicato alla categoria di vincita Win for Life;
k) formula di gioco, modalita' caratterizzata dall'insieme delle regole poste, in funzione di medesimi principi tecnici, per consentire e valutare una specifica combinazione di gioco con riferimento alle apposite estrazioni;
l) generatore automatizzato di numeri casuali, il sistema basato su appositi algoritmi certificati ai sensi dell'articolo 14, che assegna casualmente un numero a ciascuna giocata per completare la combinazione di gioco;
m) giocata, la combinazione di gioco pronosticata, ovvero le combinazioni di gioco pronosticate dal giocatore e riportate nella ricevuta di gioco;
n) giocata a caratura, la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente, denominate cedole di caratura;
o) giocata sistemistica, la giocata dallo sviluppo matematico della quale deriva una pluralita' di combinazioni di gioco; tale giocata deve essere effettuata rispettando i limiti previsti dalla disciplina di gioco;
p) giornata di gioco, il periodo intercorrente tra l'apertura del primo concorso e l'individuazione dei vincenti dell'ultimo concorso, in un medesimo giorno solare;
q) matrice matematica del gioco, l'insieme delle regole matematiche poste a base della formula di gioco, certificata ai sensi dell'articolo 14;
r) montepremi, la parte della raccolta del gioco destinata alle vincite di ciascun concorso, corrispondente al 65% della raccolta complessiva;
s) montepremi dedicato alla categoria di premi Win for Life, il fondo destinato al pagamento dei premi di categoria Win for Life sul quale il concessionario versa la quota del montepremi destinata al pagamento di tale categoria di premi e preleva le somme necessarie al pagamento dei premi stessi;
t) montepremi di categoria, la parte del montepremi dedicato a ciascuna categoria di premi, cosi' come previsto dal regolamento di gioco;
u) posta di gioco, il prezzo per giocare una combinazione, diverso a seconda della formula di gioco prescelta;
v) punto di vendita a distanza, il concessionario dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel previsto esercizio della raccolta a distanza, ovvero il soggetto autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Il punto di vendita a distanza e' identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;
w) punto di vendita fisico, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;
x) rete distributiva, l'insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza contrattualizzati dal concessionario rispetto ai quali quest'ultimo ha gli obblighi di controllo, di vigilanza e di informazione verso AAMS, previsti dalla concessione per la gestione e lo sviluppo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
y) settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la successiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;
z) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario che assicura la funzione di totalizzazione nazionale finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso e dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente nonche' dei rimborsi;
aa) sistema estrazionale, il sistema composto da hardware e software basato su appositi algoritmi certificati ai sensi dell'articolo 14, che assicura che ogni estrazione risulti assolutamente casuale;
bb) sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, il sito istituito ed aggiornato dal concessionario www.giochinumerici.it;
cc) soggetto erogatore, primaria societa' finanziaria ovvero compagnia assicurativa incaricata o delegata contrattualmente dal concessionario per la corresponsione mensile di una somma di denaro corrispondente ai premi di categoria Win for Life;
dd) vincita, l'importo dovuto per il pagamento dei premi di cui alle giocate contenenti combinazioni di gioco vincenti, riscuotibile dai possessori delle relative ricevute di gioco.
ee) Win for Life, la categoria di premi prevista da ciascuna formula di gioco, caratterizzata principalmente dall'erogazione mensile al vincitore di una somma per un numero di anni e per un importo stabiliti da ciascuna formula di gioco. Gli importi da erogare mese per mese sono prodotti da una somma capitale nominale prelevata, in occasione di ciascuna vincita, dal montepremi dedicato alla categoria di premi Win for Life; categoria di premi che comprende anche un premio di categoria prima, nonche', ove previsto dalla formula di gioco, l'erogazione di una somma una tantum.
 
Art. 3
Disposizioni generali

1. I concorsi hanno frequenza plurigiornaliera e prevedono estrazioni contemporanee delle tre formule di gioco, eseguite con intervallo temporale non inferiore a cinque minuti. Entro tale limite e sentito il concessionario, AAMS stabilisce con apposito provvedimento il calendario dei concorsi. Le estrazioni avverranno a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 23.55 e, ripetesi, la loro cadenza non puo' essere inferiore a cinque minuti. Ogni concorso sara' contrassegnato da una numerazione progressiva che iniziera' con il numero uno e terminera', senza soluzione di continuita', con l'ultimo concorso del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Con apposito provvedimento di AAMS, sentito il concessionario, possono essere disposte estrazioni anche nell'intervallo temporale dalle ore 24,00 alle ore 6,55.
3. Per ogni formula di gioco, nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:
a) non abbia una dotazione sufficiente al trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio, il concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario. A partire dal primo concorso in cui il montepremi destinato al premio di categoria Win for Life risulti in attivo, il concessionario operera' i prelievi necessari al completo rimborso di quanto anticipato;
b) superi l'importo pari a 10.000.000,00 (diecimilioni) di euro, AAMS provvede, sentito il concessionario, a destinare, per uno o piu' concorsi, la parte eccedente all'incremento dell'importo destinato al premio di categoria Win for Life o, in alternativa, ad una o piu' delle altre categorie di vincita.
4. Con provvedimenti di AAMS puo' essere disposta, per ciascuna formula di gioco, la corresponsione ai giocatori di premi straordinari in denaro, anche istantanei.
 
Art. 4
Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti
e categorie di premi

1. La formula del gioco, denominato «Vinci per la Vita - Win for Life Viva l'Italia», permette di pronosticare, per ciascun concorso della specie ed indipendentemente dall'ordine di estrazione, 10 numeri, nonche' altro numero denominato «numerone», nei modi previsti dall'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5. Il pronostico relativo al «numerone», puo' essere formulato direttamente dal giocatore o, a discrezione di quest'ultimo, scelto casualmente attraverso il generatore automatizzato di numeri casuali.
2. E' possibile pronosticare piu' di 10 numeri per giocata indicandoli sull'apposito pannello di gioco ovvero negli altri modi previsti, determinandosi cosi' una giocata sistemistica, viene posto il limite massimo di combinazioni giocabili in 1.001 combinazioni.
3. Per ciascun concorso sono estratti:
a) una sequenza di 10 numeri, da una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 20, senza reimmissione dei numeri estratti, generata per mezzo del sistema estrazionale;
b) un undicesimo numero, denominato «numerone», da una ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 20, generato per mezzo del sistema estrazionale.
4. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce la combinazione di gioco vincente.
5. Le categorie di premi sono 5.
6. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali:
a) risultano esattamente pronosticati tutti i 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) non risulta pronosticato alcuno dei suddetti 10 numeri.
Se risulta esatto anche il pronostico relativo all'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera b), «numerone», in aggiunta al premio di prima categoria, il giocatore realizza anche il premio di categoria Win for Life, di cui al successivo comma 10.
7. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
a) a nove dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) a uno dei suddetti 10 numeri.
8. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
a) a otto dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) a due dei suddetti 10 numeri.
9. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
a) a sette dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) a cinque dei 10 numeri estratti di cui al comma 3 lettera a);
c) a tre dei suddetti 10 numeri.
10. Alla categoria di premi Win for Life appartengono le combinazioni di gioco vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6, lettera a) o b), per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero estratto, «numerone», di cui al comma 3, lettera b);
11. I premi di categoria prima e Win for Life si cumulano tra loro determinando un premio unico.
 
Art. 5
Costo del gioco, montepremi e vincite

1. La giocata minima e' costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco e' di euro 1,00 (uno) per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 4.
2. Al montepremi e' assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso.
3. Alle vincite di terza e quarta categoria sono assegnati, rispettivamente un premio di importo fisso pari a € 2 (euro due/00) e € 1 (euro uno/00). Pertanto, il montepremi di ciascuna delle citate categorie di vincita sara' dato dal prodotto dell'importo del premio fisso per il numero dei vincenti della corrispondente categoria.
4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria terza e quarta, conseguente all'assegnazione dei premi di importo fisso di cui al comma 3, viene ripartita nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 10,16%;
b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 20,32%;
c) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 69,52%.
Detta ripartizione del montepremi viene, altresi', applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di terza e quarta categoria.
5. Per i premi di prima e seconda categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo l'ammontare dei relativi montepremi di categoria, calcolati giusta quanto stabilito dal comma 4, in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.
6. Qualora l'ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di terza e di quarta categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente alla somma di tali importi, ai fini del pagamento delle cinque categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va l'1,67%;
b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 3,33%;
c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 6,74%;
d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 76,86%;
f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va l'11,40%.
Nella circostanza, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria di premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.
7. In mancanza di vincite di categoria di terza o quarta, il relativo montepremi di categoria, non assegnato ai sensi e per gli effetti del comma 6, sara' ripartito in parti uguali tra tutte le categorie di premi ove risultino vincenti.
8. Per ciascun concorso, in ogni caso, in mancanza di vincite di premi:
a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;
b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria seconda del concorso successivo;
c) di categoria Win for Life, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life.
9. Per i premi dalla prima alla quarta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi puo' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di piu' categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
10. Il premio di categoria Win for Life consiste:
a) nell'erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 120 mensilita' consecutive, del valore nominale di euro 113.798,00, al lordo della ritenuta del 6% di cui all'articolo 21, comma 6, che al netto di tale percentuale viene ridotta ad euro 107.000,00. In relazione a tanto, al soggetto di cui al comma 13, lettera a) ovvero lettera b), che dovra' sottoscrivere l'apposito modulo di adesione, verra' corrisposta una somma di importo pari a 970,00 euro al mese per 120 mensilita'. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilita', un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 120 mensilita', lo stesso sara' corrisposto al vincitore;
b) nell'erogazione al vincitore di una somma corrispondente al premio di prima categoria conseguito con la stessa ricevuta di gioco, ovvero nei modi e con le certificazioni previsti per l'attribuzione delle vincite a distanza.
Il premio sub b) verra' interamente erogato al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 120 mensilita' previste sub a).
Nell'ipotesi in cui piu' combinazioni di gioco risultino vincenti il premio di categoria Win for Life nel medesimo concorso di riferimento, si dovra' procedere alla suddivisione in parti uguali della vincita indicata sub a) tra tutti i soggetti aventi diritto. Il diritto del 6% spettante all'erario verra' calcolato separatamente per ciascun vincitore in funzione del totale della vincita realizzata.
11. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life:
a) i montepremi dedicati, di cui al comma 4, lettera c), ovvero che risultano giusta quanto disposto dal comma 6, sono depositati su un apposito conto corrente dedicato alla categoria Win for Life, che produce interessi a favore dell'erario;
b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede a tanto mediante un soggetto erogatore con la stipula di un apposito piano contrattuale il cui schema e' preventivamente approvato da AAMS.
12. Il piano contrattuale di cui al comma 11, lettera b), anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:
a) la definizione delle modalita' di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;
b) la possibilita' di verifica in ogni momento, da parte di AAMS, delle modalita' di gestione delle somme trasferite;
c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 11, lettera b) da parte del concessionario, su richiesta di AAMS o del concessionario, sempre previa approvazione di AAMS.
13. Il piano contrattuale di cui al comma 11, lettera b), prevede che il beneficiario del premio risulti, in alternativa:
a) il soggetto vincitore del premio in virtu' del possesso della ricevuta di gioco vincente;
b) il soggetto indicato formalmente dal vincitore del premio ad essere destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore, di tanto verra' fatta menzione sul corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.
L'opzione, indicata alla lettera b), dovra' essere riportata e disciplinata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validita' temporale dello stesso piano contrattuale.
14. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:
a) non abbia una dotazione sufficiente per il trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria Win for Life si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera a);
b) superi l'importo pari a 10.000.000,00 di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera b).
15. Le modalita' di corresponsione delle vincite sono regolate dagli articoli 20, 21, 22 e 23.
 
Art. 6
Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti
e categorie di premi

1. La formula del gioco, denominato «Vinci per la Vita - Win for Life Grattacieli», permette di pronosticare, per ciascun concorso della specie, il numero estratto per ciascuno dei 6 pannelli in cui sono stati posizionati 90 numeri, da 1 a 90. Il sesto pannello e' quello dove puo' essere effettuato il pronostico relativo al «numerone», il cui esatto pronostico, insieme a quello che consente di vincere il premio di prima categoria, consente di accedere alla vincita del premio «Win for life». Tale pronostico, quello relativo al «numerone», puo' essere formulato direttamente dal giocatore o, a discrezione di quest'ultimo, scelto casualmente attraverso il generatore automatizzato di numeri casuali.
2. I 6 pannelli sono cosi' composti:
a) Nel primo pannello, denominato livello 1, sono presenti i numeri da 1 a 3;
b) Nel secondo pannello, denominato livello 2, sono presenti i numeri dal 4 al 13;
c) Nel terzo pannello, denominato livello 3, sono presenti i numeri dal 14 al 25;
d) Nel quarto pannello, denominato livello 4, sono presenti i numeri dal 26 al 40;
e) Nel quinto pannello, denominato livello 5, sono presenti i numeri dal 41 al 60;
f) Nel sesto pannello sono presenti i numeri dal 61 al 90.
3. E' possibile pronosticare piu' di un numero per pannello, determinandosi cosi' una giocata sistemistica, viene posto il limite massimo di combinazioni giocabili in 32.767 combinazioni.
4. Per ciascun concorso sono estratti, per mezzo del sistema estrazionale:
a) un numero appartenente al primo pannello, denominato livello 1;
b) un numero appartenente al secondo pannello, denominato livello 2;
c) un numero appartenente al terzo pannello, denominato livello 3;
d) un numero appartenente al quarto pannello, denominato livello 4;
e) un numero appartenente al quinto pannello, denominato livello 5;
f) un numero appartenente al sesto pannello, denominato «numerone».
5. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 4, costituisce la combinazione di gioco vincente.
6. Le categorie di premi sono 7.
7. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d), e); se risulta esatto anche il pronostico relativo al sesto numero, il «numerone», di cui al comma 4, lettera f), in aggiunta al premio relativo alla prima categoria, il giocatore realizza anche il premio, denominato di categoria Win for Life, di cui al successivo comma 12;
8. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i quattro numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d);
9. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i tre numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c);
10. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i due numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b);
11. Alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui e' esattamente pronosticato il numero estratto di cui al comma 4, lettera a);
12. Alla categoria di premi Win for Life appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d), e) nonche' il «numerone», di cui al comma 4, lettera f).
13. Il premio di categoria prima ed il premio di categoria Win for Life, di cui all'articolo 7, comma 9, si cumulano tra loro, determinando un premio unico.
14. E' prevista, altresi', una categoria di premi, denominati Jolly, destinati a coloro i quali avranno correttamente pronosticato i numeri estratti di 4 pannelli, non sequenziali, dei primi 5 pannelli. Tale premio viene, altresi', attribuito a coloro i quali hanno esattamente pronosticato i numeri estratti di cui al comma 4, lettera b), c), d), e).
Non hanno diritto ai premi di questa categoria, coloro che hanno correttamente pronosticato, in sequenza, i quattro numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d), i quali avranno diritto solo al premio di seconda categoria. Non hanno parimenti diritto ai premi di cui trattasi coloro che hanno esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d), e), conseguendo, nella circostanza, un premio di prima categoria.
Il vincitore di un premio Jolly ha diritto, altresi', al premio di terza, quarta o quinta categoria, ove effettivamente conseguiti, giusto quanto previsto, rispettivamente, ai commi 9, 10 e 11.
 
Art. 7
Costo del gioco, montepremi e vincite

1. La giocata minima e' costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco e' di euro 2,00 per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 6.
2. Al montepremi e' assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso.
3. A ciascuna vincita di quinta categoria e' assegnato un premio di importo fisso pari a € 2,00 (due). Pertanto, il montepremi della quinta categoria di vincita sara' dato dal prodotto dell'importo del premio fisso per il numero dei vincenti di tale categoria.
4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria quinta di cui al comma 3, conseguente all'assegnazione dei relativi premi di importo fisso, viene ripartito nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 6,61%;
b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 12,57%;
c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 9,26%;
d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 21,83%;
e) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 44,97%;
f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Jolly va il 4,76%.
Detta ripartizione del montepremi viene, altresi', applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di quinta categoria.
5. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quarta categoria e per la categoria Jolly, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo l'ammontare dei relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti per le rispettive categorie nel concorso di riferimento.
6. Qualora l'ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di quinta categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente a tale importo, ai fini del pagamento delle sette categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 3,56%;
b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 6,77%;
c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 4,99%;
d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va l'11,75%;
e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 46,15%;
f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 24,22%;
g) al montepremi relativo alle vincite di categoria Jolly va il 2,56%.
Nella circostanza, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.
7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di premi:
a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;
b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria seconda del concorso successivo;
c) di categoria terza, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria terza del concorso successivo;
d) di categoria quarta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quarta del concorso successivo;
e) di categoria Win for Life, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life;
f) di categoria Jolly, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria Jolly del concorso successivo.
8. Ad eccezione della categoria di premi Jolly, di cui all'articolo 6, comma 14, per i premi dalla prima alla quinta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi puo' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di piu' categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
9. Il premio di categoria Win for Life di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, consiste:
a) nell'erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 240 mensilita' consecutive, del valore nominale di euro 825.500,00, al lordo della ritenuta del 6% di cui all'articolo 21, comma 6, che al netto di tale percentuale viene ridotta ad euro 776.000,00. In relazione a tanto, al soggetto di cui al comma 12, lettera a) ovvero lettera b), che dovra' sottoscrivere apposito modulo di adesione, verra' corrisposta una somma di importo pari a euro 3.790,00 al mese per 240 mensilita'. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilita', un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 240 mensilita', lo stesso sara' corrisposto al vincitore;
b) nell'erogazione al vincitore di una somma corrispondente al premio di prima categoria conseguito con la stessa ricevuta di gioco, ovvero nei modi e con le certificazioni previsti per l'attribuzione delle vincite a distanza;
c) nell'erogazione al vincitore di una somma una tantum pari a 100.000,00 euro, da prelevare dal fondo «montepremi dedicato alla categoria Win for life».
I premi sub b) e c) verranno interamente erogati al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilita' previste sub a).
Nell'ipotesi in cui piu' combinazioni di gioco risultino vincenti il premio di categoria Win for Life nel medesimo concorso di riferimento, si dovra' procedere alla suddivisione in parti uguali della vincita indicata sub a) e sub c) tra tutti i soggetti aventi diritto. Il diritto del 6% spettante all'Erario verra' calcolato separatamente per ciascun vincitore in funzione del totale della vincita realizzata.
10. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life:
a) i montepremi dedicati, di cui al comma 4, lettera e), ovvero di cui al comma 6, lettera f), ove debba farsi luogo al disposto di cui al ripetuto comma 6, sono depositati su un apposito conto corrente dedicato alla categoria Win for Life, che produce interessi a favore dell'erario;
b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede con la stipula di un apposito piano contrattuale con un soggetto erogatore, il cui schema e' preventivamente approvato da AAMS.
11. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera b), anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:
a) la definizione delle modalita' di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;
b) la possibilita' di verifica in ogni momento, da parte di AAMS, delle modalita' di gestione delle somme trasferite;
c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 10 lettera b) da parte del concessionario, su richiesta di AAMS o del concessionario, sempre previa approvazione di AAMS.
12. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera b), prevede che il vincitore risulti, in alternativa:
a) soggetto diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore;
b) il soggetto indicato formalmente dal vincitore del premio ad essere destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore, di tanto verra' fatta menzione sul corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.
L'opzione, indicata alla lettera b), dovra' essere riportata e disciplinata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validita' temporale dello stesso piano contrattuale.
13. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:
a) non abbia una dotazione sufficiente per il trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria Win for Life si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera a);
b) superi l'importo pari a 10.000.000 di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera b).
14. Le modalita' di corresponsione delle vincite sono regolate dagli articoli 20, 21, 22 e 23.
 
Art. 8
Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti
e categorie di premi

1. La formula del gioco, denominato «Vinci per la Vita - Win for Life Cassaforte», permette di pronosticare, per ciascun concorso della specie, in ognuna delle sette sezioni presenti sulla relativa scheda di gioco, uno dei numeri da 0 a 9 ivi riportati. La settima sezione e' quella dove puo' essere effettuato il pronostico relativo al «numerone», il cui esatto pronostico insieme a quello che consente di vincere il premio di prima categoria, consente di accedere alla vincita del premio «Win for life». Tale pronostico, quello relativo al «numerone», puo' essere formulato direttamente dal giocatore o, a discrezione di quest'ultimo, scelto casualmente attraverso il generatore automatizzato di numeri casuali.
2. E' possibile pronosticare piu' di un numero per sezione, determinando cosi' una giocata sistemistica, cui viene posto il limite massimo di combinazioni giocabili in 32.767.
3. Per ciascun concorso sono estratti, per mezzo del sistema estrazionale:
a) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera A;
b) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera B;
c) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera C;
d) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera D;
e) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera E;
f) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera F;
g) un numero, denominato «numerone» appartenente alla correlata sezione.
4. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 3, costituisce la combinazione di gioco vincente.
5. Le categorie di premi sono 7.
6. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e), f); se risulta esatto anche il pronostico relativo al «numerone» di cui al comma 3, lettera g), in aggiunta ai premi relativi alla prima categoria, il giocatore realizza anche il premio, denominato di categoria Win for Life, di cui al successivo comma 12.
7. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati cinque dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F , di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e), f);
8. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati quattro dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F, di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e), f);
9. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tre dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F , di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e), f);
10. Alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati due dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F, di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e), f);
11. Alla sesta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui e' esattamente pronosticato un numero dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F , di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e), f);
12. Alla categoria di premi Win for Life appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultino esattamente pronosticati tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e), f) e anche il «numerone» di cui al comma 3, lettera g).
13. I premi di categoria prima e categoria Win for Life si cumulano tra loro, determinando un premio unico.
 
Art. 9
Costo del gioco, montepremi e vincite

1. La giocata minima e' costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco e' di euro 5,00 per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 8.
2. Al montepremi e' assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso.
3. A ciascuna vincita di sesta categoria e' assegnato un premio di importo fisso pari a € 5. Pertanto, il montepremi della sesta categoria di vincita sara' dato dal prodotto dell'importo del premio fisso con il numero dei vincenti della ripetuta categoria.
4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria sesta di cui al comma 3, conseguente all'assegnazione dei relativi premi di importo fisso, viene ripartito nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 6,76%;
b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 3,65%;
c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 4,11%;
d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va l'11,83%;
e) al montepremi dedicato alle vincite di categoria quinta va il 53,25%;
f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 20,40%.
Detta ripartizione del montepremi viene, altresi', applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di sesta categoria.
5. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quinta categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti nel concorso di riferimento.
6. Qualora l'ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di sesta categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente a tale importo, ai fini del pagamento delle sette categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 3,08%;
b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va l'1,66%;
c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va l'1,87%;
d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 5,38%;
e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 24,23%;
f) al montepremi relativo alle vincite di categoria sesta va il 54,50%;
g) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 9,28%.
Nella circostanza, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.
7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di premi:
a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;
b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria seconda del concorso successivo;
c) di categoria terza, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria terza del concorso successivo;
d) di categoria quarta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quarta del concorso successivo;
e) di categoria quinta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quinta del concorso successivo;
f) di categoria Win for Life, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria Win for Life.
8. Per i premi dalla prima alla sesta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi puo' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di piu' categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
9. Il premio di categoria Win for Life di cui all'articolo 8, commi 12 e 13, consiste:
a) nell' erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 240 mensilita' consecutive, del valore nominale di euro 2.053.160,00, al lordo della ritenuta del 6% di cui all'articolo 21, comma 6, che al netto di tale percentuale viene ridotta ad euro 1.930.000.00. In relazione a tanto, al soggetto di cui al comma 12, lettera a) ovvero lettera b), che dovra' sottoscrivere apposito modulo di adesione, verra' corrisposta una somma di importo pari a euro 9.430.00 al mese per 240 mensilita'. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilita', un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 240 mensilita', lo stesso sara' corrisposto al vincitore;
b) nell'erogazione al vincitore di una somma corrispondente al premio di prima categoria conseguito con la stessa ricevuta di gioco, ovvero nei modi e con le certificazioni previsti per l'attribuzione delle vincite a distanza;
c) nell'erogazione al vincitore di una somma una tantum di importo pari ad euro 500.000,00, da prelevare dal fondo «montepremi dedicato alla categoria Win for life».
I premi sub b) e c) verranno interamente erogati al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilita' previste sub a).
Nell'ipotesi in cui piu' combinazioni di gioco risultino vincenti il premio di categoria Win for Life nel medesimo concorso di riferimento, si dovra' procedere alla suddivisione in parti uguali della vincita indicata sub a) e sub c) tra tutti i soggetti aventi diritto. Il diritto del 6% spettante all'Erario verra' calcolato separatamente per ciascun vincitore in funzione del totale della vincita realizzata.
10. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life:
a) i montepremi dedicati, di cui al comma 4, lettera f), ovvero di cui al comma 6, ove debba farsi luogo al disposto di cui al ripetuto comma 6, sono depositati su un apposito conto corrente dedicato alla categoria Win for Life, che produce interessi a favore dell'erario;
b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede con la stipula di un apposito piano contrattuale con un soggetto erogatore, il cui schema e' preventivamente approvato da AAMS.
11. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera b), anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:
a) la definizione delle modalita' di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;
b) la possibilita' di verifica in ogni momento, da parte di AAMS, delle modalita' di gestione delle somme trasferite;
c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 10, lettera b) da parte del concessionario, su richiesta di AAMS o del concessionario, sempre previa approvazione di AAMS.
12. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera b), prevede che il vincitore risulti, in alternativa:
a) il soggetto diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore;
b) il soggetto indicato formalmente dal vincitore del premio ad essere destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore, di tanto verra' fatta menzione sul corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.
L'opzione, indicata alla lettera b), dovra' essere riportata e disciplinata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validita' temporale dello stesso piano contrattuale.
13. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:
a) non abbia una dotazione sufficiente per il trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria Win for Life si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera a);
b) superi l'importo pari a 10.000.000 di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera b).
14. Le modalita' di corresponsione delle vincite sono regolate dai successivi articoli 20, 21, 22 e 23.
 
Art. 10
Modalita' di gioco

1. La raccolta del gioco si effettua nell'arco delle 24 ore di ogni giorno. L'ora ed il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei concorsi, stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Presso i punti di vendita fisici la giocata puo' essere effettuata dal giocatore tramite disposizioni di gioco, di seguito elencate:
a) espresse per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal concessionario e compilate dal giocatore stesso;
b) espresse per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
c) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;
d) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco.
3. La partecipazione al gioco per mezzo dei punti di vendita a distanza si effettua con le modalita' stabilite dalla disciplina vigente in materia per i giochi numerici a totalizzatore nazionale.
4. Il giocatore puo' effettuare giocate in abbonamento, fino ad un massimo di 50 concorsi consecutivi, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, previsti in calendario.
5. AAMS, sentito il concessionario, puo' autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o piu' concorsi futuri, anche non consecutivi, fino al limite di un numero di massimo 50, previsti in calendario, e, comunque nel rispetto di un arco temporale corrispondente a sette giorni consecutivi.
 
Art. 11
Ricevute di gioco, schede di partecipazione

1. Presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della avvenuta registrazione telematica della giocata nel sistema di elaborazione, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:
a) la denominazione della formula di gioco;
b) le combinazioni di gioco;
c) il costo per combinazione;
d) il numero che contraddistingue il concorso;
e) la data e l'ora di estrazione del concorso;
f) il codice identificativo del punto di vendita;
g) il codice identificativo del terminale di gioco;
h) il numero di combinazioni di gioco giocate ed il relativo costo;
i) i codici identificativi della giocata;
j) la data e l'ora di accettazione della giocata;
k) il logo del gioco;
l) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;
m) la denominazione e/o il logo del concessionario;
3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco, il giocatore e' tenuto a controllarla e, in caso di difformita' dei dati su essa riportati rispetto alla sua volonta', comunque espressa, ha la facolta' di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della stessa non puo' essere effettuato qualora ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi 3 minuti dalla convalida;
b) sul medesimo terminale di gioco sia stata gia' accettata una giocata successiva a quella da annullare;
c) sia gia' stato chiuso il concorso al quale la giocata fa riferimento;
d) si riferisca ad una giocata in abbonamento;
e) si riferisca ad una giocata effettuata su prenotazione.
4. Le giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza non sono annullabili.
5. I modelli delle schede di partecipazione alle singole formule di gioco, le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco ed i modelli delle ricevute di gioco sono predisposti dal concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di AAMS e, una volta approvati, resi accessibili al pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
 
Art. 12
Giocate sistemistiche e a caratura

1. Ogni singola giocata sistemistica si effettua entro il limite massimo di combinazioni di gioco previsto per ciascuna formula di gioco.
2. Con provvedimento di AAMS potra' essere introdotta anche per il gioco Vinci per la Vita - Win for Life la giocata a caratura.
 
Art. 13
Commissione di supervisione del gioco

1. La Commissione di supervisione del gioco, che diverra' operativa a far data dall'efficacia del provvedimento AAMS di cui all'articolo 16, comma 4, e' la stessa di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011 nella composizione designata per effettuare le attivita' di spoglio e di determinazione dei vincenti dei giochi Enalotto-SuperStar.
2. La Commissione di cui al comma 1 si riunisce, parimenti, tre volte alla settimana, in coincidenza con le date di concorso dei giochi Enalotto-SuperStar, presso locali esclusivamente dedicati, posti in sicurezza, e messi a disposizione dal concessionario in Roma, nella medesima sede ove si svolgono le operazioni di spoglio e le correlate attivita' relative ai menzionati giochi.
3. La Commissione di cui al comma 1 ha specifica competenza relativamente alle seguenti attivita':
a) controlli sull'integrita' degli archivi di concorso di cui all'articolo 16, comma 3;
b) supervisione e controllo della permanenza del corretto funzionamento del sistema estrazionale, sulla base dei report tecnici di funzionamento emessi dal relativo sistema informatico;
c) controlli sul pagamento delle vincite;
d) controlli dei bollettini ufficiali di cui all'articolo 19, comma 2;
e) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28.
4. Presenziano alle operazioni della commissione, fornendo altresi' il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o piu' rappresentanti del concessionario.
5. Il concessionario mette a disposizione della commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni:
a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la direzione generale di AAMS, valutati da questa idonei e debitamente attrezzati;
b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.
6. Gli oneri e le spese per il funzionamento della commissione, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del concessionario.
7. E' facolta' di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facolta' di ispezione, nonche' di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilita' del concessionario.
8. Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite ulteriori commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.
 
Art. 14
Certificazioni

1. Per ogni formula di gioco, sono sottoposti a certificazione, a cura ed a spese del concessionario:
a) l'algoritmo sul quale si basano le estrazioni;
b) il sistema estrazionale;
c) il sistema di spoglio di cui all'articolo 16;
d) il sistema di archivio del gioco di cui all'articolo 17, comma 1;
e) la matrice matematica del gioco per ciascuna formula di gioco;
f) il generatore automatizzato di numeri casuali;
g) ogni altro algoritmo impiegato nell'esercizio del gioco.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da un primario istituto di ricerca, scientificamente accreditato almeno a livello nazionale, scelto dal concessionario ed approvato da AAMS.
3. Gli algoritmi e le certificazioni di cui al comma 1 sono depositati dal concessionario presso AAMS.
 
Art. 15
Effettuazione delle estrazioni

1. Per ciascun concorso si effettua l'estrazione della combinazione di gioco di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 6, comma 4 e all'articolo 8, comma 3.
2. Le estrazioni si effettuano sotto la piena responsabilita' del concessionario, per mezzo del sistema estrazionale. Sono previste estrazioni contemporanee delle tre formule di gioco, estrazioni che devono essere eseguite con intervallo temporale non inferiore a cinque minuti.
 
Art. 16
Spoglio e determinazione delle giocate vincenti

1. Oggetto dello spoglio di ciascun concorso sono le giocate ad esso attribuite in base al calendario dei concorsi.
2. Lo spoglio si effettua in modo automatizzato a cura del concessionario e sotto la sua piena responsabilita' sul sistema di elaborazione, per mezzo di un apposito sistema di spoglio.
3. Antecedentemente allo spoglio, tutte le giocate di uno specifico concorso sono registrate nell'archivio di concorso, costituito da uno o piu' supporti informatici di archiviazione, comunque senza possibilita' di riscrittura o modifica, garantito da un sistema di firma elettronica e marcatura temporale elettronica.
4. Per ciascun concorso il concessionario redige un'apposita certificazione di concorso, secondo un modello sottoposto all'approvazione di AAMS. Su richiesta di AAMS, il concessionario presentera' altresi' documenti riepilogativi delle certificazioni di piu' concorsi. Quanto detto verra' disciplinato con successivo apposito provvedimento di AAMS anche in relazione ai controlli che dovra' effettuare la Commissione di cui all'articolo 13, comma 1.
 
Art. 17
Archivio del gioco

1. Costituiscono l'archivio del gioco i dati di gioco relativi ai concorsi conclusi contenuti nell'insieme degli archivi di concorso di cui all'articolo 16, comma 3, ove necessario si fara' ricorso ai dati di gioco «Vinci per la vita - Win for Life» residenti sul sistema di elaborazione.
2. I risultati di ciascun concorso archiviati sul sistema di elaborazione, a cura del concessionario, sono tenuti a disposizione di AAMS per un periodo di due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per i dati di gioco afferenti a reclami o a ricorsi ovvero ad impugnative giurisdizionali correlati alla tutela di diritti di credito, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie. Il concessionario assicura la conservazione e l'inalterabilita' dell'archivio di gioco, concordandone la metodica con AAMS.
 
Art. 18
Obblighi di custodia e conservazione

1. Il concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di partecipazione risultate vincenti e pagate relative a giocate effettuate tramite i punti di vendita fisici, direttamente o per il tramite dei punti di vendita fisici conservate presso gli stessi, ma sempre sotto la propria diretta responsabilita':
a) per 6 mesi a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 20,00 euro;
b) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 euro;
c) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 euro;
d) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione ovvero contenzioso in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'articolo 28;
e) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.
2. Le ricevute non piu' soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalita' stabilite da AAMS.
3. I dati anagrafici di coloro che hanno reclamato le vincite in base a ricevute di gioco vincenti, di cui e' obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attivita' di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, sono conservati dal concessionario sotto la propria responsabilita' e, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, sono tenuti a disposizione dell'Autorita' competente.
 
Art. 19
Informazioni al pubblico sugli esiti
e sull'andamento del gioco

1. Al fine del pagamento delle vincite, che verranno effettuate secondo quanto stabilito dagli articoli 22 e 23, al termine di ogni concorso il concessionario invia a ciascun punto di vendita le seguenti informazioni:
a) la combinazione di gioco vincente;
b) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
c) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare utile.
2. Il concessionario redige con frequenza giornaliera ed in formato elettronico il Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso chiuso nella giornata di gioco, sono riepilogati:
a) la combinazione di gioco vincente;
b) l'ammontare del montepremi;
c) l'ammontare dei montepremi di ciascuna categoria di premi;
d) il numero delle combinazioni di gioco vincenti per ciascuna categoria;
e) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
f) gli estremi identificativi delle giocate vincenti;
g) gli eventuali montepremi di categoria non assegnati per mancanza di combinazioni di gioco vincenti relative ad una o piu' categorie di premi, con indicazione della loro destinazione;
h) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
3. Il Bollettino ufficiale generale viene consegnato in formato cartaceo in copia autentica dal concessionario ad AAMS e viene altresi' pubblicato dal concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, entro 2 giorni lavorativi successivi alla giornata di gioco alla quale il Bollettino si riferisce. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.
Gli estremi identificativi delle giocate vincenti possono essere resi disponibili sul sito internet informativo dei Giochi numerici anche attraverso un apposito applicativo.
 
Art. 20
Destinazione delle somme raccolte

1. Il titolare del punto di vendita e' tenuto a versare al concessionario le somme raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio ad esso spettante in base all'articolo 25, commi 2, 3 e 4, e di tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.
2. Il concessionario, ove del caso, e' tenuto al pagamento delle vincite, nei termini stabiliti dai successivi articoli 21, 22 e 23.
 
Art. 21
Pagamento delle vincite: disposizioni comuni
per tutti i premi

1. In caso di giocate effettuate presso i punti di vendita fisici, le ricevute di gioco vincenti, in originale ed integre, previa opportuna verifica, costituiscono l'unico titolo valido per la riscossione dei premi.
2. In caso di giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza, l'accertamento del diritto alla riscossione dei premi e' effettuato ai sensi e per gli effetti del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.
3. Il termine massimo per reclamare le vincite di gioco e' di 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione del bollettino ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 45 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute di gioco vincenti devono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, di cui all'articolo 22, comma 5. Nel caso di vincite a distanza superiori a 5.200,00 euro, la vincita deve essere reclamata esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, di cui all'articolo 22, comma 5, nei modi previsti dal decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.
4. In caso di giocata che dia luogo a vincita di premi di categoria Win for Life la ricevuta vincente si presenta soltanto presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario ed il pagamento avviene:
a) con le modalita' di cui al successivo articolo 23, per i premi di categoria Win for Life;
b) con le modalita' e le scadenze previste per i premi delle altre categorie sempre, come detto, presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario.
5. Per la vincita pagata oltre il termine stabilito, di qualsiasi importo o categoria, il concessionario e' tenuto altresi' a corrispondere al vincitore interessi al tasso legale vigente, per ogni giorno di ritardato pagamento calcolati dalla scadenza dei 30 giorni previsti, nonche' dovra' corrispondere ad AAMS le penalita' previste secondo quanto stabilito dalla disciplina della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per tale irregolarita'.
6. Per ogni formula di gioco Vinci per la vita- Win for Life, anche con partecipazione a distanza, e' dovuto dal vincitore un diritto pari al 6% sulla parte della vincita eccedente euro 500,00 giusta le apposite disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 22
Pagamento delle vincite relative ai premi di prima, seconda, terza,
quarta, quinta, sesta categoria e categoria jolly

1. Il pagamento delle vincite relative ai premi di prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta categoria e categoria Jolly si effettua a cura e sotto la piena responsabilita' del concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.
2. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso qualsiasi punto di vendita fisico del gioco e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite sono pagabili al momento stesso della consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
3. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso il punto di vendita fisico dove e' stata effettuata la giocata vincente nonche' presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite devono essere pagate entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente, trascorso il quale sono dovuti al vincitore gli interessi legali.
4. Nei casi in cui l'importo della vincita relativa ad una giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 euro, l'importo della vincita e' accreditato direttamente sul conto di gioco ed e' eseguito dal punto di vendita a distanza ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale. Tali vincite devono essere pagate entro un'ora dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
5. Nei casi in cui l'importo della vincita sia superiore al valore di 5.200,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e il pagamento dei premi si effettua esclusivamente presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite devono essere pagate entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
6. L'elenco dei punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario nonche' quelli direttamente gestiti dal concessionario e' esposto presso i punti di vendita e pubblicato sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
7. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, il pagamento delle vincite relative ai premi ordinari si effettua a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.
8. Nei casi in cui l'importo della vincita relativa ad una giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza sia superiore al valore di 5.200,00 euro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.
9. I valori dei premi, indicati ai commi che precedono, si riferiscono ai totale delle somme vinte con la medesima giocata.
10. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario o presso altri punti di vendita, il pagamento delle vincite si effettua:
a) in contanti, nel rispetto, comunque, dei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio e sulla tracciabilita' dell'uso del contante, o con assegno bancario o circolare non trasferibile, per importi di valore inferiore o pari a 2.500 euro;
b) previa prenotazione del pagamento, per importi di valore superiore a 2.500 euro, a mezzo di bonifico bancario, con assegno bancario o circolare non trasferibile.
 
Art. 23
Pagamento delle vincite relative ai premi
di categoria Win for Life

1. Il pagamento delle vincite relative ai premi di categoria Win for Life viene effettuato tramite accredito mensile dell'importo spettante sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale, indicati dal vincitore.
2. Il pagamento del primo importo mensile relativo al premio deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui al successivo articolo 28.
3. I pagamenti degli altri premi correlati alle vincite di categoria Win for Life verranno effettuati, per la formula di gioco Win for life - Viva l'Italia con le modalita' previste dall'articolo 5, comma 10, per la formula di gioco Win for life - Grattacieli con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 9, per la formula di gioco Win for life - Cassaforte con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 9.
4. L'obbligo concessorio del pagamento dei premi rimane in capo al concessionario; quest'ultimo e', altresi', garante del corretto adempimento da parte dell'eventuale soggetto erogatore delle obbligazioni di pagamento, e nel caso di inadempimento di questo dovra' subentrare nei pagamenti residui, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto erogatore, con modalita' ed effetti che verranno precisati all'interno del piano contrattuale.
 
Art. 24
Contabilizzazione delle giocate in abbonamento

1. Le giocate in abbonamento vengono contabilizzate di volta in volta in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore dell'erario. Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalita' stabilite da AAMS.
 
Art. 25
Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. Il concessionario vigila, sotto la propria responsabilita', sull'osservanza degli obblighi a carico dei punti di vendita previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, nonche' dalle disposizioni contenute nel relativo contratto.
2. Al punto di vendita fisico e' riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto-legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, tale percentuale e' suscettibile delle variazioni previste per legge.
3. Al punto di vendita a distanza e' riconosciuto il compenso fissato con riferimento al disposto dell'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, tale percentuale e' suscettibile delle variazioni previste per legge.
4. Ove ai punti di vendita il concessionario riconosca un compenso aggiuntivo, quest'ultimo e' a carico esclusivo del concessionario stesso.
5. Il compenso del concessionario e' calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'Atto di convenzione per la concessione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni. Tale compenso e' trattenuto dal concessionario direttamente dalle somme raccolte.
6. I compensi, riconosciuti al concessionario come determinati nella convenzione di concessione, sono suscettibili di variazioni o rideterminazioni in forza di provvedimenti legislativi o di disposizioni esecutive.
 
Art. 26
Effettuazione dei versamenti da parte
del concessionario

1. Il concessionario e' responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o piu' punti di vendita, fatta salva ogni facolta' di rivalsa ed indennizzo nei loro confronti.
2. Per ciascuna settimana contabile, i versamenti destinati all'erario si effettuano da parte del concessionario con le modalita' stabilite da AAMS. E' responsabilita' del concessionario vigilare sul corretto comportamento del punto di vendita e sugli obblighi a carico di questi derivanti dalla normativa di riferimento.
3. I versamenti di cui al comma 2 si effettuano entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilita' delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario e' fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento.
4. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di prima, seconda, terza, quarta e quinta categoria ovvero della categoria Jolly in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, interessi da liquidare e versare con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute. Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS.
5. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di categoria Win for Life su di un conto corrente, le cui modalita' di gestione sono disposte da AAMS.
6. Con versamenti sul capitolo 1999 dell'entrata, da effettuarsi entro 15 giorni successivi dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'articolo 21, comma 3, il concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse.
7. Il concessionario consegna ad AAMS, seguendo le modalita' da questa indicate, copia autentica delle distinte dei versamenti effettuati e delle relative quietanze ed ogni altra attestazione di pagamento richiesta dall'Amministrazione.
8. In caso di ritardati versamenti, si applicano le penali contemplate dalla convenzione di concessione.
 
Art. 27
Rendicontazione

1. Il concessionario fornisce ad AAMS, con frequenza settimanale e con il dettaglio di ciascuna formula di gioco e ciascun concorso, il rendiconto della gestione finanziaria, il cui modello e' proposto dal concessionario, concordato con AAMS e, comunque, sottoposto all'approvazione di quest'ultima. Il rendiconto della gestione finanziaria contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:
a) raccolta di gioco, distinta tra quella effettuata tramite la rete dei punti di vendita fisici e quella effettuata tramite i punti di vendita a distanza;
b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra i punti di vendita fisici e i punti di vendita a distanza;
c) compenso del concessionario;
d) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;
e) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
2. Il concessionario e' tenuto a produrre ulteriori rendiconti ritenuti necessari, su richiesta di AAMS.
3. Il concessionario e' tenuto, altresi', al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalita' da essa prescritte, nonche' a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 28
Presentazione e trattamento dei reclami
in materia di vincite

1. Il giocatore puo', per il tramite del Concessionario, avanzare reclamo scritto alla Commissione di supervisione del gioco di cui all'articolo 13 per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale degli estremi di una ricevuta con la quale ritenga di essere vincitore con una o piu' giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quelle cui ritiene di aver diritto, per numero o importo.
2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale della ricevuta di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al concessionario entro 30 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
3. Il concessionario e' tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di supervisione del gioco di cui all'articolo 13, entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. E' facolta' della Commissione richiedere al concessionario, che e' tenuto a fornirlo con la massima tempestivita' consentita, ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo.
4. In merito ai reclami presentati la Commissione di supervisione del gioco e' tenuta, previa apposita istruttoria, a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.
5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati sul primo Bollettino ufficiale generale utile.
6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione di supervisione del gioco dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il concessionario e' tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della eventuale rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilita' di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.
7. La vincita riconosciuta a seguito di reclamo viene corrisposta nel suo esatto ammontare, per tutti i premi non ancora riscossi. In nessun caso e' ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato gia' calcolato e pubblicato sul Bollettino ufficiale generale, ove tali premi siano stati gia' corrisposti.
8. E' facolta' del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
9. E' fatta salva per il concessionario la facolta' di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.
10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dalla convenzione di concessione, o da altre disposizioni normative, al concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali previste.
 
Art. 29
Obblighi del concessionario e del giocatore

1. Il concessionario e' tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalita', a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:
a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita fisici;
c) assicurandone la pubblicazione sui siti internet dei punti di vendita a distanza e verificando il rispetto di tale obbligo.
2. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.
 
Art. 30
Univocita' delle fonti e cessazioni

1. Alla data di entrata in vigore e di efficacia del presente provvedimento, adottato per assicurare maggiori entrate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, tutte le precedenti disposizioni relative al gioco Vinci per la vita - Win for Life, istituito con decreto direttoriale prot. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, nonche' quelle relative al concorso straordinario Vinci per la vita - Win for Life Gold, istituito con decreto direttoriale prot. n, 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010, cessano di essere applicabili al gioco Vinci per la vita - Win for Life, come disciplinato dal presente decreto.
2. Sono, comunque, fatti salvi tutti gli effetti prodotti e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in forza delle precedenti disposizioni relative ai giochi Vinci per la vita - Win for Life e Vinci per la vita - Win for Life Gold di cui ai decreti direttoriali indicati al comma 1, nonche' successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono, altresi', fatte salve le disposizioni relative all'operativita' della Commissione di supervisione del gioco di cui all'articolo 9 del ripetuto decreto direttoriale prot. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, nonche' successive modifiche ed integrazioni, che svolgera' le attivita' fino al termine dei necessari controlli di competenza.
4. Parimenti, alla data di entrata in vigore e di efficacia del presente provvedimento, gli importi dei montepremi dedicati alla quinta categoria di premi, costituiti dal versamento di una somma mensile, relativi ai giochi Vinci per la vita - Win for Life e Vinci per la vita - Win for Life Gold, depositati e giacenti alla predetta data sull'apposito conto corrente dedicato, passano a costituire, senza soluzione di continuita', il fondo iniziale dedicato al pagamento della categoria di premi Win for Life, di cui al presente decreto.
 
Art. 31
Efficacia

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla data del primo concorso che verra' fissato con apposito decreto direttoriale.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 387
 
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