Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 4 novembre 2011
Ripartizione del Fondo Politiche giovanili, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Anno 2011.


IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 401, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro e' stato conferito l'incarico per le politiche della gioventu';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della Gioventu', on. Giorgia Meloni, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 e, in particolare, l'art. 1, commi 5, lettere dalla a) alla f), e 6;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 delega le suddette funzioni al Ministro della gioventu';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2010, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2011», che ha assegnato al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Fondo per le politiche giovanili», nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato «Gioventu'», una dotazione finanziaria di euro 32.909.777,00;
Visto l'art. 1, comma 166, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 («legge di stabilita' 2011»), che demanda alla «tabella C», allegata alla medesima legge, l'individuazione delle «dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita'», cosi' determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2011, del «Fondo» di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in euro 12.788.000,00;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2011 che, al fine di adeguare il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011 alle effettive dotazioni finanziarie di cui alla legge n. 220/2010 (legge di stabilita' 2011) ed alla legge n. 221/2010 (legge di bilancio 2011), ha operato una riduzione, a carico del C.D.R. 16 - cap. 853 «Fondo per le politiche giovanili», del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura di euro 20.122.000,00;
Ritenuto pertanto che, a seguito della riduzione ora menzionata, gli stanziamenti effettivi, per l'anno 2011, aventi la finalizzazione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 («Fondo per le politiche giovanili») ammontano ad euro 12.787.777,00;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2011 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato le variazioni in aumento del C.D.R. n. 16, denominato «Gioventu'», per l'esercizio finanziario 2011, in considerazione dell'avanzo d'esercizio realizzatosi nel precedente esercizio finanziario 2010;
Vista l'intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, concordata in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le azioni ed ai progetti destinati al territorio, da realizzarsi a valere sulle risorse del citato Fondo per le politiche giovanili - triennio 2010/2012;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, dell'intesa citata che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle regioni e delle province autonome nella misura del 46,15% dello stanziamento annuale del «Fondo per le politiche giovanili» (pari pertanto, per il 2011, ad euro 5.901.559,09);
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di «federalismo amministrativo»;
Visto il quesito sollevato, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della gioventu' al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (nota UBRRAC 4225 P-4.7.1 in data 28 febbraio 2011) afferente, tra l'altro, l'eventuale sopravvenuta incompatibilita', a decorrere dal 2011, della citata disposizione di cui all'art. 2, comma 1, dell'intesa in data 7 ottobre 2010 con la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010;
Considerato che, nelle more dell'evasione del suddetto quesito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto n. 50436 del 20 maggio 2011 (registrato alla Corte dei conti addi' 8 luglio 2011, registro n. 7, foglio n. 146), ha ricompreso il «Fondo per le politiche giovanili» nell'ambito delle risorse statali a valere sulle quali possono essere realizzati i trasferimenti non finalizzati a specifiche policies (di seguito: «trasferimenti indistinti») a favore delle regioni, ai sensi del citato art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, ed ha contestualmente trasferito alle regioni, a valere sul citato «Fondo per le politiche giovanili» - E.F. 2011, euro 6.761.260,00;
Ritenuto che il menzionato decreto - M.E.F. n. 50436 del 20 maggio 2011 risulta adottato sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, a propria volta emanato previa intesa della Conferenza Stato-regioni (seduta del 18 novembre 2010);
Ritenuto, conseguentemente, che l'onere di cui all'art. 2, comma 1, dell'intesa 7 ottobre 2010, concordato in sede di Conferenza unificata (trasferimenti alle regioni per euro 5.901.559,09, a valere sugli stanziamenti - E.F. 2011 del «Fondo per le politiche giovanili»), risulta adempiuto a seguito del trasferimento finanziario a diverso titolo a favore delle regioni, per il maggior importo di euro 6.761.260,00, disposto, pur sempre a valere sulle risorse del citato «Fondo», d'intesa con la Conferenza Stato - regioni, con decreto n. 50436 del 20 maggio 2011, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
Visto inoltre l'art. 4, comma 1, della piu' volte citata intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei comuni nella misura del 9,23% dello stanziamento annuale del «Fondo per le politiche giovanili», cosi' come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, pari pertanto, per il 2011, ad euro 1.180.311,82;
Visto altresi' l'art. 4, comma 2, della piu' volte citata intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle province nella misura di euro 3.000.000,00;
Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo per l'anno 2011, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta';

Decreta:

Art. 1
Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamele indicati all'art. 3, nonche' le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con gli enti locali.
2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3 e' destinata, per l'anno 2011, la somma di euro 1.846.205,18.
3. Alle regioni, ai sensi dell'art. 4, nonche' al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati all'art. 5, e' destinata la somma complessiva di euro 10.941.571,82 per l'anno 2011.
 
Art. 2
Variazioni compensative

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli 4 e 5, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza unificata nei confronti delle regioni e degli enti locali, eventuali incrementi delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le politiche giovanili», disposti nel corso del medesimo esercizio finanziario, in conformita' a quanto sancito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», realizzati mediante contestuale riduzione delle disponibilita' finanziarie di diversi capitoli di bilancio destinati all'attuazione della delega conferita al Ministro della gioventu', ed iscritte al C.D.R. n. 16 denominato «Gioventu'», dovranno intendersi interamente destinati al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3.
2. Eventuali riduzioni delle risorse iscritte, al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le politiche giovanili», disposte successivamente alla data di adozione del presente decreto da manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, quale risultante dall'art. 1, comma 2, dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 7.
 
Art. 3
Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale

1. Costituiscono azioni di rilevante interesse nazionale, ammesse al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 7, quelle di seguito indicate:
a) «Diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani al diritto alla prima casa di abitazione;
b) «Imprese future», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani a forme di credito agevolato e garantito per l'avvio di iniziative imprenditoriali o a carattere professionale;
c) «Sostegno alla diffusione della cultura fra i giovani», finalizzata all'obiettivo di una piu' completa crescita giovanile, volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale, anche attraverso il sostegno ad iniziative culturali di elevato profilo promosse ed animate dai giovani;
d) «Cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo recupero di identita' dei giovani nel loro essere cittadini e, quindi, titolari di diritti e doveri, parte integrante di una comunita' civile;
e) «Diritto al futuro», finalizzata a sostenere le iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, al sostegno alle giovani coppie e alla natalita', alla facilitazione dell'accesso al credito per le finalita' in questione, con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici;
f) «Protagonismo generazionale», finalizzata a valorizzare le forme di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico, imprenditoriale e sociale in particolare promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico;
g) «La meglio gioventu'», finalizzata a dare risalto e visibilita' alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla progettualita' e la creativita' dei giovani;
h) «La rivoluzione del merito», finalizzata a garantire a tutti i giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualita' e delle eccellenze;
i) «Attivare i diritti», finalizzata alla realizzazione di una campagna informativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei connessi vincoli finanziari, destinata a rendere note ai giovani l'esistenza delle opportunita', e le relative modalita' di accesso, derivanti dal regolamento interministeriale in data 17 dicembre 2010, n. 256, e dal decreto interministeriale in data 19 novembre 2010, concernenti l'accesso a crediti garantiti dallo Stato per il sostegno, rispettivamente, all'acquisto della prima casa ed allo studio, nonche' dal decreto del Ministro della gioventu' in data 19 novembre 2010, recante misure incentivanti alla stabilizzazione dei giovani lavoratori precari.
2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 1, le ulteriori attivita' di comunicazione istituzionale, ove realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei connessi vincoli finanziari, l'attivita' dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro della gioventu' ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche della gioventu' ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni afferenti le materie ed attivita' delegate al Ministro della gioventu'.
3. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare considerata la circostanza che informare i giovani in ordine alle opportunita' loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro della gioventu' ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attivita' di comunicazione istituzionale di cui al comma 2 realizzate mediante piattaforme Web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita' del Dipartimento, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».
4. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della gioventu' puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ente pubblico non economico vigilato dal Ministro della gioventu', specifici accordi di programma che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati.
5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al presente articolo, il Dipartimento della gioventu' puo' inoltre stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altre pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni e gli enti locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni ed i progetti che coinvolgano una pluralita' di comuni, ovvero una pluralita' di province, possono altresi' essere realizzate stipulando convenzioni con le associazioni che siano titolari della rappresentanza generale, in sede di conferenza unificata, delle due menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In applicazione del presente comma, il Dipartimento della gioventu', a valere sulle risorse destinate alle «Azioni e progetti di rilevanza nazionale», come quantificate dall'art. 1, comma 2, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 7, destina in particolare:
a) euro 4.000.000,00 alla realizzazione di un'iniziativa volta ad attivare servizi a favore degli studenti universitari, nonche' a sviluppare la creativita' urbana, da realizzarsi, previa stipula di apposita convenzione-quadro, in collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
b) euro 1.000.000,00 alla realizzazione di un'iniziativa volta ad attivare progetti sulla sicurezza stradale, iniziative per lo sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie, nonche' iniziative rivolte alla tutela del territorio, da realizzarsi, previa stipula di apposita convenzione-quadro, in collaborazione con l'Unione province italiane (UPI).
6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2011, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le politiche giovanili.
 
Art. 4
Trasferimenti indistinti alle regioni - Federalismo amministrativo

1. In considerazione dell'avvenuto trasferimento alle regioni, a valere sugli stanziamenti del «Fondo per le politiche giovanili», con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 50436 del 20 maggio 2011 di cui alle premesse, di risorse pari ad euro 6.761.260,00, si intendono integralmente assolti, per l'anno 2011, gli oneri assunti dallo Stato, nei confronti delle regioni medesime, derivanti dall'art. 2, comma 1, dell'intesa sancita dalla conferenza unificata in data 7 ottobre 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane, concernente la ripartizione del Fondo - triennio 2010/2012.
 
Art. 5
Azioni e progetti destinati al territorio

1. Per l'esercizio finanziario 2011, la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province e' stabilita in euro 4.180.311,82. In particolare, in conformita' all'art. 4 dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata il 7 ottobre 2010, una quota di risorse pari ad euro 1.180.311,82 e' destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dai comuni, mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro e' destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dalle province.
2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del co-finanziamento degli interventi proposti da comuni e province, trova applicazione l'art. 4, comma 3, dell'intesa in data 7 ottobre 2010.
 
Art. 6
Attivita' strumentali

1. Una quota, non superiore al 5% delle risorse di interesse nazionale di cui all'art. 3, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventu' adeguate professionalita'.
 
Art. 7
Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2010

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nell'esercizio finanziario 2010, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, mediante puntuale assunzione di impegni contabili a favore dei suddetti enti nella misura prevista dal decreto del Ministro della gioventu' in data 18 ottobre 2010, recante «Riparto, per l'anno 2010, delle risorse del Fondo per le politiche giovanili», le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alla competenza del capitolo n. 853 denominato «Fondo per le politiche giovanili» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - E.F. 2011, ammontanti ad euro 15.423.155,00, devono intendersi integralmente destinate alla realizzazione delle «Azioni e dei progetti di interesse nazionale», di cui all'art. 3.
Roma, 4 novembre 2011

Il Ministro: Meloni

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 119
 
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