Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )).

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Finalita' e definizioni

(Soppresso).
 
Art. 2
Presupposti di ammissibilita'

(Soppresso).
 
Art. 3
Contenuto dell'accordo

(Soppresso).
 
Art. 4
Deposito della proposta di accordo

(Soppresso).
 
Art. 5
Procedimento

(Soppresso).
 
Art. 6
Raggiungimento dell'accordo

(Soppresso).
 
Art. 7
Omologazione dell'accordo

(Soppresso).
 
Art. 8
Esecuzione dell'accordo

(Soppresso).
 
Art. 9
Impugnazione e risoluzione dell'accordo

(Soppresso).
 
Art. 10
Organismi di composizione della crisi

(Soppresso).
 
Art. 11
Disposizioni transitorie

(Soppresso).
 
Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione

(Soppresso).
 
Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »;
b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.»;
(( b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 82 , 91 e
769 del codice di procedura civile:
«Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le
parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause
il cui valore non eccede euro 1.100.
Negli altri casi, le parti non possono stare in
giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un
difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione
della natura ed entita' della causa, con decreto emesso
anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a
stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti,
davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti
debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore
legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione
col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.»
«Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non
superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la
parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la
proposta al pagamento delle spese del processo maturate
dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le
spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non
possono superare il valore della domanda.».
«Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto
al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la
rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del
tribunale o da un notaio designato dal defunto con
testamento o nominato dal tribunale.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il
richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
Il tribunale provvede con decreto.
Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario
puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa
direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento
ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla
stessa parte.».



 
(( Art. 14
Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183

1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato. ))




Riferimenti normativi
- L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi
da sovraindebitamento e disciplina del processo civile),
abrogato dalla presente legge, recava: «Misure
straordinarie per la riduzione del contenzioso civile
pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di
appello».



 
Art. 15
Proroga dei magistrati onorari

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 245, comma 1, del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado):
«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal
presente decreto, in forza delle quali possono essere
addetti al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo
comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31
dicembre 2012.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42-quinquies del
Regio decreto 30 gennaio 1941 , n. 12 (Ordinamento
giudiziario):
«Art. 42-quinquies (Durata dell'ufficio). - La nomina a
giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il
titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una
sola volta.
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la
procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio
fino alla definizione della procedura di cui al secondo
comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del
triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i
giudici onorari di tribunale in proroga cessano
dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del CSM che non necessita di decreto del
Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario,
nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di
idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni
sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a
campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita'
costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo
effetto dalla data del decreto ministeriale di cui
all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
nomina.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di
pace):
«Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
pace). - 1. In attesa della complessiva riforma
dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato
onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura
in carica quattro anni e puo' essere confermato per un
secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di
quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore
periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio
possono essere confermati per un ulteriore mandato di
quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio
delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di
eta'.
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito
del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma
1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non
decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente
incarico.
2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio
giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo
4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del
distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la
conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione
delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro
svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente
articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli
articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento
prevista dall'articolo 10-ter.».



 
Art. 16
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
2. (soppresso).



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183:
«Art. 14 (Riduzione degli oneri amministrativi per
imprese e cittadini). - 1. In via sperimentale, fino al 31
dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica
la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista
dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i
provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del
comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del
2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi
contenute, in via esclusiva e all'unanimita', dall'ufficio
locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di
provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli
enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La
trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo
periodo della medesima lettera, avviene in favore del
medesimo ufficio.
3. L'ufficio locale del Governo e' presieduto dal
prefetto e composto da un rappresentante della regione, da
un rappresentante della provincia, da un rappresentante
della citta' metropolitana ove esistente, e da un
rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o
piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto,
deve essere congruamente motivato e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero
non esprime definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai
soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a
quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella
della salute e della sicurezza pubblica, nonche' alle nuove
iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel
caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di
cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli
enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo
e' rimessa all'ufficio locale del Governo.
6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la
partecipazione all'ufficio locale del Governo e' a titolo
gratuito e non comporta rimborsi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 18
aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi".
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che
l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa' a
responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in deroga al
secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e'
sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
9. A partire dal 1° gennaio 2012, le societa' a
responsabilita' limitata che non abbiano nominato il
sindaco possono redigere il bilancio secondo uno schema
semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio
semplificato e le modalita' di attuazione del presente
comma.
10. I soggetti in contabilita' semplificata e i
lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e
pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli
estratti conto bancari alla tenuta delle scritture
contabili.
11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA
sono i medesimi di quelli fissati per il regime di
contabilita' semplificata.
12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".
13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi'
sostituito:
"Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti). -
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le
competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un
revisore.
La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale
sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le
societa' per azioni. La nomina del sindaco e' altresi'
obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei
limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c)
del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i
predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si
applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni;
se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la
revisione legale dei conti e' esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco.
Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".
13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i
collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011
rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato
deliberata dall'assemblea che li ha nominati.
14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto
inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che
l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico,
scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro.".
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di
legge o regolamentari che incidano, direttamente o
indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto
sociale, le societa' cooperative di cui al capo I del
titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non
siano negoziate in mercati regolamentati, possono
modificare il proprio statuto con le maggioranze
assembleari previste in via generale dallo statuto per le
sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso
preveda maggioranze piu' elevate per la modifica di
determinati suoi articoli.
16. Per semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma,
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e'
sostituito dal seguente:
"9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia
sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica,
della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata
della necessaria documentazione, all'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e
militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria,
almeno quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro
quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo
13 del citato regolamento siano valide per un numero
indefinito di viaggi con validita' annuale per la
circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati
sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo
articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi
da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo
articolo 13 siano valide per un unico viaggio da
effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e'
prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma
5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del
materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia
ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione
periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai
sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con
le modalita' semplificate di cui alla lettera a) del
presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con
validita' scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve
essere presentata, in carta semplice, per non piu' di tre
volte, per un periodo di validita' non superiore a tre
anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al
suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo
singolo o multiplo, possano essere indicati, con
annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli
costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo
rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le
combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o
semirimorchi anche incrociate".».



 
Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone